N. 40 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 dicembre 2011

Ordinanza del 1° dicembre 2011 emessa dal  G.I.P.  del  Tribunale  di
Bolzano nel procedimento penale a carico di L.M.. 
 
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza  dell'alcool
  per  conducenti  di  eta'  inferiore  a   ventuno   anni,   per   i
  neo-patentati e per chi esercita professionalmente  l'attivita'  di
  trasporto di persone e cose - Disciplina - Mancata  previsione  tra
  le disposizioni applicabili, tramite rinvio ai commi da 3 a 6, 8  e
  9 dell'art. 186 del codice della strada, della disposizione di  cui
  al comma 9-bis del medesimo articolo,  secondo  cui  al  conducente
  comune, nella fattispecie analoga, la pena detentiva  e  pecuniaria
  puo' essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilita' -
  Disparita'  di  trattamento  rispetto  a  quanto  previsto  per  le
  medesime categorie di soggetti  nel  caso  di  guida  in  stato  di
  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze  stupefacenti   -
  Violazione del principio della finalita' rieducativa della pena. 
- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 186-bis, comma
  6. 
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. 
(GU n.13 del 28-3-2012 )
 
                            IL TRIBUNALE 
 
    Nel procedimento n. 2750/11 Reg. GIP; 
    Contro L.M., nato a Bolzano il 27 aprile 1992 ed ivi residente in
, difeso di fiducia dall'avv. Andrea Gnecchi  del  Foro  di  Bolzano;
imputato della contravvenzione di cui all'art. 186, commi 1, 2  lett.
b), 2-sexies e 186-bis del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile  1992  (codice
della strada), per aver guidato il veicolo targato X2CNN6 in stato di
ebbrezza (1,51  e  1,47  g/1)  in  conseguenza  dell'uso  di  bevande
alcoliche, con l'aggravante di aver commesso  il  fatto  tra  le  ore
22,00 e le ore 7,00. 
    Accertato in Bolzano, il 19 febbraio 2011 alle ore 04:15. 
 
                            Premesso che 
 
    Come risulta dalla comunicazione della notizia di  reato  del  21
febbraio 2011  della  Compagnia  Carabinieri  di  Bolzano,  l'odierno
imputato L.M. e' stato fermato nel Comune di Bolzano nella notte  del
19 febbraio 2011 mentre era  alla  guida  del  suo  motorino  perche'
presentava  i  sintomi  dell'ebbrezza  alcolica   e   sottoposto   ad
accertamento mediante etilometro, da cui risultava un  tasso  etilico
di 1,51 g/1 nella prima prova e 1,47  g/1  nella  seconda,  ricadente
dunque (per il principio del favor rei) nella fattispecie di  cui  al
comma 2 lett. b) dell'art. 186 del D.Lgs  n.  285/1992  (c.d.  codice
della strada) che concerne l'accertamento di un tasso etilico tra 0,8
ed 1,5 g/1; 
    stante l'evidenza della prova, lo scrivente GIP, su richiesta del
P.M., emetteva nei confronti del L. il decreto penale di condanna  n.
754/11 del 15 giugno 2011 con cui si comminava la pena di  € 2.550,00
di ammenda, di cui € 2.000,00 in sostituzione di giorni 8 di arresto; 
    il  Difensore  dell'imputato,  munito  di  procura  speciale,  ha
proposto  opposizione  al  predetto  decreto  penale   di   condanna,
chiedendo, ex art. 444 c.p.p., l'applicazione di una pena  di  giorni
12  di  arresto  ed  € 800,00   di   ammenda   da   sostituirsi   con
l'effettuazione di 32 ore di lavori di pubblica  utilita'  presso  il
Centro Giovanile di Via Vintola a Bolzano ai sensi  del  comma  9-bis
del citato art. 186 del D.Lgs. n. 285/1992; 
    all'udienza del 10 ottobre 2011 lo  scrivente  GIP  rappresentava
l'impossibilita' di applicare la richiesta sostituzione  della  pena,
per il mancato richiamo del citato comma 9-bis nel comma 6  dell'art.
186-bis del D.Lgs. n. 285/1992, articolo  che  detta  una  disciplina
speciale (con  fattispecie  punitiva  allargata  anche  ad  un  tasso
etilico tra 0 e 0,5 g/1 e pene molto piu' severe)  per  i  conducenti
infraventunenni e per i neopatentati qual'e' l'imputato L. (oltre che
per gli autotrasportatori e per i conducenti di mezzi  pesanti  e  di
autobus); 
    infatti, il comma 6 dell'art. 186-bis prevede che  anche  per  le
predette categorie di conducenti "si applicano le disposizioni di cui
ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186" e non quindi il comma  9-bis,
peraltro introdotto dalla medesima  legge  che  ha  introdotto  anche
l'art. 186-bis; 
    l'udienza veniva  quindi  rinviata  per  approfondire  meglio  la
questione ed all'udienza del 21 novembre 2011 il Difensore  sollevava
eccezione di incostituzionalita' della norma da ultimo citata per  la
disparita' di trattamento che essa  veniva  a  creare  rispetto  alla
disciplina dell'art. 187 c.p.  che,  per  le  medesime  categorie  di
conducenti, qualora trovati alla guida sotto  l'effetto  di  sostanze
stupefacenti,  prevede,  invece,  espressamente  al  comma  8-bis  la
possibilita' di sostituire la pena con l'effettuazione di  lavori  di
pubblica utilita'; 
1. La questione di costituzionalita' 
    La questione di costituzionalita' sottoposta al vaglio di codesta
Corte puo' cosi' riassumersi: 
        e' costituzionalmente legittimo, ai sensi degli artt. 3 e  27
co. 3 della Costituzione, il comma 6  dell'art.  186-bis  del  D.Lgs.
nella parte in cui, in  relazione  alle  categorie  di  guidatori  "a
rischio"  enucleate  dal  comma  1  dello  stesso  art.  186-bis   (e
precisamente  neopatentati,  infraventunenni,   autotrasportatori   e
guidatori di mezzi pesanti e autobus) allorche' fermati alla guida in
stato di ebbrezza alcolica, richiama "le disposizioni di cui ai commi
da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186"  del  medesimo  decreto  e  non  anche
quella del comma 9-bis che concede al guidatore comune fermato  nelle
medesime condizioni di effettuare, in sostituzione della pena, lavori
di  pubblica  utilita'  di  durata  corrispondente  e  per  tale  via
estinguere il  reato,  dimezzare  il  periodo  di  sospensione  della
patente ed evitare la confisca del veicolo? 
    Cio' non tanto in relazione alla disparita' di trattamento creata
rispetto al predetto guidatore comune, quanto in primis in  relazione
agli  stessi  guidatori  "a  rischio"  teste'  menzionati,  allorche'
fermati alla guida di un veicolo sotto l'effetto di stupefacenti,  in
relazione al disposto dell'art. 187 co. 8-bis  che,  invece,  ammette
indistintamente  tutti  i  guidatori  fermati  in   tali   condizioni
psico-fisiche  al  beneficio  dei  lavori  di  pubblica  utilita'  in
sostituzione della pena. 
    Detto in parole povere: come spiegare al  ventenne  trovato  alla
guida in stato di ebbrezza che il legislatore in considerazione della
sua giovane eta' e della sua inesperienza lo ritiene piu'  pericoloso
del comune ubriaco alla guida e conseguentemente indegno di fiducia e
percio' lo condanna e gli confisca il  veicolo,  mentre  consente  al
coetaneo colto alla guida dopo  essersi  fatto  una  dose  di  eroina
(oppure una "sniffata" di cocaina o una "canna"),  di  estinguere  il
reato ed evitare la confisca del veicolo, svolgendo nel proprio tempo
libero presso un ente di sua scelta e  in  orari  da  concordare  con
questo, lavori di pubblica utilita? 
2. Sulla rilevanza della questione 
    Sulla base del verbale dei Carabinieri e delle  risultanze  delle
prove mediante etilometro,  evidente  e'  la  penale  responsabilita'
dell'imputato, come pure, trattandosi di soggetto che  ha  conseguito
la patente di guida da meno di 3 anni e,  comunque,  infraventunenne,
l'inquadramento del fatto - reato nell'ambito dell'art.  186-bis  del
D.Lgs. n. 285/1992 in relazione all'art.  186  co.  2  lett.  b)  del
medesimo decreto. 
    L'interpretazione e l'applicazione di detta norma  sono,  dunque,
imprescindibili nel caso in oggetto. 
    Cio' chiarito in merito al fatto  e  rimandando  al  punto  3  la
disamina circa l'effettiva sussistenza dell'ipotizzata disparita'  di
trattamento ossia della non manifesta infondatezza della questione di
costituzionalita' proposta, occorre ora  innanzitutto  accertarne  la
rilevanza e, quindi, verificare se  tale  disparita'  di  trattamento
possa essere altrimenti eliminata in via interpretativa  dal  giudice
ordinario. 
    2.1 Lo scrivente e' consapevole del  fatto  che  altro  Tribunale
(nella specie  quello  di  Rovereto)  ritiene  di  aver  trovato  una
soluzione pratica al problema, qualificando  la  fattispecie  di  cui
all'art. 186-bis come circostanza aggravante del precedente art.  186
e ritenendo percio' non necessario un  richiamo  al  comma  9-bis  di
detto articolo, in quanto l'art. 186  sarebbe  applicabile  per  cio'
stesso nella sua interezza anche alla fattispecie del 186-bis. 
    Detta  tesi,  tuttavia,  appare  impraticabile  sotto  molteplici
profili come si esporra' immediatamente. 
    2.1.1 Innanzitutto, partendo dal postulato  che  il  citato  art.
186-bis introduca solo un'aggravante del precedente art.  186  ci  si
scontra inevitabilmente con il dettato normativo  dello  stesso  art.
186-bis che espressamente richiama, al comma 6, soltanto alcune delle
disposizioni  del  precedente  articolo,  il  che   pare   escludere,
implicitamente, quelle non richiamate, tra cui appunto quella di  cui
al comma 9-bis che consente di sostituire la pena con l'effettuazione
di lavori di pubblica utilita' di  durata  corrispondente  secondo  i
criteri di conversione predeterminati dal legislatore. 
    2.1.2 Conseguentemente, se si afferma che tutte  le  disposizioni
dell'art. 186 sono comunque applicabili al  successivo  art.  186-bis
perche' questo si  limita  ad  introdurre  un'aggravante,  occorre  a
questo punto spiegare a  cosa  serva  il  disposto  del  comma  6  di
quest'ultimo articolo, giusto il quale "si applicano le  disposizioni
di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186". 
    La tesi, giusta la quale detti richiami avrebbero la funzione  di
evidenziare che anche per la  fattispecie  di  cui  all'art.  186-bis
trova applicazione la stessa procedura di accertamento dello stato di
ebbrezza, e' palesemente contraddittoria rispetto all'assunto da  cui
muove, ossia dal fatto che detto articolo  introduce  unicamente  una
circostanza aggravante,  assunto  in  relazione  al  quale  tutte  le
disposizioni dell'art. 186, senza necessita' di  richiami,  divengono
applicabili tout court. 
    2.1.3  Appare  evidente,  invece,  il  fatto  che  se  tutte   le
disposizioni di cui all'art. 186 fossero applicabili alla fattispecie
del 186-bis il rinvio ad alcune di esse,  specificamente  individuate
dal predetto comma 6, sarebbe privo di qualsiasi concreta utilita' ed
anzi del tutto illogico. 
    2.1.4 Un'interpretazione che conduca a ritenere inutile e  dunque
tamquam non esset una disposizione e' preclusa in radice  al  giudice
ordinario: qualsivoglia interpretazione,  quand'anche  finalizzata  a
rendere aderente ai principi costituzionali il dettato normativo,  e'
ammissibile finche' la norma si presti ad essere piegata ad un  nuovo
o  diverso  significato,  ossia,   sostanzialmente,   sia   possibile
scegliere tra (almeno) due diverse alternative, non quando conduca ad
una  sostanziale  abrogazione  della  norma,  che  compete  solo   al
legislatore stesso o al Giudice delle Leggi. 
    2.2 Attenendosi al principio teste' enunciato  e  volendo  quindi
dare un senso ai richiami di cui al  comma  6  dell'art.  186-bis  (a
mente del quale, come detto, "si applicano le disposizioni di cui  ai
commi da 3 a 6, 8  e  9  dell'art.  186")  deve  concludersi  che  il
legislatore abbia inteso creare un'autonoma fattispecie  di  reato  e
consapevolmente escluso che le disposizioni  non  richiamate  possano
trovare applicazione alla fattispecie in oggetto,  salvo  a  ritenere
che alcuna di esse, quale appunto il comma  9-bis  sull'effettuazione
dei lavori di pubblica utilita' in sostituzione della pena,  non  sia
stata richiamata per una mera svista. 
    2.2.1 Se si opta per la prima ipotesi, il giudice  ordinario  non
puo'   adottare   un'interpretazione   contra   legem,   in    quanto
contravverrebbe la precisa scelta del  legislatore  di  adottare  per
categorie di guidatori ritenute maggiormente a rischio (neopatentati,
infraventunenni, autotrasportatori e conducenti di mezzi pesanti e di
autobus) un trattamento sanzionatorio  piu'  severo,  precludendo  ai
medesimi il "commodus discessus" di estinguere il  reato  tramite  la
positiva effettuazione di lavori di pubblica utilita'. 
    2.2.2 L'ipotesi di  una  mera  svista  del  legislatore  postula,
invece, che, sulla base dell'analisi dell'iter legislativo, possa con
certezza affermarsi che fosse  comunque  intenzione  del  legislatore
(art. 12 co. 1 delle  preleggi)  quella  di  introdurre  la  predetta
possibilita' di estinguere il reato anche per la fattispecie  di  cui
all'art. 186-bis, oppure che una tale volonta' possa  comunque  dirsi
oggettivata nella ratio legis. 
    2.2.3 Sennonche' deve  innanzitutto  escludersi  che  il  mancato
richiamo del citato comma 9-bis dell'art. 186 nel comma  6  dell'art.
186-bis  sia  il  frutto,  come  talora  avviene,  di  un   difettoso
coordinamento di norme succedutesi nel tempo, posto che - e  trattasi
nella specie di un dato particolarmente significativo -  entrambe  le
disposizioni sono state introdotte dalla medesima legge  (la  n.  120
del 29 luglio 2010). 
    2.2.4  Inoltre,  nessun  elemento  decisivo  emerge  dai   lavori
preparatori, posto che  ne'  nelle  bozze  della  legge  120/2010,  e
dell'art. 186-bis in particolare, ne' nelle note esplicative  che  le
corredano si fa minimamente accenno, neppure implicito,  al  problema
in oggetto e men che meno ad  un'intenzione  esplicita  di  estendere
alle  categorie  di  guidatori  considerate  dall'art.   186-bis   il
beneficio di cui al citato comma 9-bis. 
    2.2.5 Va, peraltro, anche evidenziato come la medesima  legge  n.
120/2010 che ha introdotto per il guidatore comune la possibilita' di
estinguere  il  reato  con  l'effettuazione  di  lavori  di  pubblica
utilita' e, in pari tempo, la fattispecie dell'art.  186-bis  per  le
categorie di guidatori ritenute piu' a rischio, ha  anche  introdotto
per queste ultime (neopatentati, infraventunenni, autotrasportatori e
guidatori di mezzi pesanti ed autobus)  le  corrispondenti  modifiche
all'art. 187 ed  ivi  previsto  indistintamente  al  comma  8-bis  la
possibilita' per tutti i guidatori  sotto  effetto  di  stupefacenti,
ancorche' appartenenti alle predette categorie, di accedere ai lavori
di pubblica utilita'  purche'  i  tossicodipendenti  si  sottopongano
anche ad un programma terapeutico e socio - riabilitativo. 
    2.2.6 Detta norma crea appunto quella disparita'  di  trattamento
rispetto al regime sanzionatorio del  precedente  art.  186-bis,  che
costituisce il motivo per cui viene ora  sollevata  la  questione  di
costuzionalita' dell'art. 186-bis co. 6. 
    2.2.7  Anche,  questo  dato,   tuttavia,   non   si   presta   ad
un'interpretazione  univoca  della  volonta'   del   legislatore   di
estendere in ogni caso alla predetta categoria  di  guidatori  questa
modalita' di estinzione del  reato,  posto  che  insuperabile  appare
l'obiezione che la differente regolamentazione delle due  fattispecie
potrebbe essere il frutto di  una  precisa  scelta  (secondo  i  noti
brocardi "ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit"  e  "in  claris
non  fit  interpretatio"),  ancorche'  di  dubbia  costituzionalita',
intesa  ad  incentivare  i  tossicodipendenti  a  sottoporsi  ad   un
programma  terapeutico.  La  contestualita'  con  cui   e'   avvenuta
l'introduzione di tutte le norme considerate non  fa  che  rafforzare
detta eventualita'. 
    2.2.8 In proposito, rilevante e' anche la considerazione  che  in
data 9 novembre 2010, ossia alcuni  mesi  dopo  l'entrata  in  vigore
delle  norme  in  oggetto,  e'  stato  presentato  al  Senato   della
Repubblica il disegno di  legge  n.  2436,  il  cui  art.  2  prevede
espressamente  l'inserimento  nel  comma  6  dell'art.  186-bis   del
richiamo al comma 9-bis dell'art. 186, ossia appunto la  possibilita'
anche per i neopatentati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza  di
accedere ai lavori di pubblica utilita'. Il fatto che  detto  disegno
di legge,  a  distanza  di  oltre  un  anno,  non  sia  stato  ancora
approvato, costituisce un ulteriore elemento per escludere che  possa
desumersi  un'originaria  intenzione  del  legislatore  di  applicare
questo strumento di estinzione del reato anche  alla  fattispecie  di
cui  all'art.  186-bis.  Se,  infatti,  il   medesimo   esito   fosse
raggiungibile in via interpretativa  non  vi  sarebbe  alcun  bisogno
della modifica proposta. 
