N. 169 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 dicembre 2011
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Norme della Regione Toscana - Tutela delle acque dall'inquinamento - Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili - Ipotesi di mancato conseguimento da parte degli impianti di depurazione, alla scadenza dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile e del relativo bacino drenante, dell'obiettivo di qualita' dei corpi recettori (riduzione al 75% di azoto e fosforo totale) di cui all'art. 106, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Sottoposizione degli scarichi di acque reflue urbane a differente trattamento - Adeguamento delle autorizzazioni gia' rilasciate - Ricorso del Governo - Denunciata previsione che il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi fissati dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre il termine inderogabile dei sette anni fissato dalla normativa statale di riferimento - Lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. - Legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, art. 20, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s).(GU n.6 del 8-2-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Toscana, c.f. 01386030488, in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 3 della legge della Regione Toscana n. 50 del 10 ottobre 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 17 ottobre 2011, n. 48, parte prima, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011. Fatto La legge regionale in epigrafe, di iniziativa dalla Giunta, composta da 26 articoli, apporta modifiche alla maggior parte delle norme della l.r. n. 20 del 2006, alla 1.r. n. 28 del 2010 nonche' alla l.r. n. 25 del 1998, al fine di adeguare la normativa regionale, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152/2006. Detta legge regionale, in considerazione degli ambiti di competenza diretta, di natura integrativa-attuativa, riconosciuta alle regioni dal d.lgs. n. 152/2006, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, nell'introdurre modifiche alle leggi sopra citate, prevede: di adeguare la normativa regionale alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152/2006; di rispondere ad ulteriori esigenze che si sono manifestate durante l'applicazione delle leggi oggetto delle attuali modiche e al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualita' ambientale rispetto alla tutela delle acque; di ottimizzare, obiettivo prioritario della legge, l'utilizzo delle risorse fmanziarie per gli interventi necessari a garantire un livello di depurazione atto al raggiungimento della migliore qualita'; di selezionare gli interventi prioritari per la depurazioni al fine di risparmiare risorse da destinare a altri interventi relativi alla gestione della risorsa idrica, in particolare alla fornitura di acqua idropotabile senza ulteriori aggravi di spesa; di ridurre, anche in ottemperanza alle disposizioni sulle aree sensibili, il carico complessivo di azoto e fosforo (gia' previsto dalla l.r. n. 28/2010) attenendosi a regole univoche per una puntuale valutazione delle percentuali di riduzione del carico dei predetti elementi chimici e a livello di singolo impianto e a livello di bacino drenante in area sensibile soprattutto per i casi di riutilizzo di acque reflue e per gli impianti che scaricano fuori dal bacino drenante dell'area sensibile; di definire, anche in virtu' delle competenze attribuite alle regioni dal d.lgs. n. 152/2006 (in particolare art. 101), i valori limite di emissione degli scarichi, qualora differiscano da quelli dalla normativa, in base allo stato dei corpi idrici presenti in Toscana e in considerazione degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti; contestualmente, la legge in esame individua, per ogni impianto idoneo al raggiungimento della riduzione delle percentuali del carico di azoto e fosforo totale le percentuali atte a mantenere l'obiettivo nel tempo; gli impianti, inoltre, dovranno garantire tutti i valori limite stabiliti negli allegati al d.lgs. 152/2006; di riprogrammare, come gia' avvenuto per gli scarichi derivanti da agglomerati di grandi dimensioni, gli interventi, per gli scarichi derivanti da agglomerati di piccole dimensioni attraverso stipula di accordi o contratti di programma tra i soggetti competenti; di regolare, nel caso di utilizzo di impianti di depurazione industriale per il trattamento delle acque reflue urbane, i rapporti tra i gestori di detti impianti e i gestori del servizio idrico integrato, anche attraverso apposite convenzioni, stante la presenza sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue di natura prevalentemente industriale, la cui gestione non e' ricompresa nel servizio idrico integrato poiche' la depurazione dei reflui industriali rientra negli obblighi di legge attribuiti al titolare dell'azienda e, dunque, non puo' essere riconducibile a un servizio pubblico; di assicurare l'esercizio coordinato e integrato delle funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, ricorrendo alla istituzione di un comitato tecnico; di introdurre, per le acque prelevate attraverso perforazioni finalizzate alla ricerca di acque minerali, che rientrano tra le acque di restituzione (cosi' definite dall'art. 114, comma 1, d.lgs. n. 