N. 157 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 novembre 2011 (della Regione Valle d'Aosta). Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, che le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura - Disciplina delle modalita' di redazione e del contenuto della relazione stessa - Disciplina della procedura di redazione in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale - Previsione dell'adozione con atto di natura regolamentare del Ministro per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di uno schema tipo per la relazione di fine legislatura - Previsione, in caso di inadempimento dell'obbligo di redazione della relazione, del dovere del Presidente della Giunta regionale di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico ed in materia di igiene, sanita', assistenza ospedaliera e profilattica - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Lamentata adozione di norme dettagliate in materia di competenza primaria della Regione o concorrente - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le Regioni - Lamentata introduzione di controlli non previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 1. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali" - Denunciato eccesso di delega per introduzione dell'autonoma fattispecie di grave dissesto finanziario e del collegamento alla stessa della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Denunciata adozione di norme dettagliate in materia di competenza primaria della provincia autonoma o concorrente - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa della Regione - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le regioni. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, altresi', che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di dieci anni - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata irragionevolezza e mancanza di proporzionalita' della sanzione dell'incandidabilita', in comparazione con altre ipotesi legislativamente previste, tutte connesse a gravissimi episodi di criminalita' - Denunciata adozione di norme dettagliate in materia di competenza primaria della provincia autonoma o concorrente - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa della Regione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine legislatura - Previsione, con riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con poteri sostitutivi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata illegittima applicazione alle regioni di controlli sostitutivi in materia di propria competenza ed in relazione al raggiungimento di "obiettivi" di servizio non previsti dalla Costituzione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 4 e 7. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Decadenza automatica ed interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in caso di grave dissesto finanziario - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della sfera di autonomia finanziaria regionale - Lamentata adozione di norme dettagliate in materia di competenza primaria della provincia autonoma o concorrente - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa della Regione - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale riguardo al tipo di relazione adottata dal Ministro per i rapporti con le regioni - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli Enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 3. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Relazione di fine mandato provinciale e comunale - Disciplina delle modalita' di redazione e del contenuto della relazione - Disciplina della procedura di redazione in caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale e del consiglio comunale - Previsione dell'adozione con atto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di uno schema tipo di relazione - Previsione, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato, del dovere del Presidente della regione e del Sindaco di darne notizia, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali - Lamentata adozione di norme dettagliate in materia di competenza primaria regionale o concorrente - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata lesione dell'autonomia organizzativa regionale - Denunciata inapplicabilita' alle Regioni a Statuto speciale delle norme di coordinamento relative alle Regioni a Statuto ordinario, anche con specifico riferimento agli enti locali - Denunciata violazione del divieto di fonti secondarie in materia regionale, riguardo allo schema tipo di relazione adottato dal Ministro dell'interno - Lamentata introduzione di controlli non previsti dallo Statuto e dalle norme di attuazione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 4. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della facolta' del Ministro dell'economia e delle finanze di attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile di enti pubblici in caso di squilibrio finanziario, evidenziato anche attraverso le rilevazioni SIOPE, riferibili a ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio ed anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della potesta' legislativa primaria e delle potesta' amministrativa della regione e della provincia autonoma in materia di ordinamento degli enti para regionali e di ordinamento degli enti locali - Denunciata violazione del divieto di conferimento, in materia di competenza regionale, di funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, ad organi statali - Denunciata violazione del divieto di emanazione di regolamenti statali in materia regionale - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 5. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco - Amministratori di enti locali riconosciuti responsabili dalla Corte dei conti anche in primo grado di danni cagionati con dolo o colpa grave - Divieto per gli stessi di ricoprire per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore di conti di enti locali diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile - Previsione, altresi', dell'incandidabilita' di sindaci e presidenti provinciali ritenuti responsabili ai sensi della normativa precedente di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, in caso che la Corte accerti, valuti le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto finanziario, che lo stesso e' e, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di giunta regionale, nonche' di membro di consigli comunali di consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo - Divieto, altresi', di ricoprire, per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali ove le disposizioni impugnate fossero ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale - Lamentata introduzione di forme di controllo non previste dallo Statuto - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 1. