N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 febbraio 2012 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) . 
 
Caccia - Norme urgenti in materia di gestione faunistico-venatoria  -
  Normativa della Regione Abruzzo  -  Previsione  della  proroga  del
  prelievo venatorio del  cinghiale  (sus  scrofa)  per  la  stagione
  2011/2012 fino al 5 gennaio 2012 - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione dell'arco temporale massimo previsto dalla  legislazione
  statale (art. 18, comma 1, legge n. 157/1992) - Denunciata modifica
  al calendario venatorio regionale con legge regionale anziche'  con
  delibera amministrativa della giunta regionale, previa acquisizione
  del parere dell'ISPRA - Denunciato contrasto  con  le  disposizioni
  statali di cui alla legge n.  157/1992  che  stabiliscono  standard
  minimi ed uniformi di tutela in tutto il territorio regionale,  con
  conseguente violazione della sfera di competenza statale in materia
  di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, art. 5,  comma
  1. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s). 
(GU n.12 del 21-3-2012 )
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   (C.F.
80188230587)  rappresentato  e  difeso  per   legge   dall'Avvocatura
Generale        dello        Stato         (C.F.         80224030587)
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;  fax  06/96514000  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione  Abruzzo  (C.F.  80003170661)  in  persona  del
Presidente pro tempore per  la  declaratoria  di  incostituzionalita'
dell'art. 5, comma 1 della legge della  Regione  Abruzzo  n.  43  del
13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale  Regionale  n.  75  del
16.12.2011, avente ad oggetto  "Modifiche  alla  legge  regionale  11
agosto 2011, n. 28 (Norme per la  riduzione  del  rischio  sismico  e
modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni  in  zone
sismiche e altre disposizioni regionali", in relazione all'art.  117,
comma secondo, lett. s) Cost. 
    La  legge  regionale,  che  detta  disposizioni  in  materia   di
riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su
opere e costruzioni in zone  sismiche,  merita  di  essere  censurata
relativamente alla disposizione, contenuta nell'articolo 5, comma  1,
che prevede che il prelievo venatorio del cinghiale (sus scrofa), per
la stagione venatoria 2011/2012, sia  prorogato  fino  al  5  gennaio
2012. 
    Detta disposizione  presenta  aspetti  di  illegittimita'  per  i
seguenti motivi: 
        1) la disposizione contenuta nell'articolo 18, comma 1  della
legge  n.  157/1992  prevede  che  il  cinghiale  (sus  scrofa)   sia
cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o  dal  1°  novembre  al  31
gennaio (con un arco temporale massimo di 90 giorni) e al  successivo
comma 2, nell'autorizzare le Regioni a modificare i termini  indicati
al comma 1, ribadisce  il  necessario  rispetto  dell'arco  temporale
massimo. 
    La Regione Abruzzo avendo dato inizio alla caccia al cinghiale il
18 agosto 2011 avrebbe dovuto quindi stabilire come termine  la  data
del 18 dicembre 2011. La prevista proroga, pertanto, eccede dall'arco
temporale massimo consentito. 
        2)  Inoltre,  la  disposizione  regionale,   prevedendo   una
modifica del calendario venatorio con legge  regionale,  anziche'  in
via  amministrativa  con  delibera  di  Giunta  regionale,  viola  le
disposizioni contenute nell'articolo 18, commi  2  e  4  della  legge
157/1992, che disciplinano i poteri regolamentari delle  Regioni  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  caccia   nell'annata   venatoria   e
prevedono che le Regioni possano autorizzare ed  apportare  modifiche
alle  norme  generali  sui  "periodi  di  attivita'  venatoria"   per
particolari  specie.   tenendo   conto   della   propria   situazione
ambientale,  a  seguito  di  apposito  procedimento   che   contempla
l'acquisizione  del  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica (ora I.S.P.R.A.). 
    L'adozione  del  calendario  venatorio  attraverso  lo  strumento
legislativo, non solo non garantisce la possibilita' di  adattare  il
periodo venatorio alla verifica dello status della fauna di volta  in
volta presa in considerazione, ma contrasta con la norma statale  che
attribuisce in capo alla Regione una competenza  non  legislativa  ma
meramente "autorizzatoria", legittimando per la  disciplina  di  tali
aspetti l'adozione di provvedimenti amministrativi e non legislativi. 
    Appare quindi evidente che, se fosse ipotizzabile l'adozione  del
calendario venatorio con legge regionale,  risulterebbe  pregiudicato
il profilo della essenziale verifica tecnica affidata all'ISPRA sullo
stato delle specie interessate ai sensi dell'art. 18,  commi  2  e  4
della  L.  157/1992  e  si  prospetterebbe  una  sorta  di  controllo
preventivo di legittimita', attribuito ad  un  organo  tecnico  dello
Stato  nei  confronti  dell'esercizio  di  una   pretesa   competenza
legislativa della Regione. 
    La norma regionale in esame si pone quindi in  contrasto  con  le
disposizioni  statali  per  la  protezione  della   fauna   selvatica
omeoterma e per  il  prelievo  venatorio  che  stabiliscono  standard
minimi e uniformi di tutela  in  tutto  il  territorio  nazionale  e,
conseguentemente, viola l'articolo  117,  comma  2,  lett.  s)  della
Costituzione che  riserva  alla  Stato  la  competenza  esclusiva  in
materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema". 
    Su analoga questione codesta Corte, con sentenza n. 191 del 2011,
ha di recente ribadito che "la disciplina statale,  che  delimita  il
periodo entro  il  quale  e'  consentito  l'esercizio  venatorio,  e'
ascrivibile al novero delle misure indispensabili per  assicurare  la
sopravvivenza e la riproduzione delle specie  cacciabili.  rientrando
nella  materia  della  tutela  dell'ambiente,   vincolante   per   il
legislatore  regionale  (sentenze  272/2009,  313/2006,  233/2010   e
193/2010). 
    Per le considerazioni che  precedono  si  ritiene  che  ricorrano
presupposti della dichiarazione d'illegittimita' costituzionale della
norma impugnata, nonostante essa abbia cessato di produrre effetti in
data 6 gennaio 2012, in quanto, come affermato da codesta  Corte  con
sentenza n. 310 del 2011, "il venir meno degli  effetti  della  norma
non esclude il sindacato di costituzionalita' della stessa, che trova
una  specifica  ragion  d'essere  nell'esigenza  di  ristabilire   il
corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni."  
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5, comma 1 della legge della Regione Abruzzo
n. 43 del 13.1.2011 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale  n.
75 del 16.12.2011, avente ad oggetto "Modifiche alla legge  regionale
11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio  sismico  e
modalita' di vigilanza e controllo su opere  e  costruzioni  in  zone
sismiche e altre disposizioni regionali'', in relazione all'ari  117,
comma secondo, lett. s) Cost. 
        Roma, addi' 9 febbraio 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello