REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2011, n. 68 

  Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni dei
Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali. 
(GU n.25 del 25-6-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 13 aprile 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Premesso che l'art. 27-bis della legge regionale 4  luglio  1997,
n.  23  (Norme  urgenti  per  la  semplificazione  dei   procedimenti
amministrativi, in materia di autonomie locali  e  di  organizzazione
dell'amministrazione regionale),  come  inserito  dall'art.  3  della
legge regionale  21  ottobre  2010,  n.  17  (Legge  di  manutenzione
dell'ordinamento regionale 2010), conferisce ai  comuni  le  funzioni
amministrative relative alla convocazione dei comizi  per  l'elezione
dei  comitati  per  l'amministrazione  separata   dei   beni   civici
frazionali previsti dalla legge 17 aprile 1957, n. 278  (Costituzione
dei  comitati  per  l'amministrazione  separata   dei   beni   civici
frazionali); 
    Considerato che il comma 2 del citato art. 27-bis prevede che  il
procedimento per l'elezione dei  Comitati  previsti  dalla  legge  n.
278/1957 e' disciplinato con regolamento regionale da adottarsi entro
trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.
17/2010; 
    Preso atto che la proposta di «Regolamento recante disciplina del
procedimento per  le  elezioni  dei  comitati  per  l'amministrazione
separata dei beni  civici  frazionali"  e'  stata  approvata  in  via
preliminare dalla giunta regionale con deliberazione n.  207  dell'11
febbraio 2011, al fine di sottoporla  al  consiglio  delle  autonomie
locali per l'acquisizione del parere; 
    Preso atto che  nella  seduta  n.  2  del  28  febbraio  2011  il
consiglio delle autonomie locali ha espresso  parere  favorevole  sul
precitato regolamento, ai sensi dell'art. 34, comma  2,  lettera  b),
della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della  Regione  Friuli-Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della giunta regionale 18 marzo  2001,  n.
477,  con  la  quale  e'  stato  approvato  in  via   definitiva   il
«Regolamento recante disciplina del procedimento per le elezioni  dei
comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali»; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante disciplina del procedimento
per le elezioni dei comitati per l'amministrazione separata dei  beni
civici  frazionali»  nel  testo  allegato   che   costituisce   parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. II presente decreto e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO