LEGGE 8 giugno 2011, n. 85 

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge  5
maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale. (11G0126) 
(GU n.139 del 17-6-2011)
 
 Vigente al: 18-6-2011  
 

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla legge 5 maggio 2009, n.  42,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»; 
    b) all'articolo 2, comma 3, le  parole:  «sessanta  giorni»  sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»; 
    c) all'articolo 2, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni»; 
    d) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Qualora il termine per l'espressione del parere  scada  nei
trenta giorni che precedono il termine finale per  l'esercizio  della
delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di centocinquanta
giorni»; 
    e) all'articolo 16, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Gli interventi di cui al comma 1 sono riferiti a  tutti
gli enti territoriali per  i  quali  ricorrano  i  requisiti  di  cui
all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione»; 
    f) all'articolo 23, comma 6, alinea, le parole: «trentasei  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»; 
    g) all'articolo 27, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trenta mesi». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettere  b)  e  d),  non  si
applicano nei riguardi  dei  procedimenti  relativi  agli  schemi  di
decreto legislativo  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono gia' stati trasmessi alla  Conferenza  unificata
ai fini dell'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, secondo  periodo,
della legge 5 maggio 2009, n. 42. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 8 giugno 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Bossi, Ministro delle riforme per  il
                                federalismo 
 
                                Calderoli,    Ministro     per     la
                                semplificazione normativa 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano