N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2011
Ordinanza del 1° dicembre 2011 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a carico di L.M.. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attivita' di trasporto di persone e cose - Disciplina - Mancata previsione tra le disposizioni applicabili, tramite rinvio ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186 del codice della strada, della disposizione di cui al comma 9-bis del medesimo articolo, secondo cui al conducente comune, nella fattispecie analoga, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita' - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per le medesime categorie di soggetti nel caso di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. - Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 186-bis, comma 6. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.(GU n.13 del 28-3-2012 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento n. 2750/11 Reg. GIP; Contro L.M., nato a Bolzano il 27 aprile 1992 ed ivi residente in , difeso di fiducia dall'avv. Andrea Gnecchi del Foro di Bolzano; imputato della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. b), 2-sexies e 186-bis del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada), per aver guidato il veicolo targato X2CNN6 in stato di ebbrezza (1,51 e 1,47 g/1) in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22,00 e le ore 7,00. Accertato in Bolzano, il 19 febbraio 2011 alle ore 04:15. Premesso che Come risulta dalla comunicazione della notizia di reato del 21 febbraio 2011 della Compagnia Carabinieri di Bolzano, l'odierno imputato L.M. e' stato fermato nel Comune di Bolzano nella notte del 19 febbraio 2011 mentre era alla guida del suo motorino perche' presentava i sintomi dell'ebbrezza alcolica e sottoposto ad accertamento mediante etilometro, da cui risultava un tasso etilico di 1,51 g/1 nella prima prova e 1,47 g/1 nella seconda, ricadente dunque (per il principio del favor rei) nella fattispecie di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 186 del D.Lgs n. 285/1992 (c.d. codice della strada) che concerne l'accertamento di un tasso etilico tra 0,8 ed 1,5 g/1; stante l'evidenza della prova, lo scrivente GIP, su richiesta del P.M., emetteva nei confronti del L. il decreto penale di condanna n. 754/11 del 15 giugno 2011 con cui si comminava la pena di € 2.550,00 di ammenda, di cui € 2.000,00 in sostituzione di giorni 8 di arresto; il Difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha proposto opposizione al predetto decreto penale di condanna, chiedendo, ex art. 444 c.p.p., l'applicazione di una pena di giorni 12 di arresto ed € 800,00 di ammenda da sostituirsi con l'effettuazione di 32 ore di lavori di pubblica utilita' presso il Centro Giovanile di Via Vintola a Bolzano ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 del D.Lgs. n. 285/1992; all'udienza del 10 ottobre 2011 lo scrivente GIP rappresentava l'impossibilita' di applicare la richiesta sostituzione della pena, per il mancato richiamo del citato comma 9-bis nel comma 6 dell'art. 186-bis del D.Lgs. n. 285/1992, articolo che detta una disciplina speciale (con fattispecie punitiva allargata anche ad un tasso etilico tra 0 e 0,5 g/1 e pene molto piu' severe) per i conducenti infraventunenni e per i neopatentati qual'e' l'imputato L. (oltre che per gli autotrasportatori e per i conducenti di mezzi pesanti e di autobus); infatti, il comma 6 dell'art. 186-bis prevede che anche per le predette categorie di conducenti "si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186" e non quindi il comma 9-bis, peraltro introdotto dalla medesima legge che ha introdotto anche l'art. 186-bis; l'udienza veniva quindi rinviata per approfondire meglio la questione ed all'udienza del 21 novembre 2011 il Difensore sollevava eccezione di incostituzionalita' della norma da ultimo citata per la disparita' di trattamento che essa veniva a creare rispetto alla disciplina dell'art. 187 c.p. che, per le medesime categorie di conducenti, qualora trovati alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, prevede, invece, espressamente al comma 8-bis la possibilita' di sostituire la pena con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita'; 1. La questione di costituzionalita' La questione di costituzionalita' sottoposta al vaglio di codesta Corte puo' cosi' riassumersi: e' costituzionalmente legittimo, ai sensi degli artt. 3 e 27 co. 3 della Costituzione, il comma 6 dell'art. 186-bis