REGIONE PIEMONTE

AVVISO DI RETTIFICA

Avviso di rettifica  relativo  alla  legge  regionale  della  regione
  Piemonte del  27  luglio  2011,  n.  13  riguardante  «Disposizioni
  urgenti in materia di commercio». 
(GU n.42 del 22-10-2011)

    Per mero errore materiale sul Bollettino Ufficiale n.  31  del  4
agosto 2011 il testo delle note  di  cui   alla  legge  regionale  in
oggetto contiene alcune imprecisioni. 
    Si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta,  il
testo delle note all'articolo 2 e  all'articolo 8 della citata legge. 
Note all'art. 2. 
    - Il testo dell'articolo 3 della l.r.  28/1999,  come  modificato
dalla  legge  qui  pubblicata,  e'  il  seguente:  «Art.  3(Indirizzi
generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e criteri  di
programmazione urbanistica). - 1. Il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta regionale, con atto deliberativo approva  gli  indirizzi
generali per l'insediamento delle attivita' commerciali ed i  criteri
di programmazione urbanistica  riferiti  al  settore  del  commercio,
sulla base delle finalita' e degli obiettivi di cui  all'articolo  1.
La proposta e' deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere
obbligatorio delle rappresentanze degli  enti  locali  e  sentite  le
organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle
imprese del commercio. 
    2. Gli indirizzi  generali  per  l'insediamento  delle  attivita'
commerciali contengono: 
      a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi; 
      b) la classificazione degli esercizi  commerciali  in  funzione
della loro dimensione, delle diverse  caratteristiche di composizione
dell'offerta (merceologica e di servizio),  del  livello  dei  prezzi
praticabili,  delle  differenti  preferenze  di  localizzazione   che
concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive; 
      c) l'assetto  territoriale  della  rete  distributiva  che,  in
funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in  sede
fissa e  su  area  pubblica,  delle  caratteristiche  morfologiche  e
socio-economiche e della densita' abitativa, individua i sottosistemi
riferiti al settore distributivo quali:  le  aree  di  programmazione
commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da  un
comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad
esso fanno riferimento (Allegato A); i  Comuni  classificati  secondo
l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le  zone  di
insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni  commerciali,
ovvero gli  ambiti  territoriali,  riconoscibili  in  ciascun  Comune
attraverso  i  quali  si  sviluppa  la  dinamica  concorrenziale,  lo
sviluppo e la trasformazione del sistema  al  fine  di  favorire  una
organizzazione  territoriale  della  rete   distributiva   idonea   a
garantire  un  adeguato  servizio  al  consumatore  e   l'equilibrato
sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C); 
      d) la regolamentazione dello sviluppo della rete  distributiva,
attraverso  le  diverse  combinazioni  dell'offerta  compatibile  con
ciascuno  dei  sottosistemi,  tenuto  anche  conto  della   vocazione
territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da  parte
dei   consumatori    e    della    obbligatorieta'    della    tutela
storico-ambientale; 
      e) i principi, i criteri e le modalita'  in  base  ai  quali  i
Comuni, per preservare,  sviluppare  e  potenziare  la  funzione  del
sistema distributivo commerciale locale, in relazione  al  contributo
che esso fornisce alle varie forme di aggregazione  sociale,  per  la
valorizzazione  delle  zone  di  insediamento  commerciale  o   altri
aggregati di offerta consolidata e per il recupero  delle  piccole  e
medie  imprese,  adottano,  anche  attraverso  la  concertazione  con
soggetti privati, specifici  Progetti  denominati  di  Qualificazione
Urbana; 
      f) i principi, i criteri e le modalita'  in  base  ai  quali  i
Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire  e  rivitalizzare  il
tessuto  commerciale  locale,  con  particolare  riguardo  alle  zone
collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la
concertazione con soggetti privati, specifici Progetti  Integrati  di
Rivitalizzazione delle realta' minori. 
    3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti  al  settore
commerciale,  necessari  anche  per   gli   adeguamenti   urbanistici
comunali, tengono conto ed identificano: 
      a) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento
degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio  urbano
o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un
insieme di attivita' commerciali,  paracommerciali  ed  assimilabili,
ubicate  l'una  in  prossimita'  dell'altra  in  un  ambito  a  scala
pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato  ed
integrato di offerta commerciale e di servizi; 
      b) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento
delle localizzazioni  commerciali,  quali  porzioni  del  territorio,
esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato; 
      c) i criteri e le  modalita'  utili  a  definire  la  vocazione
commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree  a
destinazione  d'uso  al  fine  di  garantire   lo   sviluppo   e   la
trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza
estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale
ed al settore immobiliare; 
      d) i vincoli di natura urbanistica al  fine  della  tutela  dei
centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto  delle
normative nazionali e regionali in vigore,  comprendendo  anche,  fra
tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici
esercizi e attivita' artigianali aventi valore storico ed artistico; 
      e)   i   vincoli   di   natura   urbanistica   relativi    alla
quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di  sosta
degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge  regionale  5
dicembre 1977, n. 56 (Tutela  ed  uso  del  suolo),  come  da  ultimo
modificata dalla presente legge; 
      f) le modalita' ed i criteri per la  corretta  regolamentazione
delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali; 
      g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e
la concessione o autorizzazione edilizia; 
      h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte  dei
Comuni. 
    3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di  cui  al  comma  2,
lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la  variazione  o
l'aggiunta di settore  merceologico,  o  altra  fattispecie  prevista
dagli indirizzi e criteri di cui al presente  articolo,  delle  medie
strutture di vendita ubicate  esternamente  al  tessuto  residenziale
omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi  strutture  di
vendita sono subordinate alla corresponsione di un  onere  aggiuntivo
computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il  50  per  cento
degli oneri di urbanizzazione  primaria  e  secondaria,  destinato  a
contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione  del  commercio.
Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo  e'  versata
nel fondo regionale  per  la  qualificazione  del  commercio  di  cui
all'articolo 18-bis, comma 4-bis. Il 30 per cento di  tale  quota  e'
versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per
cento  dell'onere  aggiuntivo  e'  destinata   a   contribuire   alla
rivitalizzazione  e  riqualificazione  delle  zone  di   insediamento
commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento.  La  Giunta
regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente,
stabilisce i valori, i criteri, le modalita' ed i  parametri  per  il
perseguimento dell'obiettivo. La commissione  consiliare  esprime  il
parere nel termine di trenta giorni dal  ricevimento  della  proposta
dell'atto deliberativo. 
    3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3,
e  al  fine   del   miglioramento   della   qualita'   ambientale   e
architettonica,  fermo  restando  il  rispetto   delle   disposizioni
regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi  strutture  di
vendita rispettano i contenuti di un  sistema  di  valutazione  della
compatibilita' energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito
il parere  della  commissione  consiliare  competente,  stabilisce  i
parametri ed  i  valori  del  sistema  di  valutazione  che  sono  da
rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni  per  l'attivazione,
l'ampliamento e la variazione di settore merceologico,  o  per  altra
fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente
articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta  regionale  nel
medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri,  le  modalita'
ed i parametri per la corresponsione di una  quota  di  compensazione
computata in una percentuale compresa tra il 5 ed  il  10  per  cento
degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da  versare  per
il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di
vendita,   destinata   alla   certificazione   della   compatibilita'
energetica e ambientale e  all'indennizzo  dell'irreversibilita'  non
compensabile  della  trasformazione  del  suolo  di  riferimento.  La
commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo. 
    4. Il Consiglio regionale,  secondo  le  procedure  stabilite  al
comma 1, puo' modificare il programma  sulla  base  delle  successive
esperienze applicative, delle modificazioni  del  contesto  economico
del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche  degli
ambiti territoriali della Regione. 
