N. 51 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 novembre 2011

Ordinanza del 19 novembre 2011 emessa dal Giudice di pace di  Salerno
nel procedimento civile promosso da Sestito Stefania contro  Groupama
Assicurazioni spa. 
 
Procedimento civile - Disciplina della  mediazione  finalizzata  alla
  conciliazione   delle   controversie   civili   e   commerciali   -
  Procedimento  di  mediazione  per  le  controversie  nelle  materie
  elencate dall'art. 5 del decreto  legislativo  n.  28  del  2010  -
  Configurazione  dell'esperimento  di  esso   come   condizione   di
  procedibilita'  della  domanda  giudiziaria  -  Contrasto  con   il
  principio e criterio direttivo della  legge  delega  che  vieta  di
  precludere l'accesso alla giustizia ordinaria - Eccesso di delega -
  Violazione dei diritti di azione e difesa - Conseguenze  economiche
  afflittive per le classi sociali meno agiate  -  Contrasto  con  la
  giurisprudenza   costituzionale   in    tema    di    giurisdizione
  "condizionata". 
- Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5. 
- Costituzione, artt. 24, 70, 76 e 77,  in  relazione  all'art.  [26,
  recte:] 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
(GU n.15 del 11-4-2012 )
 
                         IL GIUDICE DI PACE 
 
    Letti gli atti del procedimento di  cui  in  epigrafe,  viste  le
istanze dei procuratori delle parti, osserva: con atto  di  citazione
iscritto al ruolo in data 7 novembre  2011  Sestito  Stefania,  cosi'
come  rappresentata  e  difesa,  evocava  il  giudizio  la   Groupama
Assicurazioni S.p.A.  al  fine  di  ottenere  il  risarcimento  delle
lesioni subite ed il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito
di un sinistro stradale verificatosi in Baronissi (SA) il  giorno  17
gennaio 2011. 
    Sosteneva l'attrice di aver stipulato con la  convenuta  societa'
assicuratrice una polizza infortuni avente ad oggetto la copertura di
eventuali danni subiti dal conducente a seguito di sinistro stradale.
Tanto esposto, riportatasi al descritto sinistro,  Sestito  Stefania,
cosi' come rappresentata e difesa, concludeva per la  condanna  della
Groupama Assicurazioni S.p.A., in persona del  legale  rappresentante
pro tempore, al pagamento delle somme  cosi'  come  quantificate  nel
libello introduttivo del giudizio. 
    Si costituiva  la  convenuta  Groupama  Assicurazioni  S.p.A.  la
quale, cosi' come rappresentata e difesa, eccepiva l'improponibilita'
della domanda  attrice  per  violazione  delle  disposizioni  di  cui
all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, assumendo  che  non  sarebbe  stato
esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
    Alla prima udienza di comparazione  delle  parti  il  Giudice  si
riservava la decisione ritenendo di dover  sollevare  ex  officio  la
questione di legittimita' costituzionale sul disposto dell'art. 5 del
d.lgs. n. 28/2010. 
    La  succitata  norma  sembrerebbe  in  netto  contrasto  con   le
disposizioni di cui agli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione. Appare
di palmare evidenza che  una  condizione  di  procedibilita'  di  una
domanda giudiziaria, ex  art.  24  della  Costituzione,  puo'  essere
introdotta in maniera esclusiva dal legislatore e non  da  un  organo
governativo che avrebbe potuto  farlo  soltanto  se  ne  fosse  stato
autorizzato dalla legge di delega. 
    Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione la funzione  legislativa
e' esercitata collettivamente dalle due Camere, pertanto  le  ipotesi
in cui si puo' deviare da tale principio, vale a dire i casi  in  cui
ai sensi degli artt. 76 e 77  della  Costituzione  l'esercizio  della
funzione legislativa  e'  affidato  al  Governo  che  puo'  adottare,
rispettivamente,  un  d.lgs.  od  un  decreto-legge,  sono   regolate
attentamente  e  rigorosamente   dalla   Costituzione,   cosi'   come
costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte adita. 
    Per quanto riguarda specificatamente il caso de quo, vale a  dire
l'adozione da parte del Governo di un d.lgs.,  la  giurisprudenza  e'
abbastanza univoca.  Se  nel  suo  provvedimento  il  governo  eccede
spazialmente l'ambito di intervento  che  e'  stato  delineato  dalla
legge delega non viola soltanto quest'ultima ma anche, attraverso  il
meccanismo del parametro costituzionale interposto,  la  disposizione
costituzionale che definisce il contenuto obbligatorio della legge di
delega e l'obbligo per l'esecutivo di attenersi ad esso. 
    Analizzando il rapporto tra legge  delega  e  d.lgs.  n.  28/2010
emerge chiaramente che l'art. 26 attribuisce  la  delega  al  governo
«esclusivamente» per  recepire  la  disposizione  prevista  dall'art.
69/09 ed in particolare l'eccesso si configura laddove non  e'  stata
recepita la parte  in  cui  escludeva  che  il  procedimento  potesse
costituire condizione di procedibilita' della domanda ovvero fosse in
grado  di  precludere,  per  tutta  la  sua  durata,  l'accesso  alla
giustizia ordinaria. 
    Unico  intento  della  legge  delega   era   quello   di   creare
esclusivamente  un  organismo  deflattivo  per  la  giustizia  e  non
certamente di favorire la creazione di un elemento  ostativo  al  suo
accesso. 
    Se dovesse passare il principio  dell'eccesso  di  delega,  tutto
quanto previsto dal decreto in piu' rispetto al portato  della  legge
delega potrebbe aprire ad una gestione della giustizia ad  opera  dei
privati, come tali non  legittimati  dalla  Costituzione  a  svolgere
detta alta funzione e soprattutto non dotati del rigoroso  tecnicismo
richiesto. 
    A parere di questo Giudice l'art. 5 del d.lsg.  28/2010,  recante
disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla  conciliazione
delle controversie civili e commerciali,  appare  inoltre  in  palese
violazione dell'art. 24 della Costituzione. 
    La richiamata  disposizione  costituzionale  sancisce  che  tutti
possono agire  in  giudizio  per  la  tutela  dei  propri  diritti  e
interessi legittimi; che la difesa e'  diritto  inviolabile  in  ogni
stato e grado del procedimento; che sono assicurati ai non  abbienti,
con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione. 
    L'art. 5 del d.lgs. n. 28/10 si pone in netto  contrasto  con  il
principio dell'art. 24 della Costituzione nella misura in cui ha reso
la  mediazione  una  condizione  di  procedibilita'   della   domanda
giudiziaria, negando per tutto il tempo della  sua  durata  l'accesso
alla giustizia e soprattutto non prevedendo alcun mezzo  per  i  meno
abbienti per attivare il procedimento della media conciliazione. 
    Ma vi e' di piu', in caso di fallimento del procedimento di media
conciliazione le  spese  sostenute  per  adire  l'organismo  definito
deflattivo non potranno essere ripetute e rimarranno esclusivamente a
carico delle parti, con evidenti  conseguenze  economiche  afflittive
per le classi sociali meno agiate. 
    La Consulta ha piu' volte ribadito il concetto secondo  il  quale
un sistema di giustizia «condizionata» e' ammissibile solo  nel  caso
in  cui  l'eccezione  al  principio   dell'accesso   immediato   alla
giurisdizione si presenti come ragionevole e risponda ad un interesse
generale,  purche'  non  vengano  imposti  oneri  tali   da   rendere
impossibile o eccessivamente difficile far valere le proprie ragioni. 
    Gli oneri a cui fa  riferimento  la  Consulta  devono  intendersi
ovviamente anche quelli di carattere economico. 
    Il procedimento di  mediazione  obbligatoria  e'  un  ipotesi  di
giustizia sottoposta a condizione.  Di  fatto  chi  intende  ottenere
giustizia in relazione ad una delle materie precedentemente  indicate
e' obbligato ad esperire preventivamente un  procedimento  dall'esito
incerto e soprattutto a carattere  oneroso,  pena  l'improcedibilita'
della domanda giudiziaria. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Vista la legge costituzionale 9  febbraio  1948  n.  1  (Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 1948, n. 43) e la legge 11 marzo 1953,  n.  87,
ritenuta   non   manifestamente    infondata    la    questione    di
incostituzionalita' dell'art. 5 del d.lgs. 28/2010 in relazione  agli
artt.  24,70,76  e  77  della   Costituzione,   dispone   l'immediata
trasmissione degli atti alla  Corte  Costituzionale,  sospendendo  il
giudizio in corso. 
    Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione
degli atti alla Corte Costituzionale sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
 
        Cosi' deciso in Salerno, 15 novembre 2011 
 
                      Il Giudice di pace: Raimo