Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.(GU n.22 del 4-6-2011)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 10 del 9 marzo 2111) IL PRESIDENTE Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS); Visto il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS); Visto il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalita' per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e de controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003; Vista la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali; Visto il regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 054/Pres.; Visti gli atti di modifica del regolamento sopra citato emanati con propri decreti 18 marzo 2008, n. 084/Pres., 7 ottobre 2009, n. 0276/Pres., 29 gennaio 2010, n. 016/Pres., 29 luglio 2010, n. 0178/Pres. e 31 agosto 2010, n. 0202/Pres. e decreti del direttore del Servizio sviluppo rurale 10 marzo 2010, n. 357 e 19 aprile 2010, n. 647; Attesa la necessita' di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopraccitati; Visto che l'attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 avviene con l'emanazione e applicazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare; Considerato che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili sono sottoposte al Comitato di sorveglianza del Programma; Vista la deliberazione di Giunta regionale dell'11 febbraio 2011 n. 229 «Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Nuovo Regolamento generale di attuazione»; Ritenuto pertanto di emanare in tal senso il nuovo Regolamento Generale di Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale», emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato, per le motivazioni in premessa citate, il nuovo «Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO