N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 settembre 2011

Ordinanza del 7 settembre 2011 emessa  dal  Tribunale  amministrativo
regionale per la Campania - sez.  staccata  di  Salerno  sul  ricorso
proposto dal Comune di Battipaglia contro  Provincia  di  Salerno  ed
altri. 
 
Ambiente - Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
  emergenza  in  materia  di  rifiuti  nella   Regione   Campania   -
  Attribuzione, ai Presidenti delle Province della Regione  Campania,
  dal 1° gennaio 2010 sino al 30 settembre 2010, in deroga agli artt.
  42, 48 e 50 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
  di cui  al  d.lgs.  n.  267/2000,  delle  funzioni  e  dei  compiti
  spettanti agli organi provinciali in materia di programmazione  del
  servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti   da   organizzarsi
  prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto provinciale e
  per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei  rifiuti
  - Violazione di norme  internazionali  -  Lesione  della  sfera  di
  competenza regionale -  Lesione  dei  principi  di  sussidiarieta',
  differenziazione ed autonomia - Lesione della sfera  di  competenza
  statale  in  materia  di  ambiente   -   Violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria  -  Violazione
  dei  principi  di  tutela  della  concorrenza  e  di  liberta'   di
  stabilimento. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 11,  comma
  1. 
- Costituzione, artt. 11, 114, commi  primo  e  secondo,  117,  commi
  primo e secondo, e 118, commi primo e secondo. 
Ambiente - Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
  emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania - Previsione
  che le amministrazioni provinciali,  anche  per  il  tramite  delle
  relative societa' partecipate, subentrano nei  contratti  in  corso
  con soggetti privati che svolgano attivita' di raccolta, trasporto,
  trattamento, smaltimento e recupero di  rifiuti  -  Previsione,  in
  alternativa, della possibilita' per le amministrazioni  provinciali
  di affidare il  servizio  in  via  di  somma  urgenza,  nonche'  di
  prorogare i contratti in cui sono subentrate per una sola  volta  e
  per un periodo non superiore ad un anno con un abbattimento del tre
  per cento  del  corrispettivo  negoziale  inizialmente  previsto  -
  Violazione  di  norme  internazionali  -  Lesione  della  sfera  di
  competenza regionale -  Lesione  dei  principi  di  sussidiarieta',
  differenziazione ed autonomia - Lesione della sfera  di  competenza
  statale  in  materia  di  ambiente   -   Violazione   di   obblighi
  internazionali derivanti dalla normativa comunitaria  -  Violazione
  dei  principi  di  tutela  della  concorrenza  e  di  liberta'   di
  stabilimento. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 11,  comma
  2. 
- Costituzione, artt. 11, 114, commi  primo  e  secondo,  117,  commi
  primo e secondo, e 118, commi primo e secondo. 
Ambiente - Disposizioni urgenti per  la  cessazione  dello  stato  di
  emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania - Previsione
  che le amministrazioni  provinciali  anche  per  il  tramite  delle
  relative societa' partecipate subentrano nei contratti in corso con
  soggetti privati che svolgano  attivita'  di  raccolta,  trasporto,
  trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti - Previsione  che  i
  costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti di competenza delle
  amministrazioni territoriali, trovano integrale copertura economica
  nell'imposizione  dei  relativi  oneri  a  carico   dell'utenza   -
  Previsione che, per fronteggiare i relativi  oneri  finanziari,  le
  societa' provinciali di cui alla legge della Regione Campania n.  4
  del  2007,  agiscono  sul  territorio   quali   soggetti   preposti
  all'accertamento ed alla riscossione della tassa per lo smaltimento
  dei   rifiuti   solidi   urbani    (TARSU)    e    della    tariffa
  integrata ambientale  (TIA)  -  Previsione,  altresi',  che   dette
  Societa' attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi e
  che i comuni della Regione Campania trasmettano alle Province,  per
  l'eventuale inoltro alle societa' provinciali nel termine di trenta
  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  normativa  censurata:  gli
  archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;  i  dati  afferenti  alla
  raccolta  dei  rifiuti  nel  territorio  comunale;  la  banca  dati
  aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'anagrafe della popolazione  con
  le informazioni sulla residenza e  sulla  composizione  del  nucleo
  familiare, comunicando periodicamente gli  aggiornamenti  dei  dati
  relativi - Violazione di obblighi  internazionali  derivanti  dalla
  normativa comunitaria - Lesione della sfera di  competenza  statale
  in materia di ambiente - Violazione dei principi  di  tutela  della
  concorrenza e di liberta' di stabilimento. 
- Decreto-legge  30  dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
  modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 26, art. 11,  comma
  3. 
- Costituzione, artt. 11, 114, commi  primo  e  secondo,  117,  commi
  primo e secondo, e 118, commi primo e secondo. 
(GU n.11 del 14-3-2012 )
 
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro  generale  955  del  2010,  integrato  da  motivi  aggiunti,
proposto da: Comune di Battipaglia, rappresentato e difeso dagli avv.
Giuseppe Lullo, Egidio Lamberti, con domicilio eletto in Salerno, via
F.Conforti, n. 11 presso l'avv. Arciello; 
    Contro: 
        Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo  Lentini,  ed  elettivamente
domiciliato in Salerno, corso Garibaldi, n. 103; 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona   del
Presidente pro tempore, 
        Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  Ministero  della
Difesa,  Ministero  dell'interno,  Ministero  del  Lavoro   e   delle
politiche sociali, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, 
    tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura  Distrettuale  dello
Stato di Salerno, domiciliata per legge in Salerno, al corso Vittorio
Emanuele, n. 58; 
        Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore,  non
costituitosi in giudizio; 
    Nei confronti di: 
        Societa'   EcoAmbiente   Salerno    s.p.a.    (di    seguito:
Ecoambiente), in  persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe  Abbamonte  e  Feliciana
Fermentino, con i quali elettivamente  domicilia  in  Salerno,  corso
Garibaldi n. 103; 
        Consorzio comuni Bacino Salerno  2,  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio; 
        Soc.   Ges.co.   -Ambiente   s.c.a.r.l,   in   persona    del
rappresentante legale pro tempore, non costituitosi in giudizio; 
    Per l'annullamento: 
    a) del provvedimento del Presidente della  Provincia  di  Salerno
prot. n. 409 del 30 marzo 2010, successivamente notificato,  a  firma
anche dell'Assessore all'ambiente, avente ad oggetto «Ciclo integrato
dei rifiuti - Indirizzi applicativi - Legge n.  26  del  26  febbraio
2010». 
    b) della deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  della
societa'  provinciale   Ecoambiente   n.   3/2010,   richiamata   nel
provvedimento di cui al punto precedente; 
    c) della nota del Presidente della Provincia di Salerno prot.  n.
471 del 15 aprile 2010, a firma  anche  dell'Assessore  all'ambiente,
avente ad oggetto «Richiesta documentazione/chiarimenti  -  Nota  409
del  30  marzo  2010  «Ciclo  integrato  dei  rifiuti   -   Indirizzi
applicativi - Legge n. 26 del 26 febbraio 2010»; 
    d)  della  nota  dell'Amministratore  delegato   della   societa'
provinciale Ecoambiente del 3 maggio 2010, avente ad  oggetto  «Ciclo
integrato - Legge di conversione n. 26 del 26 febbraio  2010  -  Note
tecniche per la fatturazione»; 
    e) del provvedimento di costituzione della  societa'  provinciale
Ecoambiente, atto non conosciuto,  con  espressa  riserva  di  motivi
aggiunti; 
    f) del provvedimento  di  affidamento  diretto  del  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti  in  Provincia  di  Salerno,  e/o  del
servizio di accertamento e di riscossione della TARSU  e  della  TIA,
alla societa'  provinciale  Ecoambiente,  atto  non  conosciuto,  con
riserva di motivi aggiunti; 
    g)  di  tutti  gli  atti  presupposti,  connessi,   collegati   e
consequenziali; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di costituzione in giudizio della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economica e delle Finanze,
della Provincia di Salerno di Ecoambiente; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile  2011  il
dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le  parti  i  difensori  come
specificato nel verbale; 
 
                          Premesso in fatto 
 
    1. Con ricorso notificato il 31 maggio  2010  e  depositato  l'11
giugno 2011, il Comune di Battipaglia ha impugnato  il  provvedimento
prot. n. 409 del 30 marzo 2010, con  il  quale  il  Presidente  della
Provincia  di  Salerno  ha  emanato  gli  indirizzi  applicativi   di
programmazione del servizio di  gestione  integrata  dei  rifiuti  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n.  26,  nonche'
la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  della  societa'
provinciale Ecoambiente n. 3/2010 del 22 marzo 2010 con la  quale  e'
stata calcolata la tariffa, per l'anno  2010,  per  le  attivita'  di
trattamento  e  smaltimento   (o   recupero)   dei   rifiuti   urbani
indifferenziati.  I  provvedimenti  menzionati  sono  stati   oggetto
d'impugnazione anche con motivi aggiunti,  notificati  il  12  luglio
2010 e depositati il successivo 13. 
    2. Il Presidente  della  Provincia,  nell'emanare  gli  indirizzi
applicativi di programmazione del servizio di gestione integrata  dei
rifiuti, ai sensi  dell'art.  11  d.l.  30  dicembre  2009,  n.  195,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 26,  da
un lato, ha  previsto  l'immediato  trasferimento,  dai  comuni  alla
provincia, delle funzioni  relative  al  trattamento,  smaltimento  o
recupero dei rifiuti indifferenziati  e,  dall'altro,  ha  comunicato
agli enti locali ricadenti nel suo ambito gli  «oneri  economici»  di
tali attivita', per l'anno 2010, derivanti dalle «elaborazioni  della
societa'   provinciale   Ecoambiente   Salerno   s.p.a.»,   come   da
deliberazione del proprio consiglio di Amministrazione n. 3 del 2010.
Il Presidente  della  Provincia  di  Salerno,  con  il  provvedimento
impugnato prot. n. 409/2010, ha  invitato  i  soggetti,  a  qualunque
titolo incaricati  della  riscossione  degli  importi  relativi  alla
TARSU/TIA a trasferire,  entro  20  giorni  dal  loro  incasso,  tali
importi in quanto spettanti alla  Provincia  di  Salerno,  su  di  un
apposito conto corrente  intestato  alla  societa'  provinciale  «Eco
Ambiente Salerno s.p.a.». 
    4. Ad avviso del comune ricorrente, le determinazioni provinciali
sono viziate sotto molteplici aspetti ed in particolare  della  legge
regionale di settore, legge Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 che,
suo avviso, introduce un differente e ben piu'  complesso  meccanismo
organizzativo delle competenze in tale materia,  in  applicazione  di
principi costituzionali  a  garanzia  delle  prerogative  degli  Enti
locali piu' vicini al territorio. Il comune ha  dedotto,  quindi,  la
violazione e la falsa applicazione della legge  Regione  Campania  28
marzo 2007, n. 4; del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito  con
modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n.  26,  con  particolare
riguardo all'art.  11;  l'incompetenza  e  l'eccesso  di  potere  per
difetto assoluto dei presupposi, di  istruttoria  e  di  motivazione,
perplessita', arbitrarieta', violazione degli artt. 97, 114, 117, 118
e 119 della Costituzione. 
    6. Con memoria, depositata il 16 giugno 2010, si e' costituita in
giudizio la Provincia di  Salerno  che  ha  chiesto  il  rigetto  del
ricorso per inammissibilita' ovvero infondatezza. Sostiene in sintesi
che  gli  atti  impugnati  derivano  dalla  disciplina  speciale  sui
rifiuti, assunta dallo Stato, pendente ancora la dichiarazione  dello
stato di emergenza, come da art. 5 legge n.  225  del  1992,  per  il
ripristino del regime ordinario. In particolare, l'O.P.C.M.  n.  2812
del 22 settembre 2009, adottata in costanza dello stato di emergenza,
cessato il 31 dicembre 2009, ha attribuito all'Assessore  provinciale
(art.  2)  poteri  straordinari  per  l'urgente  costituzione   della
Societa' provinciale per l'eventuale  individuazione  di  un  partner
privato, in deroga alle regole poste dal d.lgs. n. 163 del  2006,  il
codice dei contratti pubblici. Nel contempo, l'art. 11  del  d.l.  30
dicembre 2009, n. 195 ha istituito la competenza del Presidente della
Provincia per la fase transitoria fino al 30 dicembre 2010, per tutti
gli atti  di  programmazione  e  gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti,  delineando  uno  speciale  regime  temporaneo,  diretto   a
garantire il transito della fase emergenziale dei rifiuti (durata  in
Campania per ben 15 anni) e quella ordinaria, regolata dal d.lgs.  n.
152 del  2006  e  dalla  legge  regionale  Campania  n.  4  del  2007
(applicativa della normativa nazionale). 
    Ha quindi eccepito: 
        l'incompetenza del T.A.R. Campania, Salerno,  trattandosi  di
controversia rientrante nella competenza funzionale per  materia  del
T.A.R. Lazio, rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 3-bis d.l.  n.
245/2005. Il provvedimento di costituzione della Societa' provinciale
Eco Ambiente, infatti, e' stato adottato dall'Assessore  all'Ambiente
della  Provincia  di  Salerno,  in  piena  vigenza  dello  stato   di
emergenza, ai sensi dell'art. 5 legge n. 225 del 1992, nell'esercizio
dei poteri straordinari,  delegati  con  O.P.C.M.  n.  3812/2009,  in
deroga, tra l'altro, al d.lgs. n. 163 del 2006; 
        del ricorso per omessa impugnativa della menzionata  O.P.C.M.
n. 3812/2009, sulla quale si fonda lo speciale potere  dell'assessore
all'Ambiente presso la Provincia di Salerno,  di  costituzione  della
societa' provinciale nonche' il decreto assessorile  n.  109  del  30
dicembre 2009 di  approvazione  della  costituzione  della  Societa',
dello Statuto sociale e di nomina degli organi  societari;  pertanto,
il  consolidamento   degli   effetti   dell'O.P.C.M.   n.   3812/2009
pubblicata,  in   uno   all'attivita'   provvedimentale   dell'organo
straordinario,  precluderebbe  il  sindacato  giurisdizionale   sulla
costituzione della Societa'; 
        l'inammissibilita'   del   ricorso   per   omessa    notifica
all'Assessore all'Ambiente, Commissario straordinario ai sensi  della
richiamata O.P.C.M.  n.  3812/2009  che,  nelle  qualita'  di  organo
straordinario, sarebbe parte necessaria del presente giudizio. 
    Nel merito ha contestato la fondatezza del ricorso. 
    7. Con memoria, depositata il 16 giugno 2010, si e' costituita in
giudizio la societa'  Ecoambiente,  che  ha  riproposto  le  medesime
eccezioni in rito e in merito sostenute dalla Provincia di Salerno. 
    8. Le intimate amministrazioni dello Stato si sono costituite per
il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato  di  Salerno  che
non ha presentato scritti difensivi ne' depositato documentazione. 
    9. La Regione Campania e gli altri soggetti intimati non si  sono
costituiti.  10.All'udienza  pubblica  del  21  aprile   2011,   dopo
discussione tra le  parti,  la  causa  e'  stata  trattenuta  per  la
decisione. 
 
                         Premesso in diritto 
 
    1. - Riassunti cosi'  i  termini  in  fatto  della  questione  il
Collegio osserva quanto segue. 
    Oggetto del giudizio e' il provvedimento assunto  dal  Presidente
della Provincia di Salerno  contente  gli  indirizzi  applicativi  di
programmazione del servizio di gestione integrata dei  rifiuti  e  la
determinazione dei costi dello stesso. 
    2. - Vanno in  primo  luogo  esaminate,  per  il  loro  carattere
pregiudiziale, le eccezioni in rito sollevata sia dalla Provincia  di
Salerno sia dalla societa' Ecoambiente relativamente, nell'ordine a: 
        incompetenza del Tar Salerno a favore del Tar Lazio; 
        inammissibilita' del ricorso per mancata impugnazione di atto
presupposto; 
    La  Provincia  ed  Ecoambiente   sostengono   che   la   presente
controversia rientrerebbe nella competenza funzionale per materia del
Tar Lazio. Affermano, piu' in particolare, che  il  provvedimento  di
costituzione della societa' provinciale  «Eco  Ambiente»,  datato  30
dicembre 2009, sarebbe stato adottato dall'Assessore all'Ambiente  in
piena vigenza dello stato di emergenza rifiuti e  nell'esercizio  dei
poteri conferitigli dall'O.P.C.M. 22 settembre 2009, n. 3812. 
    Sicche', a questo punto, anche  gli  altri  atti  impugnati,  che
avrebbero  «natura  consequenziale  e   per   connessione   dell'atto
principale, a cui sono funzionalmente collegati»,  sarebbero  oggetto
della stessa competenza funzionale del T.A.R. del Lazio. 
    La competenza si fonderebbe sull'art. 3,  commi  2-bis  e  2-ter,
d.l. n. 245 del 2005, convertito in legge 27  gennaio  2006,  n.  21,
contenente misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza  nel
settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori  disposizioni
in materia di protezione civile. L'art. 3, comma 2-bis,  precisa  che
in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo
5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  la  competenza  di
primo grado a conoscere della legittimita' delle ordinanze adottate e
dei  consequenziali  provvedimenti  commissariali   spetta   in   via
esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari,  al  tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma. Il comma  2-ter
aggiunge che le  questioni  di  cui  al  comma  2-bis  sono  rilevate
d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio e'  definito
con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo  26  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,  trovando
applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis  della  stessa
legge. 
    L'eccezione e'  infondata  posto  che  l'impugnativa  non  ha  ad
oggetto il provvedimento costitutivo della  societa'  provinciale  ma
l'atto  di  indirizzo  e  di  programmazione  del  Presidente   della
Provincia del 30 marzo 2010 il quale e' stato adottato  allorche'  lo
stato di emergenza per la  gestione  rifiuti  in  Campania  era  gia'
cessato. 
    L'atto del Presidente della Provincia e' stato assunto  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, del d.l. n. 195 del 2009 il quale  attribuisce
ai Presidenti delle province della regione Campania, dal  1°  gennaio
2010 sino al 30 settembre 2010, in deroga agli articoli 42, 48  e  50
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il testo unico  delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, le funzioni  ed  i  compiti
spettanti agli organi provinciali in materia  di  programmazione  del
servizio  di  gestione  integrata  dei   rifiuti,   da   organizzarsi
prioritariamente per ambiti territoriali nel contesto  provinciale  e
per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti. 
    Il legislatore, d'altronde, nell'epigrafe del  decreto-legge  non
solo non richiama piu' l'art. 5 della legge n. 225 del 1992 -in  tema
di stato di emergenza e potere di ordinanza - ne'  la  necessita'  di
assumere iniziative per il  superamento  dell'emergenza  nel  settore
rifiuti in Regione Campania, ma da' espressamente atto della scadenza
dell'emergenza stessa alla data del 31 dicembre 2009,  con  l'effetto
di tracciare il quadro normativo per il rientro nel regime ordinario. 
    Non appare poi condivisibile la tesi  sostenuta  dalla  Provincia
secondo cui  fatto  principale,  al  quale  sarebbero  funzionalmente
collegati, per derivazione,  gli  altri,  sarebbe  individuabile  nel
provvedimento costitutivo della  societa'  Ecoambiente,  adottato  in
costanza del regime emergenziale. In realta', la  costituzione  della
societa' provinciale  e'  un  atto  neutro  la  cui  impugnativa  non
risponde ad alcun interesse concreto ed attuale del comune ricorrente
perche' il collegamento funzionale  con  l'affidamento  del  servizio
rientra negli aspetti meramente fattuali e non necessari. 
    Inoltre,  l'O.P.C.M.  n.  3812/2009,  che  ha   attribuito   agli
Assessori provinciali all'Ambiente il potere in  deroga  di  adottare
tutti  gli  atti   necessari   alla   costituzione   delle   societa'
provinciali, ha cessato di avere efficacia alla richiamata  data  del
31 dicembre 2009, al pari delle altre ordinanze  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  le  quali  hanno  regolamentato  con  atti
amministrativi generali taluni  aspetti  operativi  della  situazione
emergenziale  dei  rifiuti  nella  regione   Campania.   Ebbene,   la
sopravvenuta inefficacia dell'atto che, secondo la tesi  delle  parti
resistenti, avrebbe giustificato il  radicamento  della  controversia
innanzi al TAR Lazio rende infondata l'eccezione di  incompetenza  di
questo TAR. 
    Non sembra possa pervenirsi a  diverse  conclusioni,  qualora  si
consideri il nuovo regime processuale introdotto dal d.lgs. 2  luglio
2010, n. 104, il  codice  del  processo  amministrativo,  entrato  in
vigore in corso di causa. Infatti, le disposizioni di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 2-ter, d.l. n. 245 del 2005, convertito nella legge  27
gennaio 2006, n. 21 sono state abrogate dall'art. 4, comma  1,  punto
34), dell'Allegato 4 al richiamato d.lgs. n. 104 del 2010, che le  ha
trasfuse nell'art. 135, comma 1, lett. e). Quest'ultimo, nel rinviare
all'art. 133, comma 1, lett. p), attribuisce al TAR  Lazio,  sede  di
Roma,  la  competenza  per  le  controversie  aventi  ad  oggetto  le
ordinanze ed i  provvedimenti  commissariali  adottati  in  tutte  le
situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  le  controversie  comunque
attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei  rifiuti,
seppure  posta   in   essere   con   comportamenti   della   pubblica
amministrazione riconducibili, anche mediatamente,  all'esercizio  di
un pubblico potere, quand'anche relative a diritti costituzionalmente
tutelati. Sembra dunque che la nuova previsione non solo confermi  la
competenza  funzionale  del  TAR  Lazio  per  le   ordinanze   ed   i
provvedimenti commissariali in situazioni di emergenza ma, la estenda
anche tutte le situazioni, anche  ordinarie,  nelle  quali  l'oggetto
dell'attivita' amministrativa sia la gestione del ciclo  dei  rifiuti
intesa nel suo complesso. 
    Questa norma tuttavia e' inapplicabile al caso specifico perche',
come dimostrato dall'Adunanza plenaria del Consiglio  di  Stato,  con
ordinanza n. 1 del 2011; la nuova disciplina  della  competenza,  ivi
compresi i modi di rilevabilita' d'ufficio di cui all'art. 15 c.p.a.,
e' applicabile solo ai processi instaurati sotto la  sua  vigenza,  e
cioe' a decorrere dal 16 settembre 2010, data di  entrata  in  vigore
del d.lgs. n.  104  del  2010,  dovendosi  intendere  «instaurati»  i
ricorsi per i quali a tale data sia  intervenuta  la  prima  notifica
alle controparti con cui si realizza la  «proposizione  del  ricorso»
(cfr sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213). 
    Non  condivisibile  risulta  anche   l'eccezione   in   rito   di
inammissibilita' del ricorso per omessa impugnativa dell'O.P.C.M.  n.
3812/2009  che  ha  fondato   lo   speciale   potere   dell'Assessore
provinciale  all'ambiente  di  provvedere  alla  costituzione   della
societa' provinciale. Il comune di Salerno non ha infatti  contestato
l'atto di costituzione della  societa'  provinciale  bensi'  solo  le
determinazioni  assunte  dal   Presidente   della   Provincia   nella
determinazione degli  indirizzi  applicativi  di  programmazione  del
servizio di gestione integrata dei rifiuti. Cio' elide la  necessita'
di impugnare anche la predetta ordinanza per le stesse ragioni  sopra
esposte in relazione all'eccezione di incompetenza. 
    Ne  consegue  l'infondatezza  anche   dell'altra   eccezione   di
inammissibilita'  del  ricorso  per  omessa  notifica   all'Assessore
all'ambiente il quale non assume il ruolo  di  parte  necessaria  del
giudizio; in ogni caso, quand'anche vi fosse stato un  difetto  nella
completa  instaurazione  del   contraddittorio,   l'omessa   notifica
all'Assessorato avrebbe comportato  l'ordine  di  integrazione  della
parte pretermessa, non  l'inammissibilita'  del  ricorso,  posto  che
l'Assessore  e'  organo  della  Provincia,  ente  che   ha   ricevuto
ritualmente la notifica del ricorso. 
    3. - Sgombrato quindi il campo dalle questioni di rito  che,  ove
fondate non avrebbero consentito  l'esame  del  merito,  il  Collegio
considera decisivo ai fini  della  soluzione  della  controversia  le
norme contenute all'art. 11, commi 1, 2 e 3, d.l. n.  195  del  2009,
convertito con modificazioni nella legge n. 26 del 2010. Tuttavia, ad
avviso del Collegio, nelle richiamate norme sono ravvisabili elementi
tali da suscitare il sospetto di  una  illegittimita'  costituzionale
della stesse con riferimento agli artt. 3, 11, 114, 117 e  118  della
Costituzione, per le ragioni che di seguito si esporranno. 
    4. - Appare opportuna in via preliminare  una  ricostruzione  del
quadro normativo nazionale e regionale di riferimento. 
    4.1. - Con riguardo alla normativa statale, in linea generale  la
materia della gestione dei rifiuti e' disciplinata dalla parte IV del
d.lgs. 3 aprile 2006, n.  152,  radicalmente  modificato  per  questo
aspetto dal d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. 
    In sintesi il legislatore ha fissato le  competenze  dello  Stato
(art. 195) delle Regioni (art. 196), delle Province (art. 197) e  dei
Comuni (art. 198). 
    L'art.  199  demanda  alle  Regioni  l'approvazione   dei   Piani
regionali di gestione dei rifiuti i quali prevedono la  delimitazione
di  ogni  singolo  ambiti  territoriale   ottimale   sul   territorio
regionale, nel rispetto delle linee guida di  cui  all'articolo  195,
comma 1, lettera m); 
    L'art. 200, comma 1, prevede che la gestione dei  rifiuti  urbani
e' organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, (cd. ATO),
delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel  rispetto
delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed
o), e secondo i seguenti criteri: 
    a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso  un
servizio di gestione integrata dei rifiuti; 
    b) conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali,  definite
sulla base di parametri fisici, demografici,  tecnici  e  sulla  base
delle ripartizioni politico-amministrative; 
    c) adeguata valutazione del sistema  stradale  e  ferroviario  di
comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO
medesima; 
    d) valorizzazione di esigenze comuni e affinita' nella produzione
e gestione dei rifiuti; 
    e)  ricognizione  di  impianti  di  gestione  di   rifiuti   gia'
realizzati e funzionanti; 
    f) considerazione  delle  precedenti  delimitazioni  affinche'  i
nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla  base  di  motivate
esigenze di efficacia, efficienza ed economicita'. 
    Ai sensi  del  comma  7,  le  Regioni  possono  adottare  modelli
alternativi o in deroga al modello ATO laddove predispongano un piano
regionale dei rifiuti che dimostri la  propria  adeguatezza  rispetto
agli obiettivi  strategici  previsti  dalla  normativa  vigente,  con
particolare riferimento  ai  criteri  generali  e  alle  linee  guida
riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195. 
    Puo' quindi osservarsi come l'organizzazione della  gestione  dei
rifiuti sia affidata all'ente regionale in  conformita'  alle  regole
costituzionali  di  distribuzione  delle   competenze,   tramite   lo
strumento della pianificazione individuato dalla legge. 
    L'art. 201, comma 1, d.lgs. n. 152 del  2006  stabilisce  che  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo  di
un'efficiente espletamento del servizio  di  gestione  integrata  dei
rifiuti urbani, disciplinano le forme ed i  modi  della  cooperazione
tra  gli  enti  locali  ricadenti  nel  medesimo   ambito   ottimale,
prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorita' d'ambito di  cui
al comma 2, alle quali e' demandata, nel rispetto  del  principio  di
coordinamento  competenze  delle  altre   amministrazioni   pubbliche
l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti. 
    4.2. - La disciplina statale ha trovato attuazione, relativamente
alla Regione Campania con la Legge regionale Campania 28 marzo  2007,
n. 4,  modificata  ed  integrata  dalla  successiva  Legge  regionale
Campania 14 aprile 2008, n. 4 che ha  doppiato  l'ordine  di  riparto
delle competenze in materia tra  Regione,  Province  e  Comuni,  come
stabilito dalla normativa statale, ed  ha  confermato  negli  ATO  il
modello organizzativo ordinario di riferimento. 
    5. - Sennonche', la cronica e decennale situazione di  emergenza,
dichiarata nel 1994 ai sensi dell'art. 5 legge n. 225 del 1992, ed in
seguito di volta in  volta  prorogata,  non  ha  tuttavia  consentito
l'immediata applicazione e della  normativa  nazionale  e  di  quella
regionale, aventi carattere ordinario. 
    Nel  periodo  di  tempo  segnato  dall'emergenza  sono  stati  al
contrario adottati una serie di provvedimenti commissariali  volti  a
fronteggiare lo stato straordinario, spesso con carattere di urgenza.
E'  accaduto  dunque  che  tramite  atti  commissariali  sono   stati
adottati, confermati e revisionati ripetutamente Piani regionali  che
hanno scompaginato il modello disegnato  dalla  disciplina  normativa
ordinaria. Essi infatti hanno riorganizzato le competenze fra i  vari
enti territoriali interessati nella gestione del ciclo  dei  rifiuti,
hanno disciplinato gli Enti di gestione e di coordinamento degli  ATO
(coincidenti in pratica con le Province, salvo  per  i  suoi  aspetti
peculiari la Provincia di Napoli), hanno individuato i soggetti e gli
strumenti di cooperazione fra Comuni  cui  affidare  l'esercizio,  in
forma associata, delle funzioni amministrative in materia di rifiuti. 
    Agli atti commissariali si sovrapponeva, a volte dando origine ad
un'estrema  confusione  di   regole   e   ruoli,   una   legislazione
extra-ordinem volta a disciplinare la fase emergenziale. 
    L'art. 1, del d.l. n. 245 del 2005,  convertito  nella  legge  n.
21del 2006, ha stabilito la comma 1 che, allo scopo di assicurare  la
regolarita' del servizio di smaltimento  dei  rifiuti  nella  regione
Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data  di  entrata
in vigore del decreto medesimo, i contratti stipulati dal Commissario
delegato per  l'emergenza  rifiuti  nella  regione  Campania  con  le
affidatarie del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in
regime di esclusiva nella regione,  sarebbero  stati  risolti,  fatti
salvi gli eventuali diritti derivanti dai  rapporti  contrattuali  in
corso. 
    Il comma 2 attribuiva  al  Commissario  delegato  il  compito  di
procedere, con somma urgenza, ad individuare i nuovi  affidatari  del
servizio sulla base di procedure accelerate di evidenza comunitaria e
di definire con il Presidente  della  regione  Campania,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, gli adeguamenti
dell'allora vigente piano regionale di smaltimento dei rifiuti, anche
per  incrementare  i  livelli   della   raccolta   differenziata   ed
individuare soluzioni compatibili con le esigenze  ambientali  per  i
rifiuti trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio. 
    Da ultimo, l'art. 19 del d.l. 23 maggio 2008, n.  90,  convertito
con modificazioni nella legge 14  luglio  2008,  n.  123,  ha  inteso
rappresentare la svolta perche'  ha  dichiarato,  alla  data  del  31
dicembre 2009, la cessazione dello stato di emergenza dei  rifiuti  e
il riavvio del processo di normalizzazione della gestione sulla  base
della vigente disciplina di settore governata dall'illustrato  d.lgs.
n. 152 del 2006 e dalla legislazione regionale. 
    6. - Orbene, nelle more del  periodo  commissariale  di  gestione
dell'emergenza rifiuti la regione  Campania  ha  approvato  la  nuova
legge  regionale  n.  4   del   2007   «in   materia   di   gestione,
trasformazione,  riutilizzo  dei  rifiuti   e   bonifica   dei   siti
inquinati». Tale legge ha posto un accento particolare alla  funzione
del Piano Regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella
definizione  complessiva  dell'organizzazione,  nella   delimitazione
degli ATO, nell'individuazione delle competenze. Cio' in applicazione
ed integrazione della normativa statale (artt. 199 e  200  menzionato
d.lgs.  n.  152  del  2006).  In  particolare,  l'art.  13,  ai  fini
dell'elaborazione del Piano, ha chiesto la partecipazione degli  Enti
locali. 
    La  legge  regionale  n.  4  del  2007  e'  stata  sottoposta   a
sostanziali modifiche ad opera della Legge  regionale  n.  2  del  21
gennaio 2010.  In  particolare,  l'art.  1,  comma  68,  ha  inserito
all'art. 10 della legge n. 4  del  2007,  il  comma  1-bis  il  quale
dispone che «Il  Piano  regionale  di  gestione  dei  rifiuti  (PRGR)
riconosce, ricorrendone le  condizioni  di  adeguatezza,  ai  comuni,
singoli o associati, la possibilita' di provvedere all'adempimento di
funzioni connesse al servizio di gestione integrata dei  rifiuti  nei
territori di rispettiva competenza. Il predetto  modello  gestionale,
che deve conformarsi alle finalita' strategiche  degli  strumenti  di
pianificazione regionale  e  provinciale,  rappresenta  l'attuazione,
nell'ordinamento   regionale,   dei   principi   costituzionali    di
sussidiarieta' e decentramento nonche' di quanto  disposto  dall'art.
200, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006. 
    Importante rimarcare che la disposizione citata  afferma  inoltre
che, ove il modello gestionale in discorso  comporti  l'utilizzazione
di dotazioni impiantistiche di interesse  sovracomunale  la  relativa
disciplina e' dettata da accordi di collaborazione  sottoscritti  tra
gli enti interessati. 
    In sintesi, la legge  n.  2  del  2010  ha  rafforzato  il  ruolo
propedeutico del Piano regionale di gestione dei rifiuti, in  diretta
attuazione  del  d.lgs.  n.  152  del  2006,  ed  ha  contemplato  la
possibilita' di adottare modelli alternativi rispetto agli ATO  anche
allo scopo di valorizzare il ruolo  dei  comuni  nella  gestione  del
servizio. 
    Coerentemente, la legge regionale n. 2 del 2010 ha ritoccato, con
l'art. 1, comma 69, anche l'art. 32-bis della l.reg. n.  4  del  2007
norma transitoria inserita dall'art. 1 della l.r. n. 4 del 14  aprile
2008 sul trasferimento dei servizi al nuovo gestore. Con la  modifica
ha disposto che  i  consorzi  obbligatori,  per  lo  smaltimento  dei
rifiuti cessano di svolgere  le  proprie  funzioni,  trasferite  alle
province, le quali subentrano in tutti i rapporti attivi  e  passivi,
dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto
gestore. E' chiaro quindi che, col rientro nel regime  ordinario,  il
procedimento previsto dalla normativa regionale  richiede  la  previa
adozione del Piano regionale per la Gestione dei rifiuti e la  scelta
di un preciso modello organizzativo. 
    L'individuazione di tale modello e' propedeutica al trasferimento
ai soggetti attuatori del Piano delle relative funzioni. 
    La normativa regionale mostra quindi nel  suo  impianto  una  sua
sostanziale  coerenza,  riscontrandosi  in  essa  il  rispetto  delle
competenze legislative della Regione e  dei  principi  costituzionali
che garantiscono l'autonomia degli Enti locali. 
    7.  -  Alla  legislazione  regionale   del   periodo   successivo
all'emergenza, si e' tuttavia sovrapposta la  legislazione  nazionale
con il d.l. 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito  con  modificazioni
nella legge 26  febbraio  2010,  n.  26.  L'art.  11  ha  introdotto,
esclusivamente per la Regione Campania, diverse misure  di  carattere
speciale disponendo: 
        al comma 1, che ai Presidenti delle  Province  della  Regione
Campania, per il periodo dal 1° gennaio 2010 al  30  settembre  2010,
sono attribuite in deroga  agli  articoli  42,  48  e  50  d.lgs.  n.
267/2000 «le funzioni e i compiti spettanti agli  organi  provinciali
in materia di programmazione del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti da organizzarsi prioritariamente per ambiti territoriali  nel
contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo  di
gestione dei rifiuti»; 
        al comma 2 che sulla base delle previsioni di cui alla  legge
della  regione  Campania  28  marzo  2007,   n.   4,   e   successive
modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale
di cui alla determinazione del Sottosegretario di Stato, adottata  in
data 20 ottobre 2009, inerente il ciclo  di  gestione  integrata  dei
rifiuti, per evitare soluzioni  di  continuita'  rispetto  agli  atti
compiuti nella fase emergenziale,  «le  amministrazioni  provinciali,
anche per il tramite delle relative societa' da intendere costituite,
in via d'urgenza, nelle forme di assoluti ed integrali partecipazione
e controllo da parte delle amministrazioni provinciali,  prescindendo
da comunicazioni o da altre formalita'  ed  adempimenti  procedurali,
che, in fase di prima attuazione, possono essere  amministrate  anche
da personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, subentrano,
fatto salvo quanto previsto dal comma 2-ter,  nei  contratti  incorso
con soggetti privati che attualmente svolgono in. tutto o in parte le
attivita' di raccolta, di trasporto, di trattamento,  di  smaltimento
ovvero di recupero dei rifiuti. In alternativa, possono  affidare  il
servizio in via di somma urgenza, nonche' prorogare  i  contratti  in
cui sono subentrate per una sola volta e per un periodo non superiore
ad un anno  con  abbattimento  del  3  per  cento  del  corrispettivo
negoziale inizialmente previsto»; 
        al comma 2-ter che «In fase transitoria, fino e non oltre  il
31 dicembre 2011, le sole attivita' di raccolta, di spazzamento e  di
trasporto dei rifiuti e  di  smaltimento  o  recupero  inerenti  alla
raccolta differenziata continuano essere gestite secondo  le  attuali
modalita' e forme procedimentali dai comuni»; 
        al comma 3 che i costi  dell'intero  ciclo  di  gestione  dei
rifiuti, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo  13,
comma 1, trovano integrale copertura economica  nell'imposizione  dei
relativi oneri a carico dell'utenza; inoltre, fermo  quanto  previsto
dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi  oneri
finanziari, le Societa' provinciali di cui alla legge  della  regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4  agiscono  sul  territorio  anche  quali
soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi  urbani  (TARSU)  e  della  tariffa
integrata ambientale (TIA); 
        al comma 5-bis che «Per gli anni 2010 e 2011,  nella  regione
Campania, in fase  di  prima  attuazione  ed  in  via  provvisoria  e
sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla  base
di due distinti  costi:  uno  elaborato  dalle  province,  anche  per
il:tramite delle societa'  provinciali,  che  forniscono  ai  singoli
comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli
oneri relativi alle attivita'  di  propria  competenza  afferenti  al
trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed  uno
elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attivita'  di
propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla
base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai  contribuenti
a copertura integrale dei costi derivanti dal  complessivo  ciclo  di
gestione dei rifiuti. Per la  corretta  esecuzione  delle  previsioni
recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono  ad
emettere, nel termine perentorio  del  30  settembre  2011,  apposito
elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti  alle
amministrazioni comunali e provinciali per gli anni 2010 e 2011». 
    8. - La provincia di Salerno,  con  il  provvedimento  impugnato,
adottato espressamente in applicazione dell'art. 11 d.l. n.  195/2009
ha ribaltato il sistema congegnato dal combinato della d.lgs. n.  152
del 2006 e dalla legislazione  regionale  Campania  n.  4  del  2007,
sistema che appare non privo di coerenza. 
    9. - Il  Collegio  ritiene  che  le  disposizioni  contenute  nel
menzionato art. 11, commi 1, 2, 3 d.l. n. 195/2009  presenti  profili
di  non  conformita'  ai  principi  costituzionali,  con  particolare
riguardo agli artt. 11, 114, comma 2, 117, commi 1, 2  e  3,  e  118,
commi 1 e 2, della Costituzione. 
    10. - L'art. 11, commi 1 e  2  appare  illegittimo  con  riguardo
all'art.117, commi 1, 2, e 3. 
    Come  sopra  illustrato,  il  settore  dei  rifiuti  conosce  una
sovrapposizione del  regime  relativo  alle  competenze  di  Stato  e
regioni. 
    Lo Stato puo' intervenire nel settore con riguardo alla parte  di
sua competenza legislativa esclusiva, ossia  come  depositario  della
«tutela dell'ambiente», come chiarito dalla Corte costituzionale  con
le n. 10 e 314  del  2009,  n.  62  del  2008;  in  tale  materia  e'
consentito  allo  Stato,  emanare  regolamenti,   per   esigenza   di
uniformita' (sentenze Corte costituzionale n. 233 del  2009e  n.  411
del 2007). 
    La Corte ha  precisato  che  la  competenza  in  tema  di  tutela
dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei  rifiuti,  appartiene
in via esclusiva allo  Stato,  cio'  non  consente  alle  Regioni  di
intraprendere iniziative volte a  regolamentare  nel  proprio  ambito
territoriale la materia pur  in  assenza  della  relativa  disciplina
statale (in questo senso, Corte costituzionale sentenze, n.  127  del
2010 e n. 3414 del 2009). Tuttavia, sempre la Corte, nel chiarire che
le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono  rispettare
la  normativa  statale  in   tema   di   tutela   dell'ambiente,   ha
puntualizzato che le  Regioni  medesime  possono  stabilire,  per  il
raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in  materia  di
tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei
beni ambientali), livelli di tutela piu' elevati (sentenze numeri 61,
30 e 12 del 2009; 105, 104 e 62 del 2008).  Cio'  certamente  finisce
con l'incidere sul bene  materiale  ambiente,  di  prerogativa  dello
Stato, ma all'esclusivo fine  di  una  garantire  una  piu'  adeguata
salvaguardia degli oggetti gia' riconducibili alle  competenze  delle
Regioni stesse. Trattasi, quindi, di un potere  insito  nelle  stesse
attribuzioni  di  queste  ultime  per  consentire  la  massima   loro
esplicazione realizzazione. 
    In  ogni   caso,   il   legislatore   regionale   puo'   disporre
dell'esercizio delle funzioni pianificatorie, previa  adozione  degli
indirizzi  di  carattere  generale  che  la  legge  statale   ritenga
essenziali. 
    Con la sentenza n. 249 del 2008, la Corte ha evidenziato  che  la
disciplina della gestione dei rifiuti si  colloca  nell'ambito  della
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema,  di  competenza  esclusiva
statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.  anche  se
interferisce con altri interessi e  competenze;  deve  dunque  essere
riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela  uniforme
sull'intero territorio nazionale, restando ferma la competenza  delle
Regioni alla cura di interessi funzionalmente  collegati  con  quelle
propriamente  ambientali.  Di  conseguenza,  ogni   volta   che   sia
necessario verificare la legittimita' costituzionale di norme statali
che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei  rifiuti,  e'
necessario valutare se  l'incidenza  della  normativa  sulle  materie
regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere, oltre il
limite della adeguatezza, il riparto costituzionale di cui al  titolo
V della parte II della Costituzione, rispetto alla  citata  finalita'
di fissazione dei livelli di tutela uniformi. 
    In altri termini  compito  dello  Stato  e'  di  individuare  gli
standard minimi  uniformi,  quello  delle  regioni  di  attuarli  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'  verticale  e  di  autonomia
degli enti locali. 
    Non e' quindi  consentito  allo  Stato  comprimere  la  sfera  di
attribuzione regionale  quando  cio'  non  trovi  giustificazione  in
particolari esigente. 
    Nel  caso  di  specie,   le   disposizioni   statale   contestate
individuano direttamente le amministrazioni  territoriali  competenti
per la gestione del servizio;  impongono  i  tempi  di  trasferimento
delle funzioni ed un modello  organizzativo  precostituito;  incidono
anche sugli assetti contrattuali in corso stipulati dagli enti locali
interferendo pesantemente sulle competenze dei  comuni,  disciplinano
anche  l'aspetto  finanziario  organizzativo   di   riscossione   dei
corrispettivi. 
    Tuttavia, ad avviso del Collegio, l'art. 11 d.l. n. 195/2009  non
risponde ad alcun criterio  di  adeguatezza  in  relazione  a  quelle
esigenze «unitarie» come sopra illustrate. 
    Le norme  in  questione  si  pongono  in  contraddizione  con  la
disciplina generale  posta  dal  d.lgs.  n.  152  del  2006,  con  la
significativa circostanza di tracciare una normativa derogatoria, non
piu' giustificabile dalle esigenze straordinarie, avuto  riguardo  al
dato incontrovertibile fissato dal d.l. n. 90 del 2008; e  confermato
in sede di conversione dalla legge n. 123. del  2008,  che  ha  posto
come termine finale dello stato di emergenza per la Regione Campania,
la data del 31 dicembre 2009. 
    10. - L'art. 11 d.l. n. 195 del 2009 sembra  porsi  in  contrasto
anche con l'art. 118, comma 1 e 2, della Costituzione. 
    Secondo l'impianto costituzionale  tracciato  dall'art.  118,  le
funzioni amministrative sono attribuite  ai  Comuni  salvo  che,  per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province,  Citta'
metropolitane,  Regioni  e  Stato,  Sulla  base   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione ed autonomia (art. 114 Cost.). 
    La norma costituzionale  inserisce  un  meccanismo  dinamico  che
rende meno rigida la distribuzione delle  competenze  legislative;  i
principi di sussidiarieta' e di adeguatezza possono convivere con  il
normale riparto di competenze legislative contenuto nel  Titolo  V  e
possono  giustificarne   una   deroga   «solo   se   la   valutazione
dell'interesse  pubblico  sottostante  all'assunzione  di'   funzioni
regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta
da  irragionevolezza  alla  stregua  di  uno  scrutinio  stretto   di
costituzionalita' e sia  oggetto  di  un  accordo  stipulato  con  la
Regione interessata.» (Corte cost.,  sentenza  1°  ottobre  2003,  n.
303). Nel caso di specie la disposizione statale non  sembra  reggere
alla valutazione  di  ragionevolezza  poiche'  non  e'  proporzionata
all'obiettivo di governare il passaggio tra la fase  di  emergenza  e
quella ordinaria. Inoltre la stessa presenta il limite di non  essere
stata introdotta, secondo il principio di leale  collaborazione,  con
l'accordo della Regione interessata. 
    11. - Sembra porsi inoltre un  ulteriore  profilo  di  violazione
degli artt. 114 e 118 Costituzione laddove  la  norma  costituzionale
prevede che le funzioni amministrative  siano  attribuite  ai  comuni
salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, nel  qual  caso  sono
conferite a province, citta' metropolitane, Regioni  e  Stato,  sulla
base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. 
    Versandosi in materia di ambito regionale  la  valutazione  sulle
esigenze superiori  volte  ad  assicurare  l'esercizio  unitario  non
possono che essere compiute dalla Regione, il soggetto  istituzionale
in grado di valutare, insieme agli altri enti locali del  territorio,
il livello di governo piu' adeguato alle funzioni amministrative  che
devono essere esercitate. 
    Peraltro,  che  le  scelte  strategico  organizzative  siano   di
competenza della Regione si ricava anche dal complessivo  intervento,
nella materia, del legislatore regionale, non contestato dallo Stato,
il quale ha proposto, per  altri  aspetti,  impugnativa  della  legge
regionale Campania n. 4 del 2007, ma non ha mai eccepito  il  profilo
dell'incompetenza della regione a legiferare in materia  (cfr.  Corte
cost. sentenza 314 del 2008). 
    Il legislatore regionale puo' prevedere un'articolazione elastica
del modello organizzativo in base alle peculiari situazioni di  fatto
presenti nel territorio  e  nelle  diverse  province,  anche  con  la
previsione di soluzioni alternative, sempre  in  cooperazione  con  i
soggetti istituzionali. 
    Le norme statali in  questione  sembrano  introdurre  un'indebita
ingerenza del legislatore statale nella disciplina  di  settore  gia'
regolamentata dalla Regione Campania,  con  lesione  della  sfera  di
autonomia  dei  Comuni,  tanto  piu'  che,  relativamente  all'ambito
soggettivo  di  applicazione,  detta   una   disciplina   derogatoria
esclusivamente diretta a questa regione, a dispetto della circostanza
che lo stesso legislatore  statale  abbia  decretato  la  conclusione
della fase d'emergenza. 
    Come sopra, piu'  ampiamente  illustrato,  la  normativa  statale
ordinaria e  la  normativa  regionale  confermano  la  necessita'  di
operare gli interventi organizzativi  ed  operativi  di  settore  nel
rispetto dei principi di  sussidiarieta'  ed  adeguatezza,  ai  sensi
dell'art. 118 Cost. Le stesse infatti affidano al Piano regionale  di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti i criteri e le modalita'  di
programmazione  e  della  gestione,  nonche'  l'individuazione  e  la
delimitazione  degli  Ambiti  Territoriali  Ottimali.  Appare  invece
evidente che l'applicazione della normativa  statale  in  discussione
finisca con  il  precludere,  anche  per  il  futuro,  una  qualsiasi
possibilita' di progettare  ed  attuare  un  modello  alternativo  di
gestione del servizio, in adesione al  principio  di  rispetto  delle
autonomie locali, come invece espressamente riconosciuto dalla  Legge
reg. n. 4 del 2007. 
    12.  -  Le  norme  statali  in  discussione  pongono  inoltre  un
ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale,  con  riferimento
agli artt. 11 Cost. e, per altro aspetto, all'art. 117 Cost. 
    La circostanza che la Provincia debba  affidare  il  servizio  di
gestione integrata dei rifiuti ad un determinato soggetto  economico,
ovvero prorogare i  contratti  in  corso  o  affidare  l'appalto  con
procedura di massima urgenza senza ricorrere ai procedimenti pubblici
di gara, pur in assenza dei presupposti  comunitari,  nonche'  ancora
imporre ai Comuni  di  avvalersi  dei  Consorzi  di  bacino  gia'  in
liquidazione  sembra  porsi  in  palese  contrasto  con   le   regole
comunitarie della concorrenza e  della  liberta'  di  stabilimento  e
d'impresa, Cio' e' tanto piu' evidente ove si confronti questo regime
con  la  legislazione  ordinaria   vigente   sull'intero   territorio
nazionale; in particolare, l'art. 202 del  d.lgs.  n.  152  del  2006
attribuisce all'Autorita'  d'ambito  il  compito  di  aggiudicare  il
servizio di gestione  integrata  dei  rifiuti  urbani  mediante  gara
disciplinata dai principi e dalle disposizioni  comunitarie,  secondo
la normativa applicabile in tema di affidamento dei servizi  pubblici
locali ed in conformita' ai criteri di  cui  all'art.  113,  comma  7
d.lgs. n. 267 del 2000. Sfuggono, in questo senso, le intime  ragioni
che possano giustificare .un regime legislativo speciale, applicabile
per  la  sola  Regione  Campania,  rispetto  al  restante  territorio
nazionale, con violazione della stringente normativa  comunitaria  di
settore (direttive 2004/17/Ce  e  2004/18/Ce)  alla  quale  lo  Stato
italiano ha da tempo dato attuazione con il d.lgs. n. 163  del  2006,
il codice dei contratti pubblici. Una deroga  al  regime  legislativo
ordinario, non giustificata da ragioni specifiche si pone  quindi  in
contrasto con l'art.  11  della  Costituzione,  facendo  venire  meno
l'impegno   dello   Stato   a   conformarsi   alle   regole   dettate
dall'ordinamento comunitario al quale aderisce. 
    13. -Infine, profili di incompatibilita' con l'art. 118, commi  1
e 2, della Costituzione presenta la disposizione  contenuta  all'art.
11, comma 3, d.l. n. 195 del  2009  nel  punto  in  cui  affida  alle
societa' provinciali il compito di agire sul territorio  anche  quali
soggetti preposti all'accertamento ed alla  riscossione  della  tassa
per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU) e  della  tariffa
integrata ambientale (TIA). 
    A tale fine, dispone  la  norma  in  argomento,  i  comuni  della
regione  Campania  trasmettono   alle   province,   per   l'eventuale
successivo inoltro alle societa' nel  termine  perentorio  di  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto: 
        a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA; 
        b) i dati afferenti alla  raccolta  dei  rifiuti  nell'ambito
territoriale di competenza; 
        c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe
della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni  sulla
residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. 
    Di  tale  banca   dati   sono   periodicamente   comunicati   gli
aggiornamenti a cura dei medesimi comuni. 
    Il  Collegio  evidenzia  come,   simile   previsione   estrometta
completamente il comune dalla cura di  uno  degli  interessi  primari
della collettivita' locale, vale a dire la tutela dell'igiene  e  del
decoro della citta', la quale si attua anche tramite la  potesta'  di
procedere direttamente alle attivita' di accertamento  e  riscossione
della TARSU/TIA. Ove si consideri, peraltro, che questa  potesta'  e'
gia' attribuita ai comuni, in via ordinaria dalla legge  n.  507  del
1993 e dal d.lgs. n. 152 del 2006, emerge ancora una volta,  rispetto
al regime legislativo ordinario, la restrizione ingiustificata, e per
certi  aspetti  arbitraria,  dei   principi   di   sussidiarieta'   e
differenziazione sanciti dall'art. 118 Cost. 
    14. - Tutto quanto premesso: 
        alla luce dei riassunti rilievi, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2, 3 d.l. 30 dicembre 2009,  n.
195 convertito  con  modificazioni  nella  legge  26  marzo  2010  si
appalesa prima facie: 
          a) rilevante, in quanto la disposizione  costituisce  unico
ed immediato paradigma normativo di riferimento che comporta alla cui
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  puo'  seguire  una
pronuncia nel merito satisfattiva delle pretese di parte ricorrente; 
          b) non manifestamente infondata, alla  luce  delle  esposte
considerazioni critiche; 
    Pertanto, in applicazione dell'art. 23 della legge costituzionale
n. 87 del 1953 e,  riservata,  ogni  altra  decisione  all'esito  del
giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa  la
soluzione dell'incidente di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    a) dichiara rilevanti per la decisione dell'impugnativa  proposta
con  il  ricorso  n.  955/2010  e  non  manifestamente  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1, 2 e 3
d.l. 30 dicembre 2009, n. 195,  convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 gennaio 2010, n. 26, nei termini e per le ragioni esposti in
motivazione, per contrasto con gli articoli 11, 114,  comma  2,  117,
commi 1, 2 e 3, e 118, commi 1 e 2, della Costituzione; 
    b) sospende il giudizio in corso; 
    c) ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura  della
Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed
al Presidente del consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della  Camera
dei deputati; 
    d) dispone la immediata trasmissione degli  atti,  a  cura  della
stessa Segreteria, alla Corte costituzionale. 
 
    Cosi' deciso in Salerno nelle camere di consiglio dei  giorni  21
aprile e 23 giugno 2011. 
 
                       Il Presidente: Onorato 
 
 
                                             L'estensore: Palliggiano