N. 286 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2011

Ordinanza del 20 ottobre 2011 emessa  dal  Tribunale  di  Arezzo  nel
procedimento civile promosso da S.M. contro I.N.P.S.. 
 
Previdenza - Indennita' di malattia - Periodo massimo  indennizzabile
  di 180 giorni - Superabilita' nel caso  di  soggetti  sottoposti  a
  dialisi  per  insufficienza   renale   -   Mancata   previsione   -
  Ingiustificato deteriore trattamento dei  malati  di  insufficienza
  renale sottoposti a  dialisi  rispetto  ai  lavoratori  incorsi  in
  infortuni sul lavoro o  affetti  da  malattia  tubercolare  (l.  n.
  1088/1970) - Violazione del principio  di  tutela  della  salute  -
  Incidenza sulla garanzia previdenziale  -  Richiamo  alla  sentenza
  della Corte costituzionale n. 356 del 2010 di  inammissibilita'  di
  questione   identica   ritenuta   superabile   per    la    diversa
  individuazione del quadro normativo di riferimento. 
- Codice civile, art. 2110; d.lgs.C.p.S. 31 ottobre  1947,  n.  1304,
  art. 3. 
- Costituzione, artt. 3, 32 e 38. 
(GU n.4 del 25-1-2012 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel   procedimento   n.
1172/2008 RG proposto da S.M. rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo
Gargano ed elettivamente domiciliato presso lo  studio  del  predetto
legale  in  Arezzo,  Galleria  Valtiberina  n.  9,  contro   Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso  dall'Avv.
Carmine Calzone ed elettivamente domiciliato in Arezzo; 
    A scioglimento della riserva di cui all'udienza del 22  settembre
2011; 
    Ritenuto in fatto che: 
        con ricorso, depositato in data 9 settembre 2008 e notificato
unitamente al decreto di fissazione dell'udienza,  M.S.  esponeva  di
essere soggetto  a  dialisi  per  insufficienza  renale  e  di  avere
usufruito nel 2007 di  n.  180  giornate  corrispondenti  al  periodo
massimo indennizzabile per i lavoratori a tempo determinato (n. 121 a
titolo di ricaduta malattia, corrispondenti a quelle per dialisi,  n.
20 per ricovero ospedaliero, n. 39  a  titolo  di  malattia  generica
documentata da certificati medici); di essersi dovuto assentare anche
per ulteriori 17 giorni di dialisi, che, pur  ritenuti  giustificati,
non erano in ogni caso stati retribuiti. 
    Tanto premesso conveniva in giudizio l'Istituto  Nazionale  della
Previdenza Sociale avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice
del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 
        a) accertare e dichiarare il proprio  diritto  all'erogazione
dell'indennita' di malattia con le modalita' di legge  per  tutte  le
giornate di assenza per dialisi, ritenendo le stesse scorporabili dal
periodo massimo indennizzabile delle centottanta giornate; 
        b)  condannare  l'INPS  all'erogazione   dell'indennita'   di
malattia per diciassette giorni decorrenti dall'8 al 31 dicembre 2007
con gli interessi e la rivalutazione monetaria di legge; 
        c)  in  via  meramente  ipotetica  e  subordinata,  sollevare
davanti  alla  Corte   costituzionale   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2110 c.c., primo comma, nella parte  in  cui
non annovera anche la dialisi tra le malattie atte  ad  escludere  la
decorrenza dal periodo massimo indennizzabile; 
    Costituitosi in giudizio, l'INPS si opponeva all'accoglimento del
ricorso, deducendo che il trattamento di dialisi non e' una malattia,
ma un evento terapeutico; 
    il Giudice del Lavoro del Tribunale di Arezzo, con ordinanza  del
16 giugno 2009, sollevava questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2110 c.c. per contrasto con  gli  artt.  3,  32,  38  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche per i soggetti
sottoposti a dialisi sia superabile il limite massimo indennizzabile; 
    la Corte costituzionale, con la sentenza n. 356 del  15  dicembre
2010,   ha   dichiarato   l'inammissibilita'   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  2110  c.c.,   per   inesatta
identificazione del quadro normativo rispetto al sollevato dubbio  di
costituzionalita', in quanto l'indennita' e' dovuta al prestatore  di
lavoro nella misura e per il tempo determinati da leggi speciali,  da
usi oppure secondo equita', fonti queste che non sono state tenute in
considerazione da codesto Tribunale nella ricostruzione  dell'esegesi
normativa  dell'istituto  de  quo,  tanto  che  e'   stato   ritenuto
inconferente il richiamo all'art. 2110 c.c.; 
 
                      Ritenuto in diritto che: 
 
    risulta  inevitabile  riproporre  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  alla  luce  delle  evidenze   esposte   dalla   Corte
costituzionale con la  sentenza  n.  356  del  2010,  operando  pieno
riferimento non soltanto alla normativa civilistica (art. 2110 c.c.),
ma anche alle altre fonti di diritto a cui  fa  espressa  riserva  la
norma richiamata e, precisamente: 
        l'art.  3  del  d.lgs.  C.p.S.  31  ottobre  1947   n.   1304
(trattamento di malattia dei lavoratori del  commercio  del  credito,
dell'assicurazione  e   dei   servizi   tributari   appaltati),   che
espressamente statuisce che «l'indennita' giornaliera di malattia  e'
dovuta a decorrere dal quarto giorno di malattia  e  per  un  periodo
massimo di 180 giorni in un anno»; 
        l'art. 104 del CCNL del settore Commercio del 24 luglio  2004
in cui si afferma che «il lavoratore non in  prova  ha  diritto  alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 180  giorni  in  un
anno solare»; 
        l'art.  105  del  CCNL  del  settore  Commercio  (Trattamento
Economico di Malattia) in cui si stabilisce che «Durante  il  periodo
di malattia, previsto dall'articolo precedente, il  lavoratore  avra'
diritto alle normali scadenze dei periodi di paga: 
          a) ad una indennita' pari  al  cinquanta  per  cento  della
retribuzione giornaliera per i  giorni  di  malattia  dal  quarto  al
ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per  i  giorni
di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi
dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833,  secondo  le  modalita'
stabilite per i dipendenti del settore terziario,  e  anticipata  dal
datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
L'importo anticipato dal datore di lavoro e' posto a conguaglio con i
contributi dovuti all'INPS, secondo le modalita' di cui agli artt.  1
e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
          b) ad una integrazione dell'indennita' a  carico  dell'INPS
da corrispondersi dal datore di lavoro, a  suo  carico,  in  modo  da
raggiungere complessivamente le seguenti misure: 
1) 100% (cento  per  cento)  per  i  primi  tre  giorni  (periodo  di
carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni  dal  4°  al
20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni  dal  21°  in  poi  della
retribuzione  giornaliera  netta  cui  il  lavoratore  avrebbe  avuto
diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota  giornaliera  della  retribuzione  di
fatto di cui all'art. 123». 
        l'art. 110 dell'anzidetto contratto  collettivo  (Aspettativa
non retribuita per malattia ed infortunio) a  norma  del  quale  «Nei
confronti  dei  lavoratori  ammalati  o  infortunati  sul  lavoro  la
conservazione del posto, fissata nel periodo massimo  di  giorni  180
rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente  contratto,  sara'
prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore  periodo  di
aspettativa  non  retribuita  e  non  superiore  a  120  giorni  alla
condizione che siano  esibiti  dal  lavoratore  regolari  certificati
medici. 
    I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa
di cui al precedente comma  dovranno  presentare  richiesta  a  mezzo
raccomandata r. r. prima della scadenza del 180°  giorno  di  assenza
per malattia o  infortunio  e  firmare  espressa  accettazione  della
suddetta condizione. 
    Il datore di lavoro dara' riscontro  alla  richiesta  di  cui  al
precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di
aspettativa. Al termine del  periodo  di  aspettativa  il  datore  di
lavoro potra' procedere al licenziamento ai sensi del precedente art.
104; il periodo stesso e' considerato utile ai  fini  dell'anzianita'
