DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 2011, n. 65 

Regolamento  recante  riorganizzazione  degli   uffici   di   diretta
collaborazione del Ministro della difesa e disciplina  dell'organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (11G0102) 
(GU n.107 del 10-5-2011)
 
 Vigente al: 25-5-2011  
 

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visti gli articoli 4, 14 e 19, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150,  concernente
l'attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  ed  in
particolare, gli articoli 13 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in
particolare, gli articoli 7 e 21, comma 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
e  dei  risultati   dell'attivita'   svolta   dalle   amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare, gli  articoli  da
14 al 21; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2010; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'Adunanza dell'8 novembre 2010; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 febbraio 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'economia  e  delle   finanze   e   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in  materia
  di ordinamento militare di cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
 
  1. In  attuazione  dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, concernente l'obbligo  per  le  Amministrazioni
pubbliche di istituire, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, gli Organismi indipendenti di valutazione della performance
in luogo  dei  Servizi  di  controllo  interno,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e al fine di introdurre ulteriori
misure  di   razionalizzazione   e   di   coordinamento   nell'ambito
dell'organizzazione  degli  uffici  di  diretta  collaborazione   del
Ministro  della   difesa,   al   testo   unico   delle   disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
      1) il comma l e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Gli  uffici  di  diretta  collaborazione   esercitano   le
competenze di supporto del  Ministro  e  di  raccordo  fra  questi  e
l'amministrazione, ai sensi degli articoli  4  e  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Essi  collaborano  alla
definizione  degli  obiettivi  e  all'elaborazione  delle   politiche
pubbliche,  nonche'  alla  relativa  valutazione  e   alle   connesse
attivita' di  comunicazione,  con  particolare  riguardo  all'analisi
costi benefici, alla  congruenza  fra  obiettivi  e  risultati,  alla
qualita' e all'impatto della regolamentazione.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Sono uffici di diretta collaborazione: 
        a) la segreteria del Ministro; 
        b) l'Ufficio di Gabinetto; 
        c) l'Ufficio legislativo; 
        d) l'Ufficio del Consigliere diplomatico; 
        e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Il Capo di Gabinetto  collabora  con  il  Ministro  per  lo
svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e  per
la cura dei rapporti con  le  strutture  degli  Stati  maggiori,  del
Segretariato generale della difesa  e  degli  enti  e  organismi  del
Ministero;  assiste  il  Ministro  nelle  relazioni  con  gli  organi
costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del
dicastero;  coordina   le   attivita'   degli   uffici   di   diretta
collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato  sulle  questioni
di  maggiore  rilevanza,  al   fine   di   assicurare   l'unitarieta'
dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di
supporto  al  Ministro  per  l'esercizio   di   tutte   le   funzioni
attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad
eccezione degli uffici di  cui  ai  commi  7  e  8,  l'organizzazione
interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad  essi  il
relativo personale; esercita le funzioni di comandante di  corpo  per
il  personale  militare  impiegato  presso  l'Ufficio  di  Gabinetto,
nonche' per il personale militare impiegato presso gli  altri  uffici
di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a  tale  fine,
da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.»; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Il Ministro puo'  nominare  un  Consigliere  giuridico  con
funzioni di collaborazione, consulenza  e  assistenza  nell'esercizio
delle sue funzioni e  iniziative  in  ambito  giuridico  e  normativo
adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere  giuridico
e'  scelto  fra  magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili,
avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche'  fra  docenti
universitari  e  avvocati,  in  possesso  di  adeguata  capacita'  ed
esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della
produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico,  per  lo
svolgimento delle sue funzioni, si avvale  dell'Ufficio  legislativo,
d'intesa  con  il  capo  dell'Ufficio  e  risponde  direttamente   al
Ministro.»; 
      5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Il Ministro  puo'  nominare  un  Consigliere  militare  con
funzioni di collaborazione, consulenza  e  assistenza  nell'esercizio
delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse  militare.
In particolare la consulenza  si  esplica  per  l'elaborazione  delle
direttive  in  materia  di  politica  militare  e  per  le   connesse
determinazioni di competenza dell'organo politico  anche  per  quanto
riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria.  Nella  sua
opera si raccorda per ogni necessita' con  lo  Stato  maggiore  della
difesa e con gli altri competenti uffici  dell'Amministrazione  della
difesa. Il Consigliere militare e' scelto fra gli ufficiali  generali
o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e  preparazione  nel
settore. Puo' essere, altresi', nominato tra dirigenti della pubblica
amministrazione, ovvero esperti in possesso  di  adeguate  capacita',
avuto riguardo ai titoli professionali,  culturali  e  scientifici  e
alle esperienze maturate nel settore della difesa.  Se  nominato,  il
Consigliere militare, per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  si
avvale dell'Ufficio di Gabinetto, d'intesa con il Capo di  Gabinetto,
e risponde direttamente al Ministro.»; 
      6) al comma 8, le parole: «per lo svolgimento  degli  incarichi
istituzionali delegati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  lo
svolgimento delle funzioni ad essi delegate»; 
    b) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 15. 
           Funzioni degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento
dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli  impegni
mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta  collaborazione.
La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria,  che
coadiuva e assiste il  Ministro  nello  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali e adempie, su suo mandato,  a  compiti  specifici.  Fa,
altresi',  parte  della  segreteria  del   Ministro   il   segretario
particolare  che  cura  l'agenda  e  la  corrispondenza  privata  del
Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro  relativamente
al suo incarico istituzionale. 
  2. L'Ufficio di Gabinetto  coadiuva  il  Capo  di  Gabinetto  nello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo  14,  comma  3;  cura,
altresi', l'esame degli atti ai  fini  dell'inoltro  alla  firma  del
Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro
nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le
risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo  riguardanti
il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il  seguito
dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di
supporto  tecnico  per  le  determinazioni  e  l'elaborazione   delle
direttive e delle decisioni del Ministro,  anche  con  riguardo  agli
effetti  finanziari,  alla   rilevazione   delle   problematiche   da
affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte,
nonche' alla promozione di iniziative  scientifiche  e  culturali  di
settore, in raccordo con  i  competenti  uffici  dell'amministrazione
della difesa;  cura  le  attivita'  di  rappresentanza  e  quelle  di
cerimoniale del Ministro; cura le attivita' concernenti gli  atti  di
indirizzo, coordinamento e controllo nei settori dell'informazione  e
della comunicazione mediatica; cura i rapporti con il sistema  e  gli
organi  di  informazione  nazionali  e  internazionali;  programma  e
coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali
di  informazione  istituzionale  e  altre   attivita'   di   pubblica
informazione e comunicazione dell'amministrazione della difesa, anche
in collaborazione con gli organi di pubblica informazione centrali  e
periferici costituiti presso gli Stati maggiori della difesa e presso
il Segretariato generale; predispone il materiale per gli  interventi
del Ministro. Con decreto del  Ministro,  su  proposta  del  Capo  di
Gabinetto, sono nominati un Vice capo  di  Gabinetto  civile,  scelto
nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei  dirigenti  del  Ministero  e
incaricato  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   4,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  due  o  piu'  Vice  capi  di
Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra  i
generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio  di  Gabinetto
e' articolato in distinte  aree  organizzative,  che  possono  essere
affidate  alla  direzione  o  al  coordinamento  dei  Vice  capi   di
Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto  operano,  altresi',
gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo  del  Ministro
che rispondono direttamente a quest'ultimo. 
  3. L'Ufficio legislativo  cura  l'attivita'  di  definizione  delle
iniziative legislative e regolamentari nelle  materie  di  competenza
del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini  dello  studio  e
della progettazione normativa, dei competenti uffici  del  Ministero,
garantendo la qualita'  del  linguaggio  normativo,  la  fattibilita'
delle  norme  introdotte,  lo  snellimento   e   la   semplificazione
normativa, nonche'  l'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione.
Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori  parlamentari
e assicura il raccordo permanente  con  l'attivita'  normativa  delle
Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura,
nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti  con  la  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le  altre  amministrazioni  interessate,
anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti  dell'Unione
europea,  i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali,  nonche'  le
autorita' indipendenti. Sovrintende  al  contenzioso  internazionale,
comunitario, costituzionale, nonche'  agli  adempimenti  relativi  al
contenzioso sugli  atti  del  Ministro,  ferme  restando  le  attuali
competenze in materia di  contenzioso  degli  uffici  del  Ministero.
Predispone le risposte agli  atti  parlamentari  di  controllo  e  di
indirizzo  politico  riguardanti  il  Ministero  riferiti   ad   atti
normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di
consulenza  giuridica,  oltre  che  per   il   Ministro   e   per   i
Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici  dell'organizzazione
centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il
Consigliere giuridico del Ministro, se nominato. 
  4. L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le
strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro  per  i
rapporti internazionali e comunitari. 
  5.  Le  segreterie  dei  Sottosegretari  di  Stato,   dirette   dal
Capo-segreteria,    si    occupano    della    corrispondenza     del
Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso  con  altri  soggetti
pubblici e privati e assistono il Sottosegretario  nello  svolgimento
di ogni altro compito a questi affidato in ragione del  suo  incarico
istituzionale. Nell'ambito delle  segreterie  operano,  alle  dirette
dipendenze  del  Sottosegretario  di  Stato,  anche   il   Segretario
particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e,
se nominato, il consigliere per gli affari delegati.»; 
    c) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 16. 
         Responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Il Capo  di  Gabinetto  e'  ufficiale  in  servizio  permanente,
nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali  o  ammiragli  delle
Forze armate. 
  2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del
ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ovvero,  dal  Ministro,  tra  gli
ufficiali generali o ammiragli in  servizio  permanente  delle  Forze
armate. 
  3. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro  in  ragione
della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica,
d'intesa con il Ministro degli affari esteri. 
  4. Il  Capo  della  segreteria  e  il  Segretario  particolare  del
Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari  e
i consiglieri per gli affari delegati dei  Sottosegretari  di  Stato,
sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione,
sulla base di  un  rapporto  fiduciario  con  il  Ministro  o  con  i
Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il  Segretario
particolare del Ministro sono nominati dal  Ministro.  I  capi  delle
segreterie, i segretari particolari e i consiglieri  per  gli  affari
delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati  con  decreto  del
Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati. 
  5. Il Capo di Gabinetto e  il  Capo  dell'Ufficio  legislativo,  se
militare, al termine del mandato governativo, restano in  carica  per
l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando  la  possibilita'  di
revoca anticipata o di conferma. Per  il  restante  personale,  fatte
comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la
durata degli incarichi e' disciplinata  dall'articolo  14,  comma  2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  in  quanto
applicabile. 
  6.  Gli  incarichi  di  responsabilita'   degli   uffici   di   cui
all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi  attivita'
professionale e con altri incarichi di  direzione  di  uffici.  Dello
svolgimento  di  altri  incarichi  o  di  attivita'  professionali  a
carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta  la
compatibilita' con le funzioni svolte.»; 
    d) all'articolo 17: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Il  contingente  di  personale  degli  uffici  di  diretta
collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e
d),  e'  stabilito  complessivamente  in  153  unita'.   Entro   tale
contingente complessivo  possono  essere  assegnati  agli  uffici  di
diretta  collaborazione  i  dipendenti   dell'amministrazione   della
difesa, ovvero altri  dipendenti  pubblici,  anche  in  posizione  di
aspettativa, fuori ruolo,  comando  o  in  altre  analoghe  posizioni
previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai  sensi  dell'articolo
14, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nel
limite  del  10  per  cento  del  predetto  contingente  complessivo,
collaboratori assunti con contratto a tempo  determinato,  esperti  e
consulenti  per  specifiche  aree  di  attivita'  e  per  particolari
professionalita'  e  specializzazioni,   anche   con   incarichi   di
collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto  del  criterio
dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»; 
      2) al comma 2,  secondo  periodo,  le  parole:  «un  numero  di
specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore
a dieci» sono sostituite dalle  seguenti:  «un  numero  di  specifici
incarichi di  funzioni  di  livello  dirigenziale  non  generale  non
superiore a dieci, con funzioni di direzione delle strutture  in  cui
si articolano gli uffici di diretta collaborazione»; 
      3) al comma 3, le parole: «sono assegnati 12»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono assegnati dodici»; 
      4) al comma 4: 
        4.1) le  parole:  «dal  Capo  dell'Ufficio  per  la  politica
militare,» sono soppresse; 
        4.2) le parole: «la posizione del Portavoce e del Consigliere
giuridico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la   posizione   del
Portavoce, del Consigliere giuridico e del Consigliere militare»; 
    e) l'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 18. 
       Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato 
 
  1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo
della  segreteria,  sono  assegnate,  al  di  fuori  del  contingente
complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad  un  massimo  di
otto unita' di personale,  compreso  il  segretario  particolare,  il
consigliere per gli  affari  delegati,  se  nominato,  e  l'ufficiale
aiutante di campo, di bandiera o di volo,  scelte  tra  i  dipendenti
dell'amministrazione  della  difesa  o   di   altre   amministrazioni
pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando  o  altre
analoghe  posizioni  previste  dai  rispettivi   ordinamenti.   Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.»; 
    f) all'articolo 19: 
      1) al comma 3, le parole: «Al Capo dell'Ufficio per la politica
militare,  al   Consigliere   diplomatico,   al   Capo   dell'Ufficio
legislativo,  se  militare,  a  tre  Vice  capo  di   Gabinetto,   al
Consigliere giuridico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Al  Capo
dell'Ufficio legislativo, se militare, al  Consigliere  militare,  al
Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di
Gabinetto»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Al Capo della segreteria e al  Segretario  particolare  del
Ministro, nonche' ai capi  delle  segreterie  dei  Sottosegretari  di
Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari
di   Stato,   qualora   nominati   fra   estranei   alle    pubbliche
amministrazioni, spetta  un  trattamento  economico  onnicomprensivo,
articolato in una voce retributiva non superiore alla misura  massima
del trattamento economico  fondamentale  dei  dirigenti  preposti  ad
ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione
di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo
non  superiore  alla  misura  massima  del   trattamento   accessorio
spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non  generale
del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale  trattamento,  se  piu'
favorevole, integra, per  la  differenza,  il  trattamento  economico
spettante.»; 
      3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
      «8. Ai dirigenti di cui all'articolo  17,  comma  2,  assegnati
agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di  funzioni
di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione
di posizione  in  misura  equivalente  ai  valori  economici  massimi
attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del  Ministero,  nonche',
in  attesa  di  specifica  disposizione  contrattuale,  un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con  decreto
del Ministro su proposta  del  Capo  di  Gabinetto,  di  importo  non
superiore al cinquanta per cento della retribuzione di  posizione,  a
fronte  delle  specifiche   responsabilita'   connesse   all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione  professionale  posseduta,
della  disponibilita'  ad  orari  disagevoli,  della  qualita'  della
prestazione individuale.»; 
      4)  al  comma  11,  le  parole:  «degli  istituti   retributivi
finalizzati   alla   incentivazione   della   produttivita'   e    al
miglioramento dei  servizi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dei
compensi  per  il  lavoro   straordinario,   per   la   produttivita'
collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di  cui  ai
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale  del  comparto
Ministeri»; 
      5) il comma 12 e' sostituito dal seguente: 
      «12. Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma
11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli
uffici di cui all'articolo  14,  comma  2.  In  attesa  di  specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura  dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Per  il  personale  appartenente  alle
Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto  del  Ministro,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»; 
    g) all'articolo 20: 
      1)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «Gli  uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministro»,  sono  inserite   le   seguenti:   «e
l'Organismo indipendente di  valutazione  della  performance  di  cui
all'articolo 21»; 
      2) al comma 2, alla lettera a), dopo le parole:  «al  personale
assegnato agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2», sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' all'Organismo e all'ufficio  di  supporto  di
cui all'articolo 21»; 
      3)  al  comma  3,  le  parole:  «puo'   delegare   i   relativi
adempimenti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «puo'  delegare  gli
adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1»; 
    h) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 21. 