    2.3 Altrettanto inefficace si rivela l'analisi della ratio legis.
L'art. 186-bis  se  da  un  lato  si  rivolge  ad  alcune  specifiche
categorie di guidatori ritenute piu' a rischio e quindi  si  pone  in
rapporto di specialita'  rispetto  alla  disciplina  dettata  per  il
guidatore comune  dal  precedente  art.  186,  dall'altro  inasprisce
rispetto ad esse il regime sanzionatorio sotto un duplice profilo: 
        a)  perche'  per  l'illecito  amministrativo  (tasso  etilico
inferiore a  0,8  g/l)  elimina  la  soglia  minima  di  punibilita',
introducendo una sanzione amministrativa anche per l'ipotesi  di  una
percentuale minima di alcool nel sangue (quale quella afferente ad un
tasso etilico tra 0 e 0,5  g/1,  giuridicamente  irrilevante  per  il
guidatore comune); 
        b) perche' per l'illecito penale (tasso etilico  superiore  a
0,8 g/1) esso comporta un aumento di pena nella misura  da  un  terzo
alla meta' sia rispetto alla fattispecie di cui all'art.  186  co.  2
lett. b) (tasso etilico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l) che a  quella  di
cui all'art. 186 co. 2 lett. c) (tasso etilico superiore ad 1,5  g/1)
e comporta altresi' un aggravamento delle sanzioni accessorie. 
    Rispetto a tale inasprimento del regime sanzionatorio, la  scelta
se ammettere o meno il reo al beneficio della sostituzione della pena
con l'effettuazione di lavori di pubblica utilita', come avviene  nel
successivo  art.  187,  appare   neutra   se   non   addirittura   in
controtendenza.  Essa  e',  comunque,  estranea  alla  ratio   legis,
rappresentando un beneficio che sta alla discrezione del  legislatore
concedere o non concedere, ovviamente nei  limiti  in  cui  una  tale
scelta sia costituzionalmente corretta. 
    2.3.1 Ne consegue che, di fronte ad una norma, quale  quella  del
comma 6 dell'art. 186-bis, che a ben vedere gia' sul piano  letterale
non pone dubbi  interpretativi  di  sorta,  non  pare  superabile  il
disposto dell'art.  12  co.  1  delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale, a mente del quale "nell'applicare la legge non si  puo'  ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese  dal  significato
proprio  delle  parole  secondo  la  connessione  di  esse,  e  dalla
intenzione   del   legislatore"   (ossia   "in   claris    non    fit
interpretatio"). Infatti, se la questione che si prospetta non e', in
realta', quella di superare un dubbio  interpretativo  ma  unicamente
quella di eliminare una disparita' di trattamento rispetto al dettato
di un'altra norma, non puo' addivenirsi  ad  un'armonizzazione  delle
due disposizioni introducendo fittiziamente nell'una  cio'  che  essa
non dice o espressamente esclude. 
    2.4 Neppure puo' sanarsi la  disparita'  di  trattamento  tra  la
disciplina  dell'art.  186-bis   e   quella   del   187,   ricorrendo
all'analogia in bonam  partem  con  quest'ultima  norma  perche'  non
essendovi  una  lacuna  dell'ordinamento,  difetta   in   radice   la
possibilita' di ricorrere alla disciplina dettata per una fattispecie
analoga. Il ricorso allo strumento dell'analogia presuppone, infatti,
a niente dell'art. 12 co. 2 delle preleggi, l'assenza di una "precisa
disposizione" che, invece, nella specie  e'  costituita  proprio  dal
comma 6 dell'art.  186-bis:  se  dunque  il  legislatore  non  avesse
introdotto alcun richiamo,  omettendo  in  loto  detta  disposizione,
sarebbe stato senz'altro possibile integrare  il  disposto  dell'art.
186-bis, ricorrendo all'analogia in bonam partem, con quello previsto
dall'art. 187. Avendo il legislatore  compiuto,  invece,  una  scelta
precisa sulle  norme  da  richiamare,  il  ricorso  all'analogia  per
integrare  detta  scelta  e'  precluso  in  radice,  proprio  perche'
contrasta col dato letterale (art. 12 co. 1 delle preleggi): una tale
operazione di "ortopedia giuridica", infatti, non solo  farebbe  dire
alla norma cio' che essa non dice, ma le farebbe dire il contrario di
cio'  che  essa  dice.  Infatti,  la  locuzione  "si   applicano   le
disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e  9  dell'art.  186",  vuol
anche dire, sino a prova contraria, che tutte le  altre  disposizioni
dell'articolo richiamato, inclusa  quindi  quella  di  cui  al  comma
9-bis, non possono applicarsi. 
    Un'operazione ermeneutica di questo tipo, ove non  vi  sia,  come
nel caso di specie, alcun vuoto normativo da colmare,  ma  unicamente
una disparita' di trattamento da eliminare, e', quindi, senza  dubbio
preclusa al giudice ordinario e riservata  esclusivamente  a  codesta
Corte, per il tramite di una  pronuncia  di  incostituzionalita'  del
predetto comma 6 nella parte in cui  non  richiama  il  citato  comma
9-bis. 
