REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2011, n. 134 

  Regolamento di modifica al decreto del Presidente della  Regione  6
giugno 2002, n. 171/Pres.  (Regolamento  di  esecuzione  della  legge
regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli  animali
domestici  per  il  controllo  e  la  prevenzione  del  fenomeno  del
randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina). 
(GU n.30 del 30-7-2011)

 
     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma 
           Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante «Norme a
tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione  del
fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina»; 
    Visti in particolare: 
    gli articoli 2 e 3 relativi all'istituzione dell'anagrafe  canina
e agli obblighi di iscrizione degli animali nell'anagrafe medesima; 
    l'art. 4 relativo alle norma di identificazione degli animali; 
    l'art. 9  che  reca  disposizioni  in  materia  di  strutture  su
ricovero e custodia; 
    Visto il proprio decreto 6 giugno 2002,  n.  0171/Pres.,  recante
«Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n.
39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo  del
fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina» cosi' come
modificato con i  successivi  propri  decreti  15  ottobre  2004,  n.
0336/Pres. e 11 dicembre 2007, n. 0405/Pres., 
    Visto l'art. 16, comma 4, del succitato regolamento, il quale: 
    prescrive che le strutture esistenti, che espletano  le  funzioni
di cui agli articoli  9  e  7,  comma  cinque  quiquies  della  legge
regionale  39/1990,  devono  adeguarsi   ai   requisiti   strutturali
richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007; 
    prevede il differimento del  suddetto  termine,  su  istanza  dei
legali rappresentanti delle strutture, corredata da  una  dettagliata
relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la  loro
realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione
Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS); 
    Visto l'art. 16, comma 4-bis, del succitato regolamento,  con  il
quale si demanda al Direttore del Servizio il compito di  fissare  il
nuovo  termine  per  l'adeguamento  ai  requisiti  strutturali  delle
strutture di ricovero e custodia, che non puo' superare i 36 mesi; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  una  gestione  piu'  efficace   ed
efficiente della  banca  dati  dell'anagrafe  canina  regionale,  che
preveda l'aggiornamento in tempo reale  delle  informazioni  in  essa
contenute e l'informatizzazione degli adempimenti amministrativi; 
    Atteso che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione
centrale Salute,  integrazione  sociosanitaria  e  politiche  sociali
presso le strutture di ricovero e custodia  presenti  sul  territorio
regionale al fine di  determinare  la  tempistica  da  concedere  per
l'espletamento delle opere di adeguamento, e' emerso che  alcuni  dei
requisiti previsti per le strutture stesse dovrebbero essere rivisti,
alla luce delle esperienze acquisite, senza recare pregiudizio per la
salute  ed  il  benessere  degli  animali,  ne'  creare   particolari
problematiche per gli operatori interessati, al fine di semplificarne
e uniformarne l'applicazione; 
    Ritenuto pertanto necessario apportare delle modifiche  al  testo
del succitato regolamento emanato con proprio decreto 6  giugno  2002
n. 0171/Pres., riformulandone in particolare  gli  articoli  relativi
all'anagrafe canina e alle strutture di ricovero e custodia; 
    Sentiti i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende per i
Servizi  Sanitari   regionali,   nonche'   una   rappresentanza   dei
Responsabili comunali per l'anagrafe canina e le Associazioni e  Enti
iscritte nell'elenco di cui all'art. 6 della legge regionale 39/1990; 
    Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  751,  del  29
aprile 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1.  E'  emanato  il  «Regolamento  di  modifica  al  decreto  del
Presidente della Regione n. 6 giugno 2002, n. 171/ Pres. (Regolamento
di esecuzione della legge  regionale  4  settembre  1990,  n.  39  in
materia di tutela  degli  animali  domestici  per  il  controllo  del
fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina)» nel testo
allegato  al  presente  provvedimento  di   cui   costituisce   parte
integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO