N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
Cancelleria il 4  aprile  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme della Regione Molise - Rimborso delle spese per trasferte  ed
  autorizzazioni alle missioni - Previsione  della  possibilita',  in
  occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilita' di
  utilizzo di  idoneo  mezzo  dell'Amministrazione  o  d'altro  mezzo
  pubblico di trasporto, di utilizzo del  mezzo  proprio  e  relativo
  rimborso spese per il personale con qualifica dirigenziale titolare
  di  incarichi  apicali;  i  responsabili  di  programmi   collegati
  all'utilizzo di  fondi  comunitari  e  nazionali;  i  funzionari  e
  dirigenti incaricati dell'esercizio  di  funzioni  ispettive  o  di
  controllo e di patrocinio legale - Ricorso del Governo - Denunciata
  violazione dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge  n.
  122/2010,  concernente  la  riduzione  dei  costi  degli   apparati
  amministrativi, e dell'art. 8 della legge n. 417/1978  e  dell'art.
  12, settimo comma, e 19, terzo comma, della  legge  n.  836/1973  -
  Denunciata violazione dei principi di coordinamento  della  finanza
  pubblica  -  Denunciata  violazione  della  sfera   di   competenza
  esclusiva statale in materia di ordinamento civile. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 18, commi  1
  e 2. 
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme della Regione Molise -  Attestazione,  in  ottemperanza  alle
  leggi  regionali  nn.  37/1999  e  38/2006  e   a   seguito   della
  consultazione referendaria  del  giugno  2011,  che  la  proprieta'
  pubblica delle reti e delle infrastrutture e' inalienabile e che la
  gestione del servizio integrato e'  affidata  all'Azienda  speciale
  regionale Molise Acque, ente di  diritto  pubblico  la  cui  natura
  giuridica non puo'  essere  modificata  -  Ricorso  del  Governo  -
  Denunciata violazione della sfera  di  competenza  esclusiva  dello
  Stato in materia di tutela della concorrenza. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 79. 
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme della Regione Molise -  Previsione  che  il  sistema  Regione
  Molise, istituito ai sensi dell'art. 7  della  legge  regionale  n.
  16/2010, e' costituito dalla Regione Molise e dagli  enti  indicati
  nelle Tabelle A1 e A2 allegate, che la Giunta regionale provvede ad
  aggiornare gli elenchi e che gli stessi vengono pubblicati nel  BUR
  - Previsione che la Giunta regionale differenzi, in relazione  alla
  tipologia degli enti, la forma della loro partecipazione e del loro
  coordinamento al Sistema, il potere di monitoraggio della  Regione,
  nonche' i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettive e  di
  vigilanza - Ricorso del Governo - Denunciata  interferenza  con  le
  funzioni del Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 3, commi 1 e
  2. 
- Costituzione, art. 120, comma secondo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme della  Regione  Molise  -  Riordino  del  Servizio  sanitario
  regionale - Previsione che  i  distretti  circondariali,  ai  sensi
  dell'art. 3-quater del d.lgs. n. 502/1992, costituiscono il livello
  in cui si realizza la gestione integrata  tra  servizi  sanitari  e
  socio-assistenziali - Previsione che entro 60  giorni  dall'entrata
  in vigore della legge impugnata, la Giunta regionale  presenta  una
  proposta di riordino e di determinazione  dei  distretti  stessi  -
  Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le  funzioni  del
  Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 67, commi  1
  e 2. 
- Costituzione, art. 120, comma secondo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme   della   Regione   Molise    -    Disciplina    sull'assetto
  programmatorio, contabile, gestionale e di  controllo  dell'Azienda
  sanitaria regionale del Molise - Eliminazione del  controllo  della
  Giunta regionale solo su alcuni atti del Direttore  generale  della
  ASREM - Ricorso  del  Governo  -  Denunciata  interferenza  con  le
  funzioni del Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 68. 
- Costituzione, art. 120, comma secondo. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 -
  Norme della Regione Molise - Strutture sanitarie e  socio-sanitarie
  - Previsione, per le strutture che chiedano  l'accreditamento,  che
  la verifica della congruita' con il fabbisogno d'assistenza secondo
  le  funzioni  sanitarie   e   socio-sanitarie   individuate   dalla
  programmazione sanitaria regionale e' effettuata dal  C.R.A.S.S.  o
  dall'organo competente istituto da apposito provvedimento di Giunta
  regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda -
  Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le  funzioni  del
  Commissario ad acta. 
- Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 69. 
- Costituzione, art. 120, comma secondo. 
(GU n.20 del 16-5-2012 )
    Ricorso della Presidenza del Consiglio dei  ministri  in  persona
del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per
mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato,  presso  i  cui
uffici ha  domicilio  in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12  -  PEC
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente; 
    Contro Regione Molise, in persona  del  presidente  della  Giunta
regionale attualmente in carica, resistente; 
    Per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67; 68, comma 1, lett.  a),
69; 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, «Legge
Finanziaria Regionale  2012»,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
Molise 28 gennaio 2012, n. 2, edizione straordinaria. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 18 commi 1 e  2  L.R.  Molise
26-1-2012 n. 2. 
    La L.R. Molise 26-1-2012 n. 2 all'art. 18 commi 1 e 2,  rubricato
«Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione  alle  missioni»
prevede che «1. Al  fine  di  assicurare  il  corretto  e  tempestivo
assolvimento di funzioni istituzionali strategiche, nell'ambito della
superiore esigenza  di  razionalizzazione  e  di  contenimento  della
spesa, e' consentita al personale con qualifica dirigenziale titolare
di  incarichi  apicali,  ai  responsabili  di   programmi   collegati
all'utilizzo  di  fondi  comunitari  e  nazionali,  ai  funzionari  e
dirigenti  incaricati  dell'esercizio  di  funzioni  ispettive  o  di
controllo e di patrocinio legale la  possibilita'  di  utilizzare  il
mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di  servizio,
in   caso   di   impossibilita'   di   utilizzo   di   idoneo   mezzo
dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. 
    2. Per i soli casi di cui al comma l sono ammissibili i  rimborsi
per l'uso del mezzo proprio secondo le disposizioni vigenti,  purche'
sia formalmente attestata la sussistenza delle condizioni di  cui  al
medesimo comma 1  e  sia  comprovata  la  convenienza  economica  per
l'Amministrazione rispetto alle complessive modalita' alternative  di
effettuazione della trasferta. 
    3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12  aprile  1999,
n.  12  (Disciplina  del  trattamento  di  missione   del   personale
regionale) e' sostituito dal seguente: «1. Le missioni del  personale
con qualifica non dirigenziale sono preventivamente  autorizzate  dal
dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono
comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato.
Le missioni del Direttore generale ed equiparato non  necessitano  di
autorizzazione se effettuate nell'ambito del territorio nazionale». 
    La norma ai primi due commi consente l'utilizzo del mezzo proprio
e relativo rimborso spese al  personale  con  qualifica  dirigenziale
titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati
all'utilizzo  di  fondi  comunitari  e  nazionali,  ai  funzionari  e
dirigenti  incaricati  dell'esercizio  di  funzioni  ispettive  o  di
controllo e di patrocinio legale in  occasione  delle  trasferte  di'
servizio, in caso di  impossibilita'  di  utilizzo  di  idoneo  mezzo
dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. 
    Tale disposizione regionale contrasta con l'art. 6, comma 12, del
decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 122/2010,  concernente  la  riduzione  dei  costi  degli  apparati
amministrativi, ed espressione dei principi fondamentali  in  materia
di coordinamento della finanza pubblica in base al quale «A decorrere
dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni,
anche all'estero, con esclusione  delle  missioni  internazionali  di
pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze  di  polizia  e
dei vigili del fuoco,  del  personale  di  magistratura,  nonche'  di
quelle  strettamente  connesse  ad  accordi   internazionali   ovvero
indispensabili per assicurare la  partecipazione  a  riunioni  presso
enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori
istituzionali necessari alla gestione del  debito  pubblico,  per  un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
2009. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in  violazione  della
disposizione  contenuta  nel  primo  periodo   del   presente   comma
costituiscono illecito  disciplinare  e  determinano  responsabilita'
erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere
superato  in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un   motivato
provvedimento adottato dall'organo di  vertice  dell'amministrazione,
da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi
di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla  spesa
effettuata per  lo  svolgimento  di  compiti  ispettivi  e  a  quella
effettuata dalle universita' e dagli  enti  di  ricerca  con  risorse
derivanti da finanziamenti dell'Unione  europea  ovvero  di  soggetti
privati. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art.  28  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  legge  4  agosto
2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione  non  si
applica alle missioni internazionali di  pace  e  a  quelle  comunque
effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze  armate  e  dal  Corpo
nazionale dei vigili del  fuoco.  Con  decreto  del  Ministero  degli
affari esteri di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso
delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato  all'estero.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto  gli
articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della  legge  26
luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni  di  attuazione,  non  si
applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165  del
2001 e cessano  di  avere  effetto  eventuali  analoghe  disposizioni
contenute nei contratti collettivi». 
    In  base  alla  richiamata  norma  statale   per   il   personale
contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale
di cui ai primi due  commi  della  disposizione  ora  impugnata,  non
possono pertanto essere applicate le norme  relative  al  trattamento
economico di missione contenute nell'art. 15 della  legge  n.  836/73
(l'autorizzazione all'uso del mezzo  proprio  per  il  personale  che
svolge funzioni ispettive)  e  nell'art.  8  della  legge  n.  417/78
(determinazione dell'indennita' chilometrica). 
    L'art. 15 della legge n. 836/73 prevede che «Al personale che per
lo svolgimento di funzioni ispettive abbia  frequente  necessita'  di
recarsi  in  localita'  comprese  nell'ambito  della   circoscrizione
territoriale dell'ufficio di appartenenza  e  comunque  non  oltre  i
limiti di quella provinciale puo' essere  consentito,  anche  se  non
acquista titolo alla indennita' di trasferta,  l'uso  di  un  proprio
mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire  43
a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso  di  tale
mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. 