del D.Lgs. nella parte in cui, in relazione alle categorie di guidatori "a rischio" enucleate dal comma 1 dello stesso art. 186-bis (e precisamente neopatentati, infraventunenni, autotrasportatori e guidatori di mezzi pesanti e autobus) allorche' fermati alla guida in stato di ebbrezza alcolica, richiama "le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186" del medesimo decreto e non anche quella del comma 9-bis che concede al guidatore comune fermato nelle medesime condizioni di effettuare, in sostituzione della pena, lavori di pubblica utilita' di durata corrispondente e per tale via estinguere il reato, dimezzare il periodo di sospensione della patente ed evitare la confisca del veicolo? Cio' non tanto in relazione alla disparita' di trattamento creata rispetto al predetto guidatore comune, quanto in primis in relazione agli stessi guidatori "a rischio" teste' menzionati, allorche' fermati alla guida di un veicolo sotto l'effetto di stupefacenti, in relazione al disposto dell'art. 187 co. 8-bis che, invece, ammette indistintamente tutti i guidatori fermati in tali condizioni psico-fisiche al beneficio dei lavori di pubblica utilita' in sostituzione della pena. Detto in parole povere: come spiegare al ventenne trovato alla guida in stato di ebbrezza che il legislatore in considerazione della sua giovane eta' e della sua inesperienza lo ritiene piu' pericoloso del comune ubriaco alla guida e conseguentemente indegno di fiducia e percio' lo condanna e gli confisca il veicolo, mentre consente al coetaneo colto alla guida dopo essersi fatto una dose di eroina (oppure una "sniffata" di cocaina o una "canna"), di estinguere il reato ed evitare la confisca del veicolo, svolgendo nel proprio tempo libero presso un ente di sua scelta e in orari da concordare con questo, lavori di pubblica utilita? 2. Sulla rilevanza della questione Sulla base del verbale dei Carabinieri e delle risultanze delle prove mediante etilometro, evidente e' la penale responsabilita' dell'imputato, come pure, trattandosi di soggetto che ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni e, comunque, infraventunenne, l'inquadramento del fatto - reato nell'ambito dell'art. 186-bis del D.Lgs. n. 285/1992 in relazione all'art. 186 co. 2 lett. b) del medesimo decreto. L'interpretazione e l'applicazione di detta norma sono, dunque, imprescindibili nel caso in oggetto. Cio' chiarito in merito al fatto e rimandando al punto 3 la disamina circa l'effettiva sussistenza dell'ipotizzata disparita' di trattamento ossia della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' proposta, occorre ora innanzitutto accertarne la rilevanza e, quindi, verificare se tale disparita' di trattamento possa essere altrimenti eliminata in via interpretativa dal giudice ordinario. 2.1 Lo scrivente e' consapevole del fatto che altro Tribunale (nella specie quello di Rovereto) ritiene di aver trovato una soluzione pratica al problema, qualificando la fattispecie di cui all'art. 186-bis come circostanza aggravante del precedente art. 186 e ritenendo percio' non necessario un richiamo al comma 9-bis di detto articolo, in quanto l'art. 186 sarebbe applicabile per cio' stesso nella sua interezza anche alla fattispecie del 186-bis. Detta tesi, tuttavia, appare impraticabile sotto molteplici profili come si esporra' immediatamente. 2.1.1 Innanzitutto, partendo dal postulato che il citato art. 186-bis introduca solo un'aggravante del precedente art. 186 ci si scontra inevitabilmente con il dettato normativo dello stesso art. 186-bis che espressamente richiama, al comma 6, soltanto alcune delle disposizioni del precedente articolo, il che pare escludere, implicitamente, quelle non richiamate, tra cui appunto quella di cui al comma 9-bis che consente di sostituire la pena con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita' di durata corrispondente secondo i criteri di conversione predeterminati dal legislatore. 2.1.2 Conseguentemente, se si afferma che tutte le disposizioni dell'art. 186 sono comunque applicabili al successivo art. 186-bis perche' questo si limita ad introdurre un'aggravante, occorre a questo punto spiegare a cosa serva il disposto del comma 6 di quest'ultimo articolo, giusto il quale "si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186". La tesi, giusta la quale detti richiami avrebbero la funzione di evidenziare che anche per la fattispecie di cui all'art. 186-bis trova applicazione la stessa procedura di accertamento dello stato di ebbrezza, e' palesemente contraddittoria rispetto all'assunto da cui muove, ossia dal fatto che detto articolo introduce unicamente una circostanza aggravante, assunto in relazione al quale tutte le disposizioni dell'art. 186, senza necessita' di richiami, divengono applicabili tout court. 