N. 169 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 dicembre 2011

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 20 dicembre 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente  -  Norme  della  Regione  Toscana  -  Tutela  delle   acque
  dall'inquinamento - Disposizioni per lo scarico di acque reflue  in
  aree sensibili - Ipotesi di mancato conseguimento  da  parte  degli
  impianti   di   depurazione,   alla   scadenza   dei   sette   anni
  dall'individuazione  dell'area  sensibile  e  del  relativo  bacino
  drenante, dell'obiettivo di qualita' dei corpi recettori (riduzione
  al 75% di azoto e fosforo totale) di cui all'art. 106, comma 2, del
  d.lgs. n. 152 del 2006 - Sottoposizione  degli  scarichi  di  acque
  reflue  urbane  a  differente  trattamento  -   Adeguamento   delle
  autorizzazioni gia' rilasciate - Ricorso del Governo  -  Denunciata
  previsione che il mancato adeguamento degli scarichi  ai  parametri
  qualitativi  fissati  dal  legislatore  comunitario  e  statale  si
  protragga oltre il termine  inderogabile  dei  sette  anni  fissato
  dalla normativa statale di riferimento - Lesione  della  competenza
  legislativa  esclusiva   dello   Stato   in   materia   di   tutela
  dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, art. 20,  comma
  3. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
(GU n.6 del 8-2-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (CF  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione Toscana, c.f. 01386030488, in persona  del  suo
Presidente pro  tempore  per  la  declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale dell'art.  20,  comma  3  della  legge  della  Regione
Toscana  n.  50  del  10  ottobre  2011,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana del 17 ottobre  2011,  n.  48,  parte
prima, come da  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  13
dicembre 2011. 
 
                                Fatto 
 
    La legge regionale  in  epigrafe,  di  iniziativa  dalla  Giunta,
composta da 26 articoli, apporta modifiche alla maggior  parte  delle
norme della l.r. n. 20 del 2006, alla 1.r. n.  28  del  2010  nonche'
alla l.r. n. 25 del 1998, al fine di adeguare la normativa regionale,
in materia di tutela delle acque  dall'inquinamento,  alle  modifiche
introdotte dal d.lgs. n. 152/2006. 
    Detta  legge  regionale,  in  considerazione  degli   ambiti   di
competenza diretta,  di  natura  integrativa-attuativa,  riconosciuta
alle regioni dal d.lgs. n. 152/2006, in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e gestione delle risorse  idriche,  nell'introdurre
modifiche alle leggi sopra citate, prevede: 
        di adeguare la normativa regionale alle modifiche  introdotte
dal d.lgs. n. 152/2006; 
        di rispondere ad ulteriori esigenze che si  sono  manifestate
durante l'applicazione delle leggi oggetto delle attuali modiche e al
fine di garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  qualita'
ambientale rispetto alla tutela delle acque; 
        di ottimizzare, obiettivo prioritario della legge, l'utilizzo
delle risorse fmanziarie per gli interventi necessari a garantire  un
livello  di  depurazione  atto  al  raggiungimento   della   migliore
qualita'; 
        di selezionare gli interventi prioritari per  la  depurazioni
al fine di  risparmiare  risorse  da  destinare  a  altri  interventi
relativi alla gestione della  risorsa  idrica,  in  particolare  alla
fornitura di acqua idropotabile senza ulteriori aggravi di spesa; 
        di ridurre, anche in  ottemperanza  alle  disposizioni  sulle
aree sensibili, il  carico  complessivo  di  azoto  e  fosforo  (gia'
previsto dalla l.r. n. 28/2010) attenendosi a regole univoche per una
puntuale valutazione delle percentuali di riduzione  del  carico  dei
predetti elementi chimici e a livello di singolo impianto e a livello
di bacino drenante in  area  sensibile  soprattutto  per  i  casi  di
riutilizzo di acque reflue e per gli impianti che scaricano fuori dal
bacino drenante dell'area sensibile; 
        di definire, anche in virtu' delle competenze attribuite alle
regioni dal d.lgs. n. 152/2006 (in particolare art.  101),  i  valori
limite di emissione degli scarichi, qualora  differiscano  da  quelli