    L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato  dal
dirigente generale o da  altro  capo  ufficio  avente  qualifica  non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che,  in  sede  di
liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare  il  numero  dei
chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il  consenso  all'uso
di   tale   mezzo   viene   rilasciato   previa    domanda    scritta
dell'interessato  dalla  quale  risulti  che   l'amministrazione   e'
sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso. 
    Nei casi in cui  l'orario  dei  servizi  pubblici  di  linea  sia
inconciliabile con lo  svolgimento  della  missione  o  tali  servizi
manchino del tutto, al personale che debba recarsi  per  servizio  in
localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di  cui  al  primo
comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza
delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di  un  proprio
mezzo di trasporto. 
    Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione  per  recarsi
dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede  dell'ufficio  o
viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito
del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di  trasporto,
ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica». 
    L'art. 8 della legge 26 luglio  1978,  n.  417  prevede  che  «La
misura  dell'indennita'  chilometrica   di   cui   al   primo   comma
dell'articolo  15  della  legge  18  dicembre  1973,  n.   836),   e'
ragguagliata ad un quinto del prezzo di un  litro  di  benzina  super
vigente nel tempo. 
    Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a
lira intera. 
    Il dipendente statale trasferito di autorita', per  il  trasporto
di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di  mezzi
diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno  rimborsate  con
una indennita' chilometrica  di  L.  60  a  quintale  o  frazione  di
quintale superiore a  50  chilogrammi,  fino  ad  un  massimo  di  40
quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona  per
il bagaglio. Il  rimborso  non  potra'  comunque  superare  la  spesa
effettivamente sostenuta e documentata. 
    Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale  spesa  sostenuta
per pedaggio autostradale. 
    L'indennita' dovuta per i percorsi o  frazioni  di  percorso  non
serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i  percorsi
effettuati a piedi in zone prive di strade, a  norma  degli  articoli
12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18  dicembre  1973,
n. 836, sono elevate, rispettivamente,  a  L.  100  ed  a  L.  150  a
chilometro. 
    L'indennita' prevista dall'art. 19, comma  quarto,  della  stessa
legge, e' elevata a L. 150 a chilometro. 
    Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del  presente
articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente  art.
l, nei limiti dell'aumento percentuale  apportato  all'indennita'  di
trasferta». 
    La norma regionale e' costituzionalmente illegittima: 
        a) per violazione dell'art. 117,  comma  3  Cost.  in  quanto
deroga ai principi di  coordinamento  per  la  stabilizzazione  della
finanza pubblica; 
        b) per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. in
quanto va a disciplinare il rapporto di lavoro  di  pubblico  impiego
dirigenziale, materia  di  competenza  statale  esclusiva  ricompresa
nell'ambito dell'ordinamento civile. 
Illegittimita' costituzionale dell'art. 79 L.R. Molise  26-1-2012  n.
2. 
    L'art. 79 1.r. Molise 26-1-2012 n.  2  prevede  che  «La  Regione
Molise, in ottemperanza alle leggi regionali n. 37/1999 e  38/2006  e
dando  seguito  alla  consultazione  referendaria  del  giugno  2011,
attesta che la proprieta' pubblica delle reti e delle  infrastrutture
e'  inalienabile.  La  gestione  del  servizio  idrico  integrato  e'
affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto
pubblico, la cui natura giuridica non puo' essere modificata». 
    La disposizione nella parte in cui prevede che  la  gestione  del
servizio idrico integrato sia affidata all'Azienda speciale regionale
Molise Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura  giuridica  non
puo' essere modificata e' costituzionalmente illegittimo. 
    In particolare la norma risulta adottata in violazione  dell'art.
117, comma secondo, lett. e), della  Costituzione  che  riserva  allo
Stato la materia della tutela  della  concorrenza  nonche'  dell'art.
117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che  riserva  allo
Stato  la  competenza  in   materia   di   tutela   dell'ambiente   e
dell'ecosistema. 
    A cio' va aggiunto che l'affidamento ex lege della gestione di un
servizio di interesse economico generale va  a  violare  l'art.  117,
comma primo, della  Costituzione  che  impone  anche  al  legislatore
regionale  il  rispetto  dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario. In proposito occorre  premettere  che,  secondo  codesta
Corte costituzionale (sent. n. 26/2011) e' «coessenziale alla nozione
di "rilevanza" economica del servizio  idrico  integrato  l'esercizio
dell'attivita' con metodo economico, «nel senso che essa, considerata
nella sua globalita', deve essere svolta in  vista  quantomeno  della
copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi  mediante  i
ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli  eventuali
finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010,  punto  9.1.  del
Considerato in diritto), la stessa Corte  precisa  che  «coessenziale
alla nozione di "rilevanza" economica del servizio  e'  la  copertura
dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non gia' la  remunerazione  del
capitale». 
    Ancora, con sentenza n. 187 del 15.6.2011, la Corte  ha  ribadito
che «il legislatore statale,  in  coerenza  con  la  [...]  normativa
comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio  idrico
integrato si inserisce in uno specifico  e  peculiare  mercato  (come
riconosciuto da questa Corte con la sentenza n.  246  del  2009),  ha
correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza  economica,
conseguentemente escludendo ogni potere degli enti  infrastatuali  di
pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010). 
    Cio' premesso la richiamata norma regionale  risulta  censurabile
in quanto affida ope legis, il servizio idrico integrato  all'Azienda
speciale regionale Molise  Acque,  ente  di  diritto  pubblico,  che,
pertanto,  si  configura  come   ente   strumentale   della   Regione
finalizzato alla gestione del servizio idrico stesso. 
    Si ricorda che, ai  sensi  dell'art.  150,  comma  2,  d.lgs.  n.
152/2006 «L'Autorita' d'ambito aggiudica  la  gestione  del  servizio
idrico integrato mediante gara  disciplinata  dai  principi  e  dalle
disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di  cui  all'art.
113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali
in materia». 
    La norma regionale in esame, lungi dal limitarsi ad attribuire ad
altro  soggetto  istituzionale  le  funzioni  gia'  esercitate  dalle
Autorita' d'ambito territoriale, ivi inclusa quella, per  quanto  qui
interessa,  di  affidamento  della  gestione  del   servizio   idrico
integrato, ha, nel  caso  di  specie,  affidato  in  via  diretta  la
gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione. 
    Pertanto, sottraendo al soggetto subentrato all'AATO il potere di
scelta delle modalita' di «affidamento della  gestione  del  servizio
idrico integrato», viola la competenza legislativa esclusiva statale,
alla quale - per consolidata  giurisprudenza  di  codesta  Corte  (da
ultimo, v. sent. n. 128 del 2011) - va ricondotta la disciplina delle
Autorita' d'ambito territoriale  (e  dei  nuovi  soggetti  che  dette
autorita' andranno a sostituire) in quanto rientrante  nelle  materie
della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente. 
    La possibilita' di scegliere i moduli organizzativi piu' adeguati
a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato, conferita dal
legislatore statale al legislatore  regionale,  non  puo'  intendersi
come  comprensiva  anche  del  potere  di  prevedere   l'affidamento,
direttamente con legge regionale, della  gestione  del  servizio  ne'
risolversi nell'eliminazione dal  sistema  giuridico  della  funzione
amministrativa di affidamento  della  gestione  del  servizio  idrico
integrato, che non viene piu' esercitata da alcuno. 
    Con l'affidamento in via diretta della gestione di detto servizio
all'Agenzia speciale regionale Molise, in violazione della  normativa
statale, la citata Agenzia gestisce il servizio non in  forza  di  un
titolo concessorio, cioe' un atto amministrativo, bensi' ex  lege,  e
quindi, fra l'altro, senza limiti  di  tempo.  Secondo  la  normativa
comunitaria, inoltre, il servizio idrico, costituisce «un servizio di
interesse economico generale» (Libro verde sui servizi  di  interesse
generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003),  270)  e  come  tale  e'
soggetto alla disciplina della concorrenza (v. art. 86,  ex-art.  90,
Tratt. CE). 
    Ne consegue,  pertanto;  che  l'affidamento  della  gestione  del
servizio idrico con legge regionale -  risolvendosi  nella  negazione
della regola della concorrenza - concreta un caso di esercizio  della
potesta' legislativa regionale in una materia, appunto, quella  della
concorrenza, riservata alla competenza esclusiva  statale  oltre  che
essere  illegittimo  sul   piano   della   violazione   del   diritto
comunitario. 
    Va evidenziato che codesta Corte costituzionale, con la  sentenza
n.  62/2012,  accogliendo  un  ricorso  del  Governo,  ha  dichiarato
incostituzionale un'analoga  norma  della  Regione  Puglia  contenuta
nella 1.r. n. 11/2011. 
    In detta occasione codesta Corte ha avuto modo di  affermare  che
«occorre  sottolineare  che  la  disciplina  dell'affidamento   della
gestione del SII attiene, come piu' volte affermato da questa  Corte,
alle  materie  tutela  della  concorrenza  e  tutela   dell'ambiente,
riservate alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  (ex
plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010;
n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246  del  2009).  Nella  specie,
anche  dopo   l'abrogazione   referendaria   dell'art.   23-bis   del
decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal  21  luglio  2011,  ad
opera dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.p.r. 18 luglio  2011,  n.  113,
recante «Abrogazione, a seguito  di  referendum  popolare,  dell'art.
23-bis  del  decreto-legge  n.  112   del   2008,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   133   del   2008,   e   successive
modificazioni, nel testo risultante a seguito  della  sentenza  della
Corte costituzionale n. 325 del 2010,  in  materia  di  modalita'  di
affidamento e gestione  dei  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
economica»), resta vigente il disposto del terzo  periodo  del  comma
186-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009  (inserito  dall'art.
