Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni)».(GU n.27 del 9-7-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 7 aprile 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18 maggio 2004, n. 12; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-1789 del 4 aprile 2011; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R 1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni), e' sostituito dal seguente: «3. Il procedimento per il rilascio delle concessioni si conclude: a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di rinnovo di uso di pertinenze idrauliche; b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda nel caso di servitu' quando debbano essere realizzati opere o manufatti e in caso di domanda di rinnovo di servitu'; c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando si tratta di concessioni brevi». 2. Il comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R e' abrogato. 3. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: «Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti istruttori», sono soppresse. 4. Al comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R, le parole: «e con la facolta' di imporre nuove prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare o dichiarare la decadenza dei provvedimenti», sono soppresse. 5. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R e' abrogato. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Torino, 4 aprile 2011. p. Il presidente Il vice presidente: Cavallera