Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).(GU n.36 del 10-9-2011)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane) 1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. La personalita' giuridica delle unioni di comuni e' quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o piu' comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.»; b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretarili. 5-ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalita' non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unita'. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 5-quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 4 agosto 2011 CAPPELLACCI