dalla normativa, in base allo stato  dei  corpi  idrici  presenti  in
Toscana e in considerazione degli obiettivi  di  qualita'  ambientale
stabiliti; contestualmente, la legge in  esame  individua,  per  ogni
impianto idoneo al raggiungimento della riduzione  delle  percentuali
del carico di azoto e fosforo totale le percentuali atte a  mantenere
l'obiettivo nel tempo;  gli  impianti,  inoltre,  dovranno  garantire
tutti i valori limite stabiliti negli allegati al d.lgs. 152/2006; 
        di  riprogrammare,  come  gia'  avvenuto  per  gli   scarichi
derivanti da agglomerati di grandi dimensioni,  gli  interventi,  per
gli  scarichi  derivanti  da  agglomerati   di   piccole   dimensioni
attraverso stipula di accordi o contratti di programma tra i soggetti
competenti; 
        di regolare, nel caso di utilizzo di impianti di  depurazione
industriale per il trattamento delle acque reflue urbane, i  rapporti
tra i gestori di detti impianti  e  i  gestori  del  servizio  idrico
integrato, anche attraverso apposite convenzioni, stante la  presenza
sul territorio toscano di impianti di depurazione di acque reflue  di
natura prevalentemente industriale, la cui gestione non e' ricompresa
nel servizio idrico  integrato  poiche'  la  depurazione  dei  reflui
industriali rientra negli obblighi di legge  attribuiti  al  titolare
dell'azienda e, dunque, non puo' essere riconducibile a  un  servizio
pubblico; 
        di  assicurare  l'esercizio  coordinato  e  integrato   delle
funzioni  amministrative   in   materia   di   tutela   delle   acque
dall'inquinamento,  ricorrendo  alla  istituzione  di   un   comitato
tecnico; 
        di introdurre, per le acque prelevate attraverso perforazioni
finalizzate alla ricerca di acque  minerali,  che  rientrano  tra  le
acque di restituzione (cosi' definite dall'art. 114, comma 1,  d.lgs.
n. 152/2006), la disciplina della tutela delle acque dei corpi idrici
recipienti  individuando,  attraverso   il   comune   che   autorizza
l'attivita' di ricerca, l'ente competente alla  sorveglianza  per  la
tutela dell'ambiente. 
    La legge regionale, che detta modifiche alla legge  regionale  31
maggio   2006,   n.   20   (Norme   per   la   tutela   delle   acque
dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure
straordinarie in materia di scarichi nei corpi  idrici  superficiali.
Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20  «Norme  per  la
tutela delle acque  dall'inquinamento»  e  alla  legge  regionale  18
maggio 1998, n. 25 «Norme per la gestione dei rifiuti e  la  bonifica
dei  siti  inquinati»),  e'  censurabile  relativamente  alla   norma
contenuta nel terzo  comma  dell'articolo  20  che  introduce  l'art.
21-quater nella legge regionale n.20/2006, disciplinando  lo  scarico
di acque reflue in aree sensibili. 
    La norma regionale, al comma 3, prevede: «Qualora  alla  scadenza
dei sette anni dall'individuazione dell'area sensibile e del relativo
bacino drenante, non sia stato conseguito l'obiettivo di riduzione di
cui all'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli  scarichi
di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila
abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento  piu'  spinto  di
cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire  il  rispetto
dei limiti di emissione stabiliti nella  tabella  2  dell'allegato  5
alla parte III del  medesimo  decreto  legislativo.  A  tal  fine  le
province provvedono, ove necessario, ad  adeguare  le  autorizzazioni
gia' rilasciate». 
    La Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dipartimento  per  gli
Affari regionali, nell'ambito delle procedure collaborative informate
dal principio costituzionale della leale collaborazione nei  rapporti
Stato Regioni, ha rappresentato alla Regione la violazione  dell'art.
117, comma 2, lett. s), evidenziata dal Ministero dell'Ambiente. 
    La Regione ha fatto pervenire una nota in  ordine  alla  sospetta
incostituzionalita' del comma 3 dell'art. 20  rappresentando  che  le
norme regionali, mirate alla tutela ambientale, sono  finalizzate  ad
una piu' spinta tutela ambientale rispetto  all'indeterminatezza  che
potrebbe  verificarsi  nel  caso  dell'abrogazione   delle   presenti
disposizioni. 