    5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma  3  del
d.lgs. 114/1998, e' indetta  dalla  direzione  regionale  competente.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  la
Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure  per
il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo  articolo.  Le
decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il
rilascio delle relative autorizzazioni. Con le  stesse  modalita'  ed
entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le  indicazioni
ai  Comuni  sui   procedimenti   relativi   alle   comunicazioni   ed
autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli  articoli  7  e  8,
commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998. 
    6. La Regione promuove attivita' di assistenza, di informazione e
formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione  degli
indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.». 
Note all'art. 8. 
    - Il  testo  dell'articolo  18  bis  della  l.r.  28/1999,   come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il  seguente:  «Art. 18-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio)  - 1.  La
Regione tutela e promuove il commercio di prossimita' in tutte le sue
forme,  negli  ambiti  comunali  e  sovracomunali   di   insediamento
commerciale  come  individuati  dagli  indirizzi  regionali  di   cui
all'articolo 3  e  nei  distretti  del  commercio.  I  distretti  del
commercio sono soggetti  di  promozione  e  sviluppo  del  commercio,
delimitati territorialmente secondo gli  ambiti  sovracomunali  della
programmazione  regionale  della  rete   distributiva,   ovvero   con
riferimento a  loro  articolazioni  o  aggregazioni,  in  numero  non
superiore agli ambiti stessi. 
    1-bis. Possono  far  parte  prioritariamente  dei  distretti  del
commercio  i  comuni  dell'area  di  programmazione  commerciale   di
riferimento,  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura  competente  territorialmente  e   le   associazioni   di
categoria del commercio a livello provinciale. 
    1-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento,  sentita  la
commissione  consiliare  competente,  stabilisce  i  criteri   e   le
modalita' per la costituzione, il  funzionamento  e  l'individuazione
dei distretti del commercio da promuovere. 
    2. La promozione del commercio di cui al comma 1  e'  finalizzata
alla valorizzazione ed al consolidamento delle attivita' commerciali,
con particolare riferimento alla funzione di servizio di  prossimita'
agli  insediamenti  abitativi,  anche  al  fine  della  creazione  di
migliori condizioni di sicurezza nei medesimi. 
    3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di  qualita'  e  di
eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso  le  piccole,
medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al
dettaglio. 
    4. La Giunta regionale stabilisce con  apposita  deliberazione  i
criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi, 2 e 3. 
    4-bis. E' istituito il fondo regionale per la qualificazione  del
commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito  presso  un
ente gestore  individuato  dalla  Giunta  regionale  ai  sensi  della
normativa nazionale e comunitaria in materia di  affidamenti  per  la
fornitura di beni e  servizi.  La  Giunta  regionale  stabilisce  con
propria deliberazione il funzionamento del fondo, che  e'  alimentato
dagli stanziamenti della  Regione,  dagli  interessi  maturati  sugli
stanziamenti  non  utilizzati  e  dalle   risorse   provenienti   dal
versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo
3, comma 3-bis ed e' prioritariamente destinato  a  contribuire  alla
rivitalizzazione  e  riqualificazione  delle  zone  di   insediamento
commerciale dei comuni interessati dagli  interventi  subordinati  al
versamento  dell'onere  aggiuntivo  con  particolare  attenzione   ai
piccoli comuni. Nel  fondo  confluiscono  inoltre  le  disponibilita'
finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di  leggi  statali  e  di
regolamenti comunitari per l'attuazione di  programmi  di  intervento
specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed  addebitate  le
eventuali perdite. 
    4-ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a  titolo  di
compensazione, destinate  alla  certificazione  della  compatibilita'
energetica e ambientale e  all'indennizzo  dell'irreversibilita'  non
compensabile della trasformazione del suolo  di  riferimento  per  le
grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo  3,
comma 3-ter, sono reinvestite nel titolo  della  spesa  del  bilancio
regionale nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB)  DB17011
per le medesime finalita'.».