REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2011, n. 47 

  Modifiche alla legge regionale  29  dicembre  2010,  n.  65  (Legge
finanziaria per l'anno 2011). 
(GU n.50 del 17-12-2011)

 
     (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 46 del 10 ottobre 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
    Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
    Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto; 
    Vista la legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una
societa' di diritto privato  a  prevalente  partecipazione  regionale
Fidi-Toscana S.p.a.); 
    Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina  della
partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e altri
organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma  1,  dello
Statuto. Norme in materia di componenti degli  organi  amministrativi
delle societa' a partecipazione regionale); 
    Vista  la  legge  regionale  29  dicembre  2010,  n.  65   (Legge
finanziaria per l'anno 2011); 
    Considerato quanto segue: 
      1. La Regione Toscana ha intrapreso  una  serie  di  azioni  di
sostegno e rilancio dell'economia; in particolare la Regione  intende
promuovere  azioni  volte  alla  reindustrializzazione  di  aree  del
territorio toscano che, in atti nazionali o negli stessi strumenti di
programmazione regionale, sono riconosciute in  situazione  di  grave
crisi industriale; 
      2.  Si  e'  individuato  in  Fidi  Toscana   S.p.a.,   societa'
partecipata  dalla  Regione  Toscana,  uno  strumento  operativo   di
particolare rilievo per supportare le suddette azioni; 
      3. E' pertanto necessario consentire a Fidi Toscana  S.p.a.  di
costituire societa' e partecipare a societa'  esistenti,  finalizzate
alla realizzazione di interventi per la riconversione delle  aree  in
situazione di crisi e per  l'insediamento  di  nuove  imprese,  anche
tramite l'acquisizione delle aree stesse. 
    Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
  Inserimento dell'art. 138-quater nella legge regionale n. 65/2010 
 
    1. Dopo l'art. 138-ter della legge regionale 29 dicembre 2010, n.
65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), e' inserito il seguente: 
 
                          «Art. 138-quater 
               Interventi per la reindustrializzazione 
 
    1. La Regione Toscana, nell'ambito  delle  proprie  politiche  di
rilancio dell'economia e degli strumenti di programmazione,  promuove
azioni per la reindustrializzazione di aree che, in atti nazionali  o
negli stessi strumenti di programmazione regionale, sono riconosciute
in situazione di grave crisi, tale da prospettare rilevanti  problemi
occupazionali e sociali, con possibili ricadute  sulla  realizzazione
degli obiettivi generali della programmazione regionale. 
    2. Nell'ambito delle iniziative promosse  dalla  Regione  Toscana
per le finalita' di cui al comma 1, Fidi Toscana S.p.a.,  nelle  more
del processo  di  riforma  di  cui  al  documento  di  programmazione
economica e finanziaria 2012, puo' costituire societa' e  partecipare
a societa' esistenti, finalizzate alla  realizzazione  di  interventi
per la riconversione delle suddette  aree  e  per  l'insediamento  di
nuove imprese, anche tramite l'acquisizione delle aree stesse. 
    3. La Regione Toscana, in attuazione  del  comma  1  e  ai  sensi
dell'art. 9 della legge regionale 28 aprile 2008, n.  20  (Disciplina
della partecipazione regionale a societa', associazioni, fondazioni e
altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51,  comma  1,
dello  Statuto.  Norme  in  materia  di   componenti   degli   organi
amministrativi  delle  societa'  a  partecipazione  regionale),  puo'
partecipare, nel limite del 60 per cento del capitale  sociale,  alle
societa' costituite da Fidi Toscana s.p.a. ai sensi del comma 2.» 
    La presente legge e' pubblicata sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 4 ottobre 2011 
 
                                ROSSI 
 
    La presente legge e'  stata  approvata  dal  Consiglio  regionale
nella seduta del 27 settembre 2011. 
(Omissis).