N. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 aprile 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Rimborso delle spese per trasferte ed autorizzazioni alle missioni - Previsione della possibilita', in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o d'altro mezzo pubblico di trasporto, di utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese per il personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali; i responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali; i funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dell'art. 6 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e dell'art. 8 della legge n. 417/1978 e dell'art. 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge n. 836/1973 - Denunciata violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 18, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Attestazione, in ottemperanza alle leggi regionali nn. 37/1999 e 38/2006 e a seguito della consultazione referendaria del giugno 2011, che la proprieta' pubblica delle reti e delle infrastrutture e' inalienabile e che la gestione del servizio integrato e' affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico la cui natura giuridica non puo' essere modificata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 79. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Previsione che il sistema Regione Molise, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16/2010, e' costituito dalla Regione Molise e dagli enti indicati nelle Tabelle A1 e A2 allegate, che la Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi e che gli stessi vengono pubblicati nel BUR - Previsione che la Giunta regionale differenzi, in relazione alla tipologia degli enti, la forma della loro partecipazione e del loro coordinamento al Sistema, il potere di monitoraggio della Regione, nonche' i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettive e di vigilanza - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni del Commissario ad acta. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 3, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 120, comma secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Riordino del Servizio sanitario regionale - Previsione che i distretti circondariali, ai sensi dell'art. 3-quater del d.lgs. n. 502/1992, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali - Previsione che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge impugnata, la Giunta regionale presenta una proposta di riordino e di determinazione dei distretti stessi - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni del Commissario ad acta. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 67, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 120, comma secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Eliminazione del controllo della Giunta regionale solo su alcuni atti del Direttore generale della ASREM - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni del Commissario ad acta. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 68. - Costituzione, art. 120, comma secondo. Bilancio e contabilita' pubblica - Legge finanziaria regionale 2012 - Norme della Regione Molise - Strutture sanitarie e socio-sanitarie - Previsione, per le strutture che chiedano l'accreditamento, che la verifica della congruita' con il fabbisogno d'assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale e' effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituto da apposito provvedimento di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza con le funzioni del Commissario ad acta. - Legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, art. 69. - Costituzione, art. 120, comma secondo.(GU n.20 del 16-5-2012 )
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ricorrente; Contro Regione Molise, in persona del presidente della Giunta regionale attualmente in carica, resistente; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67; 68, comma 1, lett. a), 69; 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, «Legge Finanziaria Regionale 2012», pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise 28 gennaio 2012, n. 2, edizione straordinaria. Illegittimita' costituzionale dell'art. 18 commi 1 e 2 L.R. Molise 26-1-2012 n. 2. La L.R. Molise 26-1-2012 n. 2 all'art. 18 commi 1 e 2, rubricato «Rimborso delle spese per trasferte e autorizzazione alle missioni» prevede che «1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo assolvimento di funzioni istituzionali strategiche, nell'ambito della superiore esigenza di razionalizzazione e di contenimento della spesa, e' consentita al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale la possibilita' di utilizzare il mezzo proprio di trasporto in occasione delle trasferte di servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. 2. Per i soli casi di cui al comma l sono ammissibili i rimborsi per l'uso del mezzo proprio secondo le disposizioni vigenti, purche' sia formalmente attestata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1 e sia comprovata la convenienza economica per l'Amministrazione rispetto alle complessive modalita' alternative di effettuazione della trasferta. 3. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 12 (Disciplina del trattamento di missione del personale regionale) e' sostituito dal seguente: «1. Le missioni del personale con qualifica non dirigenziale sono preventivamente autorizzate dal dirigente di riferimento. Le missioni del personale dirigenziale sono comunicate preventivamente al dirigente immediatamente sovraordinato. Le missioni del Direttore generale ed equiparato non necessitano di autorizzazione se effettuate nell'ambito del territorio nazionale». La norma ai primi due commi consente l'utilizzo del mezzo proprio e relativo rimborso spese al personale con qualifica dirigenziale titolare di incarichi apicali, ai responsabili di programmi collegati all'utilizzo di fondi comunitari e nazionali, ai funzionari e dirigenti incaricati dell'esercizio di funzioni ispettive o di controllo e di patrocinio legale in occasione delle trasferte di' servizio, in caso di impossibilita' di utilizzo di idoneo mezzo dell'Amministrazione o di altro mezzo pubblico di trasporto. Tale disposizione regionale contrasta con l'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, concernente la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ed espressione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica in base al quale «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche' di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche' con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle universita' e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu' dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi». In base alla richiamata norma statale per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di cui ai primi due commi della disposizione ora impugnata, non possono pertanto essere applicate le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge n. 836/73 (l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell'art. 8 della legge n. 417/78 (determinazione dell'indennita' chilometrica). L'art. 15 della legge n. 836/73 prevede che «Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessita' di recarsi in localita' comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale puo' essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennita' di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennita' di lire 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti piu' conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennita', dovra' convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione e' sollevata da qualsiasi responsabilita' circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in localita' comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, puo' essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle localita' di missione per recarsi dal luogo dove e' stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, ne' alcuna corresponsione di indennita' chilometrica». L'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 prevede che «La misura dell'indennita' chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836), e' ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorita', per il trasporto di mobili e masserizie puo' servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennita' chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potra' comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente e' rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennita' dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennita' prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge, e' elevata a L. 150 a chilometro. Le indennita' di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. l, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennita' di trasferta». La norma regionale e' costituzionalmente illegittima: a) per violazione dell'art. 117, comma 3 Cost. in quanto deroga ai principi di coordinamento per la stabilizzazione della finanza pubblica; b) per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. in quanto va a disciplinare il rapporto di lavoro di pubblico impiego dirigenziale, materia di competenza statale esclusiva ricompresa nell'ambito dell'ordinamento civile. Illegittimita' costituzionale dell'art. 79 L.R. Molise 26-1-2012 n. 2. L'art. 79 1.r. Molise 26-1-2012 n. 2 prevede che «La Regione Molise, in ottemperanza alle leggi regionali n. 37/1999 e 38/2006 e dando seguito alla consultazione referendaria del giugno 2011, attesta che la proprieta' pubblica delle reti e delle infrastrutture e' inalienabile. La gestione del servizio idrico integrato e' affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura giuridica non puo' essere modificata». La disposizione nella parte in cui prevede che la gestione del servizio idrico integrato sia affidata all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, la cui natura giuridica non puo' essere modificata e' costituzionalmente illegittimo. In particolare la norma risulta adottata in violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza nonche' dell'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. A cio' va aggiunto che l'affidamento ex lege della gestione di un servizio di interesse economico generale va a violare l'art. 117, comma primo, della Costituzione che impone anche al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. In proposito occorre premettere che, secondo codesta Corte costituzionale (sent. n. 26/2011) e' «coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio idrico integrato l'esercizio dell'attivita' con