Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali.(GU n.25 del 25-6-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011) IL PRESIDENTE Premesso che l'art. 27-bis della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale), come inserito dall'art. 3 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali); Considerato che il comma 2 del citato art. 27-bis prevede che il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla legge n. 278/1957 e' disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 17/2010; Preso atto che la proposta di «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali" e' stata approvata in via preliminare dalla giunta regionale con deliberazione n. 207 dell'11 febbraio 2011, al fine di sottoporla al consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione del parere; Preso atto che nella seduta n. 2 del 28 febbraio 2011 il consiglio delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sul precitato regolamento, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia); Vista la deliberazione della giunta regionale 18 marzo 2001, n. 477, con la quale e' stato approvato in via definitiva il «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. II presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO