N. 48 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 marzo 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 2 marzo 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme della Regione Lazio - Istituzione dal 1° gennaio 2012 dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione - Aumento dalla stessa data della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, nella misura del 10 per cento degli importi vigenti nel 2011 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa nazionale che ha sospeso il potere delle Regioni e degli Enti locali di deliberare aumenti di tributi - Esorbitanza dai limiti della autonomia finanziaria regionale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela del sistema tributario - Contrasto con principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Richiamo alla sentenza n. 32 del 2012 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, artt. 3, comma 2, e 5. - Costituzione, artt. 117, commi secondo, lett. e), e terzo, e 119; d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 126, art. 1, comma 7; d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 77-bis, comma 30; legge 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 223; d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 10, modificativo dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68.(GU n.16 del 18-4-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Regione pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 3 comma 2 e 5 della legge regionale Lazio 23 dicembre 2011, n. 19, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 febbraio 2012. Sul B.U.R. Lazio 28 dicembre 2011, n. 48 e' stata pubblicata la legge regionale 23 dicembre 2011 n. 19, recante «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)». Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 3 comma 2 e 5 per contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. Propone pertanto questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi La l.r. 23 dicembre 2011, n. 19 all'art. 3 comma 2 (recante «Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione») cosi' dispone: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e' istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'uccisa sul gas naturale e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 2. La misura dell'imposta e' determinata in euro 0,0258 per litro di benzina. 3. L'imposta e' dovuta alla Regione dal concessionario o titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla societa' petrolifera che sia unica fornitrice del suddetto impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del D.M. 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze (Modalita' per la presentazione delle dichiarazioni in base alle quali si effettua l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione). 4. Il versamento dell'imposta e' effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. 5. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro il termine previsto, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), oltre agli interessi moratori. 6. Ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge n. 549/1995, gli uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta sulla base delle dichiarazioni annuali presentate. nel rispetto delle modalita' e dei criteri di cui al D.M .0 luglio 1996 del Ministro delle finanze, dai soggetti passivi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e trasmettono alla Regione i dati relativi alla quantita' di benzina erogata nel territorio di competenza. 7. La Regione puo' accedere ai dati delle registrazioni fiscali, tenute in base alle norme vigenti, presso gli impianti di' distribuzione di carburante e puo' richiedere all'Agenzia delle dogane i dati ritenuti necessari per l'esecuzione di eventuali controlli finalizzati a verificare la corretta osservanza delle disposizioni della presente legge, segnalando le eventuali infrazioni o irregolarita' rilevate alla stessa Agenzia. 8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione. 9. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo. che per l'anno 2012 sono stimate in euro 40.000.000,00, sono iscritte sul capitolo di nuova istituzione, nell'ambito dell'UPB 111, denominato: «Gettito dell'Imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) - d.lgs. n. 398/1990». Il successivo art. 5 della medesima l.r. cosi' dispone: «Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, dovuti dal 1° gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti nell'anno 2011. Tali disposizioni si pongono in contrasto con la normativa nazionale, che ha sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi. In particolare, gia' l'art. 1, comma 7 del d.l. n. 93/2008 cosi' disponeva: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato [...]». La norma venne reiterata con l'art. 77-bis comma 30 del d.l. n. 112/2008 in forza del quale: «Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU). Da ultimo la sospensione e' stata ribadita dall'art. 1, comma 123 della legge n. 220/2010 che cosi' recita: «Resta confermata, sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Una deroga alla disposta sospensione del potere delle regioni e' stata introdotta dall'art. 1, comma 10 del d.l. n. 138/2011 che, nel modificare l'art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 68/2011, ha di fatto consentito alle regioni a statuto ordinario di modificare le aliquote dell'addizionale IRPEF a partire dal 1° gennaio 2012 (con cio' confermando il divieto di aumento per tutte le altre imposte). Le suddette disposizioni statali sono finalizzate al riequilibrio finanziario dei conti dello Stato nell'ambito del percorso di risanamento della finanza pubblica nel suo complesso, con la conseguenza che il mancato rispetto delle stesse da parte della regione viene a porsi in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost. In base all'art. 119 Cost. infatti «I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio». A sua volta l'art. 117 Cost. al comma 2, lett. e), attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie», mentre al successivo comma 3 attribuisce alla legislazione concorrente dello Stato la materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario». Orbene, la Corte ha gia' avuto modo di affrontare una fattispecie analoga (trattavasi di un ricorso del Presidente del Consiglio nei confronti dell'art. 16 della l.r. Abruzzo n. 1/2011), con la sentenza 23 febbraio 2012, n. 32, dove si legge: «2. L'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre "un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali" e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne prevede un adeguamento su base ISTAT. Secondo il ricorrente, la disposizione normativa in esame sarebbe illegittima perche', nel prevedere genericamente una "revisione complessiva" di tasse, canoni ed imposte regionali, non ne escluderebbe l'aumento. Mentre la Regione, al momento, non avrebbe la potesta' di deliberare aumenti delle entrate tributarie, statue la sospensione, disposta dal legislatore statale sino all'attuazione del c.d federalismo fiscale, del potere delle Regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2011). Donde la lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cosi., che riserva al legislatore statale la competenza esclusiva in materia di tutela del sistema tributario. [ ...] 9. - Anche la questione di legittimita' dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 e' fondata. 9.1. - Le entrate tributarie delle Regioni ordinarie, come noto, derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali, da quote di partecipazione al gettito di tributi statali e dall'intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale, con la possibilita' di determinazione delle aliquote - entro limiti prefissati - da parte della Regione. Difatti non consta, allo stato attuale della normativa regionale, la sussistenza di tributi regionali "propri" (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Abruzzo) che possano essere considerati ai fini della "revisione" in oggetto. La disposizione regionale in esame, dunque, non puo' che essere riferita ai tributi regionali c.d. "derivati", vale a dire istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni (sentenza n. 123 del 2010). Conseguentemente, il censurato art. 16 viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. Cio', in primo luogo, in punto di "revisione complessiva" di tasse, canoni e imposte regionali (comma 1), perche' tale espressione sottintende, in effetti, anche la possibilita' d'incremento dei predetti tributi, cosi' da contravvenire al principio, sancito da questa Corte, secondo cui e' vietato alle Regioni di istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero di legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali (sentenza n. 102 del 2008). Tale principio e' stato confermato dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Per le medesime ragioni, anche l'adeguamento indifferenziato su base ISTAT di tasse, canoni ed imposte regionali, destinato ad operare in caso d'inerzia della Giunta regionale (comma 2), e' lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria [...]». D'altro canto la normativa che prevedeva la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi (si trattava in particolare del citato art. 1, comma 7 del d.l. n. 93/2008), era gia' stata ritenuta legittima nella sentenza n. 298/2009, dove si precisava: «questa Corte ha piu' volte affermato (ex plurimis, sentenze n. 381 del 2004; n. 437 del 2001; n. 507 del 2000) che, a seguito di manovre di finanza pubblica, possono anche determinarsi riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' esse non siano tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendano insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (sentenze n. 145 del 2008; n. 431 e n. 381 del 2004)».
P.Q.M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli artt. 3 comma 2 e 5 della legge regionale Lazio 23 dicembre 2011, n. 19 per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2012. Roma, addi' 27 febbraio 2012 L'Avvocato dello Stato: De Bellis