    Il comma 3, a dire della Regione,  troverebbe  piena  rispondenza
all'art. 106 del d.lgs n.  152/2006  il  quale  prevede  una  duplice
possibilita' di  conseguire  gli  obiettivi  di  tutela  delle  acque
definita dalla direttiva 91/271 CEE: quella del comma  1,  che  detta
limiti tabellari (tab. 2 - all.  5  alla  parte  III  del  d.lgs.  n.
152/2006) molto stringenti per gli impianti di  depurazione  oltre  i
10.000 AE; in alternativa, quella di un abbattimento minimo del  75%,
di azoto e fosforo totale, in tutti gli impianti di  depurazione,  da
conseguire considerando l'intero bacino drenate nell'area  sensibile.
La disposizione regionale chiarirebbe quale debba  essere  il  regime
autorizzativo cui devono sottostare  gli  impianti  di  acque  reflue
urbane presenti nel bacino drenante in  area  sensibile  qualora  non
fosse raggiunto il traguardo del 75% previsto dal comma  2  dell'art.
106. 
    Ipotesi, continua la Regione, che una normativa deve contemplare,
in quanto evento possibile e che ove non disciplinato,  deve  trovare
una sua disciplina  applicativa.  La  disciplina  regionale,  quindi,
intenderebbe dare delle  disposizioni  chiare  ed  operative  per  le
Autorita' competenti al rilascio delle  autorizzazioni  allo  scarico
(le Province) stabilendo essa  direttamente  il  regime  in  caso  di
mancato raggiungimento dell'obbiettivo del 75%. 
    La Regione ha inoltre  fatto  presente  che  la  limitazione  dei
trattamenti piu' spinti ai soli impianti  di  depurazione  con  oltre
10.000 AE e' disposta dalla norma statale (si veda  in  proposito  la
tab. 2 - all. 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006), che  riprende
integralmente le disposizioni comunitarie della direttiva 91/271 CEE. 
    Nello specifico della situazione toscana, aggiunge sempre  l'ente
regionale, a seguito delle analisi tecniche effettuata -  censendo  e
implementando i dati dei 284 depuratori presenti nell'area  sensibile
dell'Arno - ad oggi l'abbattimento dell'azoto supera il  77%,  mentre
per  il  fosforo  sono  in  fase  di  avvio  e  test  le  sezioni  di
defosfatazione presso l'impianto di San Colombano a Firenze  (660.000
AE) che consentiranno di raggiungere, gia' dai primi mesi  del  2012,
un abbattimento superiore al 75%; ricorda, infine, che  l'Arno,  area
sensibile, e' stato classificato con il Piano di tutela delle  Acque,
adottato con Delibera di CR n. 6 del 25 gennaio 2005, pubblicata  sul
BURT del 2 marzo 2006: dunque i 7 anni scadranno il 17 marzo 2012. 
    Il Ministero dell'Ambiente, al  quale  sono  state  trasmesse  le
controdeduzioni   regionali,   ha   dubitato   della   costituzionale
competenza regionale in ordine all'art. 20, comma  3  della  L.R.  in
questione, ed ha  rappresentato  che  le  motivazioni  addotte  dalla
Regione in  relazione  alla  necessita'  di  offrire  alle  Autorita'
competenti al rilascio delle autorizzazioni  allo  scarico  «...delle
disposizioni chiare ed operative .... chiarendo il regime in caso  di
mancato  raggiungimento  dell'obbiettivo  del   75%"   non   appaiono
soddisfacenti  allorche'  non   tengono   conto   della   circostanza
imprescindibile  che  il  soddisfacimento   dei   requisiti   fissati
all'articolo 106, comma 2, del d.lgs. 152/06  deve  essere  garantito
nella  tempistica  dei  sette  anni   dall'individuazione   dell'area
sensibile, e che il non raggiungimento dei suddetti  requisiti  viene
posta dalla L.R. quale condizione di dilazione dei tempi oltre quelli
previsti dalla legge ordinaria statale, e tale  possibilita'  non  e'
contemplata nella normativa  comunitaria  sovraordinata.  Valutazioni
ponderate e tecnicamente supportate, oltre che la  valutazione  delle
condizioni del proprio territorio e dei depuratori a  servizio  dello
stesso, devono guidare a monte la scelta delle  Autorita'  Competenti
verso l'opzione offerta dal legislatore nazionale al  comma  1  o  al
comma 2 dell'articolo 106, onde  garantirne  la  piena  efficacia  in
termini di ottenimento dei risultati prefissati  e  al  fine  di  non
incorrere in rischi di infrazione comunitaria. 
    La or richiamata disposizione  appare,  dunque,  illegittimamente
invasiva delle competenze dello Stato e pertanto viene sottoposta  al
sindacato di codesta Corte affinche' ne  dichiari  la  illegittimita'
costituzionale,  con  conseguente  annullamento,  sulla  base   delle
seguenti considerazioni in punto di 
 
                               Diritto 
 
    Il  d.lgs.  n.  152/2006,   Codice   dell'Ambiente,   disciplina,
all'articolo 106 (1) , gli scarichi di acque reflue urbane  in  corpi
idrici ricadenti in  aree  sensibili,  prevedendo,  al  comma  2,  la
possibilita',  alternativa  rispetto  a   quella   disciplinata   dal
precedente comma 1,  di  ottenere  il  rispetto  degli  obiettivi  di
qualita' dei corpi ricettori, ricadenti in area sensibile o in bacini
drenanti afferenti ad aree sensibili,  attraverso  il  raggiungimento
della percentuale minima  di  riduzione  del  carico  complessivo  in
ingresso a tutti gli  impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue
urbane pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo  totale
oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale. 
    Il soddisfacimento dei  requisiti  fissati  dal  citato  comma  2
dell'articolo 106, deve  essere  garantito  al  fine  di  raggiungere
l'obiettivo di qualita' dei corpi ricettori di cui trattasi nei tempi
prefissati dalla direttiva 2000/60/CE e  recepiti  nell'articolo  91,
comma 7, del  d.lgs.  n.  152/2006  (2)  secondo  il  quale  le  aree
sensibili devono soddisfare i requisiti dell'articolo 106 entro sette
anni dall'identificazione. 
    Non  e'  quindi  disciplinabile  l'applicazione  di   trattamenti
differenti  da  quelli  specificatamente  previsti  qualora  non  sia
raggiunto l'obiettivo di riduzione, come invece sembra permettere  la
norma regionale in parola  che,  nella  sua  formulazione  letterale,
consente che il  mancato  adeguamento  degli  scarichi  ai  parametri
qualitativi  fissati  dal  legislatore  comunitario  e   statale   si
protragga oltre il termine  (inderogabile)  dei  sette  anni  fissato
dalla stessa normativa statale di riferimento. 
    Codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 44 del  2011,  ha
richiamato  la  propria  consolidata   giurisprudenza   in   materia,
ribadendo che la disciplina  degli  scarichi  idrici,  come  piu'  in
generale la tutela delle acque dall'inquinamento, e' ascrivibile alla
materia  dell'ambiente,  attribuita   alla   competenza   legislativa
esclusiva dello Stato. 
    Conclusivamente:  la  norma  regionale  in  questione,   dettando
disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, si pone
in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett s) della Costituzione, che
riserva allo Stato la potesta' legislativa esclusiva  in  materia  di
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema». 

(1) D.lgs. 3  aprile  2006  n.  152.  Norme  in  materia  ambientale.
    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,  S.O.
    106. Scarichi di acque reflue urbane in corpi idrici ricadenti in
    aree sensibili. «1. Ferme restando le disposizioni  dell'articolo
    101,  commi  l  e  2,  le  acque  reflue  urbane  provenienti  da
    agglomerati con oltre 10,000 abitanti equivalenti, che  scaricano
    in acque recipienti  individuate  quali  aree  sensibili,  devono
    essere  sottoposte  ad  un  trattamento  piu'  spinto  di  quello
    previsto  dall'articolo  105,  comma  3,  secondo   i   requisiti
    specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del  presente
    decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1  non  si  applicano
    nelle aree  sensibili  in  cui  puo'  essere  dimostrato  che  la
    percentuale  minima  di  riduzione  del  carico  complessivo   in
    ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle  acque  reflue
    urbane e' pari almeno al settantacinque per cento per il  fosforo
    totale oppure per almeno il settantacinque per cento per  l'azoto
    totale. 3. Le regioni individuano, tra gli  scarichi  provenienti
    dagli impianti di trattamento delle acque reflue  urbane  situati
    all'interno dei bacini drenanti afferenti  alle  aree  sensibili,
    quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree,  sono  da
    assoggettare al trattamento di cui ai commi 1 e 2 in funzione del
    raggiungimento  dell'obiettivo  di  qualita'  dei  corpi   idrici
    ricettori». 

