REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2011, n. 6 

  Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000,  n.  1  «Attuazione
della direttiva 89/646 di data 15 dicembre 1989 del  Consiglio  delle
Comunita'  Europee  relativa  al  coordinamento  delle   disposizioni
legislative, regolamentari  e  amministrative  riguardanti  l'accesso
all'attivita' degli enti creditizi  e  il  suo  esercizio  e  recante
modifica della Direttiva 77/780/CEE del 12 dicembre 1977». 
(GU n.42 del 22-10-2011)

 
                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 4 ottobre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
        Modifica della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 1 
 
    1. Nella  lettera  a)  del  comma  1,  dell'art.  7  della  legge
regionale 14 gennaio 2000, n. 1 le parole: «, a  liquidazione  coatta
amministrativa o  a  concordato  preventivo»  sono  sostituite  dalle
parole: «o a liquidazione coatta amministrativa». 
    2. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale  n.  1/2000,
sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2-bis. Nei confronti del solo sindaco, l'impedimento di cui alla
lettera a) del comma 1 non opera nel caso  in  cui  il  consiglio  di
amministrazione valuti sulla base  di  adeguati  elementi  e  secondo
criteri   di   ragionevolezza   e   proporzionalita'    l'estraneita'
dell'interessato  ai   fatti   che   hanno   determinato   la   crisi
dell'impresa. In ogni caso  l'impedimento  e'  operante  qualora,  in
relazione alla crisi dell'impresa, siano stati adottati nei confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della  normativa
del settore bancario  o  finanziario,  condanne  con  sentenze  anche
provvisoriamente  esecutive  al  risarcimento  dei  danni  in   esito
all'esercizio dell'azione di  responsabilita'  ai  sensi  del  codice
civile, provvedimenti ai sensi dell'art. 2409 del codice civile. 
    2-ter. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, i sindaci sono
tenuti a darne comunicazione tempestivamente all'azienda  di  credito
presso  la  quale  svolgono  funzioni  di  controllo,   eventualmente
evidenziando con idonei elementi, ai fini della valutazione di cui al
comma 2-bis, la propria estraneita' ai fatti che hanno determinato la
crisi  dell'impresa.  Il  consiglio  di  amministrazione  assume   le
relative determinazioni in ordine alla sussistenza  delle  situazioni
impeditive entro trenta giorni dalla presentazione degli elementi  da
parte dell'interessato.». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione. 
      Trento, 26 settembre 2011 
 
                               DELLAI 
 
    (Omissis).