REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 luglio 2011, n. 161 

  Regolamento recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Regione 23 aprile 2004,  n.  132  (Regolamento  di  esecuzione  delle
disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale  16
gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica  del  turismo)  e  successive
modifiche, in materia di operatori per  la  prevenzione,  soccorso  e
sicurezza sulle piste di sci).  
(GU n.33 del 20-8-2011)

 
(Pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   della   regione   autonoma
           Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 27 luglio 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina
organica del turismo) e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
recante  al  Titolo  IX,  Capo  I,  la  disciplina  delle   attivita'
professionali di prevenzione, soccorso e  sicurezza  sulle  piste  di
sci; 
    Visti  in  particolare,  gli  articoli  145  e  146  della  legge
regionale  2/2002  che  regolano  l'esercizio  della  professione  di
«Operatore per la prevenzione, soccorso e sicurezza» sulle  piste  di
sci,  individuando   e   definendo   le   figure   professionali   di
«Soccorritore», «Pattugliatore» e «Coordinatore  di  stazione»  sulle
piste  di  sci,  e  subordinando  l'iscrizione   al   relativo   albo
professionale, previo conseguimento dell'abilitazione  tecnica,  come
previsto all'art. 147, comma 1, della legge  regionale,  mediante  la
frequenza di corsi teoricopratici formativi  ed  il  superamento  dei
relativi esami finali di fronte ad una Commissione esaminatrice; 
    Richiamato l'art. 144 della  sopraccitata  legge  regionale,  che
istituisce quale organismo di autodisciplina e di  autogoverno  della
professione,  il  Collegio   Regionale   degli   Operatori   per   la
Prevenzione, Soccorso e Sicurezza sulle Piste di Sci; 
    Visto inoltre l'art. 148 della sopraccitata  legge  regionale  ai
sensi del quale, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il
Collegio, sono disciplinati tra l'altro i requisiti di ammissione, le
modalita' di svolgimento e le materie di insegnamento  dei  corsi  di
abilitazione  e  aggiornamento   professionale,   le   modalita'   di
svolgimento  dell'esame  finale  e  la  composizione  della  relativa
commissione giudicatrice nonche' le caratteristiche e le modalita' di
utilizzo della divisa, dello stemma e del tesserino di riconoscimento
rilasciati agli iscritti all'albo, le modalita' e i  presupposti  per
la sospensione o la decadenza dell'iscrizione  all'albo  per  mancata
frequenza o superamento dei corsi di aggiornamento  professionale  ed
ogni  altro  aspetto  necessario  per  l'applicazione   della   legge
regionale 2/2002; 
    Richiamato il regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui
agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n.  2,
in materia di Operatori per  la  prevenzione,  soccorso  e  sicurezza
sulle piste di sci, emanato con proprio decreto 23  aprile  2004,  n.
0132/Pres., recante tra  l'altro,  la  disciplina  dei  requisiti  di
ammissione, delle  materie  di  insegnamento  e  delle  modalita'  di
svolgimento dei predetti corsi formativi di abilitazione tecnica e di
aggiornamento professionale; 
    Vista la nota del 21 giugno 2011 (ad prot. n. 10702/PROD/TUR  del
22 giugno 2011) con la quale il Collegio  Regionale  degli  Operatori
per la Prevenzione, Soccorso  e  Sicurezza  sulle  Piste  di  Sci  ha
espresso  parere  favorevole  in   merito   alle   modificazioni   ed
integrazioni da apportare al Regolamento di  esecuzione  emanato  con
proprio decreto 23 aprile 2004, n. 0132/Pres.; 
    Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al decreto  del
Presidente della Regione 23  aprile  2004,  n.  132  (Regolamento  di
esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147  e  148  della
legge bollettino ufficiale  della  regione  autonoma  friuli  venezia
giulia  27  luglio  2011  30  9  regionale  16  gennaio  2002,  n.  2
(Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in  materia
di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste  di
sci)»; 
    Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente  ad  oggetto
«Testo unico in materia di procedimento amministrativo e  diritto  di
accesso»; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  «Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1216  del  24
giugno 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente della Regione 23  aprile  2004,  n.  132  (Regolamento  di
esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147  e  148  della
legge regionale 16  gennaio  2002,  n.  2  (Disciplina  organica  del
turismo) e successive modifiche,  in  materia  di  operatori  per  la
prevenzione, soccorso e sicurezza sulle  piste  di  sci)»  nel  testo
allegato al presente decreto di cui costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).