(2) Art. 91. Aree sensibili.«1. Le aree  sensibili  sono  individuate
    secondo i criteri dell'Allegato 6 alla parte terza  del  presente
    decreto.  Sono  comunque  aree  sensibili:  a)  i  laghi  di  cui
    all'Allegato 6 alla parte terza del presente decreto,  nonche'  i
    corsi d'acqua a esse afferenti per un  tratto  di  10  chilometri
    dalla linea di costa; b) le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e
    Piallassa-Baiona, le Valli di Comacchio, i laghi salmastri  e  il
    delta del Po;  c)  le  zone  umide  individuate  ai  sensi  della
    convenzione di Ramsar del 2 febbraio  1971,  resa  esecutiva  con
    decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; d)
    le  aree  costiere  dell'Adriatico  Nord-Occidentale  dalla  foce
    dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i  corsi
    d'acqua ad essi afferenti per un tratto di  10  chilometri  dalla
    linea di costa; e) il lago di Garda e il lago d'Idro; f) i  fiumi
    Sarca-Mincio, Oglio, Adda, Lambro-Olona meridionale e Ticino;  g)
    il fiume Arno a valle di Firenze e i relativi  affluenti;  h)  il
    golfo  di  Castellammare  in  Sicilia;  i)  le   acque   costiere
    dell'Adriatico settentrionale. 2.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
    della  tutela  del  territorio  (315),  sentita   la   Conferenza
    Stato-regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
    vigore della parte  terza  del  presente  decreto  individua  con
    proprio decreto ulteriori aree sensibili identificate  secondo  i
    criteri di cui all'Allegato  6  alla  parte  terza  del  presente
    decreto.  3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dalla  legislazione
    vigente relativamente alla tutela  di  Venezia.  4.  Le  regioni,
    sulla base dei criteri di cui al comma 1 e sentita l'Autorita' di
    bacino, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte
    terza del presente decreto,  e  successivamente  ogni  due  anni,
    possono designare ulteriori  aree  sensibili  ovvero  individuare
    all'interno delle aree indicate nel comma 2 i  corpi  idrici  che
    non costituiscono aree sensibili. 5. Le regioni, sulla  base  dei
    criteri di cui al  comma  I  e  sentita  l'Autorita'  di  bacino,
    delimitano  i  bacini   drenanti   nelle   aree   sensibili   che
    contribuiscono all'inquinamento di  tali  aree.  6.  Il  Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio  (316)  provvede  con
    proprio decreto, da emanare  ogni  quattro  anni  dalla  data  di
    entrata in vigore della parte terza del presente decreto, sentita
    la  Conferenza  Stato-regioni,  alla  riedificazione  delle  aree
    sensibili e dei rispettivi  bacini  drenanti  che  contribuiscono
    all'inquinamento delle aree sensibili. 7. Le nuove aree sensibili
    identificate ai sensi dei commi 2, 4, e  6  devono  soddisfare  i
    requisiti     dell'articolo     106     entro     sette      anni
    dall'identificazione. 8.  Gli  scarichi  recapitanti  nei  bacini
    drenanti afferenti alle aree sensibili di cui ai commi 2 e 6 sono
    assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 10». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 20, comma  3  della
Legge della Regione Toscana n. 50 del 10 ottobre 2011, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 17  ottobre  2011,  n.
48, parte prima, come da delibera del Consiglio dei Ministri in  data
13 dicembre 2011. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1) estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del  13
dicembre 2011; 
        2) copia della Legge regionale impugnata; 
        3) rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, 14 dicembre 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Marchini