MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 novembre 2011, n. 210 

Regolamento concernente modifica al decreto 6 agosto 2003, n. 342,  e
successive   modificazioni,    relativo    alla    composizione    ed
all'ordinamento del Consiglio superiore di sanita'. (11G0251) 
(GU n.294 del 19-12-2011)
 
 Vigente al: 3-1-2012  
 

 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  recante  istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  agosto  2003,  n.  342,  recante
sostituzione  del   regolamento   concernente   la   composizione   e
l'ordinamento  del  Consiglio  superiore  di  sanita',  adottato  con
decreto ministeriale 27 febbraio  1997,  n.  76  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 5, che individua  i  componenti  di  diritto  del
Consiglio  superiore  di  sanita',  come   modificato   dal   decreto
ministeriale 22 luglio 2010, n. 172; 
  Visti gli articoli 1, lettera m) e 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante  regolamento  per  il
riordino degli organismi collegiali presso il Ministero della  salute
a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  20
ottobre 2010, di proroga degli  organismi  collegiali  del  Ministero
della salute e, in particolare, del Consiglio superiore  di  sanita',
fino al 21 luglio 2012; 
  Vista la legge 18  febbraio  1989,  n.  56,  con  la  quale  si  e'
provveduto ad istituire l'Ordine degli  psicologi,  ente  di  diritto
pubblico vigilato dal Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello  Stato  del
13  settembre  1946,  n.  233  e  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 5 aprile 1950, n. 221,  che  disciplina  l'Ordine  dei
veterinari, ente amministrativo di  diritto  pubblico,  vigilato  dal
Ministero della salute; 
  Vista la legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di
radiologia medica e il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
marzo 1968,  n.  680,  recante  regolamento  per  l'esecuzione  della
predetta legge, modificati ed integrati dalla legge 31 gennaio  1983,
n. 25; 
  Ritenuto opportuno, nelle more di una modifica integrale del citato
decreto ministeriale n. 342 del 2003,  avvalersi  dei  rappresentanti
istituzionali  di  talune  categorie  del  sistema  sanitario   quali
psicologi, veterinari e tecnici sanitari di radiologia medica al fine
di assicurare il loro proficuo apporto al funzionamento del Consiglio
superiore di sanita'; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  dovere  aggiornare  il  medesimo  decreto
ministeriale n. 342 del 2003, con specifico riferimento  all'articolo
1, comma 5, al fine di prevedere la partecipazione alle riunioni  del
Consiglio superiore  di  sanita'  del  Presidente  dell'Ordine  degli
psicologi, del Presidente dell'Ordine dei veterinari e del Presidente
del Collegio dei tecnici sanitari di radiologia medica,  in  qualita'
di componenti di diritto; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2011; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
in data 3 novembre 2011 con nota n. 7845, e la nota del  10  novembre
2011, n. DAGL 18.3.4/42-2010, con cui la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi,  ha
comunicato il proprio nulla osta; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 6 agosto 2003,
n. 342, come modificato dal decreto ministeriale 22 luglio  2010,  n.
172, dopo  le  parole  «il  presidente  della  Federazione  nazionale
collegi infermieri (IPASVI)» e' sostituita la  congiunzione  «e»  con
«,»  e,  infine,  dopo  le  parole  «Federazione  nazionale   collegi
ostetriche (FNCO)»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  il  presidente
dell'Ordine degli psicologi, il Presidente dell'Ordine dei veterinari
e il Presidente dell'Ordine dei tecnici di radiologia medica». 
  2. Il presente decreto, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  20  ottobre
2010, citato in premessa, non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico
della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 12 novembre 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2011 
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero  salute  e
Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 177