N. 13 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 20 dicembre 2011
Ricorso per conflitto tra enti depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Consiglio regionale - Legge della Regione Campania - Consiglieri regionali che abbiano riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. - Prevista sospensione dalla carica fino alla sentenza definitiva - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la Regione Campania - Lamentata prevista sospensione potenzialmente sine die dalla carica di consigliere regionale - Denunciato contrasto con la disciplina statale (legge 19 marzo 1990, art. 15, comma 4-bis) che prevede, nel caso di specie, termini massimi di sospensione - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza - Richiesta di dichiarare la non spettanza alla Regione del potere di legiferare nella materia de qua e, conseguentemente, di dichiarare la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16. - Legge della Regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. h).(GU n.3 del 18-1-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato, Contro la regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, Per la declaratoria di non spettanza alla Regione del potere di legiferare nella materia della sospensione, sino a sentenza definitiva, dalla funzione di Consigliere regionale in dipendenza di una sentenza di condanna non definitiva ex art. 416-bis del codice penale e conseguentemente per la declaratoria di illegittimita' costituzionale della legge della regione Campania 11 ottobre 2011, n. 16, recante: «Modifica ed integrazione dell'art. 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. l (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria regionale 2007), modifica ed integrazione dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e modifica ed integrazione dell'art. 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 13 dicembre 2011 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del ministro proponente). La legge della regione Campania 11 ottobre 2011 n. 16, pubblicata sul BUR n. 65 del 17 ottobre 2011, dispone che: «art. 1, comma 1, all'art. 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, e' aggiunto il seguente comma: "5. la disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell'approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilita' ed incompatibilita' del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale)"». I successivi articoli 2 e 3 inseriscono la nuova previsione del suddetto art. 9 della legge regionale n. 1 del 2007 rispettivamente nel comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale) e nell'art. 28, comma 1, lettera c) e comma 3, della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13. Pertanto, gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale della Campania n. 16 del 2011 esulano dalla competenza legislativa regionale, in quanto invadono l'ambito di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ponendosi in violazione del disposto dell'art. 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. L'art. l prevede dunque che i Consiglieri regionali che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale restano sospesi dalla carica fino alla sentenza definitiva. In sostanza la legge regionale dispone una sospensione potenzialmente sine die dalla carica di consigliere regionale. Peraltro tale materia e' stata oggetto d'intervento del legislatore statale, in particolare l'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale». Tale articolo, dopo aver stabilito l'impossibilita' di essere canditati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali per coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis del codice penale, prevede al comma 4-bis una sospensione di diritto, della durata di diciotto mesi, per coloro che hanno riportato una condanna per associazione di tipo mafioso non definitiva. Il comma prosegue stabilendo che la cessazione della sospensione, una volta decorsi i diciotto mesi, non opera tuttavia se entro tale termine interviene sentenza di rigetto in appello anche non definitiva, la quale comporta un ulteriore prolungamento della sospensione per un periodo di dodici mesi. Il legislatore statale ha quindi apprestato una disciplina rigorosa al fine di salvaguardare il buon andamento e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni contro i rischi derivanti dall'operato delle organizzazioni criminali, tra cui quelle di stampo mafioso, nell'ambito delle proprie, insindacabili scelte di politica criminale. A tali disposizioni statali, la legislazione regionale non puo' derogare, incidendo in maniera piu' favorevole o, come nel caso in esame, in maniera piu' sfavorevole. A confermare tale assunto si pone la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, secondo la quale tale disciplina sarebbe ispirata alla ratio di prevenire e combattere i gravi pericoli derivanti dalla criminalita' organizzata a salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, ossia di interessi fondamentali dello Stato (sentenze n. 184/1994 e 206/1999).
P.Q.M. Si chiede che sia dichiarato che non spetta alla Regione il potere di legiferare nella materia oggetto del presente ricorso, espressamente attribuita dall'art. 117, comma 2, lettera h) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Roma, addi' 15 dicembre 2011 L'avvocato dello Stato: Sica