di servizio in caso di prosecuzione del rapporto»; 
    cosi' ricostruito il  quadro  normativo  e  della  contrattazione
collettiva, si osserva che tali  disposizioni  (in  particolare  art.
2110 c.c. ed art. 3 del d.lgs. C.p.S. 31 ottobre  1947  n.  1304)  si
pongono in contrasto, ad avviso  dell'odierno  Giudice  remittente  e
come  gia'  in  precedenza  rilevato  dal  Tribunale  di  Arezzo  con
ordinanza del 16 giugno  2009,  con  gli  artt.  3,  32  e  28  della
Costituzione in quanto non  consentono  di  considerare  la  malattia
renale con trattamento di emodialisi tra quelle - quali  infortuni  o
tubercolosi - aventi diritto al trattamento anche oltre i 180 giorni; 
    in particolare si ritiene che le anzidette norme contrastino:  a)
con l'art. 3 della Costituzione per il  disporre  implicitamente  una
tutela attenuata, a parita' di  altre  condizioni,  a  carico  di  un
lavoratore affetto da  insufficienza  renale  e  percio'  soggetto  a
trattamento di emodialisi, che costituisce un trattamento  salvavita,
rispetto ad  un  lavoratore  in  stato  di  infortunio  o  malato  di
tubercolosi  (per  il  quale  al  contrario  esiste   una   specifica
normativa,  la  legge  n.   1088/1970,   che   prevede   l'erogazione
dell'indennita' anche oltre i 180 giorni); b) con  l'art.  32  Cost.,
che qualifica la salute  come  fondamentale  diritto  dell'individuo,
suscettibile di tutela in particolar modo quando ricorrano condizioni
di   indispensabilita'   ed   indifferibilita'   delle   cure,   come
nell'ipotesi di trattamenti e terapie  salvavita  quali  l'emodialisi
(trattamenti e terapie per i quali alcune contrattazioni  collettive,
specie nel pubblico impiego, prevedono l'esclusione dal  computo  dei
giorni di assenza per malattia normalmente previsti e la  conseguente
retribuzione integrale); c) con i principi di solidarieta' sociale di
cui all'art. 38 della Costituzione, contenente, al secondo comma,  un
precetto volto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle  proprie
esigenze di vita in caso di malattia; 
    ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale sia  non
manifestamente infondata per i  motivi  in  precedenza  illustrati  e
rilevante in quanto da essa dipende l'accoglimento della domanda  nel
merito, non altrimenti accoglibile, non  potendo  il  Giudice  a  quo
adottare  interpretazioni  estensive  o  analogiche  in  assenza   di
specifiche  previsioni  legislative  o  contrattuali  in  materia  di
trattamenti emodialitici; 
    che infatti  se  le  disposizioni  censurate  fossero  dichiarate
costituzionalmente illegittime, sotto tale profilo, non sussisterebbe
piu' alcuna possibilita' di sommare alle giornate di malattia  comune
quelle  di   trattamento   emodialitico,   che   acquisterebbero   la
caratteristica di una malattia  specifica,  comportante  tra  l'altro
anche  il  diritto,  per  il  lavoratore  sottoposto  a  dialisi,  al
pagamento  dell'indennita'  di  malattia  oltre  il  periodo  massimo
indennizzabile 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/53; 
    1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 2110 c.c. e dell'art. 3  del
d.lgs. C.p.S. 31 ottobre 1947, n. 1304 con riferimento agli artt.  3,
32 e 38 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che anche
per i soggetti sottoposti a dialisi sia superabile il periodo massimo
indennizzabile; 
    2)  dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
costituzionale unitamente agli atti del giudizio ed alla prova  delle
notificazioni e delle comunicazioni prescritte; 
    3) dispone la sospensione del presente giudizio. 
    Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e che sia comunicata ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Arezzo, 20 ottobre 2011 
 
                  Il Giudice del lavoro: de Renzis