1, comma 1-quinquies,  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42),  in
forza  del  quale  alla  legge  regionale  spetta  soltanto  disporre
l'attribuzione delle  funzioni  delle  soppresse  Autorita'  d'ambito
territoriale  ottimale  (AATO),  «nel  rispetto   dei   principi   di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza»,  e  non  spetta,  di
conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di  tali  funzioni
affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da cio' deriva,  in
particolare, che, in base alla normativa statale, la legge  regionale
deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che  eserciti  le
competenze gia' spettanti all'AATO e, quindi, anche la competenza  di
deliberare la forma di gestione del servizio idrico  integrato  e  di
aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni,  infatti,
erano attribuite all'AATO dai commi 1 e 2 dell'art. 150 del d.lgs.  3
aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia  ambientale),   i   quali
aggiungevano,  rispettivamente,  che  la  forma   di   gestione   era
deliberata «fra quelle di cui all'art.  113,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che  l'aggiudicazione
avveniva «mediante gara  [...]  in  conformita'  ai  criteri  di  cui
all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
[...1» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati
commi 5 e 7 dell'art. 113  e'  stata  delegificata  ed  abrogata  dal
combinato disposto dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008
(in quanto «incompatibili» con tale  art.  23-bis)  e  dell'art.  12,
comma 1, lettera a), del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento
in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma
dell'art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133)  e
che, prima ancora, questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004,  aveva
dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo  e  del  terzo
periodo  del  comma  7.  Tuttavia  tale  abrogazione   e   l'indicata
dichiarazione di illegittimita' costituzionale hanno fatto venir meno
soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano alle AATO (e,
pertanto, anche  ai  successori  di  queste,  individuati  con  legge
regionale) di adottare  esclusivamente  alcune  specifiche  forme  di
gestione e di rispettare particolari criteri e,  percio',  non  hanno
soppresso la funzione propria delle AATO medesime  di  deliberare  le
forme di gestione  del  SII  e  di  aggiudicare  tale  gestione,  nel
rispetto dei  principi  e  delle  disposizioni  vigenti  nel  diritto
dell'Unione europea. In proposito, e' appena il caso di  sottolineare
che i piu' volte menzionati commi 5 e 7 dell'art. 113 del  d.lgs.  n.
267 del 2000 non hanno ripreso vigore a seguito  della  dichiarazione
dell'avvenuta abrogazione dell'intero art. 23-bis  del  decreto-legge
n. 112 del 2008 per effetto dell'esito  del  referendum  indetto  con
d.p.r. 23 marzo 2011. Come questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato,
infatti,   dall'abrogazione   referendaria   dell'art.   23-bis   del
decreto-legge n. 112 del 2008, non  consegue  la  reviviscenza  delle
norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n.  24  del  2011;
sull'esclusione, di regola, dell'effetto retroattivo dell'abrogazione
referendaria, ordinanza n. 48 del 2012). 
    Nella specie, la norma regionale impugnata si pone  in  contrasto
con la suddetta  normativa  statale,  perche'  -  disponendo  che  la
gestione del SII e' affidata ad un'azienda pubblica regionale  avente
determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale
successore  delle  competenze  dell'AATO  (ossia  l'Autorita'  idrica
pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e
provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio  al  soggetto
affidatario e dall'altro, con disposizione  che  tiene  luogo  di  un
provvedimento, stabilisce essa stessa che  il  SII  sia  affidato  ad
un'azienda  pubblica  regionale,  da  identificarsi   necessariamente
nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita  al
fine di detta gestione,  cioe'  nell'azienda  denominata  «Acquedotto
pugliese - AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11  del
2011 (articoli da 5 a 14). Poiche', come gia' rilevato, la  normativa
statale non consente che la legge regionale individui direttamente il
soggetto affidatario della  gestione  del  SII  e  che  stabilisca  i
requisiti generali dei soggetti affidatari di  tale  gestione  (cosi'
determinando, indirettamente, anche le  forme  di  gestione),  appare
evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma,  lettere
e) ed s), Cost., con  la  conseguente  illegittimita'  costituzionale
dell'impugnata normativa regionale (sulla legittimita' costituzionale
delle  leggi  statali,   emesse   nell'esercizio   della   competenza
legislativa esclusiva dello Stato, che  vietino  l'esercizio  in  via
legislativa della funzione  amministrativa  regionale,  ex  plurimis,
sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n.  250  del  2008;
ordinanza n. 405 del 2008)». 
Illegittimita' dell'art. 3, commi l e 2, nonche' degli  articoli  67,
68, comma 1, lett. a), 69 della legge della Regione Molise 26 gennaio
2012, n. 2. 
    Risultano altresi' illegittime  le  indicate  disposizioni  della
legge regionale, tutte dettate in materia sanitaria. 