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco - Previsione, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarita' contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocare il dissesto finanziario o lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive che la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ed alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e che, ove sia accertato il perdurare dell'inadempimento, il Prefetto assegna al Consiglio un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione di dissesto e decorso infruttuosamente tale termine, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. n. 267 del 2000 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della sfera di competenza provinciale in materia di ordinamento degli enti locali ove le disposizioni impugnate fossero ritenute applicabili alle Regioni a statuto speciale - Lamentata introduzione di forme di controllo non previste dallo Statuto - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 2. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Mancato rispetto del patto di stabilita' interno - Previsione per le Regioni o province autonome inadempienti nell'anno successivo all'inadempimento delle seguenti misure: versamento all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita' interno, dell'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato; divieto di impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita', in misura superiore all'importo annuale minore dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; divieto di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti e possibilita' di ottenere mutui e prestiti obbligazionari con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento di investimenti subordinato all'attestazione del conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente; divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsivoglia titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale e di stipulare contratti di servizio elusivi del divieto di assunzione; rideterminazione della indennita' di funzione e dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta con una riduzione del trenta per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 gennaio 2010 - Previsione, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno da parte degli enti locali, di sanzioni analoghe a quelle previste per le Regioni e province autonome inadempienti - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione della normativa statutaria regionale in ordine al patto di stabilita' interno - Lamentata alterazione, con una fonte primaria adottata unilateralmente dallo Stato, dei rapporti finanziari tra Stato e Regioni autonome - Denunciata illegittima applicazione in materia di competenza regionale di normativa statale, in luogo del dovere di adeguamento da parte della Regione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50. Bilancio e contabilita' pubblica - Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - Previsione della decorrenza e delle modalita' di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli enti locali ubicati nelle medesime, in conformita' con i relativi statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 - Previsione, in caso di mancata conclusione della procedura stessa entro sei mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149/2011, della diretta ed immediata applicazione nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 149/2011 - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Denunciata violazione della norma statutaria che disciplina la competenza e la procedura di adozione delle norme di attuazione - Denunciata disciplina con legge ordinaria di settori oggetto di norme statutarie e di attuazione - Denunciato eccesso di delega per inosservanza della prevista previa intesa con la Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo da inviare alle Camere e delle specifiche motivazioni del mancato raggiungimento dell'intesa e per inosservanza del "principio di piena collaborazione con le Regioni e gli enti locali". - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. - Costituzione, artt. 5, 76, 117, 118, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50.(GU n.4 del 25-1-2012 )
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del Presidente pro tempore, Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2514 del 28 ottobre 2011, dal Prof. Avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U; PEC:francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org; fax 06/36001570), presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli, 48, ha eletto domicilio; ricorrente; Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370; resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 («Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2011, e, in particolare, dell'art. 13, nella parte in cui non esclude l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo atto normativo alla Regione ricorrente, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente e statutariamente garantite in capo alla stessa. Fatto 1. Con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), adottato in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 20 settembre 2011 n. 219, il legislatore statale, oltre a prevedere una serie di obblighi a carico di Regioni ed enti locali volti a garantire il coordinamento della finanza pubblica e la trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, ha introdotto misure premiali nei confronti degli Enti che adottino comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della gestione finanziaria ed economica nonche' meccanismi sanzionatori destinati a colpire, tra l'altro, le ipotesi di grave dissesto finanziario e quelle di mancato rispetto del patto di stabilita' interno. 2. Alcune osservazioni preliminari devono pertanto essere rivolte alla legge delega sul federalismo fiscale, ed in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 2, 17 e 26, richiamati nelle premesse al decreto legislativo oggetto del presente ricorso, nonche' alle disposizioni concernenti le Regioni a Statuto speciale. 3. L'art. 2 della legge n. 42/2009 delega il Governo ad adottare, entro il termine di trenta mesi, «uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica». Il medesimo articolo 2 stabilisce i principi e i criteri direttivi generali della delega al Governo, cui si aggiungono gli specifici principi e criteri direttivi contenuti in una pluralita' di articoli della legge n. 42/2009 in relazione ai diversi oggetti della delega. Quanto ai primi, assumono rilievo, per la questione in esame, l'art. 1, comma 2, lettere z) e aa), della legge n. 42/2009. Tali disposizioni individuano, rispettivamente, quali principi e criteri direttivi generali: «premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione [...], cui si aggiungono previsioni concernenti l'entita' e la natura di tali misure sanzionatone adottabili dal Governo (lett. z); «previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso di mancato rispetto dei crtieri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del coordinamento della finanza pubblica» (lett. aa). Principi e criteri direttivi specifici - rilevanti per l'oggetto disciplinato dal d.lgs. n. 149/2011 - sono poi contenuti nell'art. 17 della legge n. 42/2009, che definisce quelli relativi al coordinamento ed alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, e nell'art. 26 della medesima legge delega, dedicato al contrasto all'evasione fiscale con riguardo al «sistema gestionale dei tributi e delle compartecipazioni, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attivita' di gestione e di riscossione». In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. e), individua tra i principi e criteri direttivi l'introduzione «di un sistema premiante nei confronti degli enti che assicurano elevata qualita' dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media degli altri enti del proprio livello di governo a parita' di servizi offerti [...]» nonche' la «previsione di meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali [...]». L'art. 26 della legge n. 42/2009, in tema di contrasto all'evasione fiscale, individua i seguenti principi e criteri direttivi: «a) previsione di adeguate forme di reciproca integrazione delle basi informative di cui dispongono le regioni, gli enti locali e lo Stato per le attivita' di contrasto dell'evasione dei tributi erariali, regionali e degli enti locali, nonche' di diretta collaborazione volta a fornire dati ed elementi utili ai fini dell'accertamento dei predetti tributi; b) previsione di adeguate forme premiali per le regioni e gli enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi in termini di maggior gettito derivante dall'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale». 4. L'art. 1, comma 2, legge n. 42/2009, specifica, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, che a tali Enti si applicano, «in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27» della legge delega, ad esclusione, quindi, di ogni altra disposizione. Scendendo nel dettaglio, quanto all'articolo 15, esso attiene alle modalita' di finanziamento delle citta' metropolitane; l'art. 22 disciplina, dal canto suo, la «perequazione strutturale»; l'art. 27, invece, reca norme di «coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome». 5. Il rilievo dell'art. 27 della legge n. 42/2009 nel ricorso in oggetto, impone di richiamare sinteticamente i contenuti di tale disposizione. Esso prevede, al primo comma, che le Regioni a Statuto speciale e le Provincie autonome, nel rispetto degli statuti speciali, concorrano al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' previsti dalla legge n. 42/2009, nonche' al patto di stabilita' interno e all'assolvimento degli obblighi comunitari, «secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]» (cfr. art. 27, comma 1, legge n. 42/2009). Il terzo comma del medesimo art. 27, attribuisce alle suddette norme di attuazione il compito di disciplinare «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma»; di stabilire «i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali, locali»; infine, di individuare forme di fiscalita' di sviluppo. L'articolo 27, settimo comma, prevede altresi', in attuazione del principio di leale collaborazione, l'istituzione, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di «un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma», con il compito di individuare «linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e per valutare la congruita' delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi» contenuti nella legge di delega n. 42 del 2009 «e con i nuovi assetti della finanza pubblica». 6. Cio' premesso, in attuazione degli articoli 2, 17 e 26 della legge delega n. 42/2009 (che, come visto, non si applicano alle Autonomie speciali), il Governo ha adottato il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, oggetto del presente giudizio, disciplinando dettagliatamente una serie di meccanismi sanzionatori e di misure premiali applicabili a tutti i livelli territoriali di governo. 6. Con riferimento alle Autonomie speciali, l'art. 13 del d.lgs. n. 149/2011 prevede che «La decorrenza e le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformita' con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano». Pertanto, l'art. 13, anziche' escludere l'applicazione delle norme recate dal d.lgs. n. 149/2011 alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come disposto dalla legge delega sul federalismo fiscale (v. art. 1, comma 2, legge n. 42/2009), stabilisce, di contro, che la disciplina introdotta da tale decreto trovi applicazione anche nelle Autonomie speciali. In particolare, la disposizione censurata: i) obbliga le Regioni a statuto speciale e le Province autonome ad un adattamento a tutte le disposizioni del d.lgs. n. 149/2011 e non soltanto ai principi in esso contenuti; ii) rinvia alle modalita' previste dall'art. 27, legge n. 42/2009 (norme di attuazione) esclusivamente la definizione «della decorrenza e delle modalita' di applicazione» delle suddette disposizioni, senza sostanziali margini di adattamento per gli Enti medesimi; iii) prevede l'applicazione immediata e diretta alle autonomie speciali delle «disposizioni di cui al presente decreto» nel caso in cui non vengano concluse, entro il termine di legge, le procedure previste dal citato art. 27, legge n. 42/2009, e sino al completamento delle stesse. A tale riguardo deve osservarsi che la formulazione utilizzata nell'art. 13 del decreto oggetto del presente ricorso e' analoga a quella contenuta nell'art. 37 del decreto legislativo n. 118/2011, relativo all'armonizzazione dei bilanci, che e' stato gia' impugnato dalla Regione Valle d'Aosta. 7. A quanto sin qui richiamato puo' aggiungersi che l'art. 2, comma 3, della legge n. 42/2009, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo siano adottati sulla base di un'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata. In particolare, l'art. 2, comma 3, secondo periodo, della legge delega sul federalismo fiscale dispone che «Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica [...] perche' su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione». La medesima disposizione aggiunge poi che «In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che e' trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata raggiunta». Sul decreto legislativo n. 149/2011 oggetto del presente ricorso - come emerge dalle premesse allo stesso decreto - non e' stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del 18 maggio 2011. Pertanto il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 19 maggio 2011, una apposita relazione che e' stata trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2011 (All. 1). In tale relazione, il Governo afferma, tra l'altro, che in assenza dell'intesa, ha ritenuto di dovere comunque procedere «per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, il Governo ritiene che il provvedimento sia del tutto conforme a Costituzione, oltre che ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 42 del 2009, e che esso individui meccanismi e procedure per una piena realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla legge. In secondo luogo, il Governo ha dovuto tenere conto dei tempi a disposizione per il rispetto dei termini previsti dalla legge per l'esercizio della delega di imminente scadenza. Inoltre, i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata non hanno ritenuto di potere sancire l'intesa, neppure subordinatamente all'accoglimento di alcune modificazioni significative per le quali il Governo aveva prospettato ampia disponibilita[... ].» 8. Infine, si osserva che la Regione ricorrente aveva gia' sottolineato i profili di illegittimita' costituzionale della versione originaria della clausola riferita alle autonomie speciali, prevista dall'articolo 13 dello schema di decreto legislativo deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2011, nella quale si prevedeva che le disposizioni di cui al capo I (misure sanzionatone) e II (misure premiali) del decreto legislativo si applicassero alle Regioni a statuto speciale, alle province autonome ed agli enti locali appartenenti ai rispettivi territori in base alle procedure e ai tempi stabiliti dall'articolo 27 della legge n. 42/2009. La Regione, con nota prot. n. 3843 in data 2 maggio 2011 (All. 2), aveva infatti evidenziato che lo schema di decreto in questione, nel dare attuazione agli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42/2009, non applicabili alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 42/2009, fosse viziato per eccesso di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. 9. Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuta la lesione delle proprie competenze costituzionali e statutarie per effetto delle norme recate dal decreto legislativo n. 149 del 2011 e, segnatamente, di quelle desumibili dall'art. 13, le impugna dinanzi a codesta ecc.ma Corte alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Illegittimita' costituzionale di tutte le norme recate dal d.lgs. n. 149 del 2011 e, in particolare, dell'art. 13, per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega, n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost.: lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla regione ricorrente. L'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011, in questa sede impugnato, si mostra illegittimo sotto una pluralita' di profili, anzitutto per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge n. 42/2009, nonche' dell'art. 76 Cost. Il legislatore delegato, infatti, ha esercitato la funzione legislativa in contrasto con i precetti contenuti nella legge delega, determinando la lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione Valle d'Aosta dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla legge n. 690/1981, nonche' dal combinato disposto degli articoli 117, commi 3 e 4, 118, 119 Cost. e 10, della l. cost. n. 3/2001. Il contrasto della disposizione censurata con gli articoli 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3, della legge delega sul federalismo fiscale, nel determinare la violazione dell'art. 76 Cost., si riflette, infatti, nella lesione delle competenze costituzionalmente garantite alla Regione Valle d'Aosta, per le ragioni di seguito indicate. Anzitutto, deve ribadirsi che l'art. 27, comma 1, della legge n. 42/2009 stabilisce che le Regioni a Statuto speciale provvedono al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge delega secondo criteri e modalita' stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi [...]. Il comma 3, del medesimo articolo, riserva espressamente alla normativa di attuazione - da adottarsi in conformita' agli statuti speciali e, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, in ossequio all'art. 48-bis dello statuto (che risulta, quindi, parimenti leso per effetto della disposizione gravata) - «il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonche' di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma», nonche' la definizione dei «principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potesta' legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali». Il comma 7 dell'art. 27, legge n. 42/2009, prevede, infine, l'istituzione di un tavolo di confronto tra il Governo e le Autonomie speciali affinche' venga assicurato, ad opera di quest'ultime, il rispetto delle norme fondamentali e dei principi in materia di federalismo fiscale. Alla luce di siffatte previsioni, dunque, il coordinamento della finanza regionale e locale valdostana nonche' quello relativo alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo rispetto alla normativa statale dovevano essere realizzati unicamente attraverso lo strumento della normativa di attuazione, ad esclusione di qualsiasi intervento ad opera di altre fonti. Il Governo non era quindi autorizzato a dettare unilateralmente, con decreto legislativo, una disciplina articolata e puntuale in tema di meccanismi sanzionatori e premiali relativi agli enti territoriali direttamente applicabile alla Regione valdostana. Tale profilo di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo impugnato trova ulteriore conferma nella violazione della norma interposta costituita dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2009, in base al quale: «Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27». La stessa Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'argomento, ha chiaramente riconosciuto, nella sentenza n. 201 del 2010, che «la clausola di esclusione contenuta nel citato art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici principi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27». Pertanto, l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 - adottato in attuazione degli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42/2009 e, dunque, di disposizioni che non sono riferibili alle Autonomie speciali - e' da ritenere manifestamente illegittimo nella parte in cui non esclude - anzi, pretende di estendere - l'applicabilita' delle norme recate dal medesimo decreto legislativo alla Regione autonoma Valle d'Aosta. Cio' determina la violazione dei parametri normativi sopra invocati, con conseguente lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente sotto una molteplicita' di profili che investono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria dell'Ente. i) Anzitutto, paiono lesive dell'autonomia della Regione ricorrente le previsioni contenute negli artt. 1 e 3 del decreto legislativo impugnato. L'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011 dispone quanto segue: «Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unita' economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura». Tale relazione, sottoscritta dal Presidente della Regione non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura, deve contenere «la descrizione dettagliata delle principali attivita' normative e amministrative svolte durante la legislatura» (art. 1, comma 4), con particolare riferimento alle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, inclusi quelli del servizio sanitario regionale (lett. c), alle eventuali azioni intraprese per il contenimento della spesa, anzitutto quella sanitaria (lett. d), nonche' alla situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario (lett. e). L'art. 3 del d.lgs. n. 149/2011 stabilisce, dal canto suo, l'automatica decadenza dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilita' del dissesto, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, nonche' dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel caso si verifichi una situazione di «grave dissesto finanziario». Nei confronti dei medesimi soggetti e' prevista, inoltre, l'interdizione da qualsiasi carica in Enti vigilati o partecipati dagli Enti pubblici, per un periodo non superiore a dieci anni. Cio' premesso, gli artt. 1 e 3 del decreto legislativo impugnato, nella parte in cui prevedono la redazione di una relazione di fine legislatura conforme ai contenuti previsti nel medesimo decreto legislativo, e secondo uno schema-tipo adottato dallo Stato, nonche', nel caso di grave dissesto finanziario in materia sanitaria di cui all'articolo 2 del d.lgs. n. 149/2011, la decadenza automatica e l'interdizione delle figure apicali sopra richiamate, ledono anzitutto le competenze legislative della Regione Valle d'Aosta di cui gli articoli 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. l), e 4 dello Statuto valdostano, approvato con l. cost. n. 4/1948, nonche' il particolare regime di finanziamento del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito dagli articoli 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Le citate disposizioni statutarie attribuiscono alla Regione ricorrente, rispettivamente, potesta' legislativa in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (art. 2, comma 1, lett. a), di «igiene e sanita', assistenza ospedaliera e profilattica» (art. 3, comma 1, lett. l) ed una corrispondente autonomia amministrativa nei medesimi ambiti materiali (art. 4). E' di immediata evidenza che l'applicabilita' degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 149/2011 alla Regione Valle d'Aosta determinerebbe la lesione delle competenze legislative ed amministrative ad essa spettanti nelle materie contemplate nei citati parametri statutari. L'obbligo di redigere una relazione di fine legislatura, accompagnato dalla previsione dei contenuti che tale relazione deve assumere, fino alla previsione di uno schema-tipo deciso unilateralmente dallo Stato, costituiscono infatti indebite invasioni del legislatore statale in ambiti ad esso costituzionalmente preclusi. L'illegittima violazione delle attribuzioni regionali risulta peraltro ancor piu' palese se si considera che il legislatore regionale, nelle materie contemplate negli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, dello Statuto, non puo' essere in alcun modo limitato dall'intervento del legislatore statale, essendo venuto meno, al riguardo, il limite del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001. D'altra parte, la previsione, contenuta nel decreto legislativo impugnato, di forme di decadenza automatica e di interdizione rivolte ad alcune figure apicali dell'amministrazione regionale, si riflettono, altresi', in una significativa lesione dell'autonomia amministrativa spettante alla Regione, in virtu' del principio del parallelismo di cui all'art. 4 dello Statuto, nei medesimi ambiti materiali. A quanto fin qui osservato devono aggiungersi alcune considerazioni concernenti il particolare regime di finanziamento del servizio sanitario regionale. Le disposizioni impugnate, infatti, incidono anche sulla gestione finanziaria sanitaria della Regione ricorrente, la quale, diversamente da quanto accade in altre Regioni, e' posta interamente a carico del bilancio regionale, secondo quanto stabilito dalle legge n. 724/1994. Proprio in relazione al particolare sistema di finanziamento del servizio sanitario regionale valdostano, questa ecc.ma Corte ha sottolineato in piu' occasioni come esso costituisca uno degli aspetti caratterizzanti l'autonomia finanziaria della Regione, la cui disciplina potrebbe essere modificata soltanto con l'accordo tra lo Stato e la Regione stessa. Nella sentenza n. 341/2009 viene anzitutto evidenziato come lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria - come accade, appunto, nel territorio della Regione Valle d'Aosta - «neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario» (sentenza n. 341/2009). Piu' di recente, nella sentenza n. 133/2010, la Corte ha affermato che la disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta puo' essere modificata solo con l'accordo della Regione stessa, in virtu' degli artt. 48-bis e 50 dello Statuto speciale nonche' della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, con la quale si e' innovato il quadro dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta, introducendo una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione stessa. Alla luce delle considerazioni svolte, appare del tutto evidente che gli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 149/2011, nella parte in cui impongono una relazione di fine legislatura al fine di garantire, tra l'altro, il coordinamento della finanza pubblica» (art. 1, comma 1) e dispongono specifici adempimenti connessi anche alla situazione economica e finanziaria del settore sanitario ed alla gestione degli enti del servizio sanitario regionale, introducendo misure sanzionatorie conseguenti a situazioni di grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario, viola l'autonomia finanziaria della Regione ricorrente. Del tutto illegittimo deve pertanto considerarsi l'intervento del legislatore statale volto ad incidere unilateralmente sull'ordinamento finanziario della Regione, in violazione delle disposizioni statutarie e delle relative norme di attuazione che presiedono, come gia' osservato, ai rapporti tra lo Stato e la Regione in tale ambito. ii) Considerazioni analoghe devono svolgersi in relazione agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 149/2011. La prima disposizione prevede infatti l'obbligo per le province ed i comuni di redigere una relazione di fine mandato, sottoscritta, rispettivamente dal presidente della provincia o dal sindaco. Anche tale relazione deve contenere, ai sensi dell'art. 4, comma 4, una descrizione dettagliata delle principali attivita' normative ed amministrative svolte durante il mandato; ed anche in tale ipotesi il legislatore statale individua analiticamente i contenuti di tale relazione concernenti, tra l'altro, le azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati, la situazione finanziaria e patrimoniale, le azioni intraprese per contenere la spesa. L'art. 6 del d.lgs. n. 149/2011, dedicato alla responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco, nel modificare il comma 5 dell'art. 248 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dispone, tra l'altro, l'incandidabilita' dei sindaci e dei presidenti di provincia, ritenuti responsabili di dissesto finanziario, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonche' di membro dei consigli comunali, provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. La disciplina dettata dagli articoli 4 e 6 del decreto legislativo impugnato, nella parte in cui prevedono l'obbligo per i Comuni di redigere la relazione di fine mandato, sottoscritta dal sindaco, conforme ai contenuti previsti dall'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, e secondo uno schema-tipo adottato dallo Stato, e sanciscono la responsabilita' politica del sindaco in caso di dissesto finanziario e l'ineleggibilita' per dieci anni alle citate cariche elettive a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, sono anch'essi lesivi dell'autonomia legislativa ed amministrativa della Regione Valle d'Aosta. L'applicazione degli articoli 4 e 6 del d.lgs. 149/2011 alla Regione ricorrente, infatti, determinerebbe la violazione degli articoli 2, comma 1, lett. b), e 4 dello Statuto speciale, che riconoscono alla Valle d'Aosta potesta' legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali», ivi compresa la legislazione elettorale, nonche' le corrispondenti funzioni amministrative. iii) Parimenti lesivi dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione Valle d'Aosta, anche con riguardo ai propri enti locali, appaiono gli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 149/2011, che prevedono, rispettivamente, la possibilita' per lo Stato, attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di attivare verifiche sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile (art. 5) nonche' l'applicazione di una serie di misure sanzionatorie a carico della «Regione» o della «Provincia autonoma inadempiente» in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno (art. 7). Altresi' lesive dell'autonomia finanziaria regionale si palesano le disposizioni contenute nel capo II del medesimo decreto, avente ad oggetto una molteplicita' di meccanismi premiali, correlati, tra l'altro, al contrasto all'evasione fiscale. Tutte le disposizioni richiamate violano gli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 12 e 50 dello Statuto speciale e le relative norme di attuazione, e segnatamente la legge n. 690/1981, la quale garantisce alla Regione potesta' legislativa in materia di ordinamento contabile e di finanze regionali e comunali, attribuendo in via esclusiva alle norme di attuazione, adottate nel rispetto delle procedure di cui all'art. 48-bis dello Statuto, la determinazione della misura della compartecipazione della Regione ai tributi statali. Valgano in proposito i seguenti rilievi. Anzitutto, l'«ordinamento contabile», come espressamente affermato da codesta ecc.ma Corte sin dalla sentenza n. 107/1970, va ricondotto nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», in ordine alla quale la Regione ricorrente gode, come gia' osservato, di competenza legislativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) dello Statuto speciale. Spetta quindi alla Regione ricorrente «il potere di regolare [...] la gestione del bilancio e l'erogazione delle spese in esso stanziate» (cfr. sent. n. 107/1970). Analoga competenza legislativa e' riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di «ordinamento degli enti locali» (art. 2, comma 1, lett. b). Conseguentemente, nella relativa disciplina, la Regione valdostana non puo' essere limitata dall'intervento del legislatore statale, essendo peraltro venuti meno, come gia' osservato, i limiti del rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, dell'interesse nazionale e delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, in virtu' della previsione di cui all'art. 10 della l. cost. 3 del 2001. E non vi e' dubbio che l'intervento statale realizzato attraverso le citate disposizioni del decreto impugnato incida altresi' su tale ambito materiale, atteso che la disciplina introdotta dal legislatore statale riguarda, tra l'altro, il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile anche degli enti locali e si riflette sui bilanci di questi ultimi. Inoltre, le disposizioni