REGIONE VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 novembre 2010, n. 4 

  Modificazione al regolamento  regionale  10  novembre  1987,  n.  3
(Approvazione criteri  di  elaborazione,  gestione  ed  aggiornamento
dell'elenco tipo comprendente i farmaci  da  utilizzare  nei  servizi
dell'U.S.L. della Valle  d'Aosta  (P.T.R.  -  Prontuario  Terapeutico
Regionale)). 
(GU n.13 del 2-4-2011)

 
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Valle  d'Aosta  n.
                       50 del 7 dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato; 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              promulga 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                    Sostituzione dell'articolo 4 
 
    1. L'articolo 4 del regolamento regionale 10 novembre 1987, n.  3
(Approvazione criteri  di  elaborazione,  gestione  ed  aggiornamento
dell'elenco tipo comprendente i farmaci  da  utilizzare  nei  servizi
dell'U.S.L. della Valle  d'Aosta  (P.T.R.  -  Prontuario  Terapeutico
Regionale)), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Criteri di redazione, utilizzo ed aggiornamento).  -  1.
La redazione del P.T.R. si basa sui seguenti criteri: 
      a) uso, per ciascun farmaco, del  nome  generico,  utilizzando,
tutte le volte che esiste,  la  denominazione  comune  internazionale
(DCI) e la dizione italiana (DCIT); 
      b)  i  farmaci  sono  riportati  secondo   la   classificazione
anatomico-terapeutica chimica (ATC), con relativo codice. Al fine  di
facilitarne la consultazione, e' inoltre compilato un indice generale
per categorie e un elenco alfabetico delle sostanze incluse; 
      c)  accanto  ai  nomi  devono  essere  precisate  le   vie   di
somministrazione  adottate   ed   eventualmente   le   corrispondenti
posologie. Possono essere aggiunte, se necessarie,  note  informative
specifiche per alcuni farmaci; 
      d) l'applicazione dei principi di cui all'articolo 2, comma  2,
deve     essere     verificabile     con      una      documentazione
scientifico-farmacologica e  clinicoterapeutica  adeguata.  Le  fonti
documentali di riferimento per la redazione del P.T.R. devono  essere
altamente qualificate e limitate alle riviste  italiane  o  straniere
che adottano un sistema  indipendente  di  revisione  dei  contributi
scientifici pubblicati; 
      e) il P.T.R. e' redatto e approvato dalla  Commissione  tecnica
locale di cui all'articolo 46 della legge regionale 25 ottobre  1982,
n. 70 (Esercizio delle  funzioni  in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica,  di  medicina  legale,  di  vigilanza  sulle  farmacie   ed
assistenza farmaceutica), di seguito denominata Commissione; 
      f) le proposte di modificazione al  P.T.R.,  i  cui  criteri  e
modalita' di presentazione  sono  definiti  con  deliberazione  della
Giunta  regionale,  devono   pervenire   alla   struttura   regionale
competente in materia di farmaci  ospedalieri  tramite  la  struttura
complessa  di  farmacia  dell'Ospedale  regionale  Umberto  Parini  -
Hôpital regional Umberto Parini (S.C.  di  farmacia).  Tali  proposte
sono  accompagnate  da  una  relazione  scritta  che  giustifichi  la
richiesta  e  da  un'adeguata  documentazione  bibliografica  atta  a
fornire alla Commissione elementi di giudizio probanti in merito alle
proposte stesse; 
      g) la Giunta regionale, con propria deliberazione, prende  atto
delle modificazioni apportate al P.T.R. La prescrizione  dei  farmaci
proposti e' comunque consentita dal momento della  loro  approvazione
da parte della Commissione; 
      h)  le  richieste  di  farmaci  non  compresi  nel  P.T.R.,  ma
indispensabili   al   paziente   per   consentire   una   continuita'
terapeutica, sono accolte per non piu' di tre volte.  Tali  richieste
devono inoltre essere motivate per iscritto, a cura  della  struttura
di  degenza,  e  contenere  l'indicazione  del  nome   del   paziente
interessato. Qualora queste esigenze si  ripetessero  per  lo  stesso
farmaco per piu' di tre volte, esse dovranno essere  formalizzate  da
parte dei richiedenti in una  richiesta  ufficiale  di  modifica  del
P.T.R. onde valutare, sulla base dei criteri previsti, la  fondatezza
della necessita' del farmaco e colmare cosi'  eventuali  carenze  del
medesimo P.T.R.; 
      i) ai fini dell'approvvigionamento,  le  richieste  di  farmaci
devono essere effettuate con la DCI e inviate alla S.C.  di  farmacia
che provvede a soddisfarle con l'invio della specialita' prevista nel
P.T.R.. In caso di comprovata necessita' e urgenza, l'U.S.L., tramite
la medesima S.C., puo' acquistare medicinali  e  materiale  sanitario
presso  depositi  all'ingrosso,  farmacie  comunali  e  private,  per
l'utilizzo nelle proprie strutture; 
      j) dalla data di inserimento nel P.T.R.,  nessun  farmaco  puo'
essere utilizzato se non tramite la S.C. di farmacia e in conformita'
con il medesimo P.T.R.. I campioni gratuiti di  farmaci,  che  devono
riportare l'indicazione "Campione gratuito - vietata la  vendita",  o
altra analoga dicitura, e presentare una confezione ridotta in numero
di unita' posologiche o in volume rispetto a quella in commercio, non
possono essere detenuti dalla S.C.  di  farmacia,  ma  sono  affidati
dalle ditte farmaceutiche direttamente ai  singoli  medici  e  devono
essere conservati separatamente rispetto ai farmaci di reparto; 
      k) l'esecuzione di sperimentazioni cliniche dei  medicinali  e'
subordinata all'autorizzazione del  Comitato  etico  dell'U.S.L.,  ai
sensi e con le modalita' previste dalla normativa statale vigente.». 
    Il presente regolamento e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare   come   regolamento   della   Regione    autonoma    Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste. 
 
      Aosta, 22 novembre 2010 
 
                              ROLLANDIN