REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 2010, n. 48 

  Modifiche alla legge regionale 18  dicembre  2009,  n.  32  recante
«Modifiche alla legge regionale 10 marzo  2008,  n.  2  e  successive
modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina). 
(GU n.17 del 30-4-2011)

 
  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 76 
                         del1°dicembre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                       DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre  2009,  n.
32 recante «Modifiche alla legge regionale 10  marzo  2008,  n.  2  e
successive modifiche (provvedimenti  urgenti  a  tutela  della  costa
                             teatina)». 
 
    1. L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 2009, n. 32 recante
«Modifiche alla legge regionale 10 marzo  2008,  n.  2  e  successive
modifiche (provvedimenti urgenti a tutela della  costa  teatina)»  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 2  (Sostituzione  dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
2/2008). - 1. L'art. 1 della legge regionale 10 marzo 2008, n. 2,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  1  (Provvedimenti  urgenti   a   tutela   del   territorio
regionale). - 1. La  Regione  Abruzzo  nell'esercizio  delle  proprie
competenze  legislative  in  materia  di  governo   del   territorio,
valorizzazione dell'ambiente ed agricoltura ai sensi  dell'art.  117,
comma terzo della Costituzione ed in conformita' a  quanto  stabilito
dall'art. 9 dello statuto, detta disposizioni programmatiche  per  il
rilascio dell'intesa prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n)  della
legge 23 agosto  2004,  n.  239  (riordino  del  settore  energetico,
nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti
in  materia  di  energia)  e  di  indirizzo  per   il   comitato   di
coordinamento  regionale  -  V.I.A.,  finalizzate  a  garantire   nel
territorio regionale  l'attuazione  del  principio  di  tutela  della
salute umana sancito dall'art. 32 della Costituzione, dall'art.  174,
paragrafo 2, del  trattato  istituivo  dell'Unione  europea,  nonche'
dall'art. 152 del trattato di Amsterdam, la tutela  e  valorizzazione
dei beni paesaggistici individuati ai sensi del  decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio  ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e  del  vigente
piano  paesaggistico  regionale  e  la  preservazione  degli  habitat
prioritari individuati nel territorio regionale ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento
recante  attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa   alla
conservazione degli habitat naturali e  seminaturali,  nonche'  della
flora e della fauna selvatiche), nell'ottica generale di  promuovere,
attraverso  un'utilizzazione  accorta  e  razionale   delle   risorse
naturali, uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente e nella
salvaguardia della sua qualita'. 
    2. Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
indicati al comma 1 nel rilascio dell'Intesa  prevista  dall'art.  1,
comma 7, lettera n) della legge  n.  239  del  2004  da  parte  della
Regione  Abruzzo,  la  localizzazione  di  ogni  opera  relativa   ad
attivita' di  prospezione,  ricerca,  estrazione  e  coltivazione  di
idrocarburi liquidi presenta profili di incompatibilita'  nelle  aree
di seguito elencate: 
      a) aree naturali protette individuate dalla normativa statale e
regionale; 
      b) aree sottoposte ai vincoli dei beni ambientali  o  ricadenti
nel piano paesaggistico regionale ai sensi del decreto legislativo 22
aprile 2004, n. 42; 
      c) siti di interesse  comunitario  (SIC),  zone  di  protezione
speciale (ZPS) e altri siti di interesse naturalistico, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e della fauna  selvatiche),  del  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  17  ottobre
2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di  conservazione  (ZSC)  e  a
zone di protezione speciale (ZPS)» e relativa normativa regionale  di
attuazione; 
      d) aree sismiche classificate di prima categoria in  attuazione
della normativa statale vigente in materia. 
    3. Nelle aree non ricomprese nell'elenco di cui al  comma  2,  la
compatibilita' delle medesime  opere  deve  essere  valutata  tenendo
conto,  in  particolare,  della  effettiva  interazione  sia  con  le
problematiche sismiche, ai sensi della normativa statale vigente,  ed
idrogeologiche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 29 settembre 1998 (atto di  indirizzo  e  coordinamento  per
l'individuazione  dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di   cui
all'art. 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 11 giugno  1998,  n.  180),
sia con le esigenze di protezione e valorizzazione  della  produzione
agricola imposte dalla  normativa  comunitaria  nelle  aree  agricole
destinate  alle  coltivazioni  ed   alle   produzioni   vitivinicole,
olivicole, frutticole di pregio,  di  origine  controllata  garantita
(D.O.C.G.),  di  origine   controllata   (D.O.C.),   di   indicazione
geografica  tipica  (I.G.T.),  di  origine  protetta   (D.O.P.),   di
indicazione geografica protetta (I.G.P.) di cui al piano regionale di
sviluppo  rurale  approvato  in  attuazione  del  regolamento  CE  n.
1698/05. 
    4. Le disposizioni di cui ai comma 2 e 3 hanno valore di norma di
indirizzo per il comitato di coordinamento  regionale  -  V.I.A.  per
l'esercizio delle competenze ad esso spettanti. 
    La presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Abruzzo. 
 
      L'Aquila, 9 novembre 2010 
 
                               CHIODI