152/2006), la disciplina della tutela delle acque dei corpi idrici recipienti individuando, attraverso il comune che autorizza l'attivita' di ricerca, l'ente competente alla sorveglianza per la tutela dell'ambiente. La legge regionale, che detta modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento» e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati»), e' censurabile relativamente alla norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 20 che introduce l'art. 21-quater nella legge regionale n.20/2006, disciplinando lo scarico di acque reflue in aree sensibili. La norma regionale, al comma 3, prevede: «Qualora alla scadenza dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento piu' spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni gia' rilasciate». La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari regionali, nell'ambito delle procedure collaborative informate dal principio costituzionale della leale collaborazione nei rapporti Stato Regioni, ha rappresentato alla Regione la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), evidenziata dal Ministero dell'Ambiente. La Regione ha fatto pervenire una nota in ordine alla sospetta incostituzionalita' del comma 3 dell'art. 20 rappresentando che le norme regionali, mirate alla tutela ambientale, sono finalizzate ad una piu' spinta tutela ambientale rispetto all'indeterminatezza che potrebbe verificarsi nel caso dell'abrogazione delle presenti disposizioni. Il comma 3, a dire della Regione, troverebbe piena rispondenza all'art. 106 del d.lgs n. 152/2006 il quale prevede una duplice possibilita' di conseguire gli obiettivi di tutela delle acque definita dalla direttiva 91/271 CEE: quella del comma 1, che detta limiti tabellari (tab. 2 - all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006) molto stringenti per gli impianti di depurazione oltre i 10.000 AE; in alternativa, quella di un abbattimento minimo del 75%, di azoto e fosforo totale, in tutti gli impianti di depurazione, da conseguire considerando l'intero bacino drenate nell'area sensibile. La disposizione regionale chiarirebbe quale debba essere il regime autorizzativo cui devono sottostare gli impianti di acque reflue urbane presenti nel bacino drenante in area sensibile qualora non fosse raggiunto il traguardo del 75% previsto dal comma 2 dell'art. 106. Ipotesi, continua la Regione, che una normativa deve contemplare, in quanto evento possibile e che ove non disciplinato, deve trovare una sua disciplina applicativa. La disciplina regionale, quindi, intenderebbe dare delle disposizioni chiare ed operative per le Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico (le Province) stabilendo essa direttamente il regime in caso di mancato raggiungimento dell'obbiettivo del 75%. La Regione ha inoltre fatto presente che la limitazione dei trattamenti piu' spinti ai soli impianti di depurazione con oltre 10.000 AE e' disposta dalla norma statale (si veda in proposito la tab. 2 - all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006), che riprende integralmente le disposizioni comunitarie della direttiva 91/271 CEE. Nello specifico della situazione toscana, aggiunge sempre l'ente regionale, a seguito delle analisi tecniche effettuata - censendo e implementando i dati dei 284 depuratori presenti nell'area sensibile dell'Arno - ad oggi l'abbattimento dell'azoto supera il 77%, mentre per il fosforo sono in fase di avvio e test le sezioni di defosfatazione presso l'impianto di San Colombano a Firenze (660.000 AE) che consentiranno di raggiungere, gia' dai primi mesi del 2012, un abbattimento superiore al 75%; ricorda, infine, che l'Arno, area sensibile, e' stato classificato con il Piano di tutela delle Acque, adottato con Delibera di CR n. 6 del 25 gennaio 2005, pubblicata sul BURT del 2 marzo 2006: dunque i 7 anni scadranno il 17 marzo 2012. Il Ministero dell'Ambiente, al quale sono state trasmesse le controdeduzioni regionali, ha dubitato della costituzionale competenza regionale in ordine all'art. 20, comma 3 della L.R. in questione, ed ha rappresentato che le motivazioni addotte dalla Regione in relazione alla necessita' di offrire alle Autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico «...delle disposizioni chiare ed operative .... chiarendo il regime in caso di mancato raggiungimento dell'obbiettivo del 75%" non appaiono soddisfacenti allorche' non tengono conto della circostanza imprescindibile che il soddisfacimento dei requisiti fissati all'articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/06 deve essere garantito nella tempistica dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile, e che il non raggiungimento dei suddetti requisiti viene posta dalla L.R. quale condizione di dilazione dei tempi oltre quelli previsti dalla legge ordinaria statale, e tale possibilita' non e' contemplata nella normativa comunitaria sovraordinata. Valutazioni ponderate e tecnicamente supportate, oltre che la valutazione delle condizioni del proprio territorio e dei depuratori a servizio dello stesso, devono guidare a monte la scelta delle Autorita' Competenti verso l'opzione offerta dal legislatore nazionale al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 106, onde garantirne la piena efficacia in termini di ottenimento dei risultati prefissati e al fine di non