N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 gennaio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 gennaio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Modifiche alla legge regionale  23  agosto  2011,  n.  35,  recante
  disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria   -
  Previsione  di  interventi   finanziari   per   la   valorizzazione
  dell'Aeroporto d'Abruzzo mediante determinate economie di  spesa  -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  copertura finanziaria, nonche' dei principi  fondamentali  e  delle
  norme di coordinamento di bilancio e contabilita' delle Regioni, in
  mancanza  di  approvazione  da  parte  della  Regione  Abruzzo  del
  rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2010. 
- Legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39, art. 2. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, 117 e 120, comma secondo. 
Bilancio e contabilita' pubblica -  Norme  della  Regione  Abruzzo  -
  Modifiche alla legge regionale  23  agosto  2011,  n.  35,  recante
  disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione   finanziaria   -
  Previsione di interventi finanziari a favore dei malati oncologici,
  mediante entrate derivanti dall'art. 85 della  legge  regionale  n.
  15/2004 nei limiti delle entrate stesse preventivamente accertate -
  Ricorso del  Governo  -  Denunciata  violazione  del  principio  di
  copertura finanziaria, nonche' dei principi  fondamentali  e  delle
  norme di coordinamento in materia di  bilancio  e  di  contabilita'
  delle Regioni. 
- Legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39, art. 5. 
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, 117 e 120, comma secondo. 
(GU n.8 del 22-2-2012 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale degli artt. 2 e 5 della  Legge  Regionale  9  novembre
2011 n. 39, come da delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  23
dicembre 2011. 
    Sul B.U.R. Abruzzo 10 novembre 2011 n. 71 e' stata pubblicata  la
Legge Regionale 9  novembre  2011  n.  39  recante  «Disposizioni  in
materia di entrate». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   tale   legge   sia
censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 2, nella parte  in
cui sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 35/2011,  e
nell'art.  5  e,  pertanto,   propone   questione   di   legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. L'art. 2 della L.R. n. 39/2011, nel sostituire l'art. 3  della
L.R. n. 35/2011, dispone al comma 2,  lett.  b)  e  c),  che  per  il
finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n.  57/2001  volti  a
valorizzare  l'Aereoporto  dell'Abruzzo  le  economie  di  spesa  ivi
previste, pari a 2,8 milioni di euro si provvede  mediante  l'impiego
delle seguenti economie di spesa: 
        «b) quanto a euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie
vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni  alle  imprese,
di cui al capitolo di spesa 282451 - UPB 8.02.002 - denominato: Fondo
unico per le  agevolazioni  alle  imprese  -  d.lgs.  n.  112/98.  Il
Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, 
    Enti locali, Bilancio, Attivita'  sportive,  su  richiesta  della
Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e  Logistica  e  della
Direzione  Sviluppo  Economico,  e'  autorizzato  ed  effettuare   la
reiscrizione della somma di euro  1.200.000,00  di  cui  al  presente
comma sul capitolo  di  spesa  242422  -  UPB  06.02.004  denominato:
Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57; 
        c) quanto a euro 1,6 milioni mediante impiego delle  economie
vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate
riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno.  Il  Servizio
Bilancio  della  Direzione  Riforme   Istituzionali,   Enti   locali,
Bilancio, Attivita' sportive, su richiesta della Direzione Trasporti,
Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione Affari  della
Presidenza, competente in materia di Programmazione,  e'  autorizzato
ad effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.600.000,00 di cui
al presente comma sul  capitolo  di  spesa  242422  -  UPB  06.02.004
denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8  novembre
2001, n. 57». 
    1.1 Orbene, allo  stato,  non  risulta  approvato  dalla  Regione
Abruzzo il rendiconto  generale  relativo  all'esercizio  finanziario
2010. 
    1.2  Pertanto,  il  legislatore  regionale,  non  osservando   il
disposto  dell'art.  25  del  d.lgs  n.  76/2000,  viola  i  principi
fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e  di
contabilita' delle regioni. 
    1.3 Peraltro, l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n.  35/2001,
nella sua originaria formulazione - in base alla quale allo scopo  di
valorizzare l'Aereoporto  d'Abruzzo  si  sarebbe  provveduto  con  la
riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dalla  convenzione
denominata «Agensud 78/88» - e' stato  impugnato  innanzi  a  codesta
Ecc.ma Corte 
    1.4 Lo stanziamento  ivi  contemplato,  infatti,  non  prevedendo
adeguata copertura finanziaria, violava l'art.  81,  comma  4,  della
Costituzione, secondo cui  ogni  altra  legge  che  importi  nuove  e
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. 
    1.5 Anche l'art. 2 della L.R. n.  39/2011,  nella  parte  in  cui
sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 35/2011, viola
l'art. 81, comma 4, della Costituzione in quanto, pur modificando  la
programmazione  delle  economie  di  spesa,  non  prevede,   per   la
valorizzazione   dell'Aereoporto   d'Abruzzo,   adeguata    copertura
finanziaria. 
    2. L'art. 5 della L.R. n. 39/2001  sostituisce  l'art.  31  della
L.R. n. 35/2011, il quale dispone  interventi  a  favore  dei  malati
oncologici. 
    2.1 L'art.  31,  comma  4,  della  L.R.  n.  35/2011,  nella  sua
originaria formulazione, e' stato impugnato innanzi a codesta  Ecc.ma
Corte, in quanto, nel disporre le variazioni di bilancio  in  termini
di competenza e di  cassa,  determinava  un  saldo  negativo  di  1,9
milioni di'  euro,  in  violazione  dell'art.  81,  4°  comma,  della
Costituzione. 
    2.2 Il  comma  1  dell'art.  31  della  L.R.  n.  35/2011,   come
sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 39/2011, prevede che «le entrate
derivanti dall'applicazione  dell'art.  85  della  L.R.  n.  15/2004,
quantificate per l'esercizio corrente in euro 200.000, sono destinate
al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori  di
malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati». 
    L'art. 85 della  L.R.  n.  15/2004  detta  norme  in  materia  di
recupero dei sottotetti. 
    2.3 Alla luce dell'aleatorieta' delle predette entrate, il  comma
5 dell'art. 31 dispone ora che «l'erogazione della spesa  di  cui  al
presente  articolo  e'  consentita  solo  nei  limiti  delle  entrate
preventivamente accertate». 
    2.4  Pertanto,  il  legislatore   regionale,   rinviando   a   un
provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria,  viola
l'art. 81, comma 4, della Costituzione. 
    3. Si osserva, a sostegno dei motivi di ricorso, che  l'art.  17,
comma 1, della L. 31.12.2009 n. 196 - le cui  disposizioni,  a  mente
dell'art.  1,  comma  4,  costituiscono  «principi  fondamentali  del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica
della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione», prevede che: 
    «In   attuazione   dell'articolo   81,   quarto   comma,    della
Costituzione, ciascuna legge che  comporti  nuovi  o  maggiori  oneri
indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da  essa
previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di
spesa,  ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo   una
specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri  di
cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che  eccedano  le
previsioni medesime. In ogni caso la clausola  di  salvaguardia  deve
garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,  tra
l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi
che comportino nuovi o maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e'
determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
        a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei  fondi
speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia  l'utilizzo
di  accantonamenti  del  conto  capitale  per  iniziative  di   parte
corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in  adempimento
di obblighi internazionali; 
        b)   mediante   riduzione   di   precedenti    autorizzazioni
legislative di spesa; ove dette autorizzazioni  fossero  affluite  in
conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali  presso  la  Tesoreria
statale, si  procede  alla  contestuale  iscrizione  nello  stato  di
previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura; 
        c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove  o
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi  o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  dei  proventi
derivanti da entrate in conto capitale». 
 
                                P.Q.M. 
 
    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
costituzionalmente  illegittimi  e  conseguentemente  annullare   gli
articoli 2 e 5 della Legge Regione Abruzzo n. 39/2011 , nelle parti e
per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2011 in copia autentica con l'allegata relazione. 
          Roma, addi' 9 gennaio 2012 
 
                   L'avvocato dello Stato: Maddalo