N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 14 febbraio 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza   e   solidarieta'   sociale   -   Norme   della   Regione
  Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di  modifica  della  normativa
  regionale in materia di  accesso  alle  prestazioni  sociali  e  di
  personale  -  Contributi  economici  straordinari  in  relazione  a
  temporanee  situazioni  di  emergenza  individuali   o   familiari,
  interventi   finanziari   a   favore   delle   famiglie   e   della
  genitorialita', interventi  in  materia  di  diritto  allo  studio,
  interventi di edilizia agevolata e di  sostegno  alle  locazioni  -
  Destinatari  delle  provvidenze:  cittadini  italiani  e,   purche'
  residenti da almeno ventiquattro  mesi  del  territorio  regionale,
  cittadini di Stati  appartenenti  all'Unione  europea  regolarmente
  soggiornanti in Italia  e  loro  familiari,  soggetti  titolari  di
  permessi  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo,
  soggetti  titolari  dello  status  di  rifugiato  o  di  quello  di
  protezione sussidiaria (questi ultimi esclusi dalle provvidenze  in
  materia di abitazione) - Estensione dei suddetti benefici a  favore
  di tutti  gli  stranieri  extracomunitari  muniti  di  permesso  di
  soggiorno non inferiore a un anno purche' residenti nel  territorio
  nazionale da non meno di cinque anni e nel territorio regionale  da
  almeno  ventiquattro  mesi  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata
  discriminazione in danno dei soggetti che non abbiano la  residenza
  regionale  temporalmente  protratta  richiesta  -   Disparita'   di
  trattamento  in  danno  di  quei  soggetti  a  cui   e'   richiesto
  l'ulteriore requisito della residenza  nazionale  da  non  meno  di
  cinque anni - Eccedenza dalla competenza legislativa integrativa in
  materia di assistenza sociale spettante  alla  Regione  autonoma  -
  Eccedenza dai limiti  della  competenza  residuale  in  materia  di
  servizi sociali riconosciuta alle Regioni ordinarie, da  estendersi
  alla Regione autonoma in base alla clausola di equiparazione di cui
  all'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001 -  Violazione  del
  principio di uguaglianza, a causa  della  mancanza  di  ragionevole
  correlazione  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
  beneficio  legata  alla  durata  della  residenza   e   gli   altri
  particolari requisiti a  presupposto  di  una  provvidenza  sociale
  consistenti in  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  -  Mancato
  rispetto delle direttrici poste dal legislatore  statale  (art.  41
  del d.lgs n. 286/1998 e art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000)
  che, ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni,
  anche economiche, di assistenza sociale,  equiparano  ai  cittadini
  italiani gli stranieri titolari  della  carta  di  soggiorno  o  di
  permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n.  16,
  artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo,  lett.  m),  e  quarto;
  Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 6,  primo  comma,
  n. 2. 
(GU n.12 del 21-3-2012 )
    Ricorso  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   (CF
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato (CF 80224030587, per il ricevimento degli atti  numero  di  fax
0696514000 e PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),  presso  i  cui
uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro   la   Regione   Autonoma   Friuli-Venezia   Giulia    (CF
80002950766), in persona del suo Presidente p.t., per la declaratoria
della illegittimita' costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6  comma  1,
7, 8 comma 2 e 9 della legge della  Regione  Autonoma  Friuli-Venezia
Giulia  n.  16  del  30  novembre  2011,  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 7 dicembre 2011, n.
49, come da delibera del Consiglio dei ministri in  data  27  gennaio
2012. 
 
                                Fatto 
 
    In data 30 novembre 2011 e'  stata  pubblicata,  sul  n.  49  del
Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia  Giulia,  la  Legge
Regionale n. 16 del 4 agosto 2011. 
    Con essa sono state  adottate  «Disposizioni  di  modifica  della
normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali  e
personali». 
    Peraltro, come meglio si andra' a precisare nel prosieguo, talune
delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze
regionali,  violano  precise   previsioni   costituzionali   e   sono
illegittimamente  invasive  delle  competenze  dello  Stato;   devono
pertanto essere impugnate con  il  presente  atto  affinche'  ne  sia
dichiarata  la   illegittimita'   costituzionale,   con   conseguente
annullamento. 
    La  legge  regionale  in   esame,   infatti,   presenta   profili
d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 2,  all'art.
3, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, all'art., 8, comma 2,
e all'art. 9. 
    Piu' in particolare: 
        1) l'art. 2, che sostituisce il comma  6  dell'art.  9  della
legge regionale n.  9  del  2008  (assestamento  di  bilancio  2008),
riconosce contributi economici straordinari in relazione a temporanee
situazioni  di  emergenza  individuali  o  familiari  in  favore  dei
soggetti  di  seguito  indicati,  a  condizione  che   risiedano   in
territorio regionale da almeno ventiquattro mesi: 
a) cittadini italiani, b) cittadini di Stati appartenenti  all'Unione
europea regolarmente soggiornanti in  Italia  e  loro  familiari,  ai
sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, c) titolari  di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  ai  sensi
del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3, d) titolari dello status
di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria  ai  sensi  del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
        2) l'art. 3, che sostituisce l'art. 8-bis della  l.r.  n.  11
del 2006, prevede l'attribuzione di assegni una  tantum,  a  sostegno
della natalita' e delle adozioni  di  minori,  a  favore  dei  nuclei
familiari in cui almeno  uno  dei  genitori  risieda  nel  territorio
regionale  da  ventiquattro  mesi  e  che  appartenga  ad  una  delle
categorie di soggetti indicati sub 1); 
        3) l'art.  5,  che  sostituisce  l'art.  12-bis  della  legge
regionale n. 11 del 2006, prevede che  gli  interventi  finanziari  a
favore delle famiglie e della genitorialita' di cui agli art.  8-bis,
8-ter, 9, 10 e 11 della  medesima  l.r.  n.  11  del  2006 -  recanti
rispettivamente  interventi  e  sostegno  delle  nascite,   soluzioni
abitative per  nuove  famiglie,  sostegno  alla  funzione  educativa,
istituzione della Carta Famiglia - siano attuati a favore dei  nuclei
familiari in cui almeno  uno  dei  genitori  risieda  nel  territorio
regionale da almeno ventiquattro mesi e che appartenga ad  una  delle
categorie di soggetti indicati sub 1); 
        4) l'art. 6, comma 1, che sostituisce il comma 1.1  dell'art.
12 della legge regionale n. 6 del 7 marzo 2003 (recante  il  riordino
degli  interventi  regionali  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica), stabilisce che possono essere destinatari degli interventi
di edilizia convenzionata, agevolata e di  sostegno  alle  locazioni,
purche'  residenti  da  almeno  ventiquattro   mesi   in   territorio
regionale, i seguenti soggetti: a) cittadini italiani,  b)  cittadini
di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in
Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto  legislativo  30/2007,
c) titolari di permesso di soggiorno CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo ai sensi del decreto legislativo n. 3/2007; 
        5) l'art. 7, che sostituisce l'art. 18 della legge  regionale
n. 6 del 2003 (recante disposizioni  per  l'edilizia  sovvenzionata),
prevede che possano essere destinatari di assegnazione di alloggi  di
edilizia sovvenzionata, a condizione di essere  residenti  da  almeno
ventiquattro mesi in territorio regionale, i  seguenti  soggetti:  a)
cittadini italiani, b) cittadini  di  Stati  appartenenti  all'Unione
europea regolarmente soggiornanti in Italia,  e  loro  familiari,  ai
sensi del decreto legislativo 30/2007, c)  titolari  di  permesso  di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al sensi  del  decreto
legislativo n. 3/2007; 
        6) l'art. 8, comma 2, che aggiunge il  comma  1-bis  dopo  il
comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14  del  2  aprile  1992
(recante norme  integrative  in  materia  di  diritto  allo  studio),
prevede che possano accedere agli interventi regionali in materia  di
diritto allo studio gli alunni nel cui nucleo  familiare  almeno  uno
dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno  ventiquattro
mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub
1); 
        7) l'art. 9, infine,  dispone  che  gli  interventi  previsti
dalle norme regionali che sono state modificate dagli artt. 2, 3,  4,
5, 6, 7 e 8 della legge in esame siano attuati anche  in  favore  dei
soggetti di cui all'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»), vale a dire nei confronti
degli stranieri titolari della carta di soggiorno o di  permesso  non
inferiore ad un anno, nonche' dei minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno,  a  condizione  che  tali
soggetti siano residenti da non meno di  cinque  anni  in  territorio
nazionale e almeno da ventiquattro mesi in territorio regionale. 
    Le disposizioni appena descritte si  appalesano  suscettibili  di
essere impugnate ex art. 127 Cost. dinanzi a codesta Ecc.ma Corte per
i seguenti motivi di 
 
                               Diritto 
 
    Si e' visto che gli artt. 2, 3, 5, 6 comma 1, 7, 8 comma 2  e  9,
consentono l'accesso a provvidenze sociali relativamente agli  ambiti
attinenti alla famiglia (artt. 2, 3, e 5), alla casa (artt. 6 comma 1
e 7) e allo studio (art. 8). Le disposizioni  predette  stabiliscono,
poi, quali siano i soggetti destinatari delle misure, prevedendo che,
oltre ai cittadini italiani, esse vadano estese  anche  ai  cittadini
dell'Unione europea e loro familiari e  agli  extracomunitari  cc.dd.
«soggiornanti di lungo periodo», ai  sensi  del  d.lgs.  3/2007.  Per
quanto  riguarda  gli  extracomunitari  che   abbiano   ottenuto   il
riconoscimento dello status di rifugiato politico ovvero altra misura
di protezione c.d. «sussidiaria» ai sensi del d.lgs. 251/2007,  essi,
destinatari delle  norme  relative  agli  ambiti  familiari  e  dello
studio, non sono toccati dalle disposizioni riferite alle provvidenze
in materia di abitazione. Norma  di  chiusura,  infine,  puo'  essere
considerato l'art.  9,  il  quale  estende  la  platea  dei  soggetti
interessati   da   tutte   le   provvidenze   predette   anche   agli
extracomunitari muniti di permesso di soggiorno non  inferiore  a  un
anno e ai minori iscritti nel documento di soggiorno medesimo. 
    Particolarita'  ulteriore  e  rilevante  di  tutte  le  norme  su
riportate e' quella in base alla quale le disposizioni di  esse  sono
applicabili ai soggetti ivi indicati, a condizione che essi risiedano
nel territorio regionale almeno da ventiquattro mesi.  Per  cio'  che
concerne  l'art,  9,  vale  a  dire  con  riferimento  ai   cittadini
extracomunitari titolari di  permesso  di  soggiorno  di  durata  non
inferiore ad un anno, le provvidenze sono subordinate, oltre  che  al
requisito  residenziale  suddetto,  all'ulteriore   requisito   della
residenza nel territorio nazionale da almeno cinque anni. 
    Fatta  questa  premessa   sistematica,   va   rilevato   che   le
disposizioni  in  esame  introducono  inequivocabilmente  preclusioni
destinate a integrare una  doppia  discriminazione  tra  i  possibili
fruitori delle provvidenze sociali fornite dalla  Regione:  la  prima
tra soggetti  che  abbiano  o  non  abbiano  la  residenza  regionale
temporalmente protratta richiesta; la seconda tra i fruitori  di  cui
alle lettere da a) e d) dell'art. 2  e  gli  extracomunitari  di  cui
all'art. 9,  in  ragione  dell'ulteriore  requisito  della  residenza
nazionale da quest'ultima norma richiesto. 
    In tal modo, tali disposizioni finiscono con l'eccedere i  limiti
della competenza legislativa regionale sotto due distinti profili: 
        a) eccedono la competenza legislativa integrativa in  materia
di «assistenza sociale» attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia
dall'art. 6, n. 2), dello Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia (l. cost. n. 1 del 1963); 
        b) eccedono dalla piu' ampia competenza residuale in  materia
di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117,
quarto comma, Cost., da estendersi al Friuli-Venezia Giulia  in  base
alla clausola di equiparazione di cui all'art. 10 della l. cost. n. 3
del 2001. 
