REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 10 

  Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1973, n. 7. 
(GU n.28 del 16-7-2011)

 
      (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 
                      n. 18 del 1° luglio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
    1. All'art. 4  della  legge  regionale  22  maggio  1973,  n.  7,
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Alle Conferenze di servizi volte alla valutazione di  interventi
che, ai sensi  della  vigente  normativa,  comportano  varianti  agli
strumenti   urbanistici   la   regione   partecipa   attraverso    un
rappresentante unico, individuato  dalla  giunta  regionale,  la  cui
manifestazione di volonta' espressa in sede di conferenza di  servizi
tiene  luogo  degli  atti  dell'amministrazione.   In   mancanza   di
individuazione da parte della  giunta  regionale,  il  rappresentante
unico e' il direttore generale. Il direttore generale  puo'  delegare
un  dirigente,  o,  se  necessario,  un  funzionario  assegnato  alla
struttura  regionale  competente.  L'amministrazione   indicente   la
Conferenza di servizi, non oltre trenta giorni  antecedenti  la  data
fissata per la prima riunione, trasmette la documentazione necessaria
per l'istruttoria al rappresentante unico  ed  a  ciascuna  struttura
regionale competente al rilascio  di  pareri,  nulla-osta  o  assensi
comunque  denominati  nell'ambito  del   procedimento   di   variante
urbanistica.   Il   rappresentante    unico    acquisisce    assensi,
autorizzazioni, nulla-osta e pareri comunque denominati di competenza
di strutture regionali, che li rilasciano  nel  termine  di  quindici
giorni  dalla  ricezione  della  relativa  documentazione   o   delle
necessarie integrazioni. Ove lo ritenga necessario per la valutazione
contestuale dei vari interessi  coinvolti,  il  rappresentante  unico
convoca una Conferenza interna di servizi alla quale i rappresentanti
delle strutture regionali interessate sono tenuti a  intervenire.  Al
termine  dei  lavori  della  Conferenza   interna   di   servizi   il
rappresentante unico regionale redige il verbale di  conclusione  del
procedimento interno che costituisce la posizione  della  regione  in
seno alla Conferenza di servizi.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Molise. 
      Campobasso, 24 giugno 2011 
 
                                IORIO