N. 167 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 dicembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1° dicembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo  sviluppo
  del turismo golfistico - Agevolazioni finalizzate alla promozione e
  realizzazione di campi da golf - Destinatari - Prevista  inclusione
  tra i destinatari delle agevolazioni delle societa' di  capitali  e
  consorzi di societa' anche con capitale misto pubblico/privato  con
  sede  legale  in  Sardegna  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  esclusione dalle agevolazioni delle societa' aventi sede legale  in
  altri Stati dell'Unione europea, nonche'  delle  societa'  italiane
  con  sede  legale  in  altre  Regioni  -   Eccedenza   dai   limiti
  dell'armonia  con  la  Costituzione  -  Violazione   dei   principi
  dell'ordinamento giuridico della Repubblica  -  Inosservanza  degli
  obblighi internazionali, di quelli  comunitari  e  degli  interessi
  nazionali,  nonche'  delle   norme   fondamentali   delle   riforme
  economico-sociali della Repubblica - Contrasto con la  liberta'  di
  stabilimento, il  divieto  di  discriminazione  tra  cittadini,  la
  liberta'  di  impresa  in  regime  di  concorrenza  e   la   libera
  circolazione  dei  servizi   -   Violazione   della   liberta'   di
  stabilimento,  integrando  la  esclusione   denunciata   una   c.d.
  discriminazione indiretta tra i soggetti degli  Stati  appartenenti
  all'Unione europea - Contrasto con la liberta' di stabilimento c.d.
  secondario, cioe'  con  la  liberta'  delle  imprese  di  stabilire
  filiali, stabilimenti o sedi prive di personalita' giuridica in  un
  altro Stato membro (art. 49 TFUE)  -  Eccedenza  dai  limiti  delle
  competenze statutarie in materia di legislazione esclusiva. 
- Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre 2011, n.  19,
  art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 41, 117, primo comma, e  120,  primo  comma;
  Statuto della Regione Sardegna, art. 3; Trattato sul  funzionamento
  dell'Unione europea, art. 49. 
Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo  sviluppo
  del turismo golfistico - Norme generali in tema  di  pianificazione
  paesaggistica  -  Previsto  adeguamento  da  parte   della   Giunta
  regionale del piano paesaggistico regionale nel senso di consentire
  la realizzazione nella fascia costiera e solo oltre  la  fascia  di
  mille metri dalla linea di battigia di nuove strutture residenziali
  e ricettive connesse ai campi da  golf  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata mancata  previsione,  nell'ambito  del  procedimento  di
  aggiornamento e revisione del piano paesaggistico regionale,  della
  partecipazione  dell'Amministrazione  statale  -  Inosservanza  del
  principio di pianificazione congiunta -  Lesione  della  competenza
  legislativa statale nella disciplina delle forme  di  intesa  e  di
  coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. 
- Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre 2011, n.  19,
  art. 5, commi 4 e 5. 
- Costituzione, artt. 117, comma secondo,  lett.  s),  e  118,  comma
  terzo; Statuto della Regione Sardegna, art. 3. 
Turismo - Norme della Regione Sardegna - Provvidenze per lo  sviluppo
  del turismo golfistico - Presentazione dei progetti preliminari per
  la realizzazione dei nuovi campi da golf e l'ampliamento di  quelli
  gia'  esistenti  -  Prevista  partecipazione  alle  conferenze   di
  servizio istruttorie della Soprintendenza per i beni architettonici
  e paesaggistici - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con
  l'organizzazione delle competenze interne del Ministero per i  beni
  e le attivita' culturali riservata a fonte statale, a fronte  della
  mancata  previsione  della  partecipazione  di  altri  organi   del
  Ministero, quali la  Soprintendenza  archeologica  e  la  Direzione
  regionale del Ministero - Interferenza con la competenza in materia
  di autorizzazioni paesaggistiche  -  Contrasto  con  la  disciplina
  sull'organizzazione interna  del  detto  Ministero  riservata  alla
  fonte statale - Violazione  del  principio  di  buon  andamento  ed
  efficienza della pubblica amministrazione. 
- Legge della Regione Sardegna 15 (recte: 21) settembre  2011,  artt.
  8, comma 1, lett. b), e 9. 
- Costituzione, artt. 97 e 117, comma secondo, lett. g) e s); Statuto
  della Regione Sardegna, art. 3. 
(GU n.6 del 8-2-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui Uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti
della Regione autonoma della  Sardegna,  in  persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale  della  legge  della  Regione  autonoma
della Sardegna del 15 settembre 2011, n. 19, pubblicata sul BUR n. 29
del 1° ottobre 2011, recante «Provvidenze per lo sviluppo del turismo
golfistico» quanto: 
    all'art. 3 per contrasto con  l'art.  3  dello  statuto  speciale
della Regione autonoma della Sardegna, con  gli  artt.  3,  41,  117,
comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione e con l'art. 49 del TFUE; 
    all'art. 5, commi 4 e 5 per contrasto con l'art. 3 dello  statuto
speciale della Regione autonoma della Sardegna e con gli  artt.  117,
comma 2, lettera s), e 118, comma 3, della Costituzione; 
    agli artt. 8, lettera b) e 9 per contrasto  con  l'art.  3  dello
statuto speciale della Regione autonoma  della  Sardegna  e  con  gli
artt. 97 e 117, comma 2, lettere g) e s) della Costituzione. 
    La legge della Regione autonoma della Sardegna del  15  settembre
2011, n.  19,  viene  impugnata  con  riferimento  alle  norme  sopra
indicate giusta delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  21
novembre 2011 allegata in estratto al presente ricorso. 
 
                               Motivi 
 
1) L'art. 3 della legge  regionale  15  settembre  2011,  n.  19,  e'
illegittimo per contrasto con l'art. 3 dello statuto  speciale  della
Regione autonoma della Sardegna, con gli artt. 3, 41, 117, comma 1  e
120, comma 1 della Costituzione e con l'art. 49 del TFUE. 
    L'art.  3  della  legge  regionale  n.  19/2011  individua  quali
destinatari  delle  agevolazioni  finalizzate   alla   promozione   e
realizzazione di campi da golf a) gli enti locali  territoriali,  gli
altri enti pubblici e le loro forme associative, b)  le  societa'  di
capitali  e  consorzi  di   societa'   anche   con   capitali   misto
pubblico/privato aventi sede legale nella Regione  Sardegna,  nonche'
le  associazioni  sportive  regolarmente  iscritte  alla  Federazione
italiana golf. 
    In  materia  la  Regione  Sardegna  ha   competenza   legislativa
esclusiva a mente dell'art. 3, lettera p)  dello  statuto  regionale,
che riserva  alla  competenza  esclusiva  regionale  la  materia  del
«turismo  e  industria  alberghiera»,  e  dell'art.  10  della  legge
costituzionale n. 3 del 2001, che attribuisce la competenza esclusiva
residuale in materia di commercio a  tutte  le  regioni  e  provincie
autonome, ivi incluse quelle a statuto speciale. 
    Nell'esercizio della potesta' legislativa  esclusiva  la  Regione
Sardegna e', tuttavia, tenuta a rispettare i limiti dell'armonia  con
la Costituzione e con i  principi  dell'ordinamento  giuridico  della
Repubblica, il rispetto  degli  obblighi  internazionali,  di  quelli
comunitari  e  degli  interessi  nazionali,   nonche'   delle   norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, stante
quanto  previsto  dall'art.  3  dello  stesso  statuto  regionale   e
dall'art. 117, comma 1, della Costituzione. 
    La limitazione dei  destinatari  delle  agevolazioni  finalizzate
alla realizzazione dei campi da golf alle societa' aventi sede legale
in Sardegna eccede da detti limiti perche' contrasta con la  liberta'
di stabilimento (riconosciuta dall'art. 49 del TFUE), con il  divieto
di discriminazione tra i cittadini, la liberta' di impresa in  regime
di concorrenza e la libera circolazione dei servizi (artt.  3,  41  e
120 Cost.). 
    Segnatamente, nell'escludere dalle  agevolazioni  delle  societa'
aventi sede legale in altri Stati  dell'Unione  europea,  cosi'  come
delle  societa'  italiane  con  sede  legale  in  altre  regioni,  la
limitazione in esame viola la liberta' di stabilimento derivante  dal
diritto comunitario perche' integra una  cosiddetta  «discriminazione
indiretta»  tra  i  soggetti  degli  Stati  appartenenti   all'Unione
europea. 
