REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 aprile 2011, n. 88 

  LR 22/2010, articolo 9, comma 30. Regolamento  per  la  definizione
dei criteri e  delle  modalita'  di  concessione  dei  contributi  in
materia di interventi e servizi  sociali  previsti  dall'articolo  9,
comma 30, della legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  22  (Legge
finanziaria 2011). 
(GU n.27 del 9-7-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto l'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  22  ed
in  particolare  il  comma  30  con  il   quale   si   prevede   che,
l'amministrazione regionale e'  autorizzata  a  concedere  contributi
straordinari ad associazioni di volontariato e di promozione  sociale
per l'attivazione di progetti sperimentali da  realizzarsi  anche  in
collaborazione  con  il  sistema  integrato   dei   servizi   sociali
finalizzati a: 
      a) promuovere progetti di ausilio e assistenza per i malati  in
ospedale e per i loro familiari; 
      b) promuovere interventi di sostegno  ai  minori  e  ai  nuclei
familiari a rischio di esclusione sociale; 
      c) attivare servizi di trasporto di persone anziane e disabili; 
      d) favorire l'integrazione sociale  di  soggetti  in  stato  di
difficolta'; 
    Visto altresi' che, ai sensi di quanto disposto dal comma 31  del
predetto  art.  9,  i  criteri,  le  procedure  e  le  modalita'   di
concessione  e  di  erogazione  dei  contributi  sono  stabiliti  con
apposito regolamento; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17; 
    Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 aprile  2011,
n. 618; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la definizione  dei  criteri  e
delle modalita' di concessione dei contributi previsti  dall'art.  9,
comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -
legge Finanziaria 2011)» nel testo  allegato  che  costituisce  parte
integrante e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
    (Omissis).