N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 febbraio 2012 (della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Calabria  -
  Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la
  non autosufficienza - Destinatari degli interventi  e  dei  servizi
  finanziati con il Fondo: cittadini europei  o  extracomunitari  con
  regolare carta di soggiorno  residenti  nella  Regione  Calabria  -
  Ricorso del Governo - Denunciata discriminazione nei confronti  dei
  cittadini extracomunitari non titolari  della  carta  di  soggiorno
  (sostituita, in virtu' dell'art. 1, comma 1, lett. a),  del  d.lgs.
  n. 3/2007, dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo
  periodo)  -  Eccedenza  dalla  competenza   regionale   legislativa
  residuale in materia di servizi sociali  -  Mancata  considerazione
  dell'art. 41 del d.lgs. n. 286/1998,  che  equipara  gli  stranieri
  titolari di permesso di soggiorno di durata  annuale  ai  cittadini
  italiani  ai  fini  della  fruizione  delle  provvidenze  e   delle
  prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale  -  Violazione
  del  principio  di  uguaglianza,  per  la  affermata  mancanza   di
  correlazione  tra  la  condizione  positiva  di  ammissibilita'  al
  beneficio  e  gli  altri  particolari  requisiti   consistenti   in
  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio,   che   costituiscono   il
  presupposto della provvidenza sociale. 
- Legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, art. 2, comma
  3. 
- Costituzione, artt. 3 e 117, comma quarto. 
Assistenza e solidarieta' sociale - Norme della  Regione  Calabria  -
  Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo per la
  non autosufficienza - Fonti di finanziamento - Indicazione  tra  le
  fonti del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di  cui  alla
  legge n. 328/2000  -  Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  mancata
  copertura finanziaria, a fronte delle consistenti riduzioni per gli
  anni 2012 e 2013 operato dall'art. 14, comma 2,  del  decreto-legge
  n. 78/2010 alle risorse statali afferenti il Fondo nazionale per le
  politiche   sociali,   rendendo   cosi'   indisponibili   eventuali
  trasferimenti di risorse alle Regioni a statuto ordinario. 
- Legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44, art. 11. 
- Costituzione, art. 81, comma quarto. 
(GU n.12 del 21-3-2012 )
    Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   (C.F.
97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso
i cui uffici domicilia  in  Roma,  Via  dei  Portoghesi  nr.  12  fax
06-96514000 pec ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; 
    Nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
della  Giunta  Regionale  per  la  dichiarazione  dl   illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Calabria  nr.  44   del
20.12.2011, pubblicata nel  B.U.R.  nr.  33  del  22  dicembre  2011,
recante "Norme per il sostegno di persone non autosufficienti - Fondo
per la non autosufficienza" 
        - nell'art. 2, comma 3,  in  relazione  all'art.  117,  comma
quarto ed all'art. 3 della Costituzione; 
        - nell'art. 11 comma 8 lett  c),  in  relazione  all'art.  81
comma quarto della Costituzione. 
    La legge regionale  in  esame,  che  prevede  interventi  per  il
sostegno delle persone non  autosufficienti  e  istituisce  il  Fondo
regionale per la non autosufficienza,  presenta  i  seguenti  profili
d'illegittimita' costituzionale: 
        1) l'art. 2,  comma  3,  individua  quali  beneficiari  degli
interventi volti alla tutela delle  persone  non  autosufficienti  "i
cittadini europei o extracomunitari con regolare carta  di  soggiorno
residenti nella Regione Calabria". Tale disposizione, nella parte  in
cui circoscrive l'accesso alle  provvidenze  destinate  ai  cittadini
extracomunitari ai soli titolari della carta di  soggiorno  introduce
inequivocabilmente una preclusione destinata  a  discriminare  tra  i
soggetti extracomunitari che possono beneficiare di tali  provvidenze
coloro che non siano titolari della carta di soggiorno. 
    Si rileva innanzitutto che la disposizione in esame, indicando la
carta di soggiorno quale titolo legittimante, fa  riferimento  ad  un
documento che e' stato sostituito - in virtu' dell'art. 1,  comma  1,
lett. a) del d.lgs. n. 3/2007 (recante modifiche, in attuazione della
direttiva CE 2003/109/CE/, all'art. 9, comma 1, del d.lgs 286/1998) -
con il "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo",
il cui rilascio e' subordinato al possesso  per  cinque  anni  di  un
permesso di soggiorno in corso di validita' sul territorio nazionale.
La disposizione in esame,  pertanto,  che  restringe  l'accesso  alle
provvidenze sociali ai soli  extracomunitari  soggiornanti  di  lungo
periodo, eccede dalla competenza legislativa residuale in materia  di
servizi sociali riconosciuta alle regioni  ordinarie  dall'art.  117,
quarto comma, Cost., e non e' in linea con l'art. 41  del  d.lgs.  n.
286 del 1998, che equipara gli  stranieri  titolari  di  permesso  di
soggiorno di durata annuale  ai  cittadini  italiani  ai  fini  della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di
assistenza sociale. 