    2.5 In conclusione, i  richiami  di  cui  al  comma  6  dell'art.
186-bis  assumono  un  preciso  significato  solo  ritenendo  che  il
legislatore  abbia  inteso  creare  per  le  categorie  di  guidatori
statisticamente piu' a rischio un'autonoma figura di  reato  rispetto
alla guida in stato di ebbrezza generica. Con essi il legislatore  ha
inteso richiamare la  fattispecie  generale  dell'art.  186  cit.  in
relazione alle modalita' di accertamento, alle sanzioni accessorie  e
all'ipotesi di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato  di
ebbrezza. 
    2.6 In tal senso depone anche la disposizione di cui al  comma  4
dell'art.  186-bis,  giusta  la  quale  "le  circostanze   attenuanti
concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3  non  possono  essere
ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.  Le  diminuzioni
di  pena  si  operano  sulla  quantita'   della   stessa   risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante". Il  fatto  stesso
di sottrarre il  piu'  severo  trattamento  sanzionatorio  introdotto
dall'art. 186-bis agli  ordinari  criteri  di  bilanciamento  di  cui
all'art. 69 c.p. dimostra inequivocabilmente la natura autonoma della
fattispecie di reato ed il fatto che il  termine  "aggravante"  usato
dal  legislatore  e'  solo  quoad   poenam:   anziche'   determinarsi
autonomamente le pene si e' cioe' preferito indicarle per relationem,
aggravando quelle comminate al guidatore comune, allorche' fermato in
stato di ebbrezza alcolica.  Caratteristica  essenziale  e  peculiare
della circostanza del reato, ancorche' ad effetto speciale (cfr. art.
69 u. co. c.p.), e', infatti, quella di concorrere con tutte le altre
che qualificano il singolo caso senza possibilita'  di  sottrarsi  ad
una valutazione unitaria. 
    2.7 Alla luce di tale dato e' palese il fatto che il  legislatore
non abbia inteso limitarsi ad introdurre una  nuova  aggravante  alla
fattispecie dell'art. 186, cosa che,  oltretutto,  avrebbe  richiesto
semplicemente  l'introduzione  di  uno  o  piu'  commi  al   medesimo
articolo, senza necessita' di introdurre un articolo ad hoc, ma abbia
voluto introdurre, per le categorie di guidatori statisticamente piu'
a rischio, una nuova fattispecie di reato proprio per evitare che  il
piu' severo regime sanzionatorio potesse entrare  nel  calderone  del
concorso di circostanze ed essere cosi' vanificato  dal  criterio  di
bilanciamento cui le stesse sono necessariamente assoggettate. 
    2.7.1 In quest'ottica e' pienamente coerente determinare le  pene
per  relationem  con  le  corrispondenti  pene  dell'art.  186  c.p.,
afferendo le stesse ai medesimi rango  etilici  previsti  dal  co.  2
lettere b) e c) di detto articolo (rispettivamente fra 0,8 e 1,5  g/l
e oltre 1,5 g/l) e dunque a fatti - reati che non differiscono per la
condotta del reo, ma  unicamente  per  una  sua  qualita'  soggettiva
(guidatore  inesperto,  autotrasportatore,  come   tale   normalmente
soggetto a prolungati  periodi  di  guida)  o  per  la  pericolosita'
intrinseca al veicolo utilizzato (mezzi pesanti e  autobus)  a  causa
della massa e della forza  inerziale  dei  medesimi,  caratteristiche
queste  che  comportano  indubbiamente  un  aumento  del  rischio  di
incidente rispetto alla fattispecie generale. 
    2.7.2 Trattandosi di reati di pericolo la  nuova  fattispecie  di
cui all'art. 186-bis corrisponde quindi,  rispetto  alla  fattispecie
generale di cui all'art. 186, ad una piu' elevata messa  in  pericolo
dei medesimi beni giuridici, cui corrisponde un autonomo e piu' grave
regime sanzionatorio: le "circostanze aggravanti"  di  cui  parla  il
citato comma 4 altro non sono che le nuove e piu' gravi pene edittali
determinate  in  relazione  all'elevazione  del   rischio   e   cosi'
impropriamente denominate perche' computate  per  relationem  con  le
corrispondenti condotte della fattispecie generale  di  cui  all'art.
186, rispetto alle quali comportano appunto  un  aggravamento  da  un
terzo alla meta'. Proprio in quanto nuove pene edittali esse non sono
bilanciabili e il computo delle circostanze avviene a  partire  dalle
stesse. 
    2.8 Concludendo sulla  questione  della  rilevanza,  introducendo
l'art. 186-bis del codice della strada  una  fattispecie  autonoma  e
speciale rispetto a quella generale di cui al precedente art. 186, le
cui disposizioni sono solo in parte richiamate dal comma 6, non vi e'
modo per eliminare in via interpretativa l'ipotizzata  disparita'  di
trattamento creata rispetto a quanto  previsto  dal  successivo  art.
187, posto che: 
        a) se non vi sono elementi  decisivi  per  affermare  che  il
mancato richiamo al comma 9-bis o, comunque, la mancata  introduzione
della possibilita' di accedere ai  lavori  di  pubblica  utilita'  in
sostituzione della pena, sia il frutto di una precisa intenzionalita'
del legislatore, neppure vi e'  elemento  alcuno  per  affermare  che
possa essersi trattato di una sua mera "svista"; 
        b) in ogni caso, anche se si fosse trattato di  "svista"  del
legislatore essa non  pare  rimediabile  in  via  interpretativa  dal
giudice ordinario,  richiedendo  una  pronuncia  c.d.  "additiva"  di
codesta Corte. 
3. Sulla non manifesta infondatezza della questione 
    Il fatto che l'introduzione del comma 8-bis dell'art. 187 venga a
determinare una macroscopica disparita' di trattamento rispetto  alla
disciplina dettata dall'art. 186-bis e, segnatamente, dal comma 6, e'
di intuitiva evidenza. 
    3.1 Innanzitutto non puo'  porsi  seriamente  in  discussione  il
fatto che la c.d. sostituzione  della  pena  con  l'effettuazione  di
lavori di pubblica utilita' di durata corrispondente,  introdotta  da
detta norma per chiunque guidi in  condizioni  psicofisiche  alterate
dall'uso di sostanze stupefacenti, costituisca, a tutti gli  effetti,
un beneficio che attenua, non di poco, il rigore sanzionatorio  della
norma. 
    Detta  norma,  infatti,  non  introduce  in  realta'   una   pena
alternativa, la cui  valutazione  di  equipollenza  e'  rimessa  alla
discrezionalita' del legislatore, bensi' 
        a) comporta l'estinzione del reato,  purche',  ovviamente,  i
lavori di utilita' vengano correttamente svolti; 
        b)  evita,  conseguentemente,  all'imputato  di  subire   una
condanna (il decreto penale eventualmente emesso nei  suoi  confronti
viene, infatti, revocato una volta acquisita la  prova  del  positivo
espletamento dei lavori di pubblica utilita'); 
        c) comporta l'ulteriore beneficio del dimezzamento della pena
accessoria della sospensione della patente di guida; 
        d) evita all'imputato, ove prevista, la confisca del veicolo,
beneficio  spesso  rilevantissimo   sotto   il   profilo   economico,
consentendo all'imputato di conservarne il valore d'uso e di  scambio
(mentre  chi  subisce  la  confisca   alla   perdita   afferente   al
prezzo/valore di scambio del veicolo deve aggiungere  anche  tutti  i
disagi afferenti all'impossibilita' di farne uso e  di  reperirne  un
altro). 
    A cio' aggiungasi anche il fatto che  il  regime  di  conversione
dettato dal legislatore e' tutt'altro che  oneroso,  equivalendo  due
ore di lavoro anche non consecutive ad  un  giorno  di  arresto  o  a
250,00 € di ammenda, e  che  l'imputato  puo'  scegliere  liberamente
l'ente  presso  cui  svolgere  la  prestazione  lavorativa,  in  cio'
notevolmente facilitato, quanto al comprensorio di questo  Tribunale,
dalle numerose convenzioni gia' stipulate dal  Tribunale  di  Bolzano
con molti enti operanti  sul  territorio  provinciale  che  vincolano
detti  enti  ad  accogliere   il   richiedente   nei   limiti   della
disponibilita' di posti da essi previamente indicata  all'atto  della
stipula. 
    3.2 Neppure puo' porsi seriamente in discussione il fatto che  la
fattispecie di  cui  all'art.  186-bis  del  D.Lgs  n.  285/1992  sia
omologa, sotto il profilo del disvalore del fatto, rispetto a  quella
di cui al terzo capoverso del comma  1  dell'art.  187  del  medesimo
decreto, in quanto 
        a) Detta norma testualmente richiama le medesime categorie di
guidatori "a rischio" previste dall'art. 186-bis attraverso un rinvio
a detta norma ("Per i conducenti di cui al comma 1 dell'art.  186-bis
."); 
        b)  Essa  introduce  il  medesimo  inasprimento  del   regime
sanzionatorio, principale ed accessorio, previsto  dall'art.  186-bis
(... le sanzioni ....  sono  aumentate  da  un  terzo  alla  meta'"),
equiparando cosi' ex lege la gravita' dei fatti ivi sanzionati; 
        c) Essa, inoltre, manifesta la medesima volonta' di sottrarre
il predetto inasprimento al bilanciamento con  altre  circostanze  e,
dunque, per quanto sopra esposto (vedi sopra sub 2.7), di configurare
una fattispecie  autonoma  di  reato  pur  all'interno  del  medesimo
articolo di legge ("Si applicano le disposizioni di cui  al  comma  4
dell'art. 186-bis"). 
    3.3 Se cosi' e' non vi e' dubbio che  i  benefici  di  cui  sopra
concessi  indiscriminatamente  a   chiunque   guidi   in   condizioni
psicofisiche alterate dall'uso di sostanze stupefacenti (purche'  non
abbia cagionato un incidente e purche' non ne abbia gia' beneficiato)
a prescindere dal fatto se egli rientri o  meno  nelle  categorie  di
conducenti a rischio (come detto enunciata dall'art. 186-bis co. 1  e
richiamata dal terzo capoverso del primo comma dell'art. 187),  oltre
ad essere in controtendenza rispetto  all'inasprimento  sanzionatorio
previsto per dette categorie, determina  un'evidentissima  disparita'
di  trattamento  rispetto  a  quanti,  appartenenti   alle   medesima
categorie, vengano invece sorpresi alla guida in  stato  di  ebbrezza
alcolica, che  viceversa  non  possono  essere  ammessi  ai  medesimi
benefici per quanto sopra ampiamente esposto sub 2. 
    3.4 Non c'e' dubbio, infatti, che, anche alla luce  dello  stesso
dato  normativo,  la  fattispecie  di  cui   all'art.   186-bis   non
rappresenti un maggior disvalore rispetto a quella prevista dall'art.
187 co. 1 terzo capoverso perche' a parita'  di  qualita'  soggettive
(guidatori inesperti o trasportatori esposti ad estenuanti  turni  di
guida) o di  qualita'  oggettive  del  veicolo  (guidatori  di  mezzi
pesanti o di autobus) nonche' di condotta (guida in condizioni  psico
- fisiche alterate) cambia unicamente il mezzo tramite il quale ci si
e' posti in condizioni di alterazione  psico  -  fisica:  consumo  di
alcolici  in  un  caso,  di  sostanze   stupefacenti   o   psicotrope
nell'altro. 
    3.5 A ben vedere, anzi, la guida sotto - effetto di  stupefacenti
e' potenzialmente piu' riprovevole sia per la maggior  facilita'  con
cui il consumo di tali sostanze determina dipendenza e dunque per  il
maggior rischio di reiterazione del reato, sia per il  fatto  che  la
detenzione di dette sostanze, a differenza di quella di alcolici,  e'
penalmente sanzionata dall'ordinamento (e tollerata unicamente quando
finalizzata ad un uso meramente personale). 
    3.6 A parita' di condizioni, il differente  regime  sanzionatorio
determinato dalla mancata concessione  degli  stessi  benefici  anche
alla fattispecie dell'art. 186-bis, appare del tutto irragionevole e,
dunque, incostituzionale. 
    3.7 Da un lato esso  contrasta,  infatti,  con  il  principio  di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e  dall'altro  cozza
con la finalita' rieducativa della pena, prevista dall'art. 27 co.  3
della Costituzione. 
    Se, infatti, a parita' di disvalore del fatto, il ventenne  colto
alla guida in stato di  ebbrezza  si  vede  condannare  ad  una  pena
detentiva e pecuniaria, alla sospensione della patente  di  guida  ed
alla confisca del veicolo, mentre il suo coetaneo  colto  alla  guida
sotto l'effetto di stupefacenti e'  ammesso  ai  lavori  di  pubblica
utilita', effettuati positivamente i quali evita  la  condanna  e  la
confisca del veicolo e si vede, altresi',  dimezzare  il  periodo  di
sospensione della patente, ogni pretesa  rieducativa  che  si  voglia
attribuire al trattamento sanzionatorio applicato nei  confronti  del
primo viene vanificato dalla sconcertante iniquita' dei due regimi. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Ritenuta la rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
questione proposta, solleva questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 186-bis, comma 6, del d.lgs n. 285/1992 (c.d. codice  della
strada) nella parte in cui nel richiamare "le disposizioni di cui  ai
commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'art. 186" omette di  richiamare  anche  il
comma 9-bis del medesimo art. 186, per disparita' di  trattamento  e,
dunque, per contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 27,  comma
3, della Costituzione  della  Repubblica  Italiana,  in  relazione  a
quanto previsto per le medesime categorie di soggetti  dal  combinato
disposto delle norme di cui al comma 1 terzo  capoverso  e  al  comma
8-bis dell'art. 187 dello stesso D.Lgs. n. 285/1992. 
    Per l'effetto, 
    Rimette la predetta questione alla Corte Costituzionale, 
    Ordina la trasmissione degli atti  alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che della presente ordinanza sia  data  comunicazione  al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere. 
        Bolzano, 30 novembre 2011 
 
                         Il Giudice: Pelino