REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 maggio 2011, n. 103 

  Regolamento recante i criteri e le modalita' per la concessione  di
finanziamenti previsti dall'articolo 4, commi 17 e  18,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale e annuale  della  Regione  -  legge  finanziaria
2011) a favore delle Province per i  servizi  di  trasporto  pubblico
locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio  erogato,  e
per i servizi flessibili integrativi di trasporto pubblico locale. 
(GU n.28 del 16-7-2011)

 
                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 14 maggio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  22  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale  della  Regione
(legge finanziaria 2011), ed in particolare l'art. 4, commi da  16  a
22, il quale, tra l'altro, prevede la  concessione  di  contributi  a
favore delle province per servizi di  trasporto  pubblico  locale  in
territorio montano; 
    Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo
unico delle norma in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
accesso) il quale dispone che i  criteri  e  le  modalita'  ai  quali
l'amministrazione regionale e gli enti regionali devono attenersi per
la concessione di  incentivi  sono  predeterminati  con  regolamento,
qualora non siano gia' previsti dalla legge; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 714 di  data  21
aprile 2011 con la quale e' stata approvato  in  via  preliminare  lo
schema di «Regolamento recante  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione di finanziamenti previsti dall'art. 4,  commi  17  e  18,
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni  per  la
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione -  legge
finanziaria 2011) a favore delle province per i servizi di  trasporto
pubblico locale, flessibili aggiuntivi  o  sostitutivi  del  servizio
erogato, e per i servizi flessibili integrativi di trasporto pubblico
locale»; 
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 812  di  data  5
maggio 2011 con la quale e' stato  approvato  in  via  definitiva  lo
schema di regolamento succitato acquisito il parere favorevole in via
d'urgenza dell'ufficio di presidenza del  consiglio  delle  autonomie
locali verbale n. 1 di data 2 maggio 2011; 
    Visto il proprio decreto n. 0277/Pres.  del  27  agosto  2004,  e
successive modifiche e integrazioni, concernente  il  regolamento  di
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali; 
    Visto l'art. 42 dello statuto  speciale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della  legge  regionale  18
giugno 2007, n. 17  (Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12, dello statuto di autonomia); 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante i criteri  e  le  modalita'
per la concessione di finanziamenti previsti dall'art. 4, commi 17  e
18, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22  (Disposizioni  per
la formazione del bilancio pluriennale ed  annuale  della  Regione  -
legge finanziaria 2011) a favore delle  province  per  i  servizi  di
trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi  o  sostitutivi  del
servizio erogato, e per i servizi flessibili integrativi di trasporto
pubblico locale», nel testo allegato che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente decreto. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
    (Omissis).