    Tale forma di discriminazione, com'e' noto, si verifica quando la
discriminazione e' fondata  su  un  presupposto  -  come  ad  es.  la
residenza, o, per  le  persone  giuridiche,  la  sede  legale  -  che
astrattamente puo' risultare integrato  sia  dai  soggetti  nazionali
dello Stato membro che  da  soggetti  degli  altri  Stati,  di  fatto
risulta per la gran parte posseduto solo dai soggetti  nazionali  (la
giurisprudenza comunitaria in  tema  di  divieto  di  discriminazione
indiretta e' copiosa, a cominciare da Corte di  Giustizia,  sent.  20
marzo 1958, causa n. 2/56; Geitling  Ruhrkoelhen;  sent.  15  ottobre
1969, causa n. 15/69, Ugliola;  sent.  12  febbraio  1974,  causa  n.
152/73; Sotgiu, ecc.). 
    La norma, con il richiedere il requisito della sede legale, urta,
inoltre, anche contro la liberta' di  stabilimento  c.d.  secondario,
cioe'  con  la  liberta'  delle   imprese   di   stabilire   filiali,
stabilimenti o sedi prive di personalita' giuridica in un altro Stato
membro prevista dall'art. 49 TFUE a mente del  quale  il  divieto  di
limitare la liberta' di stabilimento: «... si estende  altresi'  alle
restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali  o  filiali,
da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti  sul  territorio
di un altro Stato membro» (sulla figura del diritto allo stabilimento
secondario vedi ad esempio Corte di giustizia  CE,  sentenza  del  30
settembre 2003, causa n. 167/01, Kamer van  Koophandel  en  Fabrieken
voor Amsterdam, e Inspire Art Ltd: «Gli artt. 43 e 48 del trattato 25
marzo 1957 ostano ad una normativa  nazionale,  come  la  Wet  op  de
formeel buitenlandse vennootschappen, che subordina l'esercizio della
liberta' di stabilimento a titolo secondario in tale Stato, da  parte
di una societa' costituita secondo la legislazione di un altro  Stato
membro, a determinate condizioni, relative al capitale minimo e  alla
responsabilita'   degli   amministratori,   stabilite   dal   diritto
societario nazionale per la costituzione di societa'.  I  motivi  per
cui la societa' e' stata costituita nel primo Stato  membro,  nonche'
il fatto che essa eserciti la sua attivita' esclusivamente, o  quasi,
nello Stato membro di stabilimento, non la  privano,  salvo  che  sia
dimostrata caso per caso l'esistenza di  un  abuso,  del  diritto  di
avvalersi della liberta' di stabilimento garantita dal trattato CE»). 
    Nel distinguere ingiustificatamente tra societa' con sede  legale
nella regione e societa' prive di tale requisito la  norma  in  esame
contrasta, altresi', per gli stessi motivi  sopra  evidenziati  anche
con il divieto di discriminazione tra i  cittadini,  la  liberta'  di
impresa in regime di concorrenza e la libera circolazione dei servizi
(artt. 3, 41 e 120 Cost.). 
    La disposizione in esame e', dunque, illegittima  perche'  eccede
dai limiti delle competenze statutarie  in  materia  di  legislazione
esclusiva di cui agli artt. 3 dello statuto  e  117,  comma  1  della
Costituzione, violando gli artt. 49 del TFUE, e 3, 41,  e  120  della
Costituzione. 
    Per completezza si segnala che il presente  motivo  e'  formulato
con riserva di rinuncia al medesimo  atteso  che  la  regione,  nelle
more, sembrerebbe aver approvato una legge modificativa dell'articolo
in esame, non ancora pubblicata alla data di redazione del  presente,
con la quale sarebbe  stata  eliminata  l'illegittimita'  oggetto  di
censura. 
2) L'art. 5, commi 4 e 5, della legge della  Regione  autonoma  della
Sardegna del 15 settembre 2011, n. 19, e' illegittimo  per  contrasto
con l'art. 3 dello statuto della Regione autonoma  della  Sardegna  e
con gli artt. 117, comma  2,  lettera  s),  e  118,  comma  3,  della
Costituzione. 
    In forza dell'art. 3, comma 1, lettera f),  del  proprio  statuto
emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3  e  dell'art.
6, comma 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  maggio
1975, n. 480, di approvazione delle nuove norme di  attuazione  dello
statuto medesimo, la Regione Sardegna dispone,  nell'esercizio  delle
proprie competenze legislative  esclusive  in  tema  di  edilizia  ed
urbanistica, anche del potere di intervenire in materia di tutela del
paesaggio. 