    E infatti, quanto  al  primo  profilo,  l'art.  6  dello  Statuto
regionale speciale della Regione Friuli-Venezia  Giulia  prevede  che
«la Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze  le
disposizioni  delle  leggi  della  Repubblica,  emanando   norme   di
integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: ...  2)  lavoro,
previdenza e  assistenza  sociale»,  onde  quella  della  «assistenza
sociale» e' materia da considerarsi  di  pretta  competenza  statale,
ove,  in  base  al  suo  Statuto  regionale  speciale,   la   Regione
Friuli-Venezia Giulia ha competenza solo integrativa e attuativa. 
    Quanto al secondo profilo, la materia dei  servizi  sociali,  non
essendo di competenza legislativa regionale primaria, ai sensi  dello
Statuto speciale, potrebbe  rientrare  nella  competenza  legislativa
concorrente residuale, di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost., ma
solo entro e non oltre i limiti di cui alla lett.  m)  dell'art.  117
Cost., che dispone  che  spetti  alla  competenza  esclusiva  statale
altresi'  la  materia  relativa  alla  «determinazione  dei   livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali
che devono essere garantiti su tutto  il  territorio  nazionale».  E'
stato, infatti, gia' esplicitato da codesta Ecc.ma Corte che siffatta
materia afferisce a norme «preordinate ad alleviare una situazione di
estremo bisogno e di difficolta' nella quale versano talune  persone,
mediante l'erogazione di una prestazione  che  non  e'  compresa  tra
quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, ma
costituisce un intervento di politica  sociale  attinente  all'ambito
materiale dell'assistenza e  dei  servizi  sociali,  oggetto  di  una
competenza residuale regionale (per tutte, sentenze n. 168 e  n.  124
del 2009; sentenze n.  168  e  n.  50  del  2008)»  (Corte  Cost.  n.
10/2010). Con il corollario che, stando  cosi'  le  cose,  a  seguito
della ripartizione delle competenze tra Stato  e  Regioni  realizzata
con la riforma del  Titolo  V  della  parte  II  della  Costituzione,
essendo, come visto, al primo riservata, tra l'altro, quella relativa
alla  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio   nazionale,   ogni   disposizione   che   crei
differenziazioni di  trattamento  si  verrebbe  a  porre,  a  livello
locale, in contrasto con le garanzie di  uniformita'  riservate  alla
legislazione statale. 
    Pertanto, le  previsioni  regionali  in  esame,  che  subordinano
l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso,
da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel  territorio  dello
Stato, anche al particolare e ulteriore requisito della residenza sul
territorio regionale per un periodo minimo di due anni,  e,  per  gli
extracomunitari di cui all'art.  9,  di  ulteriori  cinque  anni  sul
territorio nazionale,  comporta  la  esclusione  assoluta  di  intere
categorie  di  persone  fondata  sulla  mancanza  di  una   residenza
temporalmente protratta, nonche' su una ulteriore discriminazione tra
gli stessi extracomunitari. 
    La materia e' stata gia' trattata da codesta Corte  relativamente
ad analoghe disposizioni normative della Regione  autonoma  friulana.
In particolare ci si intende riferire alla sentenza n. 40  del  2011,
con la quale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 31  marzo
2006, n.  6  (Sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  per  la
promozione e la tutela dei diritti di  cittadinanza  sociale),  cosi'
come modificato dall'art. 9, commi 51, 52 e 53, della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del  bilancio
pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2010). 
    Quella disposizione normativa fu dichiarata incostituzionale  per
il chiaro contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto le  discriminazioni
ivi individuate contrastavano «con la funzione e la  ratio  normativa
stessa delle misure che compongono il complesso e articolato  sistema
di prestazioni individuato dal legislatore  regionale  nell'esercizio
della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione
del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto  del  principio  di
uguaglianza». 