incorrere in rischi di infrazione comunitaria. La or richiamata disposizione appare, dunque, illegittimamente invasiva delle competenze dello Stato e pertanto viene sottoposta al sindacato di codesta Corte affinche' ne dichiari la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di Diritto Il d.lgs. n. 152/2006, Codice dell'Ambiente, disciplina, all'articolo 106 (1) , gli scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili, prevedendo, al comma 2, la possibilita', alternativa rispetto a quella disciplinata dal precedente comma 1, di ottenere il rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi ricettori, ricadenti in area sensibile o in bacini drenanti afferenti ad aree sensibili, attraverso il raggiungimento della percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale. Il soddisfacimento dei requisiti fissati dal citato comma 2 dell'articolo 106, deve essere garantito al fine di raggiungere l'obiettivo di qualita' dei corpi ricettori di cui trattasi nei tempi prefissati dalla direttiva 2000/60/CE e recepiti nell'articolo 91, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006 (2) secondo il quale le aree sensibili devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione. Non e' quindi disciplinabile l'applicazione di trattamenti differenti da quelli specificatamente previsti qualora non sia raggiunto l'obiettivo di riduzione, come invece sembra permettere la norma regionale in parola che, nella sua formulazione letterale, consente che il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi fissati dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre il termine (inderogabile) dei sette anni fissato dalla stessa normativa statale di riferimento. Codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 44 del 2011, ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza in materia, ribadendo che la disciplina degli scarichi idrici, come piu' in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, e' ascrivibile alla materia dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Conclusivamente: la norma regionale in questione, dettando disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett s) della Costituzione, che riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». (1) D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152. Norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in aree sensibili. «1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 101, commi l e 2, le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10,000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento piu' spinto di quello previsto dall'articolo 105, comma 3, secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree sensibili in cui puo' essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e' pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale. 3. Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici ricettori». (2) Art. 91. Aree sensibili.«1. Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. Sono comunque aree sensibili: a) i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto, nonche' i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; d) le aree costiere dell'Adriatico Nord-Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d'acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; e) il lago di Garda e il lago d'Idro; f) i fiumi Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino; g) il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi affluenti; h) il golfo di Castellammare in Sicilia; i) le acque costiere dell'Adriatico settentrionale. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (315), sentita la Conferenza Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto individua con proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto. 3. Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela di Venezia. 4. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorita' di bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, e successivamente ogni due anni, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuare all'interno delle aree indicate nel comma 2 i corpi idrici che non costituiscono aree sensibili. 5. Le regioni, sulla base dei criteri di cui al comma I e sentita l'Autorita' di bacino, delimitano i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree. 6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (316) provvede con proprio decreto, da emanare ogni quattro anni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, alla riedificazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti che contribuiscono all'inquinamento delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 2, 4, e 6 devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette anni dall'identificazione. 8. Gli scarichi recapitanti nei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 10».
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 20, comma 3 della Legge della Regione Toscana n. 50 del 10 ottobre 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 17 ottobre 2011, n. 48, parte prima, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2011. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011; 2) copia della Legge regionale impugnata; 3) rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, 14 dicembre 2011 L'Avvocato dello Stato: Marchini