Avviso di rettifica relativo alla legge regionale della regione Piemonte del 27 luglio 2011, n. 13 riguardante «Disposizioni urgenti in materia di commercio».(GU n.42 del 22-10-2011)
Per mero errore materiale sul Bollettino Ufficiale n. 31 del 4 agosto 2011 il testo delle note di cui alla legge regionale in oggetto contiene alcune imprecisioni. Si provvede pertanto a ripubblicare, nella versione corretta, il testo delle note all'articolo 2 e all'articolo 8 della citata legge. Note all'art. 2. - Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 3(Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e criteri di programmazione urbanistica). - 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalita' e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta e' deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. 2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali contengono: a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi; b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive; c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densita' abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C); d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorieta' della tutela storico-ambientale; e) i principi, i criteri e le modalita' in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana; f) i principi, i criteri e le modalita' in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realta' minori. 3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano: a) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attivita' commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimita' dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; b) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato; c) i criteri e le modalita' utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare; d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attivita' artigianali aventi valore storico ed artistico; e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge; f) le modalita' ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali; g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia; h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni. 3-bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo e' versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18-bis, comma 4-bis. Il 30 per cento di tale quota e' versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo e' destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalita' ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo. 3-ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualita' ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilita' energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalita' ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilita' energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilita' non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo. 4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, puo' modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione. 5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998. 6. La Regione promuove attivita' di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.». Note all'art. 8. - Il testo dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: «Art. 18-bis (Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio) - 1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimita' in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi. 1-bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale. 1-ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalita' per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere. 2. La promozione del commercio di cui al comma 1 e' finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attivita' commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimita' agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi. 3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualita' e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio. 4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi, 2 e 3. 4-bis. E' istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che e' alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'articolo 3, comma 3-bis ed e' prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo con particolare attenzione ai piccoli comuni. Nel fondo confluiscono inoltre le disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite. 4-ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilita' energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilita' non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3-ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalita'.».