    Cio' detto, le previsioni della legge regionale oggi censurate  e
esposte partitamente nella  narrativa  della  presente  impugnazione,
tutte per lo stesso ordine di considerazioni, violano il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,  in  quanto  -  analogamente  al
predetto art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n.  6
del 2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della  l.r.
n. 24 del 2009) - introducono nel tessuto normativo  un  elemento  di
distinzione   arbitrario,   non    essendovi    alcuna    ragionevole
correlabilita'  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
beneficio (quale la residenza  protratta  negli  anni)  e  gli  altri
particolari requisiti (consistenti in  situazioni  di  bisogno  e  di
disagio riferibili direttamente alla persona  in  quanto  tale),  che
costituiscono  il  presupposto  di  fruibilita'  di  una  provvidenza
sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate
su particolari tipologie di residenza in grado di  escludere  proprio
coloro che risultano i' soggetti  piu'  esposti  alle  condizioni  di
bisogno e di disagio,  che  un  siffatto  sistema  di  prestazioni  e
servizi  si  propone   di   superare,   perseguendo   una   finalita'
eminentemente sociale. 
    Con particolare riferimento  all'attribuzione  delle  prestazioni
assistenziali alle persone straniere  regolarmente  soggiornanti  sul
territorio  nazionale,  codesta  Corte  Costituzionale   ha   inoltre
precisato, con la sentenza n. 61 del 2011,  che  «una  volta  che  il
diritto  a  soggiornare  alle  condizioni   predette   non   sia   in
discussione, non si possono discriminare gli  stranieri,  stabilendo,
nei loro confronti, particolari  limitazioni  per  il  godimento  dei
diritti  fondamentali   della   persona,   riconosciuti   invece   ai
cittadini». E ha, inoltre, aggiunto, circa  la  individuazione  delle
condizioni per la  fruizione  delle  prestazioni,  che  «la  asserita
necessita' di uno  specifico  titolo  di  soggiorno  per  fruire  dei
servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che, in  tutta
evidenza, si porrebbe (dal  punto  di  vista  applicativo)  in  senso
diametralmente opposto a quello  indicato  da  questa  Corte,  i  cui
ripetuti interventi (n.d.r. sentenze n. 187 del 2010  e  n.  306  del
2008) sono venuti ad assumere incidenza  generale  ed  immanente  nel
sistema di attribuzione delle relative provvidenze». 
    Sotto quest'ultimo profilo, e quanto alla norma  di  chiusura  di
cui all'art. 9, essa, tra l'altro si appalesa altresi' non  in  linea
con l'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998 e con l'art. 80,  comma  19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  -  legge  finanziaria
2001»), che, ai  fini  della  fruizione  delle  provvidenze  e  delle
prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale,  equiparano  ai
cittadini italiani gli stranieri titolari della carta di soggiorno  o
di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. 
    Come e' agevole a questo punto notare, il legislatore  nazionale,
nell'ambito della sua competenza esclusiva riconducibile alla lettera
m) dell'art. 117 Cost., ha gia'  ampiamente  posto  delle  direttrici
ineludibili, che pongono la  necessita'  della  ragionevolezza  nella
individuazione di possibili  differenziazioni  di  trattamento  nella
fruizione  di  servizi  sociali  su  parti  limitate  del  territorio
nazionale,  proprio  quale  «livello  essenziale  delle  prestazioni»
medesime, ragionevolezza che, nel nostro caso non riesce ad  emergere
dallo scrutinio di compatibilita' con l'art. 3 Cost. 
    Per tali motivi si ritiene che le disposizioni regionali indicate
debbano essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127, Cost. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati, gli artt. 2, 3, 5, 6 comma
1, 7, 8 comma 2 e 9 della legge della Regione Autonoma Friuli-Venezia
Giulia del 7 dicembre 2011, n. 49, come da delibera del Consiglio dei
ministri in data 27 gennaio 2012. 
    Con l'originale notificato si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  27
gennaio 2012; 
        2. copia della Legge regionale impugnata; 
        3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 4 febbraio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Barbieri