LR 4/2005 art. 12 ter. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale).(GU n.49 del 10-12-2011)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici); Visto in particolare l'art. 14, comma 11, della sopra citata legge regionale 11/2009, il quale, tra l'altro, inserisce l'art. 12-ter della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), recante misure a favore dello smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione e delle medie e grandi imprese da parte delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale; Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 2 (Modifiche alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo e alla legge regionale n. 4/2005 recante interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia), con particolare riferimento all'art. 11, comma 1; Visto il "regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n. 191/Pres., ai sensi del summenzionato art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale n. 4/2005", e successive modifiche, nel prosieguo denominato "il regolamento"; Visto in particolare l'art. 6, comma 6, del regolamento, il quale prevede che l'ammontare degli impegni del Fondo per la concessione di finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 2, lettere b) dell'articolo medesimo, ossia i finanziamenti nel caso in cui la Banca emittente valuti il credito non smobilizzabile, ed i finanziamenti riferiti ai crediti di cui al comma 3, lettera a), ossia i crediti vantati dalle imprese richiedenti verso le imprese e le Pubblica amministrazioni debitrici i cui termini di pagamento sono scaduti alla data di presentazione della domanda ovvero verso procedure concorsuali, non possono eccedere il 30 per cento della dotazione del Fondo medesimo; Atteso che, come rilevato nella direttiva comunitaria 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, i ritardi nei pagamenti costituiscono un fenomeno assai diffuso nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche e che tali ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidita' e complicano la gestione finanziaria delle imprese; Atteso che l'ammissibilita' ai finanziamenti agevolati del Fondo regionale smobilizzo crediti e' subordinata all'accertamento della capacita' dell'impresa richiedente di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'operazione di finanziamento e che tale accertamento e' effettuato sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, della redditivita' e della capacita' gestionale dell'impresa; Vista la comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica) che ha escluso espressamente a partire dal 2011 l'ammissibilita' ai finanziamenti della tipologia in questione delle domande presentate dalle imprese considerate meno efficienti; Atteso che, alla luce di quanto sopra evidenziato, e' opportuno abrogare l'art. 6, comma 6, del regolamento, al fine di garantire un costante sostegno alle imprese che, pur subendo ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali, dispongono di adeguate capacita' economico-finanziarie, organizzative e gestionali; Visto il testo del "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)'; Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia"; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 14 ottobre 2011; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 9 luglio 2009, n. 191 (Regolamento concernente le modalita' per lo smobilizzo dei crediti da parte delle banche, nonche' le modalita' e le condizioni per la concessione da parte del Fondo regionale smobilizzo crediti di finanziamenti a breve e medio termine alle piccole e alle microimprese artigiane, industriali, del commercio, del turismo e dei servizi, aventi sede o unita' produttiva nel territorio regionale ai sensi dell'art. 12-ter, commi 9 e 12, della legge regionale 4/2005)" nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione; 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. TONDO (Omissis).