    Pertanto  le  previsioni  regionali  in  esame,  che  subordinano
l'attribuzione delle prestazioni assistenziali de quibus al possesso,
da parte di chi risulti soggiornare legalmente nel  territorio  dello
Stato, anche del particolare e ulteriore requisito della  titolarita'
di  un  "permesso  di  soggiorno  CE  di  lungo  periodo",   comporta
l'esclusione assoluta d'intere categorie di persone  fondata  su  una
ingiustificata    discriminazione    nell'ambito    dei     cittadini
extracomunitari derivante dalla mancanza di un permesso di  soggiorno
protratto per cinque anni sul territorio nazionale. 
    Tale previsione viola inoltre il principio di uguaglianza di  cui
all'art. 3 Cost., in quanto - analogamente  all'art.  4  della  legge
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del  2006  (come  modificato
dall'art. 9. corrimi 51,  52,  e  53  della  l.r.  n.  24  dei  2009)
recentemente   giudicato   incostituzionale    da    codesta    Corte
costituzionale con la sentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto
normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna
ragionevole   correlabilita'   tra   la   condizione   positiva    di
ammissibilita' al beneficio (quale il permesso di  soggiorno  CE  per
soggiornanti di lungo periodo",) e gli  altri  particolari  requisiti
(consistenti  in  situazioni  di  bisogno  e  di  disagio  riferibili
direttamente alla  persona  in  quanto  tale)  che  costituiscono  il
presupposto di fruibilita' di una provvidenza sociale che, per la sua
stessa  natura,  non  tollera  distinzioni  basate   su   particolari
tipologie di soggiorno in  grado  di  escludere  proprio  coloro  che
risultano i soggetti piu' esposti alle condizioni  di  bisogno  e  di
disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi  si  propone
di superare perseguendo una finalita' eminentemente sociale. 
    Nella citata sentenza n. 40  del  2011  la  Corte  costituzionale
infatti conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con
la funzione e la ratio normativa stessa delle misure  che  compongono
il complesso e articolato  sistema  di  prestazioni  individuato  dal
legislatore regionale  nell'esercizio  della  propria  competenza  in
materia  di  servizi   sociali,   in   violazione   del   limite   di
ragionevolezza imposto dal  rispetto  del  principio  di  uguaglianza
(art. 3 Cost.)". 
    Con particolare riferimento alla attribuzione  delle  prestazioni
assistenziali alle persone straniere  regolarmente  soggiornanti  sul
territorio nazionale la Corte costituzionale  ha  inoltre  precisato,
con la sentenza n. 61 del 2011, che: «una  volta  che  il  diritto  a
soggiornare alle condizioni predette non sia in discussione,  non  si
possono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei  loro  confronti,
particolari limitazioni per il  godimento  dei  diritti  fondamentali
della persona,  riconosciuti  invece  ai  cittadini»  ed  ha  inoltre
aggiunto, circa l'individuazione delle condizioni  per  la  fruizione
delle prestazioni, che  "la  asserita  necessita'  di  uno  specifico
titolo di soggiorno per fruire dei servizi  sociali  rappresenta  una
condizione restrittiva che, in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto
di vista  applicativo)  in  senso  diametralmente  opposto  a  quello
indicato da questa Corte, i cui ripetuti interventi (n.d. r. sentenze
n. 187 del 2010 e n. 306 del 2008) sono venuti ad assumere  incidenza
generale ed immanente nel  sistema  di  attribuzione  delle  relative
provvidenze". 
        2) L'art. 11 indica quale principale fonte  di  finanziamento
del Fondo regionale per la non autosufficienza,  istituito  dall'art.
10 della legge in esame, i trasferimenti di  risorse  economiche  dal
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di  cui  all'art.  20  della
legge 328 del 2000. 
    Al riguardo si rileva che, nell'ambito del complesso procedimento
di attuazione del federalismo  fiscale,  che  e'  stato  delegato  ai
Governo dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, l'art. 1  comma  2,  del
di. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 d  2010),  concernente
il patto di stabilita'  interno  ed  altre  disposizioni  sugli  enti
territoriali, ha effettuato consistenti riduzioni per gli anni 2012 e
2013 alle  risorse  statali  afferenti  il  Fondo  Nazionale  per  le
Politiche Sociali, rendendo di  conseguenza  indisponibili  eventuali
trasferimenti di risorse  alle  Regioni  a  statuto  ordinario.  Tale
circostanza rende pertanto  gli  interventi  sociali  disposti  dalla
legge in esame privi di copertura finanziaria in violazione dell'art.
81, quarto comma, Cost. 
    Per tali motivi le disposizioni regionali indicate vengono con il
presente atto impugnate dinanzi alla Corte  Costituzionale  ai  sensi
dell'art. 127, Cost.  
 
                                P.Q.M 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale del legge della Regione Calabria nr. 44 del 20.12.2011
nei sensi e per ragioni come sopra precisati. 
        Roma, addi' 16 febbraio 2012 
 
                L'Avvocato dello Stato: De Giovanni