Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).(GU n.30 del 30-7-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante «Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»; Visti in particolare: gli articoli 2 e 3 relativi all'istituzione dell'anagrafe canina e agli obblighi di iscrizione degli animali nell'anagrafe medesima; l'art. 4 relativo alle norma di identificazione degli animali; l'art. 9 che reca disposizioni in materia di strutture su ricovero e custodia; Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante «Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina» cosi' come modificato con i successivi propri decreti 15 ottobre 2004, n. 0336/Pres. e 11 dicembre 2007, n. 0405/Pres., Visto l'art. 16, comma 4, del succitato regolamento, il quale: prescrive che le strutture esistenti, che espletano le funzioni di cui agli articoli 9 e 7, comma cinque quiquies della legge regionale 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007; prevede il differimento del suddetto termine, su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS); Visto l'art. 16, comma 4-bis, del succitato regolamento, con il quale si demanda al Direttore del Servizio il compito di fissare il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia, che non puo' superare i 36 mesi; Ravvisata la necessita' di una gestione piu' efficace ed efficiente della banca dati dell'anagrafe canina regionale, che preveda l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni in essa contenute e l'informatizzazione degli adempimenti amministrativi; Atteso che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali presso le strutture di ricovero e custodia presenti sul territorio regionale al fine di determinare la tempistica da concedere per l'espletamento delle opere di adeguamento, e' emerso che alcuni dei requisiti previsti per le strutture stesse dovrebbero essere rivisti, alla luce delle esperienze acquisite, senza recare pregiudizio per la salute ed il benessere degli animali, ne' creare particolari problematiche per gli operatori interessati, al fine di semplificarne e uniformarne l'applicazione; Ritenuto pertanto necessario apportare delle modifiche al testo del succitato regolamento emanato con proprio decreto 6 giugno 2002 n. 0171/Pres., riformulandone in particolare gli articoli relativi all'anagrafe canina e alle strutture di ricovero e custodia; Sentiti i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari regionali, nonche' una rappresentanza dei Responsabili comunali per l'anagrafe canina e le Associazioni e Enti iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della legge regionale 39/1990; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 751, del 29 aprile 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione n. 6 giugno 2002, n. 171/ Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO