Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione del contributo straordinario a favore delle aziende agricole della Regione per danni causati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia in attuazione dell'articolo 2, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).(GU n.28 del 16-7-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 dell'11 maggio 2011) IL PRESIDENTE Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01) adottati dalla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 319 di data 27 dicembre 2006; Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001; Vista la legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011); Visto in particolare l'art. 2, comma 19, della predetta legge regionale 22/2010 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario a valere sulle disponibilita' del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che hanno subito danni superiori al limite minimo previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003 n. 38), a causa dell'evento gelate verificatosi nelle Province di Udine, Pordenone e Gorizia e riconosciuto avversita' atmosferica di carattere eccezionale con decreto del Presidente della Regione n. 11 agosto 2010 n. 195; Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di data 4 marzo 2011 Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Gorizia, Pordenone e Udine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 15 marzo 2011; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008 n. 82 «Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38»; Preso atto che l'art. 2, comma 20 della citata legge regionale 22/2010 dispone la cumulabilita' del contributo straordinario con eventuali aiuti statali concessi per il medesimo evento a valere sul Fondo di solidarieta' nazionale di cui al predetto decreto legislativo 102/2004; Visto il comma 21 del medesimo articolo che dispone la predisposizione di apposito regolamento regionale per la definizione di criteri e modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al richiamato comma 19; Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1638 di data 9 luglio 2009 concernente l'adozione dei valori delle produzioni e dei prezzi ai fini della determinazione della ordinarieta' produttiva per le produzioni vegetali per l'annualita' 2009; Considerato che i dati indicati nella predetta deliberazione della Giunta regionale 1638/2009 devono ritenersi valori medi e che nelle istanze da presentare i richiedenti hanno la facolta' di potersi discostare dagli stessi, esibendo motivazioni documentabili; Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 giugno 2009 n. 1399 Approvazione «Prezziario regionale per la valutazione di investimenti di carattere agricolo»; Preso atto delle schede di rilevamento danni inviate dagli Ispettorati agricoltura e foreste di Udine, Gorizia - Trieste e Pordenone rispettivamente in data 12 gennaio 2011 prot. 1738 e prot. 1452 ed in data 18 gennaio 2011 prot. 2781; Considerato che il sopraccitato evento ha colpito ampie zone della regione con la stessa intensita' di danno e che il paragrafo (128) degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007 - 2013 (2006/C 319/01), consente di basare il risarcimento su una media delle perdite, purche' queste siano rappresentative e non comportino compensazioni eccessive particolarmente rilevanti per nessuno dei beneficiari; Preso atto della nota della Commissione Europea, Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale di data 29 aprile 2010 prot. Ares (2010) 225329 con la quale viene precisato che le disposizioni previste dal comma 8 dell'art. 11 del Regolamento (CE) 1857/2006 si applicano agli aiuti compensativi a seguito di danni relativi ad eventi atmosferici verificatisi successivamente al 1° gennaio 2010; Ritenuto pertanto che per l'evento in argomento, riconosciuto a partire dalla data del 19 dicembre 2009, non si applicano le sopra richiamate disposizioni comunitarie; Ritenuto di emanare il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione del contributo straordinario di cui trattasi, in attuazione dell'art. 2, comma 21, della legge regionale 22/2010; Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2011 n. 702; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione del contributo straordinario a favore delle aziende agricole della regione per danni causati dall'evento gelate verificatosi dal 19 dicembre 2009 al 17 marzo 2010 nelle province di Udine, Pordenone e Gorizia, in attuazione dell'art. 2, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO