REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 ottobre 2011, n. 250 

  LR 4/2005 art. 12 ter. Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente  della  Regione  9  luglio  2009,  n.   191   (Regolamento
concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle
banche, nonche' le modalita' e le condizioni per  la  concessione  da
parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve
e  medio  termine  alle  piccole  e  alle   microimprese   artigiane,
industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede  o
unita' produttiva nel territorio regionale). 
(GU n.49 del 10-12-2011)

 
     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
          Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti  in
materia di sviluppo economico  regionale,  sostegno  al  reddito  dei
lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); 
    Visto in particolare l'art. 14,  comma  11,  della  sopra  citata
legge regionale 11/2009, il  quale,  tra  l'altro,  inserisce  l'art.
12-ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4  (Interventi  per  il
sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese  del
Friuli Venezia Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte  di
Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99,  e
al parere motivato della Commissione delle Comunita'  europee  del  7
luglio 2004), recante misure a favore dello  smobilizzo  dei  crediti
vantati nei confronti della pubblica amministrazione e delle medie  e
grandi imprese da parte delle microimprese e  delle  piccole  imprese
aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale; 
    Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2  (Modifiche  alla
legge regionale  n.  2/2002  in  materia  di  turismo  e  alla  legge
regionale n. 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo  sviluppo
competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia),
con particolare riferimento all'art. 11, comma 1; 
    Visto il "regolamento concernente le modalita' per lo  smobilizzo
dei crediti  da  parte  delle  banche,  nonche'  le  modalita'  e  le
condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo
crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e  alle
microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei
servizi, aventi sede o unita' produttiva  nel  territorio  regionale,
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n.
191/Pres., ai sensi del summenzionato art.  12-ter,  commi  9  e  12,
della  legge  regionale  n.  4/2005",  e  successive  modifiche,  nel
prosieguo denominato "il regolamento"; 
    Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del regolamento, il quale
prevede che l'ammontare degli impegni del Fondo per la concessione di
finanziamenti riferiti ai crediti di  cui  al  comma  2,  lettere  b)
dell'articolo medesimo, ossia i finanziamenti  nel  caso  in  cui  la
Banca  emittente  valuti  il  credito  non   smobilizzabile,   ed   i
finanziamenti riferiti ai crediti di cui  al  comma  3,  lettera  a),
ossia i crediti vantati dalle imprese richiedenti verso le imprese  e
le Pubblica amministrazioni debitrici i cui termini di pagamento sono
scaduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  ovvero  verso
procedure concorsuali, non possono eccedere il  30  per  cento  della
dotazione del Fondo medesimo; 
    Atteso che, come rilevato nella direttiva  comunitaria  2011/7/UE
del 16 febbraio  2011,  i  ritardi  nei  pagamenti  costituiscono  un
fenomeno assai diffuso nelle transazioni  commerciali  tra  operatori
economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche e che
tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla  liquidita'
e complicano la gestione finanziaria delle imprese; 
    Atteso che l'ammissibilita' ai finanziamenti agevolati del  Fondo
regionale smobilizzo crediti e'  subordinata  all'accertamento  della
capacita'  dell'impresa  richiedente  di  far  fronte  agli   impegni
finanziari derivanti dall'operazione  di  finanziamento  e  che  tale
accertamento e' effettuato sulla base della consistenza  patrimoniale
e  finanziaria,  della  redditivita'  e  della  capacita'  gestionale
dell'impresa; 
    Vista la comunicazione della Commissione europea del 1°  dicembre
2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'accesso al  finanziamento  nell'attuale  situazione  di
crisi finanziaria  ed  economica)  che  ha  escluso  espressamente  a
partire dal 2011 l'ammissibilita' ai finanziamenti della tipologia in
questione delle domande presentate  dalle  imprese  considerate  meno
efficienti; 
    Atteso che, alla luce di quanto sopra evidenziato,  e'  opportuno
abrogare l'art. 6, comma 6, del regolamento, al fine di garantire  un
costante sostegno alle imprese che, pur subendo ritardi nei pagamenti
delle  transazioni  commerciali,  dispongono  di  adeguate  capacita'
economico-finanziarie, organizzative e gestionali; 
    Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto  del
Presidente della Regione  n.  9  luglio  2009,  n.  191  (Regolamento
concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle
banche, nonche' le modalita' e le condizioni per  la  concessione  da
parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve
e  medio  termine  alle  piccole  e  alle   microimprese   artigiane,
industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede  o
unita' produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'art. 12-ter,
commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)'; 
    Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento; 
    Visto l'art. 42  dello  Statuto  della  Regione  Autonoma  Friuli
Venezia Giulia; 
    Visto l'art. 14 delle legge regionale  18  giugno  2007,  n.  17,
avente ad  oggetto  "Determinazione  della  forma  di  governo  della
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale,  ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; 
    Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1914  del  14
ottobre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
    1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche  al  decreto  del
Presidente della Regione  n.  9  luglio  2009,  n.  191  (Regolamento
concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle
banche, nonche' le modalita' e le condizioni per  la  concessione  da
parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve
e  medio  termine  alle  piccole  e  alle   microimprese   artigiane,
industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede  o
unita' produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'art. 12-ter,
commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)" nel testo  allegato  che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
    2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione; 
    3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                                TONDO 
 
(Omissis).