censurate si pongono in contrasto anche con l'art. 3, comma 1, lett. f), dello Statuto, che riconosce alla Valle la potesta' di legiferare, nell'ambito dei principi individuati con legge dello Stato, in materia di «finanze regionali e comunali». Come noto, il citato art. 3, comma 1, lett. f), letto alla luce dei novellati articoli 117, comma 3 e 119, comma 2, Cost., (i quali risultano parimenti lesi dalle disposizione censurate), qualifica la competenza normativa regionale in materia di finanza locale non piu' come meramente suppletiva rispetto a quella statale. Ebbene, il fatto che la Valle d'Aosta goda di autonomia finanziaria costituzionalmente garantita, fa si' che alla stessa possa essere richiesto unicamente il rispetto dei principi e delle norme fondamentali in materia di finanza pubblica e non anche, come accade nel caso di specie, l'adeguamento, tanto piu' automatico, alle disposizioni statali attuative della legge delega sul federalismo fiscale volte a definire minuziosamente i meccanismi sanzionatori e premiali da applicare agli enti territoriali. D'altro canto, poiche' la normazione statale nelle materie di cui si e' detto (ordinamento contabile proprio e dei propri enti locali, finanza regionale e locale) non puo' non incidere (limitandole) sull'esercizio delle funzioni amministrative regionali nei medesimi ambiti, ne risulta altresi' violato l'art. 4 dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, ai sensi del quale «la Regione esercita le funzioni amministrative sulle materie nelle quali ha potesta' legislativa a norma degli articoli 2 e 3» dello Statuto stesso. Deve inoltre osservarsi che l'art. 48-bis dello Statuto disciplina, com'e' noto, il procedimento di approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, prevedendo, al secondo comma, che «Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso». L'art. 50, comma 5, dello Statuto attribuisce alla legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, il compito di stabilire, a modifica degli artt. 12 e 13 dello Statuto, un ordinamento finanziario della Regione. In ossequio alla previsione statutaria, la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), e successive modificazioni, ha innovato il quadro dei rapporti finanziari con lo Stato ed ha dettato una nuova disciplina dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Il successivo decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta) ha poi statuito, all'art. 1, che «Le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta [...] nonche' l'ordinamento finanziario della regione stabilito, ai sensi dell'art. 50, comma 3, dello statuto speciale, con la legge 26 novembre 1981, n. 690 e con l'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, possono essere modificati solo con il procedimento di cui all'art. 48-bis del medesimo statuto speciale». Dal quadro normativo fin qui richiamato puo' dedursi - come affermato da questa ecc.ma Corte nella sentenza n. 133 del 2010 - che «le modifiche dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta devono avvenire con il procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto, prescritto per l'approvazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, e quindi a seguito dei lavori della commissione paritetica e del parere del Consiglio della Valle». Illegittima deve dunque ritenersi ogni previsione legislativa statale tesa a modificare unilateralmente l'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta. Alla luce di quanto sin qui osservato, e' evidente che l'applicazione degli articoli 5 e 7 nonche' dell'intero capo II del decreto legislativo n. 149/2011, oggetto del presente ricorso, alla Regione ricorrente determinerebbe un'illegittima compressione dell'autonomia finanziaria regionale. La disciplina statale incide infatti sull'ordinamento finanziario della Regione, e degli enti locali compresi nel proprio territorio, in modo unilaterale, in aperta violazione delle previsioni contenute nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione. iv) Anche l'art. 2 del d.lgs. n. 149/2011, rubricato «Responsabilita' politica del Presidente della giunta regionale», pare chiaramente lesivo delle competenze della Regione Valle d'Aosta, ponendosi in aperto contrasto con la disciplina statutaria in materia di organi della Regione. L'art. 2, infatti, dopo aver disciplinato le condizioni che determinano la fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, stabilisce, al comma 2, che il «grave dissesto finanziario» di cui al comma 1 costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. e determina lo scioglimento del Consiglio regionale nonche' la rimozione del Presidente della Giunta regionale. Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il Presidente rimosso e' incandidabile per un periodo di tempo di dieci anni. Per lo stesso periodo non puo' essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni, dello Stato e dell'Unione europea. La disciplina dettata dall'art. 2 del d.lgs. n. 149/2011, imponendo lo scioglimento del Consiglio regionale nonche' la rimozione del Presidente della Regione per responsabilita' politica nel caso in cui sia accertato il grave dissesto finanziario con riferimento al disavanzo sanitario, nonche' l'ineleggibilita' del Presidente della Regione rimosso alle cariche elettive locali, regionali, nazionali e europee per dieci anni, lede le prerogative statutarie in materia di disciplina degli organi della Regione e di impedimenti elettorali ed integra, con mera legge ordinaria, la disciplina, invero di rango costituzionale, in materia di scioglimento e di rimozione sanzionatori degli organi regionali. Risultano pertanto violati sia l'art. 15, comma 2, sia l'art. 48 dello Statuto valdostano. L'art. 15, comma 2, dello Statuto, attribuisce infatti ad una legge regionale, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, il compito di determinare «la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalita' di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche, i rapporti tra gli organi della Regione [...]», in tal modo precludendo ogni intervento della legge statale volto ad incidere sulla disciplina degli organi della Regione e sulle cause di ineleggibilita' dei loro componenti. L'art. 48 dello Statuto, dal canto suo, definisce le ipotesi di scioglimento del Consiglio della Valle e quelle di rimozione del Presidente della Regione, disciplinando i relativi procedimenti. E' pertanto evidente che lo Stato non puo' in alcun modo derogare o integrare con mera legge ordinaria