2.1.3 Appare evidente, invece, il fatto che se tutte le disposizioni di cui all'art. 186 fossero applicabili alla fattispecie del 186-bis il rinvio ad alcune di esse, specificamente individuate dal predetto comma 6, sarebbe privo di qualsiasi concreta utilita' ed anzi del tutto illogico. 2.1.4 Un'interpretazione che conduca a ritenere inutile e dunque tamquam non esset una disposizione e' preclusa in radice al giudice ordinario: qualsivoglia interpretazione, quand'anche finalizzata a rendere aderente ai principi costituzionali il dettato normativo, e' ammissibile finche' la norma si presti ad essere piegata ad un nuovo o diverso significato, ossia, sostanzialmente, sia possibile scegliere tra (almeno) due diverse alternative, non quando conduca ad una sostanziale abrogazione della norma, che compete solo al legislatore stesso o al Giudice delle Leggi. 2.2 Attenendosi al principio teste' enunciato e volendo quindi dare un senso ai richiami di cui al comma 6 dell'art. 186-bis (a mente del quale, come detto, "si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186") deve concludersi che il legislatore abbia inteso creare un'autonoma fattispecie di reato e consapevolmente escluso che le disposizioni non richiamate possano trovare applicazione alla fattispecie in oggetto, salvo a ritenere che alcuna di esse, quale appunto il comma 9-bis sull'effettuazione dei lavori di pubblica utilita' in sostituzione della pena, non sia stata richiamata per una mera svista. 2.2.1 Se si opta per la prima ipotesi, il giudice ordinario non puo' adottare un'interpretazione contra legem, in quanto contravverrebbe la precisa scelta del legislatore di adottare per categorie di guidatori ritenute maggiormente a rischio (neopatentati, infraventunenni, autotrasportatori e conducenti di mezzi pesanti e di autobus) un trattamento sanzionatorio piu' severo, precludendo ai medesimi il "commodus discessus" di estinguere il reato tramite la positiva effettuazione di lavori di pubblica utilita'. 2.2.2 L'ipotesi di una mera svista del legislatore postula, invece, che, sulla base dell'analisi dell'iter legislativo, possa con certezza affermarsi che fosse comunque intenzione del legislatore (art. 12 co. 1 delle preleggi) quella di introdurre la predetta possibilita' di estinguere il reato anche per la fattispecie di cui all'art. 186-bis, oppure che una tale volonta' possa comunque dirsi oggettivata nella ratio legis. 2.2.3 Sennonche' deve innanzitutto escludersi che il mancato richiamo del citato comma 9-bis dell'art. 186 nel comma 6 dell'art. 186-bis sia il frutto, come talora avviene, di un difettoso coordinamento di norme succedutesi nel tempo, posto che - e trattasi nella specie di un dato particolarmente significativo - entrambe le disposizioni sono state introdotte dalla medesima legge (la n. 120 del 29 luglio 2010). 2.2.4 Inoltre, nessun elemento decisivo emerge dai lavori preparatori, posto che ne' nelle bozze della legge 120/2010, e dell'art. 186-bis in particolare, ne' nelle note esplicative che le corredano si fa minimamente accenno, neppure implicito, al problema in oggetto e men che meno ad un'intenzione esplicita di estendere alle categorie di guidatori considerate dall'art. 186-bis il beneficio di cui al citato comma 9-bis. 2.2.5 Va, peraltro, anche evidenziato come la medesima legge n. 120/2010 che ha introdotto per il guidatore comune la possibilita' di estinguere il reato con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita' e, in pari tempo, la fattispecie dell'art. 186-bis per le categorie di guidatori ritenute piu' a rischio, ha anche introdotto per queste ultime (neopatentati, infraventunenni, autotrasportatori e guidatori di mezzi pesanti ed autobus) le corrispondenti modifiche all'art. 187 ed ivi previsto indistintamente al comma 8-bis la possibilita' per tutti i guidatori sotto effetto di stupefacenti, ancorche' appartenenti alle predette categorie, di accedere ai lavori di pubblica utilita' purche' i tossicodipendenti si sottopongano anche ad un programma terapeutico e socio - riabilitativo. 2.2.6 Detta norma crea appunto quella disparita' di trattamento rispetto al regime sanzionatorio del precedente art. 186-bis, che costituisce il motivo per cui viene ora sollevata la questione di costuzionalita' dell'art. 186-bis co. 6. 2.2.7 Anche, questo dato, tuttavia, non si presta ad un'interpretazione univoca della volonta' del legislatore di estendere in ogni caso alla predetta categoria di guidatori questa modalita' di estinzione del reato, posto che insuperabile appare l'obiezione che la differente regolamentazione delle due fattispecie potrebbe essere il frutto di una precisa scelta (secondo i noti brocardi "ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit" e "in claris non fit interpretatio"), ancorche' di dubbia costituzionalita', intesa ad incentivare i tossicodipendenti a sottoporsi ad un programma terapeutico. La contestualita' con cui e' avvenuta l'introduzione di tutte le norme considerate non fa che rafforzare detta eventualita'. 2.2.8 In proposito, rilevante e' anche la considerazione che in data 9 novembre 2010, ossia alcuni mesi dopo l'entrata in vigore delle norme in oggetto, e' stato presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge n. 2436, il cui art. 2 prevede espressamente l'inserimento nel comma 6 dell'art. 186-bis del richiamo al comma 9-bis dell'art. 186, ossia appunto la possibilita' anche per i neopatentati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza di accedere ai lavori di pubblica utilita'. Il fatto che detto disegno di legge, a distanza di oltre un anno, non sia stato ancora approvato, costituisce un ulteriore elemento per escludere che possa desumersi un'originaria intenzione del legislatore di applicare questo strumento di estinzione del reato anche alla fattispecie di cui all'art. 186-bis. Se, infatti, il medesimo esito fosse raggiungibile in via interpretativa non vi sarebbe alcun bisogno della modifica proposta. 2.3 Altrettanto inefficace si rivela l'analisi della ratio legis. L'art. 186-bis se da un lato si rivolge ad alcune specifiche categorie di guidatori ritenute piu' a rischio e quindi si pone in rapporto di specialita' rispetto alla disciplina dettata per il guidatore comune dal precedente art. 186, dall'altro inasprisce rispetto ad esse il regime sanzionatorio sotto un duplice profilo: a) perche' per l'illecito amministrativo (tasso etilico inferiore a 0,8 g/l) elimina la soglia minima di punibilita', introducendo una sanzione amministrativa anche per l'ipotesi di una percentuale minima di alcool nel sangue (quale quella afferente ad un tasso etilico tra 0 e 0,5 g/1, giuridicamente irrilevante per il guidatore comune); b) perche' per l'illecito penale (tasso etilico superiore a 0,8 g/1) esso comporta un aumento di pena nella misura da un terzo alla meta' sia rispetto alla fattispecie di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) (tasso etilico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) che a quella di cui all'art. 186 co. 2 lett. c) (tasso etilico superiore ad 1,5 g/1) e comporta altresi' un aggravamento delle sanzioni accessorie. Rispetto a tale inasprimento del regime sanzionatorio, la scelta se ammettere o meno il reo al beneficio della sostituzione della pena con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita', come avviene nel successivo art. 187, appare neutra se non addirittura in controtendenza. Essa e', comunque, estranea alla ratio legis, rappresentando un beneficio che sta alla discrezione del legislatore concedere o non concedere, ovviamente nei limiti in cui una tale scelta sia costituzionalmente corretta. 2.3.1 Ne consegue che, di fronte ad una norma, quale quella del comma 6 dell'art. 186-bis, che a ben vedere gia' sul piano letterale non pone dubbi interpretativi di sorta, non pare superabile il disposto dell'art. 12 co. 1 delle disposizioni sulla legge in generale, a mente del quale "nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (ossia "in claris non fit interpretatio"). Infatti, se la questione che si prospetta non e', in realta', quella di superare un dubbio interpretativo ma unicamente quella di eliminare una disparita' di trattamento rispetto al dettato di un'altra norma, non puo' addivenirsi ad un'armonizzazione delle due disposizioni introducendo fittiziamente nell'una cio' che essa non dice o espressamente esclude. 2.4 Neppure puo' sanarsi la disparita' di trattamento tra la disciplina dell'art. 186-bis e quella del 187, ricorrendo all'analogia in bonam partem con quest'ultima norma perche' non essendovi una lacuna dell'ordinamento, difetta in radice la possibilita' di ricorrere alla disciplina dettata per una fattispecie analoga. Il ricorso allo strumento dell'analogia presuppone, infatti, a niente dell'art. 12 co. 2 delle preleggi, l'assenza di una "precisa disposizione" che, invece, nella specie e' costituita proprio dal comma 6 dell'art. 186-bis: se dunque il legislatore non avesse introdotto alcun richiamo, omettendo in loto detta disposizione, sarebbe stato senz'altro possibile integrare il disposto dell'art. 186-bis, ricorrendo all'analogia in bonam partem, con quello previsto dall'art. 187. Avendo il legislatore compiuto, invece, una scelta precisa sulle norme da richiamare, il ricorso all'analogia per integrare detta scelta e' precluso in radice, proprio perche' contrasta col dato letterale (art. 12 co. 1 delle preleggi): una tale operazione di "ortopedia giuridica", infatti, non solo farebbe dire alla norma cio' che essa non dice, ma le farebbe dire il contrario di cio' che essa dice. Infatti, la locuzione "si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186", vuol anche dire, sino a prova contraria, che tutte le altre disposizioni dell'articolo richiamato, inclusa quindi quella di cui al comma 9-bis, non possono applicarsi. Un'operazione ermeneutica di questo tipo, ove non vi sia, come nel caso di specie, alcun vuoto normativo da colmare, ma unicamente una disparita' di trattamento da eliminare, e', quindi, senza dubbio preclusa al giudice ordinario e riservata esclusivamente a codesta Corte, per il tramite di una pronuncia di incostituzionalita' del predetto comma 6 nella parte in cui non richiama il citato comma 9-bis. 2.5 In conclusione, i richiami di cui al comma 6 dell'art. 186-bis assumono un preciso significato solo ritenendo che il legislatore abbia inteso creare per le categorie di guidatori statisticamente piu' a rischio un'autonoma figura di reato rispetto alla guida in stato di ebbrezza generica. Con essi il legislatore ha inteso richiamare la fattispecie generale dell'art. 186 cit. in relazione alle modalita' di accertamento, alle sanzioni accessorie e all'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza. 2.6 In tal senso depone anche la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 186-bis, giusta la quale "le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". Il fatto stesso di sottrarre il piu' severo trattamento sanzionatorio introdotto dall'art. 186-bis agli ordinari criteri di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. dimostra inequivocabilmente la natura autonoma della fattispecie di reato ed il fatto che il termine "aggravante" usato dal legislatore e' solo quoad poenam: anziche' determinarsi autonomamente le pene si e' cioe' preferito indicarle per relationem, aggravando quelle comminate al guidatore comune, allorche' fermato in stato di ebbrezza alcolica. Caratteristica essenziale e peculiare della circostanza del reato, ancorche' ad effetto speciale (cfr. art. 69 u. co. c.p.), e', infatti, quella di concorrere con tutte le altre che qualificano il singolo caso senza possibilita' di sottrarsi ad una valutazione unitaria. 2.7 Alla luce di tale dato e' palese il fatto che il legislatore non abbia inteso limitarsi ad introdurre una nuova aggravante alla fattispecie dell'art. 186, cosa che, oltretutto, avrebbe richiesto semplicemente l'introduzione di uno o piu' commi al medesimo articolo, senza necessita' di introdurre un articolo ad hoc, ma abbia voluto introdurre, per le categorie di guidatori statisticamente piu' a rischio, una nuova fattispecie di reato proprio per evitare che il piu' severo regime sanzionatorio potesse entrare nel calderone del concorso di circostanze ed essere cosi' vanificato dal criterio di bilanciamento cui le stesse sono necessariamente assoggettate. 2.7.1 In quest'ottica e' pienamente coerente determinare le pene per relationem con le corrispondenti pene dell'art. 186 c.p., afferendo le stesse ai medesimi rango etilici previsti dal co. 2 lettere b) e c) di detto articolo (rispettivamente fra 0,8 e 1,5 g/l e oltre 1,5 g/l) e dunque a fatti - reati che non differiscono per la condotta del reo, ma unicamente per una sua qualita' soggettiva (guidatore inesperto, autotrasportatore, come tale normalmente soggetto a prolungati periodi di guida) o per la pericolosita' intrinseca al veicolo utilizzato (mezzi pesanti e autobus) a causa della massa e della forza inerziale dei medesimi, caratteristiche queste che comportano indubbiamente un aumento del rischio di incidente rispetto alla fattispecie generale. 2.7.2 Trattandosi di reati di pericolo la nuova fattispecie di cui all'art. 186-bis corrisponde quindi, rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 186, ad una piu' elevata messa in pericolo dei medesimi beni giuridici, cui corrisponde un autonomo e piu' grave regime sanzionatorio: le "circostanze aggravanti" di cui parla il citato comma 4 altro non sono che le nuove e piu' gravi pene edittali determinate in relazione all'elevazione del rischio e cosi' impropriamente denominate perche' computate per relationem con le corrispondenti condotte della fattispecie generale di cui all'art. 186, rispetto alle quali comportano appunto un aggravamento da un terzo alla meta'. Proprio in quanto nuove pene edittali esse non sono bilanciabili e il computo delle circostanze avviene a partire dalle stesse. 2.8 Concludendo sulla questione della rilevanza, introducendo l'art. 186-bis del codice della strada una fattispecie autonoma e speciale rispetto a quella generale di cui al precedente art. 186, le cui disposizioni sono solo in parte richiamate dal comma 6, non vi e' modo per eliminare in via interpretativa l'ipotizzata disparita' di trattamento creata rispetto a quanto previsto dal successivo art. 187, posto che: a) se non vi sono elementi decisivi per affermare che il mancato richiamo al comma 9-bis o, comunque, la mancata introduzione della possibilita' di accedere ai lavori di pubblica utilita' in sostituzione della pena, sia il frutto di una precisa intenzionalita' del legislatore, neppure vi e' elemento alcuno per affermare che possa essersi trattato di una sua mera "svista"; b) in ogni caso, anche se si fosse trattato di "svista" del legislatore essa non pare rimediabile in via interpretativa dal giudice ordinario, richiedendo una pronuncia c.d. "additiva" di codesta Corte. 3. Sulla non manifesta infondatezza della questione Il fatto che l'introduzione del comma 8-bis dell'art. 187 venga a determinare una macroscopica disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dettata dall'art. 186-bis e, segnatamente, dal comma 6, e' di intuitiva evidenza. 3.1 Innanzitutto non puo' porsi seriamente in discussione il fatto che la c.d. sostituzione della pena con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita' di durata corrispondente, introdotta da detta norma per chiunque guidi in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti, costituisca, a tutti gli effetti, un beneficio che attenua, non di poco, il rigore sanzionatorio della norma. Detta norma, infatti, non introduce in realta' una pena alternativa, la cui valutazione di equipollenza e' rimessa alla discrezionalita' del legislatore, bensi' a) comporta l'estinzione del reato, purche', ovviamente, i lavori di utilita' vengano correttamente svolti; b) evita, conseguentemente, all'imputato di subire una condanna (il decreto penale eventualmente emesso nei suoi confronti viene, infatti, revocato una volta acquisita la prova del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilita'); c) comporta l'ulteriore beneficio del dimezzamento della pena accessoria della sospensione della patente di guida; d) evita all'imputato, ove prevista, la confisca del veicolo, beneficio spesso rilevantissimo sotto il profilo economico, consentendo all'imputato di conservarne il valore d'uso e di scambio (mentre chi subisce la confisca alla perdita afferente al prezzo/valore di scambio del veicolo deve aggiungere anche tutti i disagi afferenti all'impossibilita' di farne uso e di reperirne un altro). A cio' aggiungasi anche il fatto che il regime di conversione dettato dal legislatore e' tutt'altro che oneroso, equivalendo due ore di lavoro anche non consecutive ad un giorno di arresto o a 250,00 € di ammenda, e che l'imputato puo' scegliere liberamente l'ente presso cui svolgere la prestazione lavorativa, in cio' notevolmente facilitato, quanto al comprensorio di questo Tribunale, dalle numerose convenzioni gia' stipulate dal Tribunale di Bolzano con molti enti operanti sul territorio provinciale che vincolano detti enti ad accogliere il richiedente nei limiti della disponibilita' di posti da essi previamente indicata all'atto della stipula. 