                Organismo indipendente di valutazione 
                          della performance 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
cui all'articolo 14, comma 1,  del  decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge,  in  posizione
di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati
dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto  legislativo
n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui  agli  articoli  1,  commi  1,
lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n.
286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le  sopra
indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati
dal Ministero della difesa non dotati  di  struttura  di  misurazione
della performance. 
  2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere
agli atti e ai documenti concernenti  le  attivita'  ministeriali  di
interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali  di
riferimento le informazioni all'uopo necessarie.  Sugli  esiti  delle
proprie attivita'  l'Organismo  riferisce  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n.
150 del 2009. 
  3. L'Organismo e' costituito da un collegio di tre  componenti,  di
cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo  monocratico.
I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati
dal  Ministro  della  difesa  per  l'espletamento  di   un   incarico
triennale, rinnovabile una sola  volta,  secondo  le  modalita'  e  i
criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto  legislativo
n. 150 del 2009. 
  4. Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico  componente
dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle
Forze armate, ovvero un dirigente  civile  del  ruolo  dei  dirigenti
dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi  dell'articolo
19, comma 4, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  ovvero  un
estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione  e
programmazione strategica. 
  5. In caso di Organismo collegiale, nel rispetto  dei  principi  di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al  fine
di elevare i  livelli  di  autonomia  e  imparzialita'  di  giudizio,
l'incarico  di  componente  il  collegio  e'  conferito  a  personale
estraneo all'amministrazione, con  comprovata  esperienza  nei  campi
della pianificazione, programmazione strategica e  misurazione  della
performance ovvero  a  personale  di  pari  estrazione  professionale
appartenente all'amministrazione. 
  6. E' istituito un Ufficio di  supporto,  quale  struttura  tecnica
permanente, competente a  perfezionare  le  attivita'  istruttorie  e
quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui  al comma
1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno  sovrintende
alle  attivita'  connesse  con  le  funzioni  di  valutazione  e   di
misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma  4,  del
decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse  con
il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286.   L'organizzazione   interna
dell'Ufficio  e  dei  reparti  e'  definita  con  determinazione  del
Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'
Organismo. 
  7. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e'  nominato  con
decreto del Ministro,  su  designazione  del  Presidente  dell'organo
collegiale,  ovvero  dell'unico  componente  dell'Organismo,  fra   i
generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti  delle  Forze
armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti
del Ministero appartenenti al contingente  di  cui  al  comma  8,  in
possesso di specifiche professionalita'  ed  esperienza  nel  settore
della misurazione della performance. 
  8. All'ufficio di cui al comma 6 e'  assegnato  un  contingente  di
personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi
due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo  dei  dirigenti  del
Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il
grado di generale di brigata  o  colonnello  o  gradi  corrispondenti
delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale
sono disposti, previo parere del  Presidente  dell'organo  collegiale
ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che  sono  in
possesso di specifiche professionalita'  ed  esperienza  nel  settore
della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 
  9. Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale  dell'ufficio
di supporto di cui al comma 8 si applicano  i  trattamenti  economici
previsti per il personale in servizio presso gli  uffici  di  diretta
collaborazione. 
  10.  Al  Presidente   dell'organo   collegiale   ovvero   all'unico
componente dell'Organismo, di cui al  comma  4,  spetta  il  medesimo
trattamento economico previsto per gli incarichi di cui  all'articolo
19, comma 3. 
  11. Ai componenti dell'Organismo collegiale, di  cui  al  comma  3,
spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10. 
  12. Ai colonnelli e generali  di  brigata  e  gradi  corrispondenti
delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al  comma  8,
compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto  il
trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9. 
  13. Ai dirigenti civili facenti parte del  contingente  di  cui  al
comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello  dirigenziale  non
generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo
19, comma 8. 
  14. Al  restante  personale  non  dirigenziale  militare  e  civile
appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree
funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e'  corrisposto  il
trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 11 marzo 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                La Russa, Ministro della difesa 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2011 
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 398