    Al riguardo si ritiene opportuno  premettere,  all'individuazione
delle  singole   censure,   un   esame   preliminare   del   contesto
fattuale-normativo di riferimento. 
    La  Regione  Molise,  per  la  quale  e'  stata  verificata   una
situazione di disavanzi nel settore sanitario tale  da  generare  uno
squilibrio economico-finanziario tale da  compromettere  l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 30  marzo  2007
un accordo con i  Ministri  della  salute  e  dell'economia  e  delle
finanze, comprensivo del Piano di rientro  dal  disavanzo  sanitario,
che prevede  una  serie  di  interventi  da  attivare  nell'arco  del
triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e
finanziario della Regione nel rispetto dei livelli  assistenziali  di
assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311 del 2004
(legge finanziaria 2005). 
    La Regione Molise, non avendo realizzato gli  obiettivi  previsti
dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art.  1,
comma 180, della legge n. 311/04, nonche'  dell'intesa  Stato-Regioni
del 23  marzo  2005,  e  dai  successivi  interventi  legislativi  in
materia,  e'  stata  commissariata   ai   sensi   dell'art.   4   del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in  attuazione  dell'art.  120
della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art.  8,  comma
1, della legge n. 131/2003. 
    Nella riunione del 24 luglio  2009,  infatti,  il  Consiglio  dei
ministri ha deliberato la nomina di un commissario  ad  acta  per  la
realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario della Regione  Molise,  individuandolo  nella  persona  del
presidente della Regione pro tempore. 
    Nella successiva riunione del 20 gennaio 2012  il  Consiglio  dei
ministri ha confermato la nomina del  presidente  della  Regione  pro
tempore quale commissario ad  acta  per  l'attuazione  del  Piano  di
rientro e dei successivi Programmi operativi, conferendo al  medesimo
l'incarico  di  provvedere  a   realizzare   determinati   interventi
prioritari. 
    Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della  legge  23
dicembre 2009, n.  191,  il  commissario  ad  acta,  ha  adottato  il
Programma operativo 2010 e, con il decreto n.  80  del  26  settembre
2011,  i  Programmi  operativi  2011-2012  con  i  quali  viene  data
prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. 
    Codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo  di  pronunciarsi
in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di  gestione
commissariale  degli  stessi.  In  particolare  con  la  sentenza  n.
100/2010 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge
della Regione  Campania  28  novembre  2008  n.  16  recante  «Misure
straordinarie di razionalizzazione  e  riqualificazione  del  sistema
sanitario regionale per il rientro dal disavanzo», ha  affermato  che
una norma statale (vedasi l'allora vigente art. 1, comma 796, lettera
b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti,  per  le  Regioni
che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di
programmazione  «necessari  per  il   perseguimento   dell'equilibrio
economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra
lo Stato e la Regione Campania». La Corte ha affermato, inoltre,  che
la suddetta norma  statale  che  assegna  a  tale  Accordo  carattere
vincolante, per le parti tra le quali  e'  intervenuto,  puo'  essere
qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di
un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. 
    Codesta Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011,
ha avuto modo di evidenziare che l'operato del commissario  ad  acta,
incaricato  dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo
sanitario  previamente  concordato  tra  lo  Stato   e   la   Regione
interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia  degli
organi regionali, essendosi questi ultimi  sottratti  -  malgrado  il
carattere  vincolante  dell'accordo  concluso  dal  presidente  della
Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta  dalle  esigenze  della
finanza pubblica (art. 1, comma  796,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria
2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con  la  constatazione
che l'esercizio del potere  sostitutivo  e',  nella  specie,  imposto
dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale qual'e' quello alla salute  (art.
32 Cost.) - a legittimare la  conclusione  secondo  cui  le  funzioni
amministrative   dei   commissario   ad   acta,    ovviamente    fino
all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di  rientro,
devono essere poste al  riparo  da  ogni  interferenza  degli  Organi
regionali». Pertanto, secondo la  Consulta,  anche  qualora  non  sia
ravvisabile un diretto contrasto con i  poteri  del  commissario,  ma
ricorra  comunque  una  situazione  di  interferenza  sulle  funzioni
commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare  la  violazione
dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
    Cio' premesso, la legge regionale in esame  presenta  i  seguenti
profili di illegittimita' costituzionale: 
3) Illegittimita' dell'art. 3 L.R. Molise n.  2/2012  per  violazione
dell'art. 120 Cost. 
    I primi due commi dell'art. 3 della legge in questione  prevedono
che «1. Il Sistema Regione Molise, istituito  ai  sensi  dell'art.  7
della  legge  regionale  20   agosto   2010,   n.   16   (Misure   di
razionalizzazione della spesa regionale), e' costituito dalla Regione
e dagli enti di  cui  alle  allegate  tabelle  Al  e  A2.  La  Giunta
regionale provvede ad aggiornare gli elenchi. L'elenco aggiornato  e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 
    2. La Giunta regionale differenzia, in relazione  alla  tipologia
degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro  contributo
al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche'  i  rapporti
finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo,  e
di  vigilanza.  I  compiti  operativi  e  le   attivita'   gestionali
riconducibili alle funzioni  amministrative  riservate  alla  Regione
sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al  comma  1,  diversi
dalla Regione, individuati, di  volta  in  volta,  con  deliberazione
della Giunta regionale, sulla base delle  competenze  attribuite.  Le
modalita' di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma l, la
puntuale individuazione dei compiti e delle  attivita'  affidate,  la
disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di  decorrenza
sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte  secondo  schemi
approvati dalla Giunta regionale». 
