REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2011, n. 2 

  Regolamento regionale recante: «Modifiche al regolamento  regionale
6 dicembre 2004, n. 14/R (Prime disposizioni per  il  rilascio  delle
concessioni per l'utilizzo di beni  del  demanio  idrico  fluviale  e
lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni)». 
(GU n.27 del 9-7-2011)

 
  (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 14 
                         del 7 aprile 2011) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
    Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
    Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Viste le leggi regionali 5 agosto 2002, n. 20 e 18  maggio  2004,
n. 12; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69; 
    Visto il regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R; 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  7-1789  del  4
aprile 2011; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14/R 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento  regionale  6  dicembre
2004, n. 14/R (Prime disposizioni per il rilascio  delle  concessioni
per l'utilizzo di beni del demanio  idrico  fluviale  e  lacuale  non
navigabile e determinazione dei relativi canoni), e'  sostituito  dal
seguente: 
      «3. Il  procedimento  per  il  rilascio  delle  concessioni  si
conclude: 
        a) entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda nel
caso di uso di pertinenze idrauliche e in caso di domanda di  rinnovo
di uso di pertinenze idrauliche; 
        b) entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda  nel
caso di servitu' quando debbano essere realizzati opere o manufatti e
in caso di domanda di rinnovo di servitu'; 
        c) entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda quando
si tratta di concessioni brevi». 
    2. Il comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale  6  dicembre
2004, n. 14/R e' abrogato. 
    3. Al comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale  6  dicembre
2004, n. 14/R, le parole: «Acquisiti dal richiedente tutti i pareri e
le autorizzazioni necessari ed esauriti gli adempimenti  istruttori»,
sono soppresse. 
    4. Al comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale  6  dicembre
2004, n. 14/R, le  parole:  «e  con  la  facolta'  di  imporre  nuove
prescrizioni e condizioni e la riserva di revocare  o  dichiarare  la
decadenza dei provvedimenti», sono soppresse. 
    5. Il comma 9 dell'art. 12 del regolamento regionale  6  dicembre
2004, n. 14/R e' abrogato. 
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
      Torino, 4 aprile 2011. 
 
                          p. Il presidente 
                    Il vice presidente: Cavallera