LR 17/2008, articolo 15, comma 14 bis. Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione ed erogazione dei contributi in materia di interventi di rilevanza sociale previsti dall'articolo 15, comma 14 bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).(GU n.27 del 9-7-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011) IL PRESIDENTE Visto l'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n, 17 ed in particolare i commi 14 e 14-bis con i quali si prevede che, in coerenza con i principi definiti dall'art. 14 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), l'amministrazione regionale sostiene il ruolo sociale degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato-sociale e operanti senza fini di lucro, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la concessione di contributi una tantum; Visto altresi' che, ai sensi di quanto disposto dal comma 15 del predetto art. 15, i criteri, le procedure e le modalita' di concessione e di erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale la giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della giunta regionale 11 aprile 2011, n. 616; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi previsti dall'art. 15, comma 14-bis, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge Finanziaria 2009)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).