    La disposizione  in  esame,  attribuendo  alla  Giunta  regionale
compiti che interferiscono con le funzioni espletate dal  commissario
ad acta nominato dal Governo, viola l'art. 120, secondo comma, Cost. 
    L'art. 3, della legge in esame, dopo aver premesso, al  comma  1,
che la Regione e gli enti di cui alle allegate tabelle Al e A2, tra i
quali e' ricompresa l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM),
costituiscono il Sistema Regione Molise, aggiunge INFATTI al comma 2,
che «La Giunta regionale differenzia,  in  relazione  alla  tipologia
degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro  contributo
al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche'  i  rapporti
finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo,  e
di vigilanza (...). Tale disposizione regionale, che  riconosce  alla
Giunta regionale la  potesta'  di  impartire  direttive  alla  citata
l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), non tiene conto del
fatto che, essendo la  regione  commissariata  per  l'attuazione  del
Piano di rientro, e' compito del commissario impartire  le  direttive
alla citata azienda sanitaria, secondo  quanto  emerge  dallo  stesso
mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del  20  gennaio  2012.  La  disposizione  regionale  in   esame   in
particolare contrasta con il par. A, n.  4,  del  menzionato  mandato
commissariale che conferisce al commissario  ad  acta  l'incarico  di
provvedere a realizzare il «completamento  dell'assetto  territoriale
dell' ASREM, con il superamento di qualsiasi forma  di  articolazione
gestionale basata sul  sistema  delle  disciolte  zone  territoriali:
adozione del nuovo atto aziendale, secondo i rilievi ministeriali, in
coerenza  con  Programma  Operativo  2011-2012  ed  il  nuovo   Piano
Sanitario regionale 2011-2013  da  adottarsi,  fra  l'altro,  con  la
previsione della definizione di un centro  unico  di  responsabilita'
delle principali funzioni, quali la gestione contabile,  la  gestione
del personale e gli acquisti». 
4) Illegittimita' dell'art. 67, commi 1 e 2 L.R. Molise n. 2/2012 per
violazione dell'art. 120 Cost. 
    L'art. 67, commi 1 e 2, della legge in esame, prevede che «1.  Il
primo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 1° aprile
2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e'  sostituito
dal seguente: "I distretti, individuati ai sensi  dell'art.  3-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  costituiscono  il
livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari
e socio-assistenziali.". 
    2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale presenta una proposta di riordino e rideterminazione
dei distretti di cui al comma 1.». 
    La norma nel modificare  il  comma  5  dell'art.  3  della  legge
regionale l° aprile 2005,  n.  9  (Riordino  del  Servizio  sanitario
regionale), dopo aver premesso che i distretti dell'unita'  sanitaria
locale costituiscono il  livello  in  cui  si  realizza  la  gestione
integrata tra servizi sanitari  e  socio-assistenziali,  prevede  che
entro  60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  la  Giunta
regionale presenti una proposta di  riordino  e  rideterminazione  di
detti distretti. 
    La  disposizione,  che  consente   alla   Giunta   regionale   di
intervenire  in  ordine  al  riordino  e  alla  rideterminazione  dei
distretti dell'unita' sanitaria locale, non  tiene  conto  del  fatto
che, essendo la regione commissariata per l'attuazione del  Piano  di
rientro, e' compito del commissario  la  riorganizzazione  sanitaria,
secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui  alla
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  20  gennaio  2012.   La
disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il  par.
A, n. 3, del  menzionato  mandato  commissariale  che  conferisce  al
commissario  ad  acta  l'incarico  di  provvedere  a  realizzare   il
riassetto della rete ospedaliera e territoriale». 
    Pertanto  la  disposizione  in  esame,  attribuendo  alla  Giunta
regionale compiti che interferiscono con le  funzioni  espletate  dal
commissario ad acta nominato dal Governo, viola l'art. 120 Cost. 
5) Illegittimita' dell'art. 68 L.R. Molise n. 2/2012  per  violazione
dell'art. 120 Cost. 
    L'art. 68 della L.R. Molise n. 2/2012 prevede  che  «All'art.  31
della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto
programmatorio, contabile, gestionale  e  di  controllo  dell'Azienda
sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14
maggio 1997, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche: 
        a) al comma 2 e' soppressa la lettera l); 
        b) la lettera a) del comma 8 e' sostituita dalla seguente "a)
l'apposizione del visto di congruita' di cui all'art. 32;". 
    La norma apporta modifiche all'art. 31 legge regionale n.  8/2010
(Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale  e  di
controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise  -  Abrogazione
della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12). In particolare il comma
1, lettera a), dell'art. 68 dispone la soppressione della lettera  I)
dal comma 2 del suddetto art. 31, eliminando in tal modo  dal  novero
degli atti del Direttore generale  dell'Azienda  sanitaria  regionale
che sono sottoposti, ai sensi del menzionato comma  2,  al  controllo
preventivo della Giunta regionale «ogni altro  atto  attribuito  alla
esclusiva competenza del direttore generale da leggi e  regolamenti».
Al riguardo si rappresenta  che  codesta  Corte  costituzionale,  con
sentenza n. 78 del  7  marzo  2011,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'intero comma 2 dell'art. 31 della legge regionale
n. 8/2010 (che attribuiva alla Giunta regionale il controllo su tutti
gli atti del Direttore  Generale  ASREM),  nella  parte  in  cui  non
escludeva  dall'ambito  della  sua  operativita'  le  funzioni  e  le
attivita'  del  commissario  ad  acta  nominato   dal   Governo   per
l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in  materia
sanitaria. 
    Pertanto, l'art. 68, comma 1, lettera a), della legge  in  esame,
modificando parzialmente il suddetto  comma  2,  dell'art.  31  della
legge regionale n. 8/2010 presuppone la vigenza  di  norme  che  sono
gia' state dichiarate costituzionalmente illegittime. In  particolare
la disposizione regionale in  esame,  limitandosi  ad  eliminare  dal
controllo della Giunta solo alcuni atti del  Direttore  generale  (di
cui alla lett. I), del comma 2 dell'art. 31), e lasciando  inalterate
le altre disposizioni  di  tale  comma,  giudicate  incostituzionali,
riguardanti tutti gli altri atti del direttore generale sottoposti al
controllo della Giunta, qualora interpretata nel senso che reitera le
disposizioni gia' dichiarate incostituzionali si  pone  in  contrasto
con l'art. 120, secondo comma, Cost.  Ponendo  in  capo  alla  Giunta
regionale il controllo  sugli  atti  del  Direttore  Generale  ASREM,
determinerebbe infatti una situazione di interferenza sulle  funzioni
commissariali, idonea  ad  integrare  la  violazione  dell'art.  120,
secondo comma, Cost. 
6) Illegittimita' dell'art. 69 L.R. Molise n. 2/2012  per  violazione
dell'art. 120 Cost. 
    L'art. 69 della legge regionale in esame prevede che «Il comma  5
dell'art. 7 della legge  regionale  24  giugno  2008,  n.  18  (Norme
regionali  in  materia  di  autorizzazione  alla   realizzazione   di
strutture ed all'esercizio di attivita' sanitarie e  socio-sanitarie,
accreditamento istituzionale e accordi contrattuali  delle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)  e'  sostituito  dal
seguente: "5. Per le strutture che  richiedono  l'accreditamento,  la
verifica della congruita' con il fabbisogno di assistenza secondo  le
funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione
sanitaria  regionale  e'  effettuata  dal  C.R.A.S.S.  o  dall'organo
competente istituito da apposito provvedimento di  Giunta  regionale,
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda"». 
    La disposizione, nel modificare il  comma  5  dell'art.  7  della
legge  24  giugno   2008   n.   18,   che   disciplina   la   materia
dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, dispone  che
«Per le strutture che richiedono l'accreditamento, la verifica  della
congruita' con  il  fabbisogno  di  assistenza  secondo  le  funzioni
sanitarie  e   socio-sanitarie   individuate   dalla   programmazione
sanitaria  regionale  e'  effettuata  dal  C.R.A.S.S.  o  dall'organo
competente istituito da apposito provvedimento di  Giunta  regionale,
entro novanta giorni dalla presentazione della domanda». 
    La disposizione regionale in esame,  che  disciplina  la  materia
dell'accreditamento istituzionale, non tiene  conto  del  fatto  che,
essendo la  regione  commissariata  per  l'attuazione  del  Piano  di
rientro, tale materia rientra tra i compiti del commissario ad  acta,
secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui  alla
delibera  del  Consiglio  dei  ministri  del  20  gennaio  2012.   La
disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il  par.
A, n. 5, e 7 e par.  C,  del  menzionato  mandato  commissariale  che
conferisce al commissario ad acta specifici  compiti  in  materia  di
accreditamento istituzionale. 
    Pertanto la disposizione in esame, determina  una  situazione  di
interferenza sulle funzioni commissariali,  idonea  ad  integrare  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 
				 
                               P.Q.M. 

 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 18, commi 1  e  2;  67;
68, comma 1, lett. a); 69; 79 della legge  della  Regione  Molise  26
gennaio 2012, n. 2, pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  Molise  28
gennaio 2012, n. 2. 
    Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. 
        Roma, addi' 27 marzo 2012 


				 
                   L'avvocato dello Stato: Varone