Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, in attuazione dell'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).(GU n.33 del 20-8-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011) IL PRESIDENTE Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare: - il regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; - il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare; - il regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale; Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia generali che specifiche, guardanti l'igiene dei prodotti alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; Richiamate le linee guida regionali applicative del regolamento CE n. 852/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 3160, che definiscono le attivita' relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, produzione primaria, come definita dall'art. 3, comma 1, numero 17), del regolamento CE n. 178/2002; Rilevato che il regolamento CE n. 853/2004, pur definendo il miele «prodotto di origine animale», non prevede per questo prodotto alcuna norma specifica in materia di igiene, facendo pertanto ricadere tutte le attivita' di produzione del miele nell'ambito di applicazione del regolamento CE n. 852/2004; Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: - la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti destinati al consumo privato; - la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale; Visto l'art. 1, comma 3 del Regolamento CE n. 852/2004 che demanda agli Stati membri la disciplina delle attivita' di fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari da produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente al consumatore finale; Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale del 19 novembre 2009, n. 2564, che definiscono «piccoli quantitativi» la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che «Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresi', i criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.»; Visto lo schema di regolamento concernente per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele, predisposto dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali; Precisato che il predetto schema di regolamento detta, in particolare: - norme relative ai requisiti igienico-sanitari con riferimento ai locali di produzione, nonche' alla lavorazione del miele, affinche' siano rispettati gli obiettivi di tutela della salute e sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria; - le modalita' per l'avvio dell'attivita' da parte dell'apicoltore, le disposizioni in materia di etichettatura e rintracciabilita' dei prodotti e le procedure di controllo; Ritenuto di emanare il succitato schema di Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 22/2010; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1302 del 8 luglio 2011; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento per la produzione e la vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele in attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).