N. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 marzo 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 30  marzo  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Accreditamento  fino
  al 31 dicembre 2012 delle strutture pubbliche e  private  che  alla
  data del 1° gennaio 2009 erogavano prestazioni  socio-sanitarie,  a
  seguito di "Progetti  obiettivo"  approvati  con  provvedimento  di
  Giunta regionale, gia' provvisoriamente autorizzate -  Ricorso  del
  Governo - Denunciato contrasto con i  principi  fondamentali  della
  legislazione statale riguardanti l'accreditamento  istituzionale  e
  con le previsioni del Piano di rientro dal  disavanzo  sanitario  -
  Contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in
  materia di tutela della salute  -  Lamentata  interferenza  con  le
  attribuzioni del commissario ad acta nominato per la  realizzazione
  del Piano - Violazione del potere sostitutivo dello Stato - Mancato
  rispetto dei vincoli posti dal Piano -  Contrasto  con  i  principi
  fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento
  della finanza pubblica. 
- Legge della Regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, art. 1, lett. a)
  e b). 
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e  120;  d.lgs.  30  dicembre
  1992, n. 502, art. 8-quater; legge 23 dicembre 2009, n.  191,  art.
  2, commi 80 e 95. 
(GU n.19 del 9-5-2012 )
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica (C.F.
80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato  (C.F.  80224030587  -  per  il  ricevimento  degli  atti:  FAX
06/96514000 e PEC «agsrm@mailcert.avvocaturastato.it»), presso i  cui
Uffici ha legale domicilio in Roma, via  dei  Portoghesi  n.  12  nei
confronti della Regione Abruzzo,  in  persona  del  Presidente  della
Giunta Regionale, per la carica domiciliato in L'Aquila, via Leonardo
da Vinci, 6 per  la  declaratoria  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1, lett. a) e b)  della  legge  della  regione  Abruzzo  13
gennaio 2012, n. 3,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  5  del  27.1.2012),
recante «Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile  2009,
n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio  annuale
2009 e pluriennale 2009-2011 della regione Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2009)  e  altre  disposizioni  di  adeguamento  normativo»,
giusta delibera del Consiglio dei ministri del giorno 16 marzo 2012. 
    E' opportuno premettere che la Regione Abruzzo, per la  quale  e'
stata verificata una situazione di disavanzi  nel  settore  sanitario
tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il  6
marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e  dell'economia  e
delle  finanze,  comprensivo  del  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare  nell'arco
del triennio 2007 -  2009,  finalizzati  a  ristabilire  l'equilibrio
economico e  finanziario  della  Regione  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La Regione Abruzzo, non avendo realizzato gli obiettivi  previsti
dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art.  1,
comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato - Regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia,  e'  stata  commissariata   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge lº ottobre 2007, n. 159, in  attuazione  dell'art.  120
della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art.  8,  comma
l, della legge n. 131/2003. 
    Nella seduta dell'11 settembre 2008, infatti,  il  Consiglio  dei
ministri ha deliberato la nomina di un Commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009,
ha individuato il Commissario  nella  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore. Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Commissario ad acta, con  la
delibera n. 44/2010 del 3 agosto  2010,  ha  approvato  il  Programma
operativo 2010 (successivamente integrato con la delibera n.  77/2010
del 22 dicembre 2010) con il quale  e'  stata  data  prosecuzione  al
Piano di Rientro 2007-2009. 
    Con la legge 13  gennaio  2012,  n.  3,  la  regione  Abruzzo  ha
disposto «Modifiche all'art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009,
n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio  annuale
2009 e pluriennale 2009-2011 della regione Abruzzo (legge finanziaria
regionale 2009)) e  altre  disposizioni  di  adeguamento  normativa»,
prevedendo in particolare all'art. 1, lett. a)  e  b):  «Al  comma  l
dell'art. 35 della legge regionale 30 aprile  2009,  n.  6,  recante:
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2009
e pluriennale 2009-2011  della  Regione  Abruzzo  (Legge  Finanziaria
Regionale 2009)", sono apportate le seguenti modifiche: 
        a)  dopo  le  parole  "provvisoriamente   autorizzate"   sono
inserite le seguenti: "ed accreditate"; 
        b)  le  parole  "31  dicembre  2011"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2012"». 
    Il richiamato art. 1, lett. a) e b) della legge regionale Abruzzo
n. 3 del 13 gennaio 2012 si pone in contrasto con la Costituzione per
i seguenti 


				 
                             M o t i v i 

 
1) Illegittimita' dell'art. 1, lett. a) e b), della 1.r.  Abruzzo  13
gennaio 2012, n. 3 per violazione dell'art. 117, comma  terzo,  della
Costituzione. 
    L'art.  35  della  legge  regionale  6/2009,  prevedeva  che   le
strutture pubbliche e private che  alla  data  del  10  gennaio  2009
erogavano  prestazioni  socio-sanitarie  a   seguito   di   «Progetti
obiettivo» erano provvisoriamente  autorizzate,  ai  sensi  dell'art.
8-ter del d.lgs. n. 502/1992, fino alla data del 31 dicembre 2011,  a
continuare  ad  erogare  le  stesse  prestazioni  in   attesa   della
ridefinizione della normativa regionale che avrebbe  consentito  loro
di  accedere   all'accreditamento   istituzionale,   fermo   restando
l'obbligo del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e  di
personale. 
    L'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 3 del 2012, modifica il
richiamato art. 35,  aggiungendo,  alla  lett.  a),  dopo  le  parole
«provvisoriamente  autorizzate»,  le  parole  «ed   accreditate»,   e
sostituendo, alla lett. b), le  parole  «31  dicembre  2011»  con  le
parole «31 dicembre 2012». 
    Cosi' disponendo, l'art.  1  in  esame  eccede  dalle  competenze
regionali in quanto stabilisce ex lege un accreditamento fino  al  31
dicembre 2012 delle strutture socio-sanitarie indicate dal menzionato
art. 35, che siano gia' state autorizzate ai  sensi  dell'art.  8-ter
del d.lgs. n. 502/1992. 
    La norma contrasta, quindi, sia con i principi fondamentali della
legislazione statale in materia di tutela  della  salute  riguardanti
l'accreditamento istituzionale, sia con le previsioni  del  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario e del mandato  commissariale  del  12
dicembre 2009 in materia di accreditamento delle aziende sanitarie. 
    La  disposizione  regionale  contrasta,  in  particolare,  con  i
principi fondamentali  in  materia  di  accreditamento  istituzionale
fissati dall'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992  secondo  il  quale
l'accreditamento  istituzionale  e'  rilasciato  dalla  regione  alle
strutture autorizzate, pubbliche o private, e ai  professionisti  che
ne  facciano  richiesta,  solo  qualora  rispondenti   ai   requisiti
ulteriori di qualificazione, funzionali rispetto  agli  indirizzi  di
programmazione  regionale  e   positivamente   valutati   in   ordina
all'attivita' svolta ed ai risultati raggiunti. 
    L'art. 8-quater specifica, inoltre, che al fine di individuare  i
criteri  per  la   verifica   della   funzionalita'   rispetto   alla
programmazione  nazionale  e  regionale,  la  regione  definisce   il
fabbisogno di assistenza secondo le  funzioni  sanitarie  individuate
dal Piano sanitario regionale per garantire i  livelli  essenziali  e
uniformi di assistenza, nonche'  gli  eventuali  livelli  integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa. 
    Pertanto, la  disposizione  regionale  in  esame,  che  prescinde
dall'accertamento degli ulteriori requisiti di  qualificazione  delle
strutture sanitarie, nonche' dall'accertamento  della  compatibilita'
dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  l'accreditamento  con  la
programmazione regionale e  dalla  verifica  positiva  dei  risultati
raggiunti, previsti dalla norma statale citata ai fini  del  rilascio
dell'accreditamento,   viola   l'art.   117,   terzo   comma    della
Costituzione,  per  contrasto  con  i  principi  fondamentali   della
legislazione statale in materia di tutela della salute. 
2) Illegittimita' dell'art. 1, lett. a) e b), della l.r.  Abruzzo  13
gennaio 2012, n. 3 per violazione dell'art.  120,  secondo  comma,  e
dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. 
    La disposizione regionale in  esame  interferisce,  inoltre,  con
l'attuazione del Piano di rientro e con il mandato commissariale  del
12  dicembre  2009  che  contengono  specifiche   indicazioni   circa
l'adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in  tema
di accreditamento ed autorizzazione. 
    La norma e' pertanto incostituzionale sotto un duplice aspetto: 
        a)  essa  interferisce  con  le  funzioni  commissariali,  in
violazione dell'art. 120, secondo comma, della  Costituzione,  ed  in
particolare con le funzioni attribuite al Commissario ad  acta  dalla
lett. a), n.  5)  del  mandato  commissariale,  che  indica  tra  gli
interventi  prioritari  «l'attuazione  della  normativa  statale   in
materia di autorizzazioni e  accreditamenti  istituzionali,  mediante
adeguamento della vigente normativa regionale». 
    Inoltre, la norma contrasta con quanto specificato alla lett.  b)
dello stesso mandato, che  «incarica  il  Commissario  di  sospendere
eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione  o
l'apertura  di  nuove  strutture  sanitarie  pubbliche   ovvero   per
l'autorizzazione e l'accreditamento di  strutture  sanitarie  private
fino  all'avvenuta  adozione  del  Piano  di  riassetto  della   rete
ospedaliera, della rete laboratoristica e della  rete  di  assistenza
specialistica ambulatoriale tranne quelle necessarie alla  attuazione
del Piano di rientro». 
    Al riguardo la Corte costituzionale, nella  sentenza  n.  78  del
2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza  n.  2  del
2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile  un  diretto
contrasto con i poteri  del  commissario,  ma  ricorra  comunque  una
situazione  di  interferenza  sulle  funzioni   commissariali,   tale
situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art 120, secondo
comma, Costituzione. 
    Secondo la richiamata sentenza, in  particolare,  «l'operato  del
commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di  rientro
dal disavanzo sanitario previamente concordato  tra  lo  Stato  e  la
Regione  interessata,  sopraggiunge  all'esito  di  una   persistente
inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -
malgrado il carattere vincolante (art.  1,  comma  796,  lettera  b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -  legge
finanziaria 2007") dell'accordo concluso dal Presidente della Regione
- ad un'attivita' che pure e' imposta dalle  esigenze  della  finanza
pubblica».  E',  dunque,  proprio  tale  dato  -  in   uno   con   la
constatazione  che  l'esercizio  del  potere  sostitutivo  e',  nella
specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela  dell'unita'
economica della Repubblica, oltre che dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual
e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le
funzioni   amministrative   del    commissario,    ovviamente    fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  organi
regionali». 
        b) Inoltre la disposizione, oltre ad effettuare senza  alcuna
legittimazione il menzionato intervento in materia di  accreditamento
delle  strutture  sanitarie,  in  luogo  dei  Commissario  ad   acta,
interviene in materia senza rispettare i vincoli posti dal  Piano  di
rientro dal disavanzo sanitario. 
    In  particolare,  la  disposizione  contrasta  le  previsioni  in
materia di accreditamento contenute  nell'Accordo  per  il  Piano  di
rientro dal  deficit  della  Regione  Abruzzo  del  6  marzo  2007  e
nell'Azione 4 del Programma operativo 2010. 
    Ne consegue la  lesione  dei  principi  fondamentali  diretti  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2,  commi
80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza  di
Piano di  rientro  e'  preclusa  alla  regione  l'adozione  di  nuovi
provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano,
essendo le previsioni dell'Accordo e del  relativo  Piano  vincolanti
per la regione stessa. 
    La disposizione regionale,  pertanto,  viola  l'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  in  quanto  contrasta  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  coordinamento
della finanza pubblica. 
    La Corte costituzionale, con le sentenze n.  100  e  n.  141  del
2010, ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma
796,  lett.  b,  della  legge  n.  296  del  2006)  che  hanno  «reso
vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti gli interventi
individuati  negli  atti   di   programmazione   necessari   per   il
perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui
all'art 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»,  possono
essere qualificate come  espressione  di  un  principio  fondamentale
diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria  e,  dunque,
espressione di un correlato principio di coordinamento della  finanza
pubblica. 
    In particolare, con la sentenza n. 141 del 2010  la  Consulta  ha
giudicato incostituzionale  la  1.  r.  Lazio  n.  9  del  2009,  che
istituiva nell'ambito dei Servizio Sanitario Nazionale un nuovo  tipo
di  distretti  socio-sanitari,  definiti  «montani»  (con  rispettivi
ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di  derogare  alla
normativa  in  materia  di  organizzazione  del  servizio   sanitario
regionale  e  di  contenimento  della  spesa  pubblica)   in   quanto
«l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore  della
tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione  del
servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce  degli  obiettivi
della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 
				 
                              P. Q. M. 

 
    Si conclude perche' l'art. 1, lett. a) e b),  della  legge  della
regione Abruzzo 13 gennaio 2012, n. 3, pubblicata nel B.U.R. n. 5 del
27.1.2012, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce l'estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri
del giorno 16 marzo 2012 e la  relazione  del  Dipartimento  per  gli
Affari regionali. 
      Roma, 22 marzo 2012 


				 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Maggio