LEGGE 12 luglio 2011, n. 133 

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.
103, concernente la misura del contributo  previdenziale  integrativo
dovuto dagli esercenti  attivita'  libero-professionale  iscritti  in
albi ed elenchi. (11G0169) 
(GU n.184 del 9-8-2011)
 
 Vigente al: 24-8-2011  
 

 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  10  febbraio
1996, n. 103, e' sostituito dal seguente: 
  « 3. Il contributo integrativo a carico di coloro che si  avvalgono
delle attivita' professionali  degli  iscritti  e'  fissato  mediante
delibera delle casse o enti di previdenza competenti,  approvata  dai
Ministeri vigilanti, in  misura  percentuale  rispetto  al  fatturato
lordo ed e' riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del
pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella  fattura.
La misura del contributo integrativo di cui al primo periodo non puo'
essere inferiore al 2 per cento  e  superiore  al  5  per  cento  del
fatturato lordo. Al fine di migliorare  i  trattamenti  pensionistici
degli  iscritti  alle  casse  o  enti  di  cui  al  presente  decreto
legislativo e a quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno  1994,
n.  509,  che  adottano  il  sistema  di  calcolo   contributivo   e'
riconosciuta  la  facolta'  di   destinare   parte   del   contributo
integrativo all'incremento dei montanti individuali,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  garantendo  l'equilibrio
economico, patrimoniale  e  finanziario  delle  casse  e  degli  enti
medesimi, previa delibera degli organismi  competenti  e  secondo  le
procedure stabilite  dalla  legislazione  vigente  e  dai  rispettivi
statuti e regolamenti. Le predette delibere, concernenti la  modifica
della misura del contributo integrativo e i criteri  di  destinazione
dello  stesso,  sono  sottoposte   all'approvazione   dei   Ministeri
vigilanti, che valutano la sostenibilita' della gestione  complessiva
e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano