N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  2  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Imposte e tasse - Norme della Regione  Lazio  -  Istituzione  dal  1°
  gennaio 2012 dell'imposta regionale sulla benzina per  autotrazione
  - Aumento dalla stessa data della tassa automobilistica regionale e
  della soprattassa annuale regionale, nella misura del 10 per  cento
  degli importi vigenti nel 2011 - Ricorso del Governo  -  Denunciato
  contrasto con la normativa nazionale che ha sospeso il potere delle
  Regioni e degli Enti locali di  deliberare  aumenti  di  tributi  -
  Esorbitanza dai limiti  della  autonomia  finanziaria  regionale  -
  Violazione della competenza esclusiva dello  Stato  in  materia  di
  tutela del sistema tributario - Contrasto con principi fondamentali
  in materia di coordinamento della finanza pubblica - Richiamo  alla
  sentenza n. 32 del 2012 della Corte costituzionale. 
- Legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, artt.  3,  comma
  2, e 5. 
- Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. e), e terzo,  e  119;
  d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,  nella
  legge 24 luglio 2008, n. 126, art. 1, comma 7; d.l. 25 giugno 2008,
  n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6  agosto  2008,
  n. 133, art. 77-bis, comma 30; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art.
  1, comma  223;  d.l.  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma
  10, modificativo dell'art. 6, commi 1 e  2,  del  d.lgs.  6  maggio
  2011, n. 68. 
(GU n.16 del 18-4-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della  Regione
pro tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
degli artt. 3 comma 2 e 5 della legge  regionale  Lazio  23  dicembre
2011, n. 19, come da delibera del Consiglio dei Ministri in  data  24
febbraio 2012. 
    Sul B.U.R. Lazio 28 dicembre 2011, n. 48 e' stata  pubblicata  la
legge regionale 23 dicembre 2011 n. 19,  recante  «Legge  finanziaria
regionale per l'esercizio 2012 (art. 11 legge regionale  20  novembre
2001, n. 25)». 
    Il  Governo  ritiene  che  tale  legge  sia   censurabile   nelle
disposizioni contenute negli artt. 3 comma 2 e 5  per  contrasto  con
gli artt. 117 e 119 Cost. 
    Propone pertanto  questione  di  legittimita'  costituzionale  ai
sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    La l.r. 23 dicembre 2011, n.  19  all'art.  3  comma  2  (recante
«Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per  autotrazione»)
cosi' dispone: 
        1. A decorrere dal 1° gennaio  2012  e'  istituita  l'imposta
regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo  17  del
decreto  legislativo  21  dicembre  1990,  n.  398   (Istituzione   e
disciplina  dell'addizionale  regionale   all'imposta   erariale   di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e  successive
modificazioni, dell'addizionale regionale all'uccisa sul gas naturale
e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e
previsione della  facolta'  delle  regioni  a  statuto  ordinario  di
istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 
    2. La misura dell'imposta e' determinata in euro 0,0258 per litro
di benzina. 
    3. L'imposta e' dovuta alla Regione dal concessionario o titolare
dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di  carburante  o,
per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia  unica  fornitrice
del suddetto impianto, su base mensile  e  sui  quantitativi  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), del  D.M.  30  luglio  1996  del
Ministero  delle  finanze  (Modalita'  per  la  presentazione   delle
dichiarazioni in base alle quali  si  effettua  l'accertamento  e  la
liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 
    4.  Il  versamento  dell'imposta  e'  effettuato  entro  il  mese
successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale
intestato alla Regione ovvero mediante  bonifico  bancario  a  favore
della tesoreria regionale. 
    5.  In  caso  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo   versamento
dell'imposta entro  il  termine  previsto,  si  applica  la  sanzione
amministrativa pari al 100 per cento  dell'imposta  non  versata,  ai
sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
(Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  oltre  agli
interessi moratori. 
    6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge  n.  549/1995,
gli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia  delle  dogane  effettuano
l'accertamento  e  la  liquidazione  dell'imposta  sulla  base  delle
dichiarazioni annuali presentate. nel rispetto delle modalita' e  dei
criteri di cui al D.M .0 luglio 1996 del Ministro delle finanze,  dai
soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno  successivo  a  quello
cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i  dati  relativi  alla
quantita' di benzina erogata nel territorio di competenza. 
    7. La Regione puo' accedere ai dati delle registrazioni  fiscali,
tenute  in  base  alle  norme  vigenti,  presso  gli   impianti   di'
distribuzione di  carburante  e  puo'  richiedere  all'Agenzia  delle
dogane i  dati  ritenuti  necessari  per  l'esecuzione  di  eventuali
controlli finalizzati  a  verificare  la  corretta  osservanza  delle
disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni
o irregolarita' rilevate alla stessa Agenzia. 
    8. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  articolo,
si applicano le disposizioni statali vigenti in  materia  di  imposta
regionale sulla benzina per autotrazione. 
    9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo.  che  per
l'anno 2012 sono stimate in euro  40.000.000,00,  sono  iscritte  sul
capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'UPB 111,  denominato:
«Gettito dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA)
- d.lgs. n. 398/1990». 
    Il successivo art. 5 della medesima l.r. cosi' dispone: 
        «Gli importi della tassa automobilistica  regionale  e  della
soprattassa annuale regionale di cui  al  titolo  III,  capo  I,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della  finanza
degli enti territoriali, a  norma  dell'articolo  4  della  legge  23
ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal  1°  gennaio
2012 e  relativi  a  periodi  fissi  posteriori  a  tale  data,  sono
determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi
vigenti nell'anno 2011. 
    Tali disposizioni  si  pongono  in  contrasto  con  la  normativa
nazionale, che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti di tributi. 
    In particolare, gia' l'art. 1, comma 7 del d.l. n. 93/2008  cosi'
disponeva: 
        «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino
alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno,
in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e'  sospeso  il
potere delle regioni e degli enti locali di  deliberare  aumenti  dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad  essi  attribuiti  con  legge  dello  Stato
[...]». 
    La norma venne reiterata con l'art. 77-bis comma 30 del  d.l.  n.
112/2008 in forza del quale: 
        «Resta confermata per  il  triennio  2009-2011,  ovvero  sino
all'attuazione del federalismo fiscale se precedente  all'anno  2011,
la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello  Stato,  di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,  n.  126,
fatta eccezione per gli  aumenti  relativi  alla  tassa  sui  rifiuti
solidi urbani (TARSU). 
    Da ultimo la sospensione e' stata ribadita dall'art. 1, comma 123
della legge n. 220/2010 che cosi' recita: 
        «Resta  confermata,  sino  all'attuazione   del   federalismo
fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti  locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi  attribuiti
con legge dello  Stato,  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  1  del
decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per  gli  aumenti
relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)  e  per  quelli
previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
    Una deroga alla disposta sospensione del potere delle regioni  e'
stata introdotta dall'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che,  nel
modificare l'art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 68/2011,  ha  di  fatto
consentito alle regioni a statuto ordinario di modificare le aliquote
dell'addizionale IRPEF a  partire  dal  1°  gennaio  2012  (con  cio'
confermando il divieto di aumento per tutte le altre imposte). 
    Le suddette disposizioni statali sono finalizzate al riequilibrio
finanziario  dei  conti  dello  Stato  nell'ambito  del  percorso  di
risanamento  della  finanza  pubblica  nel  suo  complesso,  con   la
conseguenza che il mancato  rispetto  delle  stesse  da  parte  della
regione viene a porsi in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. 
    In base all'art. 119 Cost. infatti «I  Comuni,  le  Province,  le
Citta'  metropolitane  e   le   Regioni   hanno   risorse   autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i  principi  di  coordinamento  della  finanza
pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». 
    A sua volta l'art. 117 Cost. al comma 2,  lett.  e),  attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato le materie «moneta, tutela  del
risparmio e mercati finanziari;  tutela  della  concorrenza;  sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello  Stato;  perequazione
delle risorse finanziarie», mentre al successivo comma 3  attribuisce
alla legislazione concorrente dello Stato la materia  «armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario». 
    Orbene, la Corte ha gia' avuto modo di affrontare una fattispecie
analoga (trattavasi di un ricorso del Presidente  del  Consiglio  nei
confronti dell'art. 16 della l.r. Abruzzo n. 1/2011), con la sentenza
23 febbraio 2012, n. 32, dove si legge: 
        «2. L'art.  16  della  legge  reg.  Abruzzo  n.  1  del  2011
attribuisce alla  Giunta  regionale  il  potere  di  predisporre  "un
provvedimento legislativo per la revisione complessiva  delle  tasse,
dei canoni e delle imposte regionali" e, in caso di  inadempienza  da
parte della Giunta, ne prevede un adeguamento su base ISTAT. 
    Secondo il ricorrente, la disposizione normativa in esame sarebbe
illegittima  perche',  nel  prevedere  genericamente  una  "revisione
complessiva"  di  tasse,  canoni  ed  imposte   regionali,   non   ne
escluderebbe l'aumento. Mentre la Regione, al momento, non avrebbe la
potesta' di deliberare aumenti delle entrate  tributarie,  statue  la
sospensione, disposta dal legislatore statale sino all'attuazione del
c.d federalismo fiscale, del potere delle Regioni e degli enti locali
di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote
ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi  attribuiti
con legge dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 123,  della  legge
13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011).  Donde
la lesione dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),  Cosi.,  che
riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia  di
tutela del sistema tributario. [ ...] 
    9. - Anche la questione di legittimita' dell'art. 16 della  legge
reg. Abruzzo n. 1 del 2011 e' fondata. 
    9.1. - Le entrate tributarie delle Regioni ordinarie, come  noto,
derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali, da quote di
partecipazione al gettito di tributi statali e dall'intero gettito di
tributi disciplinati dalla legge  statale,  con  la  possibilita'  di
determinazione delle aliquote - entro limiti prefissati  -  da  parte
della Regione. 
    Difatti non consta, allo stato attuale della normativa regionale,
la sussistenza di tributi regionali "propri" (nel  senso  di  tributi
istituiti e disciplinati dalla Regione Abruzzo)  che  possano  essere
considerati ai fini della "revisione" in oggetto. 
    La disposizione regionale in esame, dunque, non puo'  che  essere
riferita ai tributi regionali c.d. "derivati", vale a dire  istituiti
e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito  alle
Regioni (sentenza n. 123 del 2010). 
    Conseguentemente, il censurato art. 16 viola l'art. 117,  secondo
comma, lettera e), Cost. 
    Cio', in primo luogo, in  punto  di  "revisione  complessiva"  di
tasse, canoni e imposte regionali (comma 1), perche' tale espressione
sottintende, in  effetti,  anche  la  possibilita'  d'incremento  dei
predetti tributi, cosi' da contravvenire  al  principio,  sancito  da
questa Corte, secondo cui e' vietato  alle  Regioni  di  istituire  e
disciplinare tributi propri con gli stessi  presupposti  dei  tributi
dello Stato ovvero di legiferare sui tributi  esistenti  istituiti  e
regolati da leggi statali (sentenza n. 102 del 2008). Tale  principio
e' stato confermato dall'art. 2 della legge  5  maggio  2009,  n.  42
(Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione). 
    Per le medesime ragioni, anche l'adeguamento  indifferenziato  su
base ISTAT di  tasse,  canoni  ed  imposte  regionali,  destinato  ad
operare in caso d'inerzia della Giunta regionale (comma 2), e' lesivo
della competenza esclusiva statale in materia tributaria [...]». 
    D'altro canto la  normativa  che  prevedeva  la  sospensione  del
potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi  (si  trattava
in particolare del citato art. 1, comma 7 del d.l. n.  93/2008),  era
gia' stata ritenuta legittima nella sentenza  n.  298/2009,  dove  si
precisava: «questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  (ex  plurimis,
sentenze n. 381 del 2004; n. 437 del 2001; n. 507 del  2000)  che,  a
seguito di manovre di finanza pubblica,  possono  anche  determinarsi
riduzioni nella disponibilita'  finanziaria  delle  Regioni,  purche'
esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le
complessive esigenze di spesa regionale  e,  in  definitiva,  rendano
insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa  dispone
per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 145  del  2008;  n.
431 e n. 381 del 2004)». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare gli artt. 3 comma 2 e 5  della  legge  regionale  Lazio  23
dicembre 2011, n. 19 per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  24
febbraio 2012. 
          Roma, addi' 27 febbraio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Bellis