REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 67 

  Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40  (Disciplina
del servizio sanitario regionale). 
(GU n.16 del 23-4-2011)

 
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55  del
                          31 dicembre 2010) 
 
 
                        IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
    PREAMBOLO 
    Art. 1 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale 40/2005 
 
                              PREAMBOLO 
 
 
                       Il Consiglio regionale 
 
    Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale; 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  (Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia  di  ottimizzazione  della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni); 
    Considerato quanto segue: 
    1. Occorre dare attuazione all'art.  31,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge  4  marzo
2009, n. 15, in materia di  ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni),  relativamente  alla  valutazione   del   personale
nell'ambito  del  servizio  sanitario  regionale.  La  norma  prevede
l'attribuzione alla Giunta regionale  del  compito  di  definire  con
propria  deliberazione  il  numero  delle  fasce  di  merito  in  cui
collocare il personale, secondo il  criterio  di  valorizzazione  del
merito; 
 
                               Approva 
 
la presente legge: 
                               Art. 1 
 
              Modifiche all'art. 10 della l.r. 40/2005 
 
    1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio
2005,  n.  40  (Disciplina  del  servizio  sanitario  regionale),  e'
inserito il seguente: 
    «4-bis. Nel rispetto dei principi  fondamentali  stabiliti  dalla
normativa nazionale vigente, la Giunta  regionale,  previo  confronto
con le organizzazioni sindacali,  impartisce  indirizzi  con  propria
deliberazione alle  aziende  ed  agli  enti  del  servizio  sanitario
regionale ai fini dell'implementazione del sistema di valutazione del
personale del servizio sanitario regionale. In particolare la  Giunta
regionale definisce il numero delle fasce di merito,  in  misura  non
inferiore a tre. Il personale viene collocato nelle fasce  di  merito
in base ai risultati del sistema di valutazione, secondo  criteri  di
valorizzazione del merito.». 
    2. Dopo il  comma  4-bis  dell'art.  10  della  l.r.  40/2005  e'
inserito il seguente: 
    «4-ter. La Giunta regionale  impartisce  altresi'  indirizzi  con
propria  deliberazione  al  fine  dell'adeguamento  dei   nuclei   di
valutazione gia' esistenti  all'interno  delle  aziende  sanitarie  e
degli enti del servizio sanitario regionale ai principi dettati dalla
normativa nazionale vigente in  tema  di  organismi  indipendenti  di
valutazione.». 
    3. Dopo il  comma  4-ter  dell'art.  10  della  l.r.  40/2005  e'
inserito il seguente: 
    «4-quater. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale
adeguano i contratti collettivi integrativi alle  disposizioni  della
presente legge e agli atti di indirizzo  di  cui  ai  commi  4-bis  e
4-ter, nei termini previsti dalla normativa nazionale vigente.». 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 30 dicembre 2010 
 
                                ROSSI