REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 settembre 2011, n. 214 

  LR 22/2010 art. 6, comma  9.  Regolamento  per  la  concessione  di
incentivi per campagne di  sensibilizzazione  a  carattere  regionale
finalizzate a favorire  una  piu'  ampia  partecipazione  dell'utenza
anziana alle attivita' sportive. 
(GU n.42 del 22-10-2011)

 
         (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione 
         Friuli-Venezia Giulia n. 38 del 21 settembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 29 dicembre 2010,  n.  22  (Disposizioni
per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale  della  Regione
(Legge finanziaria 2011)) ed in particolare l'art. 6, comma 9 che, al
fine di favorire una piu' ampia  partecipazione  dell'utenza  anziana
alle attivita'  sportive,  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a
concedere contributi per campagne di  sensibilizzazione  a  carattere
regionale; 
    Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo  unico  delle
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso), ed in particolare l'art. 30; 
    Stante  la  necessita'  di  definire  la   disciplina   attuativa
concernente gli interventi di cui trattasi; 
    Visto l'art. 42 dello Statuto  speciale  della  regione  Autonoma
Friuli Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 della legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
    Vista la deliberazione della Giunta regionale 2  settembre  2011,
n. 1595; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il «Regolamento per la concessione di incentivi per
campagne di sensibilizzazione  a  carattere  regionale  fnalizzate  a
favorire una  piu'  ampia  partecipazione  dell'utenza  anziana  alle
attivita'  sportive  previsti  dall'art.  6,  comma  9,  della  legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed  annuale  della  Regione  (Legge  finanziaria
2011))» nel testo allegato al presente decreto del quale  costituisce
parte integrante e sostanziale. 
    2. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione. 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino  Ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).