una disciplina di rango costituzionale, determinando altrimenti una palese violazione delle particolari condizioni di autonomia riconosciute alla Regione ricorrente. Alla luce delle considerazioni che precedono, si richiede a questa ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'intero decreto legislativo n. 149 del 2011 e, in particolare, dell'art. 13, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, commi 1 e 3, e 1, comma 2, della legge delega n. 42/2009, letti congiuntamente all'art. 76 Cost., giacche' tale decreto, nella parte in cui non esclude dall'applicabilita' delle proprie norme la Regione autonoma della Valle d'Aosta, si riflette in una lesione indiretta delle competenze ad essa spettanti, radicando in tal modo l'interesse processuale della Regione. II. Illegittimita' costituzionale dell'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 per violazione del combinato disposto di cui agli articoli 27, commi 1 e 2, lettere z) e aa), 3 e 5 della legge delega, letti congiuntamente agli artt. 5, 76 e 120 Cost., anche con riferimento al mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata in data 18 maggio 2011 ed alla relazione deliberata dal Consiglio dei ministri in data 19 maggio 2011. Fermo restando quanto sin qui rilevato, si evidenzia ulteriormente come l'art. 13 del d.lgs. n. 149 del 2011 violi altresi' gli articoli 2, commi 1 e 2, lettere z) e aa), 3 e 5 della legge n. 42/2009, letti congiuntamente agli articoli 5, 76 e 120 Cost., nella parte in cui prevedono che il Governo e' tenuto ad adottare i decreti legislativi attuativi del federalismo fiscale «previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata» (art. 2, comma 3, legge n. 42/2009), nonche' assicurando, «nella predisposizione dei decreti legislativi [...] piena collaborazione con le regioni e gli enti locali» (art. 2, comma 5, legge n. 42/2009). e che, in mancanza di intesa, come avvenuto per il decreto legislativo n. 149/2011, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione da trasmettere alle Camere ed alla stessa Conferenza unificata in cui sono «indicate le specifiche motivazioni di difformita' dall'intesa» (art. 2, comma 4, legge n. 42/2009). Alla luce delle disposizioni legislative da ultimo citate - e tenuto conto che il Governo, come gia' ricordato in narrativa, ha approvato il decreto legislativo in mancanza del raggiungimento dell'intesa, trasmettendo alle Camere una relazione priva delle specifiche motivazioni richieste dalla legge delega - appare evidente che la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, imponendo alle Regione ricorrente l'adattamento a tutte le disposizioni del medesimo decreto e non soltanto ai sui principi, si pone in contrasto col principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., e determina altresi' la violazione dell'art. 76, per mancato rispetto delle norme procedurali contenute nelle norme interposte di cui all'articolo 2, commi 1, 2, lettere z) e aa), 3 e 5 della legge delega. In particolare, dalla lettura della predetta relazione, relativa al d.lgs. n. 149/2011, adottata il 19 maggio 2011, emerge una motivazione del tutto generica e carente, essendosi il Governo limitato ad affermare l'intenzione di voler comunque procedere, anche senza intesa, ritenendo il decreto conforme alla Costituzione, oltre ai principi e criteri direttivi della legge delega n. 42/2009, e al fine di rispettare i termini previsti dalla medesima legge per l'esercizio della delega, di imminente scadenza. Le «affermazioni» addotte dal Governo nella citata relazione appaiono pertanto del tutto inidonee ad assolvere l'obbligo motivazionale previsto dalla legge delega, risolvendosi in mere asserzioni di conformita' al parametro costituzionale ed alla legge delega, oltre che in autoevidenti attestazioni dell'imminente scadenza della delega contenuta nella legge n. 42/2009. Al contrario, l'obbligo di motivazione previsto dalla legge, proprio perche' finalizzato ad assicurare un sostanziale inveramento del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di Governo, avrebbe richiesto una puntuale disamina delle ragioni che hanno determinato il mancato raggiungimento dell'intesa nonche' una articolata individuazione dei profili di difformita' emersi nelle posizioni sostenute dallo Stato e dalle altre autonomie territoriali. Ma di tutto cio' non si rinviene traccia nella relazione governativa, con conseguente violazione del parametro di costituzionalita' poc'anzi invocato. A tale riguardo puo' ancora osservarsi che l'assoluta carenza e genericita' della motivazione addotta dal Governo, come sottolineato nella giurisprudenza di questa ecc. ma Corte (si veda in particolare la sentenza n. 225/2009), costituisce un vizio del procedimento di formazione dell'atto delineato dalla legge di delegazione legislativa, tale da determinarne l'illegittimita' costituzionale per violazione indiretta dell'articolo 76 Cost. oltre che del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 Cost. Pertanto, la disposizione censurata viola i vincoli procedurali posti dalla legge n. 42/2009 a tutela della leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, con conseguente lesione degli artt. 5, 120 e 76 Cost., idonea a tradursi, per quanto gia' chiarito nel punto I delle considerazioni in diritto del presente ricorso, in una lesione dell'autonomia legislativa, finanziaria ed amministrativa della Regione Valle D'Aosta. Anche sotto tale ultimo profilo, quindi, la illegittimita' dell'art. 13 del d.lgs. n. 149/2011, si mostra di tutta evidenza.
P.Q.M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme recate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 219 del 20 settembre 2011, e, in particolare, dell'articolo 13 nella parte in cui non esclude l'applicabilita' delle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo alle Autonomie speciali, per contrarieta' a Costituzione e lesione delle competenze costituzionalmente garantite in capo alla Regione ricorrente dagli articoli 2, comma 1, lett. a) e b), 3, comma 1, lett. f) e l), 4, 12, 15, comma 2, 48, 48-bis e 50 dello Statuto speciale, approvato con l. cost. n. 4/1948, e dalle relative norme di attuazione e, segnatamente, dalla legge n. 690/1981, e dal combinato disposto degli articoli 117, commi terzo e quarto, 118, 119 Cost. e 10 della l. cost. n. 3/2001, nonche' per violazione del principio costituzionale di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., sotto i profili e per le ragioni dinanzi esposte. Roma, addi' 17 novembre 2011 Prof. Avv. Marini