REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 febbraio 2011, n. 7 

  Modifiche al decreto del  presidente  della  giunta  provinciale 25
giugno  1996,  n.  21,  e  successive   modifiche,   concernente   la
denominzaione e le competenze degli uffici della  Provincia  autonoma
di Bolzano. 
(GU n.21 del 28-5-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 15 marzo 2011) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Vista la deliberazione della giunta provinciale  del  7  febbraio
2011, n. 130; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    1. Il titolo del punto 5. (Finanze e Bilancio) dell'allegato 1 al
decreto del Presidente della giunta provinciale 25  giugno  1996,  n.
21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «5. FINANZE» 
    2. Il punto 5.1. (Ufficio bilancio) dell'allegato  1  al  decreto
del Presidente della giunta provinciale 25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «monitoraggio  dei   conti   pubblici   nazionali   e   analisi
economico-finanziarie correlate; 
      programmazione economico finanziaria: bilancio  di  previsione,
piano di gestione, variazioni; 
      rendiconto generale della  provincia,  analisi  delle  relative
risultanze; 
      esame degli  aspetti  economici  e  copertura  finanziaria  dei
disegni di legge provinciali». 
    3. Il punto 5.2. (Ufficio tributi) dell'allegato 1 al decreto del
Presidente  della  giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «monitoraggio  delle  entrate  tributarie,   supporto   tecnico
all'attuazione di misure di politica fiscale; 
      gestione  dei  tributi  di  competenza  provinciale   e   delle
devoluzioni di tributi erariali; 
      collaborazione all'accertamento delle imposte erariali; 
      dichiarazioni  fiscali  e  versamenti  della  provincia   quale
soggetto passivo d'imposta; 
      consulenza fiscale agli uffici e agli enti provinciali». 
    4. Il punto 5.3. (Ufficio entrate) dell'allegato 1 al decreto del
Presidente  della  giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «monitoraggio    del    mercato    finanziario    e    gestione
dell'indebitamento; 
      contabilita' generale delle entrate non tributarie; 
      controllo di regolarita' contabile delle entrate; 
      tenuta del registro dei debitori  della  Provincia,  promozione
della riscossione coattiva; 
      contabilizzazione in ordine ai regolamenti comunitari n.  73/09
e n. 1698/05». 
    5. Il punto 5.4. (Ufficio spese) dell'allegato 1 al  decreto  del
Presidente  della  giunta  provinciale  25  giugno  1996,  n.  21,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «patto di stabilita' e misure di contenimento della spesa; 
      contabilita' generale e analitica della  spesa,  collaborazione
al controllo di gestione; 
      controllo di regolarita' contabile delle  spese,  controllo  di
primo livello di programmi comunitari; 
      gestione degli atti impeditivi  del  pagamento,  emissione  dei
titoli di spesa; 
      adempimenti della provincia quale sostituto d'imposta; 
      comunicazioni e pubblicazioni istituzionali  di  provvidenze  e
collaborazioni esterne; 
      esecuzione dei pagamenti in ordine  ai  regolamenti  comunitari
73/09 e 1698/05». 
    6. Il punto 5.5. (Ufficio vigilanza finanziaria) dell'allegato  1
al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n.
21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «vigilanza sul servizio di tesoreria, sugli agenti contabili  e
sulle gestioni fuori bilancio; 
      esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti funzionali  della
provincia; 
      gestione  delle  partecipazioni  finanziarie  della  provincia,
pubblicazioni istituzionali; 
      gestione dei fondi di rotazione di provvidenze economiche». 
    7.  Il  punto   7.3.   (Ufficio   promozione   opere   pubbliche)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25
giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «finanziamento di spese d'investimento degli enti locali  (L.P.
n. 27/1975, L.P. n. 21/1977, L.P. n. 24/1986, L.P. n.  13/1991,  L.P.
n.  17/1995,  L.P.  n.  4/2008;  legge  regionale  n.  3/1991,  legge
regionale n. 21/1993); 
      diritti  di  segreteria  ai  sensi  dell'art.  6  della   legge
regionale n. 1/2010». 
    8. Il punto 17.1. (Ufficio ordinamento scolastico)  dell'allegato
1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno  1996,
n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «ordinamento scolastico e riforma scolastica; 
      calendario scolastico; 
      scrutini, esami e commissioni d'esame; 
      attestati, diplomi, schede di valutazione; 
      riconoscimento titolo di studio - equipollenze; 
      istituzione, soppressione e piano di distribuzione territoriale
delle scuole, comprese quelle dell'infanzia; 
      intitolazione delle scuole; 
      riconoscimento di scuole private e vigilanza sulle stesse; 
      elezione   degli   organi    collegiali/consiglio    scolastico
provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta  provinciale
degli studenti e delle studentesse; 
      contenzioso, ricorsi; 
      provvedimenti disciplinari del personale docente  e  direttivo,
idoneita' al servizio e utilizzo in altri compiti; 
      teatro nella scuola; 
      iniziative parascolastiche anche in ambito europeo». 
    9.  Il  punto  17.2.  (Ufficio  amministrazione   del   personale
insegnante) dell'allegato 1 al decreto del  Presidente  della  giunta
provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
      «17.2. Ufficio assunzione e carriera del  personale  docente  e
dirigente; 
      graduatorie e concorsi; 
      assunzioni; 
      inquadramento e carriera; 
      stato giuridico, trattamento economico; 
    incarichi dirigenziali e di presidenza; 
      titoli di ammissione all'insegnamento, albo  professionale  del
personale docente; 
      banca dati del personale docente». 
    10. Il punto 17.3. (Ufficio processi educativi)  dell'allegato  1
al decreto del Presidente della giunta provinciale 25 giugno 1996, n.
21,  e  successive  modifiche,  e  successive  modifiche,  e'   cosi'
sostituito: 
      «17.3. Ufficio amministrazione scolastica; 
      organici, classi di concorso; 
      mobilita' del personale insegnante; 
      iscrizione alunni e formazione delle classi; 
      banca dati alunni - ASTAT-INVALSI-PISA; 
      diritto-dovere all'istruzione e alla formazione; 
      soggiorni-studio trimestrali». 
    11.   Il   punto   17.4.   (Ufficio   finanziamento   scolastico)
dell'allegato 1 al decreto del Presidente della giunta provinciale 25
giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «finanziamento per il funzionamento didattico e  amministrativo
delle scuole; 
      finanziamento delle scuole paritarie; 
      finanziamento del Convitto provinciale "Damiano Chiesa"; 
      fornitura di libri di testo e sussidi didattici; 
      interventi speciali a favore di alunni portatori di handicap; 
      progetti didattici multimediali; 
      acquisto di  arredamento  e  attrezzature  per  le  istituzioni
scolastiche; 
      sport scolastico e progetti sportivi; 
      vigilanza sulla contabilita' delle scuole; 
      gestione e finanziamento dei progetti di educazione stradale; 
      contributi agli enti gestori di scuole dell'infanzia  pubbliche
e paritarie; 
      gestione degli impianti  sportivi  provinciali  assegnati  alla
ripartizione  17  (piscina  scolastica  "Samuele"  e  "Zona  sportiva
scolastica Talvera"); 
      gestione contratti di pulizia nelle scuole; 
      elementari per l'attivita' extrascolastica». 
    12. Il titolo del punto 22. (Addestramento professionale agricolo
e forestale) dell'allegato 1 al decreto del Presidente  della  giunta
provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
      «22. Formazione professionale agricola, forestale e di economia
domestica» 
    13. Presso  il  punto  25.2.  (Ufficio  promozione  dell'edilizia
agevolata) dell'allegato 1 al decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  la  terza
lineetta e' cosi' sostituita: 
      «contributi  per  l'acquisto  e  l'urbanizzazione  di   terreni
edificabili». 
    14. Il titolo del punto  27.  (Urbanistica)  dell'allegato  1  al
decreto del Presidente della giunta provinciale 25  giugno  1996,  n.
21, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
      «27. Sviluppo del territorio». 
    15. Il punto 1) della lettera B) dell'allegato  2  (Elenco  delle
scuole professionali provinciali) al  decreto  del  Presidente  della
giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
      «1) Scuola provinciale per  le  professioni  sociali  "Emmanuel
Levinas" di Bolzano» 
    16.  La  lettera  C)  dell'allegato  2   (Elenco   delle   scuole
professionali provinciali) al decreto  del  Presidente  della  giunta
provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituita: 
      «C) Ripartizione 22 - Scuole professionali provinciali agricole
e forestali, per l'economia domestica ed agroalimentare: 
        1)  scuola   professionale   per   l'economia   domestica   e
agroalimentare  Corces  e  scuola  professionale  per   l'agricoltura
"Fürstenburg" con sede a Burgusio; 
        2) scuola professionale per la  frutti,  viti  e  orticoltura
"Laimburg" con sede a Vadena; 
        3)  scuola   professionale   per   l'economia   domestica   e
agroalimentare Teodone e per l'agricoltura "Mair am Hof" con  sede  a
Teodone; 
        4)  scuola  professionale  per  l'agricoltura  e   l'economia
domestica "Salern" con sede a Varna 
        5)  Scuola   professionale   per   l'economia   domestica   e
agroalimentare "Frankenberg" con sede a Tesimo; 
        6)  scuole   professionali   per   l'economia   domestica   e
agroalimentare Aslago e Egna con sede a Bolzano». 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
      Bolzano, 14 febbraio 2011 
 
                             DURNWALDER 
 

(Registrato alla Corte dei conti il 2  marzo  2011,  registro  n.  1,
foglio n. 3)