metodo economico, «nel senso che essa, considerata nella sua globalita', deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo di tempo, dei costi mediante i ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici)» (sentenza n. 325 del 2010, punto 9.1. del Considerato in diritto), la stessa Corte precisa che «coessenziale alla nozione di "rilevanza" economica del servizio e' la copertura dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non gia' la remunerazione del capitale». Ancora, con sentenza n. 187 del 15.6.2011, la Corte ha ribadito che «il legislatore statale, in coerenza con la [...] normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che il servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto da questa Corte con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatuali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010). Cio' premesso la richiamata norma regionale risulta censurabile in quanto affida ope legis, il servizio idrico integrato all'Azienda speciale regionale Molise Acque, ente di diritto pubblico, che, pertanto, si configura come ente strumentale della Regione finalizzato alla gestione del servizio idrico stesso. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 150, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 «L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia». La norma regionale in esame, lungi dal limitarsi ad attribuire ad altro soggetto istituzionale le funzioni gia' esercitate dalle Autorita' d'ambito territoriale, ivi inclusa quella, per quanto qui interessa, di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, ha, nel caso di specie, affidato in via diretta la gestione del servizio ad un ente strumentale della Regione. Pertanto, sottraendo al soggetto subentrato all'AATO il potere di scelta delle modalita' di «affidamento della gestione del servizio idrico integrato», viola la competenza legislativa esclusiva statale, alla quale - per consolidata giurisprudenza di codesta Corte (da ultimo, v. sent. n. 128 del 2011) - va ricondotta la disciplina delle Autorita' d'ambito territoriale (e dei nuovi soggetti che dette autorita' andranno a sostituire) in quanto rientrante nelle materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente. La possibilita' di scegliere i moduli organizzativi piu' adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato, conferita dal legislatore statale al legislatore regionale, non puo' intendersi come comprensiva anche del potere di prevedere l'affidamento, direttamente con legge regionale, della gestione del servizio ne' risolversi nell'eliminazione dal sistema giuridico della funzione amministrativa di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, che non viene piu' esercitata da alcuno. Con l'affidamento in via diretta della gestione di detto servizio all'Agenzia speciale regionale Molise, in violazione della normativa statale, la citata Agenzia gestisce il servizio non in forza di un titolo concessorio, cioe' un atto amministrativo, bensi' ex lege, e quindi, fra l'altro, senza limiti di tempo. Secondo la normativa comunitaria, inoltre, il servizio idrico, costituisce «un servizio di interesse economico generale» (Libro verde sui servizi di interesse generale, Bruxelles, 21.05.2003, COM (2003), 270) e come tale e' soggetto alla disciplina della concorrenza (v. art. 86, ex-art. 90, Tratt. CE). Ne consegue, pertanto; che l'affidamento della gestione del servizio idrico con legge regionale - risolvendosi nella negazione della regola della concorrenza - concreta un caso di esercizio della potesta' legislativa regionale in una materia, appunto, quella della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva statale oltre che essere illegittimo sul piano della violazione del diritto comunitario. Va evidenziato che codesta Corte costituzionale, con la sentenza n. 62/2012, accogliendo un ricorso del Governo, ha dichiarato incostituzionale un'analoga norma della Regione Puglia contenuta nella 1.r. n. 11/2011. In detta occasione codesta Corte ha avuto modo di affermare che «occorre sottolineare che la disciplina dell'affidamento della gestione del SII attiene, come piu' volte affermato da questa Corte, alle materie tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 187 del 2011; n. 128 del 2011; n. 325 del 2010; n. 142 del 2010; n. 307 del 2009; n. 246 del 2009). Nella specie, anche dopo l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (con effetto dal 21 luglio 2011, ad opera dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113, recante «Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica»), resta vigente il disposto del terzo periodo del comma 186-bis dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009 (inserito dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42), in forza del quale alla legge regionale spetta soltanto disporre l'attribuzione delle funzioni delle soppresse Autorita' d'ambito territoriale ottimale (AATO), «nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza», e non spetta, di conseguenza, provvedere direttamente all'esercizio di tali funzioni affidando la gestione ad un soggetto determinato. Da cio' deriva, in particolare, che, in base alla normativa statale, la legge regionale deve limitarsi ad individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze gia' spettanti all'AATO e, quindi, anche la competenza di deliberare la forma di gestione del servizio idrico integrato e di aggiudicare la gestione di detto servizio. Queste funzioni, infatti, erano attribuite all'AATO dai commi 1 e 2 dell'art. 150 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), i quali aggiungevano, rispettivamente, che la forma di gestione era deliberata «fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (comma 1) e che l'aggiudicazione avveniva «mediante gara [...] in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...1» (comma 2). Va precisato che la disciplina di cui ai richiamati commi 5 e 7 dell'art. 113 e' stata delegificata ed abrogata dal combinato disposto dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (in quanto «incompatibili» con tale art. 23-bis) e dell'art. 12, comma 1, lettera a), del d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e che, prima ancora, questa Corte, con sentenza n. 272 del 2004, aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo e del terzo periodo del comma 7. Tuttavia tale abrogazione e l'indicata dichiarazione di illegittimita' costituzionale hanno fatto venir meno soltanto il vincolo che i due commi abrogati imponevano alle AATO (e, pertanto, anche ai successori di queste, individuati con legge regionale) di adottare esclusivamente alcune specifiche forme di gestione e di rispettare particolari criteri e, percio', non hanno soppresso la funzione propria delle AATO medesime di deliberare le forme di gestione del SII e di aggiudicare tale gestione, nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti nel diritto dell'Unione europea. In proposito, e' appena il caso di sottolineare che i piu' volte menzionati commi 5 e 7 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000 non hanno ripreso vigore a seguito della dichiarazione dell'avvenuta abrogazione dell'intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 per effetto dell'esito del referendum indetto con d.p.r. 23 marzo 2011. Come questa Corte ha piu' volte affermato, infatti, dall'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, non consegue la reviviscenza delle norme abrogate da tale articolo (sentenze n. 320 e n. 24 del 2011; sull'esclusione, di regola, dell'effetto retroattivo dell'abrogazione referendaria, ordinanza n. 48 del 2012). Nella specie, la norma regionale impugnata si pone in contrasto con la suddetta normativa statale, perche' - disponendo che la gestione del SII e' affidata ad un'azienda pubblica regionale avente determinate caratteristiche - da un lato esclude che l'ente regionale successore delle competenze dell'AATO (ossia l'Autorita' idrica pugliese) deliberi con un proprio atto le forme di gestione del SII e provveda all'aggiudicazione della gestione del servizio al soggetto affidatario e dall'altro, con disposizione che tiene luogo di un provvedimento, stabilisce essa stessa che il SII sia affidato ad un'azienda pubblica regionale, da identificarsi necessariamente nell'unica (a quanto consta) azienda pubblica regionale istituita al fine di detta gestione, cioe' nell'azienda denominata «Acquedotto pugliese - AQP», prevista dalla medesima legge reg. Puglia n. 11 del 2011 (articoli da 5 a 14). Poiche', come gia' rilevato, la normativa statale non consente che la legge regionale individui direttamente il soggetto affidatario della gestione del SII e che stabilisca i requisiti generali dei soggetti affidatari di tale gestione (cosi' determinando, indirettamente, anche le forme di gestione), appare evidente la violazione dell'evocato art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost., con la conseguente illegittimita' costituzionale dell'impugnata normativa regionale (sulla legittimita' costituzionale delle leggi statali, emesse nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato, che vietino l'esercizio in via legislativa della funzione amministrativa regionale, ex plurimis, sentenze n. 20 del 2012; n. 44 del 2010; n. 271 e n. 250 del 2008; ordinanza n. 405 del 2008)». Illegittimita' dell'art. 3, commi l e 2, nonche' degli articoli 67, 68, comma 1, lett. a), 69 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2. Risultano altresi' illegittime le indicate disposizioni della legge regionale, tutte dettate in materia sanitaria. Al riguardo si ritiene opportuno premettere, all'individuazione delle singole censure, un esame preliminare del contesto fattuale-normativo di riferimento. La Regione Molise, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario tale da compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato il 30 marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli assistenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Molise, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'art. 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'art. 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella riunione del 24 luglio 2009, infatti, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise, individuandolo nella persona del presidente della Regione pro tempore. Nella successiva riunione del 20 gennaio 2012 il Consiglio dei ministri ha confermato la nomina del presidente della Regione pro tempore quale commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro e dei successivi Programmi operativi, conferendo al medesimo l'incarico di provvedere a realizzare determinati interventi prioritari. Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il commissario ad acta, ha adottato il Programma operativo 2010 e, con il decreto n. 80 del 26 settembre 2011, i Programmi operativi 2011-2012 con i quali viene data prosecuzione al Piano di Rientro 2007-2009. Codesta Corte costituzionale ha gia' avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi. In particolare con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione Campania 28 novembre 2008 n. 16 recante «Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo», ha affermato che una norma statale (vedasi l'allora vigente art. 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania». La Corte ha affermato, inoltre, che la suddetta norma statale che assegna a tale Accordo carattere vincolante, per le parti tra le quali e' intervenuto, puo' essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Codesta Corte costituzionale inoltre, con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di evidenziare che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual'e' quello alla salute (art. 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative dei commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali». Pertanto, secondo la Consulta, anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Cio' premesso, la legge regionale in esame presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 3) Illegittimita' dell'art. 3 L.R. Molise n. 2/2012 per violazione dell'art. 120 Cost. I primi due commi dell'art. 3 della legge in questione prevedono che «1. Il Sistema Regione Molise, istituito ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Misure di razionalizzazione della spesa regionale), e' costituito dalla Regione e dagli enti di cui alle allegate tabelle Al e A2. La Giunta regionale provvede ad aggiornare gli elenchi. L'elenco aggiornato e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro contributo al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche' i rapporti finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza. I compiti operativi e le attivita' gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti di cui al comma 1, diversi dalla Regione, individuati, di volta in volta, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite. Le modalita' di raccordo tra la Regione e gli enti di cui al comma l, la puntuale individuazione dei compiti e delle attivita' affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale». La disposizione in esame, attribuendo alla Giunta regionale compiti che interferiscono con le funzioni espletate dal commissario ad acta nominato dal Governo, viola l'art. 120, secondo comma, Cost. L'art. 3, della legge in esame, dopo aver premesso, al comma 1, che la Regione e gli enti di cui alle allegate tabelle Al e A2, tra i quali e' ricompresa l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), costituiscono il Sistema Regione Molise, aggiunge INFATTI al comma 2, che «La Giunta regionale differenzia, in relazione alla tipologia degli enti, le forme della loro partecipazione e del loro contributo al Sistema, il potere d'indirizzo della Regione, nonche' i rapporti finanziari, i poteri e le modalita' di controllo, anche ispettivo, e di vigilanza (...). Tale disposizione regionale, che riconosce alla Giunta regionale la potesta' di impartire direttive alla citata l'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), non tiene conto del fatto che, essendo la regione commissariata per l'attuazione del Piano di rientro, e' compito del commissario impartire le direttive alla citata azienda sanitaria, secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012. La disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il par. A, n. 4, del menzionato mandato commissariale che conferisce al commissario ad acta l'incarico di provvedere a realizzare il «completamento dell'assetto territoriale dell' ASREM, con il superamento di qualsiasi forma di articolazione gestionale basata sul sistema delle disciolte zone territoriali: adozione del nuovo atto aziendale, secondo i rilievi ministeriali, in coerenza con Programma Operativo 2011-2012 ed il nuovo Piano Sanitario regionale 2011-2013 da adottarsi, fra l'altro, con la previsione della definizione di un centro unico di responsabilita' delle principali funzioni, quali la gestione contabile, la gestione del personale e gli acquisti». 4) Illegittimita' dell'art. 67, commi 1 e 2 L.R. Molise n. 2/2012 per violazione dell'art. 120 Cost. L'art. 67, commi 1 e 2, della legge in esame, prevede che «1. Il primo periodo del comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale) e' sostituito dal seguente: "I distretti, individuati ai sensi dell'art. 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali.". 2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta una proposta di riordino e rideterminazione dei distretti di cui al comma 1.». La norma nel modificare il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale l° aprile 2005, n. 9 (Riordino del Servizio sanitario regionale), dopo aver premesso che i distretti dell'unita' sanitaria locale costituiscono il livello in cui si realizza la gestione integrata tra servizi sanitari e socio-assistenziali, prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenti una proposta di riordino e rideterminazione di detti distretti. La disposizione, che consente alla Giunta regionale di intervenire in ordine al riordino e alla rideterminazione dei distretti dell'unita' sanitaria locale, non tiene conto del fatto che, essendo la regione commissariata per l'attuazione del Piano di rientro, e' compito del commissario la riorganizzazione sanitaria, secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012. La disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il par. A, n. 3, del menzionato mandato commissariale che conferisce al commissario ad acta l'incarico di provvedere a realizzare il riassetto della rete ospedaliera e territoriale». Pertanto la disposizione in esame, attribuendo alla Giunta regionale compiti che interferiscono con le funzioni espletate dal commissario ad acta nominato dal Governo, viola l'art. 120 Cost. 5) Illegittimita' dell'art. 68 L.R. Molise n. 2/2012 per violazione dell'art. 120 Cost. L'art. 68 della L.R. Molise n. 2/2012 prevede che «All'art. 31 della legge regionale 22 febbraio 2010, n. 8 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 e' soppressa la lettera l); b) la lettera a) del comma 8 e' sostituita dalla seguente "a) l'apposizione del visto di congruita' di cui all'art. 32;". La norma apporta modifiche all'art. 31 legge regionale n. 8/2010 (Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Abrogazione della legge regionale 14 maggio 1997, n. 12). In particolare il comma 1, lettera a), dell'art. 68 dispone la soppressione della lettera I) dal comma 2 del suddetto art. 31, eliminando in tal modo dal novero degli atti del Direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale che sono sottoposti, ai sensi del menzionato comma 2, al controllo preventivo della Giunta regionale «ogni altro atto attribuito alla esclusiva competenza del direttore generale da leggi e regolamenti». Al riguardo si rappresenta che codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 78 del 7 marzo 2011, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'intero comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 8/2010 (che attribuiva alla Giunta regionale il controllo su tutti gli atti del Direttore Generale ASREM), nella parte in cui non escludeva dall'ambito della sua operativita' le funzioni e le attivita' del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Pertanto, l'art. 68, comma 1, lettera a), della legge in esame, modificando parzialmente il suddetto comma 2, dell'art. 31 della legge regionale n. 8/2010 presuppone la vigenza di norme che sono gia' state dichiarate costituzionalmente illegittime. In particolare la disposizione regionale in esame, limitandosi ad eliminare dal controllo della Giunta solo alcuni atti del Direttore generale (di cui alla lett. I), del comma 2 dell'art. 31), e lasciando inalterate le altre disposizioni di tale comma, giudicate incostituzionali, riguardanti tutti gli altri atti del direttore generale sottoposti al controllo della Giunta, qualora interpretata nel senso che reitera le disposizioni gia' dichiarate incostituzionali si pone in contrasto con l'art. 120, secondo comma, Cost. Ponendo in capo alla Giunta regionale il controllo sugli atti del Direttore Generale ASREM, determinerebbe infatti una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. 6) Illegittimita' dell'art. 69 L.R. Molise n. 2/2012 per violazione dell'art. 120 Cost. L'art. 69 della legge regionale in esame prevede che «Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 24 giugno 2008, n. 18 (Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e' sostituito dal seguente: "5. Per le strutture che richiedono l'accreditamento, la verifica della congruita' con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale e' effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda"». La disposizione, nel modificare il comma 5 dell'art. 7 della legge 24 giugno 2008 n. 18, che disciplina la materia dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionale, dispone che «Per le strutture che richiedono l'accreditamento, la verifica della congruita' con il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dalla programmazione sanitaria regionale e' effettuata dal C.R.A.S.S. o dall'organo competente istituito da apposito provvedimento di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda». La disposizione regionale in esame, che disciplina la materia dell'accreditamento istituzionale, non tiene conto del fatto che, essendo la regione commissariata per l'attuazione del Piano di rientro, tale materia rientra tra i compiti del commissario ad acta, secondo quanto emerge dallo stesso mandato commissariale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012. La disposizione regionale in esame in particolare contrasta con il par. A, n. 5, e 7 e par. C, del menzionato mandato commissariale che conferisce al commissario ad acta specifici compiti in materia di accreditamento istituzionale. Pertanto la disposizione in esame, determina una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
P.Q.M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, commi 1 e 2; 18, commi 1 e 2; 67; 68, comma 1, lett. a); 69; 79 della legge della Regione Molise 26 gennaio 2012, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale Molise 28 gennaio 2012, n. 2. Si deposita determinazione della PCM di proposizione del ricorso. Roma, addi' 27 marzo 2012 L'avvocato dello Stato: Varone