REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 luglio 2011, n. 167 

  Regolamento per la produzione e la  vendita  in  ambito  locale  di
piccoli quantitativi di miele, in attuazione dell'articolo  8,  comma
41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge  finanziaria
2011). 
(GU n.33 del 20-8-2011)

 
(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visti i regolamenti CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
costituenti il «pacchetto igiene», che  disciplinano  le  fasi  della
produzione, trasformazione e  distribuzione  degli  alimenti,  e,  in
particolare: 
      - il regolamento (CE) 28 gennaio 2002,  n.  178/2002  il  quale
stabilisce i principi ed  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare  da  applicare   all'interno   dell'area   comunitaria   e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare; 
      - il regolamento (CE) 29 aprile  2004,  n.  852/2004  il  quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di  igiene  dei
prodotti alimentari destinate  a  tutti  gli  operatori  del  settore
alimentare; 
      -  il  regolamento  (CE)  29  aprile  2004,  n.  853/2004   che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene  degli  alimenti  di
origine animale; 
    Precisato che l'obiettivo fondamentale delle  norme  comunitarie,
sia  generali  che  specifiche,  guardanti  l'igiene   dei   prodotti
alimentari e' quello di garantire un elevato livello di tutela  della
salute con riguardo alla sicurezza  degli  alimenti  lungo  tutta  la
catena alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori; 
    Richiamate le linee guida regionali applicative  del  regolamento
CE n. 852/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale
22 dicembre 2006, n. 3160, che definiscono le attivita' relative alla
produzione   dei   prodotti   derivanti   dall'apicoltura,   compreso
l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il  confezionamento
e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di  apicoltura,  produzione
primaria, come  definita  dall'art.  3,  comma  1,  numero  17),  del
regolamento CE n. 178/2002; 
    Rilevato che il regolamento CE  n.  853/2004,  pur  definendo  il
miele «prodotto di origine animale», non prevede per questo  prodotto
alcuna  norma  specifica  in  materia  di  igiene,  facendo  pertanto
ricadere tutte le attivita' di produzione del  miele  nell'ambito  di
applicazione del regolamento CE n. 852/2004; 
    Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.  1  del
regolamento CE n.  852/2004,  sono  escluse  dall'applicazione  delle
norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari: 
      - la produzione primaria per uso domestico privato  nonche'  la
preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli  alimenti
destinati al consumo privato; 
      - la fornitura diretta  di  piccoli  quantitativi  di  prodotti
primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti  locali
che forniscono direttamente il consumatore finale; 
    Visto l'art. 1, comma  3  del  Regolamento  CE  n.  852/2004  che
demanda agli Stati membri la disciplina delle attivita' di  fornitura
diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari da produttore  al
consumatore  finale  o   a   dettaglianti   locali   che   forniscono
direttamente al consumatore finale; 
    Richiamate le linee guida regionali applicative  del  Regolamento
CE n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale
del 19 novembre 2009, n. 2564, che definiscono «piccoli quantitativi»
la  cessione  diretta,  su  richiesta  del   consumatore   finale   o
dell'esercente un esercizio al commercio al  dettaglio,  di  prodotti
primari ottenuti nell'azienda stessa; 
    Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione  del  bilancio  pluriennale  ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede  che
«Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare  previsti
dalla vigente  normativa  comunitaria  in  materia  di  sicurezza  di
prodotti  alimentari,  con  regolamento  regionale   possono   essere
definiti, altresi', i criteri  e  le  modalita'  per  la  produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta,  in  ambito  locale,  di
piccoli quantitativi di altri  prodotti  derivanti  dalla  produzione
primaria.»; 
    Visto lo schema di regolamento concernente per la produzione e la
vendita  in  ambito  locale  di  piccoli   quantitativi   di   miele,
predisposto   dalla   Direzione   centrale    salute,    integrazione
sociosanitaria e politiche sociali; 
    Precisato  che  il  predetto  schema  di  regolamento  detta,  in
particolare: 
      - norme relative ai requisiti igienico-sanitari con riferimento
ai  locali  di  produzione,  nonche'  alla  lavorazione  del   miele,
affinche' siano rispettati gli obiettivi di  tutela  della  salute  e
sicurezza alimentare in coerenza alla normativa comunitaria; 
      -  le   modalita'   per   l'avvio   dell'attivita'   da   parte
dell'apicoltore,  le  disposizioni  in  materia  di  etichettatura  e
rintracciabilita' dei prodotti e le procedure di controllo; 
    Ritenuto di emanare il succitato schema  di  Regolamento  per  la
produzione e la vendita in ambito locale di piccoli  quantitativi  di
miele in attuazione dell'art. 8,  comma  41,  della  legge  regionale
22/2010; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
    Vista la deliberazione della  Giunta  regionale  n.  1302  del  8
luglio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la produzione e la  vendita  in
ambito  locale  di  piccoli  quantitativi  di  miele  in   attuazione
dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.  22
(Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato al presente decreto  di
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).