3.2 Neppure puo' porsi seriamente in discussione il fatto che la fattispecie di cui all'art. 186-bis del D.Lgs n. 285/1992 sia omologa, sotto il profilo del disvalore del fatto, rispetto a quella di cui al terzo capoverso del comma 1 dell'art. 187 del medesimo decreto, in quanto a) Detta norma testualmente richiama le medesime categorie di guidatori "a rischio" previste dall'art. 186-bis attraverso un rinvio a detta norma ("Per i conducenti di cui al comma 1 dell'art. 186-bis ."); b) Essa introduce il medesimo inasprimento del regime sanzionatorio, principale ed accessorio, previsto dall'art. 186-bis (... le sanzioni .... sono aumentate da un terzo alla meta'"), equiparando cosi' ex lege la gravita' dei fatti ivi sanzionati; c) Essa, inoltre, manifesta la medesima volonta' di sottrarre il predetto inasprimento al bilanciamento con altre circostanze e, dunque, per quanto sopra esposto (vedi sopra sub 2.7), di configurare una fattispecie autonoma di reato pur all'interno del medesimo articolo di legge ("Si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 186-bis"). 3.3 Se cosi' e' non vi e' dubbio che i benefici di cui sopra concessi indiscriminatamente a chiunque guidi in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti (purche' non abbia cagionato un incidente e purche' non ne abbia gia' beneficiato) a prescindere dal fatto se egli rientri o meno nelle categorie di conducenti a rischio (come detto enunciata dall'art. 186-bis co. 1 e richiamata dal terzo capoverso del primo comma dell'art. 187), oltre ad essere in controtendenza rispetto all'inasprimento sanzionatorio previsto per dette categorie, determina un'evidentissima disparita' di trattamento rispetto a quanti, appartenenti alle medesima categorie, vengano invece sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che viceversa non possono essere ammessi ai medesimi benefici per quanto sopra ampiamente esposto sub 2. 3.4 Non c'e' dubbio, infatti, che, anche alla luce dello stesso dato normativo, la fattispecie di cui all'art. 186-bis non rappresenti un maggior disvalore rispetto a quella prevista dall'art. 187 co. 1 terzo capoverso perche' a parita' di qualita' soggettive (guidatori inesperti o trasportatori esposti ad estenuanti turni di guida) o di qualita' oggettive del veicolo (guidatori di mezzi pesanti o di autobus) nonche' di condotta (guida in condizioni psico - fisiche alterate) cambia unicamente il mezzo tramite il quale ci si e' posti in condizioni di alterazione psico - fisica: consumo di alcolici in un caso, di sostanze stupefacenti o psicotrope nell'altro. 3.5 A ben vedere, anzi, la guida sotto - effetto di stupefacenti e' potenzialmente piu' riprovevole sia per la maggior facilita' con cui il consumo di tali sostanze determina dipendenza e dunque per il maggior rischio di reiterazione del reato, sia per il fatto che la detenzione di dette sostanze, a differenza di quella di alcolici, e' penalmente sanzionata dall'ordinamento (e tollerata unicamente quando finalizzata ad un uso meramente personale). 3.6 A parita' di condizioni, il differente regime sanzionatorio determinato dalla mancata concessione degli stessi benefici anche alla fattispecie dell'art. 186-bis, appare del tutto irragionevole e, dunque, incostituzionale. 3.7 Da un lato esso contrasta, infatti, con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e dall'altro cozza con la finalita' rieducativa della pena, prevista dall'art. 27 co. 3 della Costituzione. Se, infatti, a parita' di disvalore del fatto, il ventenne colto alla guida in stato di ebbrezza si vede condannare ad una pena detentiva e pecuniaria, alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, mentre il suo coetaneo colto alla guida sotto l'effetto di stupefacenti e' ammesso ai lavori di pubblica utilita', effettuati positivamente i quali evita la condanna e la confisca del veicolo e si vede, altresi', dimezzare il periodo di sospensione della patente, ogni pretesa rieducativa che si voglia attribuire al trattamento sanzionatorio applicato nei confronti del primo viene vanificato dalla sconcertante iniquita' dei due regimi.
P.Q.M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-bis, comma 6, del d.lgs n. 285/1992 (c.d. codice della strada) nella parte in cui nel richiamare "le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186" omette di richiamare anche il comma 9-bis del medesimo art. 186, per disparita' di trattamento e, dunque, per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, in relazione a quanto previsto per le medesime categorie di soggetti dal combinato disposto delle norme di cui al comma 1 terzo capoverso e al comma 8-bis dell'art. 187 dello stesso D.Lgs. n. 285/1992. Per l'effetto, Rimette la predetta questione alla Corte Costituzionale, Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che della presente ordinanza sia data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere. Bolzano, 30 novembre 2011 Il Giudice: Pelino