    Sul piano  legislativo  la  Regione  nell'esercitare  la  propria
competenza esclusiva e',  tuttavia,  tenuta  ad  osservare  i  limiti
espressamente individuati nell'art. 3 dallo  statuto  in  riferimento
alle  materie  affidate  alla  potesta'  legislativa  primaria  della
regione e cioe', come detto, l'armonia con la Costituzione  e  con  i
principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica  e  il  rispetto
degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonche'  -
per quel che interessa nella specie - delle norme fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica. 
    In relazione a quest'ultimo limite, codesta Corte nel decidere di
un'impugnativa  statale  avverso  una  legge  proprio  della  Regione
Sardegna in materia paesaggistica (legge n. 8/2004) ha  ritenuto  che
«il legislatore statale conserva il potere di vincolare  la  potesta'
legislativa primaria della Regione speciale  attraverso  l'emanazione
di leggi qualificabili come "riforme economico-sociali": e cio' anche
sulla base - per  quanto  qui  viene  in  rilievo  -  del  titolo  di
competenza   legislativa   nella   materia   "tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali", di cui all'art.  117,  secondo
comma, lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela
del paesaggio quanto della tutela dei beni  ambientali  o  culturali;
con la conseguenza che le norme  fondamentali  contenute  negli  atti
legislativi statali emanati in tale materia  potranno  continuare  ad
imporsi al necessario rispetto del legislatore della Regione Sardegna
che eserciti la propria competenza statutaria nella materia "edilizia
ed urbanistica"  (v.  sentenza  n.  536  del  2002)  ...»  (sent.  n.
51/2006). 
    Ebbene,  il  principio   della   pianificazione   necessariamente
congiunta (Stato-regione) sui  beni  paesaggistici,  contenuto  negli
artt. 135 e 143  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio
approvato con decreto legislativo n. 42/2004  (e  successivi  decreti
correttivi del 2006 e del 2008) costituisce senz'altro una  norma  di
grande riforma economico-sociale (o  norma  fondamentale  di  riforma
economico-sociale della Repubblica), che si impone, in  quanto  tale,
uniformemente su tutto il territorio nazionale, e dunque in tutte  le
regioni, ivi incluse quelle che godono di autonomia speciale. 
    Nella nuova disciplina di tutela e valorizzazione del  paesaggio,
introdotta dal codice del 2004, la pianificazione paesaggistica, come
strumento di tutela dinamica del territorio, rappresenta, invero,  il
cuore del sistema, rispetto al quale ruotano sia i  vincoli  che  gli
strumenti autorizzatori e sanzionatori di gestione e controllo, e nel
quale la partecipazione statale assume  particolare  rilievo  in  via
preventiva soprattutto attraverso la pianificazione in conformita'  a
standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale. 
    La  partecipazione  statale  in  sede   di   pianificazione   nel
consentire di assicurare proprio la  ridetta  uniformita'  di  tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni  culturali  su  tutto  il
territorio impedisce, in altre parole, che le  regioni,  con  propria
legge regionale, possano in ipotesi adottare piani paesaggistici  che
compromettono il bene primario del paesaggio. 
    La natura di  norma  di  grande  riforma  economico  sociale  del
principio di pianificazione congiunta tra Stato e regione in  materia
paesaggistica di recente e' stata, del resto avvalorata  anche  dalla
pronuncia di codesta Corte n. 164 del 2009, che,  nell'accogliere  il
ricorso in via d'azione dello Stato avverso una legge  della  Regione
autonoma della Valle d'Aosta in materia di tutela  paesaggistica,  ha
ritenuto che  la  potesta'  normativa  della  regione  autonoma  deve
esercitarsi  «in  armonia  con  la  Costituzione  e  con  i  principi
dell'ordinamento, nonche'  delle  norme  fondamentali  e  di  riforma
economico-sociale»,   qualificando   norme   «di    grande    riforma
economico-sociale»   le   disposizioni   della   legge   Galasso    e
l'elencazione delle aree tutelate per  legge  contenuta  nell'odierno
art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004. 
    Se codesta Corte non ha, infatti, dubitato della natura di «norma
di grande riforma economico-sociale» in riferimento  dell'elenco  dei
beni tutelati ope legis ex art. 142 del decreto legislativo n. 42 del
2004, allo stesso modo tale qualificazione e' predicabile per  il  su
richiamato  principio  -  ex  artt.  135  e  143  del  Codice  -   di
pianificazione congiunta  obbligatoria  (Stato-regione)  in  tema  di
paesaggio atteso che essa condivide il medesimo  fine  di  assicurare
standard uniformi di  tutela  dei  beni  paesaggistici  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    Cio' detto in linea di principio, l'art. 5, commi 4  e  5,  della
legge regionale n. 19/2011 contrasta con la norma di  grande  riforma
economico-sociale di cui agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo
n. 42/2004 sulla pianificazione congiunta Stato-regione in materia di
piani paesaggistici. 
    A mente del comma 5, invero, senza che in  alcun  modo  la  Stato
abbia  partecipato  alla  scelta  a  monte  di  adeguare   il   piano
paesaggistico per la realizzazione delle strutture connesse ai  campi
da golf e di adeguarlo entro specifici limiti, stabilisce gia' in via
legislativa che «e' autorizzata ad adeguare  il  Piano  paesaggistico
regionale nel senso  di  consentire  la  realizzazione  nella  fascia
costiera, e solo oltre la  fascia  di  1.000  metri  dalla  linea  di
battigia  (500  metri  per  le  isole  minori)  di  nuove   strutture
residenziali e ricettive connesse ai campi da golf». 
    Il successivo comma 5, dispone, inoltre, in tema di  procedimento
per la modificazione in via amministrativa  del  piano  paesaggistico
che «per le finalita' di cui al comma 4, si applica la  procedura  di
cui all'art. 11 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4 (...) con
i termini ridotti alla meta'». Detta ultima disposizione  disciplina,
appunto, il procedimento di  «aggiornamento  e  revisione  del  Piano
paesaggistico regionale», che si conclude con una deliberazione della
giunta, senza alcuna partecipazione dell'amministrazione statale, con
la   conseguenza   che   anche   sotto    l'aspetto    procedimentale
amministrativo di modificazione del piano l'art.  5  non  attribuisce
alcun ruolo allo Stato. 
    Si tratta di modifiche al piano paesaggistico che  assumono  gia'
in linea programmatica particolare rilievo ove si consideri  che,  ai
sensi dell'art.  19  delle  norme  tecniche  di  attuazione  del  PPR
vigente,  la  «fascia  costiera»,  cosi'   come   perimetrata   nella
cartografia del PPR, rientra nella categoria dei  beni  paesaggistici
d'insieme ed e' considerata risorsa strategica  fondamentale  per  lo
sviluppo sostenibile del territorio sardo e che l'art. 20,  comma  1,
lettera b), n. 1), delle stesse N.T.A., stabilisce che  nella  fascia
costiera «non e' comunque ammessa la realizzazione di nuovi  campeggi
e strutture ricettive connesse a campi da golf». 
    Sulla  base  di  quanto  premesso   le   norme   censurate   sono
all'evidenza   illegittime   perche'   la   vigente    pianificazione
paesaggistica, non puo' essere modificata se non secondo le modalita'
(«intese» ed «accordi») previste dall'art. 143  del  Codice,  essendo
quello  della  pianificazione  congiunta  un  principio  cardine  del
sistema di tutela del paesaggio, assicurato  dal  Codice  in  diretta
attuazione del principio fondamentale espresso dall'art.  9,  secondo
comma, della Costituzione. 
    Invero,  la  Regione  Sardegna,  con  le  disposizioni  normative
censurate, pretende di modificare unilateralmente, con  lo  strumento
legislativo,  le  misure  di  tutela  concordate  con  lo   Stato   e
consacrate, in attuazione  degli  artt.  135  e  143  del  Codice  di
settore, nel previgente piano paesaggistico del 2006, quando, invece,
avrebbe dovuto concordare le modifiche nella appropriata  sede  della
nuova  concertazione  di  riforma  e  modifica  congiunta  del  piano
medesimo. 
    La scelta ed il limite entro il quale consentire i campi da  golf
e annesse strutture ricettive deve,  in  altri  termini,  tradursi  e
operarsi attraverso una modifica congiunta del  piano  paesaggistico,
con l'accordo dello  Stato,  mentre  viene  ad  essere  anticipata  e
compiuta unilateralmente dalla legge regionale censurata; del pari il
concreto adeguamento del piano paesaggistico vigente secondo le linee
direttive dettate con  il  comma  4  non  puo'  essere  rimesso  alla
procedura individuata dal comma 5,  ma  deve  passare  attraverso  un
accordo con lo Stato. 
    La  violazione  del  principio  di  pianificazione  congiunta  si
presenta, peraltro, di  particolare  rilievo,  atteso  che  il  piano
paesaggistico e' stato definito nel 2006 con l'accordo dello Stato  e
viene ora ad essere ridefinito, con la legge regionale in  esame,  in
base all'esclusiva volonta' regionale. 
    In questa ottica ogni Regione  con  il  succedersi  delle  giunte
regionali, potrebbe, in via di mera  ipotesi,  fare  e  disfare  ogni
volta a propria discrezione i piani paesaggistici concordati  con  la
Stato, svuotando di ogni contenuto  le  norme  del  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio sopra richiamate. 
    In proposito giova, per mera completezza, chiarire sin d'ora  che
non si intende in questa sede in alcun modo discutere  o  contrastare
nel merito le scelte della Sardegna in  ordine  alla  opportunita'  e
convenienza di promuovere i campi da golf o  la  realizzazione  delle
annesse strutture ricettive turistico-alberghiere, ma  esclusivamente
difendere il rispetto dei principi  fondamentali  di  grande  riforma
economico-sociale della materia, che impongono che  le  modifiche  ai
piani paesaggistici, concordati in ossequio  al  Codice  di  settore,
siano definite anch'esse con lo Stato. 
    Cio' tanto piu' se, come nella specie, le misure contenute  nella
legge  regionale,  oltre  alla  realizzazione  dei  campi  da   golf,
consentono, all'interno della  aree  paesaggistiche  qualificate  dal
vigente  piano  come  di  rispetto  della   «fascia   costiera»,   la
realizzazione      di      cospicui      interventi       edificatori
(turistico-residenziali) fino a 75.000 mc (per ciascun impianto),  di
cui il 50 per cento a tipologia di villa unifamiliare (art. 6,  comma
1, lettera d)), oltre 4.000 mc per «club house»  e  altri  locali  di
servizio, volumi che possono essere poi  considerevolmente  aumentati
al ricorrere di determinati presupposti (fino  al  30%  nel  caso  di
impianti di prima categoria e di un altro 25% in caso  di  riutilizzo
di volumi - anche a destinazione rurale - preesistenti: art. 6, commi
2, 5 e 3). 
    La disposizione  regionale  nell'eliminare  in  radice  forme  di
intesa e di coordinamento tra la regione e lo Stato viola,  altresi',
l'art.  118,  comma  terzo,  Cost.,  che   affida   alla   competenza
legislativa statale le «forme di  intesa  e  di  coordinamento  nella
materia della tutela dei beni culturali». 
    Per quanto detto, l'art. 5, commi  4  e  5,  e'  illegittimo  per
violazione dell'art. 3 dello  statuto  speciale  di  autonomia  della
Regione Sardegna adottato con la legge costituzionale n. 3 del  1948,
e degli artt. 117, comma 2, lettera s), e  118,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
3) Gli artt. 8, lettera b), e 9 della legge  della  Regione  autonoma
della Sardegna del 15 settembre 2011, n.  19,  sono  illegittimi  per
contrasto con l'art. 3 dello statuto speciale della Regione  autonoma
della Sardegna e con gli artt. 97 e 117, comma 2,  lettere  g)  e  s)
della Costituzione. 
    Gli  artt.  8,  lettera  b),  e  l'art.  9   prevedono   che   la
documentazione relativa ai progetti preliminari per la  realizzazione
dei nuovi campi da golf sia sottoposta alle valutazioni di conferenze
istruttorie, alle quali partecipano, per quanto concerne il Ministero
per i beni ambientali e culturali, la  (sola)  Soprintendenza  per  i
beni architettonici e paesaggistici. 
    Segnatamente  e'  previsto  che:  «L'Assessorato  regionale   del
turismo,  artigianato  e  commercio,  entro   quindici   giorni   dal
ricevimento della documentazione  di  cui  all'art.  8  (tra  cui  il
progetto preliminare del campo da golf; art. 8, lettera b) ... indice
le conferenze di servizi istruttorie ... Alle conferenze  partecipano
i soggetti proponenti, i dirigenti  competenti  dei  comuni  e  delle
provincie interessate dagli interventi, e per la regione i componenti
della  Commissione  di  cui  all'art.  11.  E',  inoltre,  inviata  a
partecipare la Soprintendenza dei beni archeologici  e  paesaggistici
territorialmente competente.». 
    Il descritto iter autorizzativo interferisce con l'organizzazione
delle competenze interne del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali perche', nella sua formulazione letterale, la  legislazione
regionale prevede la sola partecipazione della Soprintendenza  per  i
beni archeologici e paesaggistici e, di conseguenza, sembra escludere
la partecipazione di altri organi del Ministero,  segnatamente  della
Soprintendenza  archeologica  e   della   direzione   regionale   del
Ministero, in contrasto con la disciplina statale sull'organizzazione
interna del Ministero medesimo riservata alla fonte statale. 
    La formulazione delle disposizioni regionali  (artt.  8,  lettera
b), e 9) e', inoltre, tale da ingenerare l'equivoco che l'espressione
del   parere   nell'ambito   della   conferenza   da   parte    della
Soprintendenza, faccia venir meno il parere (ad oggi, vincolante) che
deve essere reso dalla Soprintendenza, ai  sensi  dell'art.  146  del
Codice, in ordine ai singoli progetti delle opere. 
    Si tratta, invero, di opere, la cui compatibilita'  paesaggistica
(essendo i vincoli  vigenti  ancora  sprovvisti  delle  «prescrizioni
d'uso», richieste dagli artt. 140, 141, 141-bis, e 143,  del  Codice)
non  puo'  essere  compiutamente  valutata  sulla  base  di  un  mero
«progetto preliminare» (nei fatti, poco piu' di una localizzazione  e
di una descrizione tipologica dell'intervento), ma  richiede,  quanto
meno, l'elaborazione da parte del  proponente  e  la  valutazione  da
parte delle amministrazioni di tutela, della documentazione  prevista
dall'art. 146, comma 3 del Codice. 
    Sia l'attribuzione allo Stato del potere di auto organizzazione i
propri  uffici  che  la  competenza  in  materia  di   autorizzazioni
paesaggistiche   hanno   natura   di   «norma   di   grande   riforma
economico-sociale», com'anche si  evince  dal  titolo  di  competenza
(esclusiva)  statale  di  cui  all'art.  117,  comma  2,  lettera  g)
sull'«Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali» e lettera s)  sulla  «Tutela  dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali» della Costituzione. 
    L'una  perche'  risponde  all'esigenza  di  assicurare  il   buon
andamento e l'efficienza della  pubblica  amministrazione  consacrate
dall'art. 97 Cost., l'altra  perche'  assicura  quell'uniformita'  di
tutela dei beni paesaggistici, di cui  si  e'  ampiamente  detto  nel
motivo che precede, che trova riconoscimento nell'art. 117, comma  2,
lettere g) e s). 
    Ne consegue che la  disposizione  in  esame  e'  incostituzionale
poiche' eccede dalle competenze statutarie previste all'art. 3  dello
statuto speciale di autonomia della  Regione  Sardegna  e  viola  gli
artt. 97 e 117, comma 2, lettere g) ed s) della Costituzione. 
    Per completezza si segnala che il presente  motivo  e'  formulato
con riserva di rinuncia al medesimo  atteso  che  la  regione,  nelle
more, sembrerebbe aver approvato una legge modificativa dell'articolo
in esame, non ancora pubblicata, con la quale sarebbe stata eliminata
l'illegittimita' oggetto di censura. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione autonoma della Sardegna  del
15 settembre 2011, n. 19, viene impugnata con riferimento alle  norme
sopra indicate giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data  21
novembre 2011 allegata in estratto al presente ricorso. 
    Quanto: 
    all'art. 3 per contrasto con  l'art.  3  dello  statuto  speciale
della Regione autonoma della Sardegna, con  gli  artt.  3,  41,  117,
comma 1 e 120, comma 1 della Costituzione e con l'art. 49 del TFUE; 
    all'art. 5, commi 4 e 5 per contrasto con l'art. 3 dello  statuto
speciale della Regione autonoma della Sardegna e con gli  artt.  117,
comma 2, lettera s), e 118, comma 3, della Costituzione; 
    agli artt. 8, lettera b) e 9 per contrasto  con  l'art.  3  dello
statuto speciale della Regione autonoma  della  Sardegna  e  con  gli
artt. 97 e 117, comma 2, lettere g) e s) della Costituzione. 
    Si allega l'estratto in originale della  delibera  del  Consiglio
dei Ministri del 21 novembre 2011. 
        Roma, 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Venturini