N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 aprile 2012 (del Presidente del Consiglio dei Ministri). Sanita' pubblica - Norme della Regione Calabria - Disciplina del Centro regionale sangue (CRS) - Sospensione dell'efficacia della legge regionale istitutiva, in attesa dell'attuazione del piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario - Ricorso del Governo - Denunciata stabilizzazione, per i periodi in cui non opera la sospensione, degli effetti di disposizioni regionali gia' impugnate dinanzi alla Corte costituzionale - Violazione dei parametri evocati rispetto ad esse - Contrasto con principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta volte all'attuazione del piano di rientro - Mancanza di copertura finanziaria - Violazione del principio di ragionevolezza - Incoerenza della normativa "sospesa" rispetto al contesto prodotto dall'attuazione del piano ed ai provvedimenti commissariali adottati nella medesima materia. - Legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6, art. 1, comma 1, modificativo dell'art. 14 della legge regionale 18 luglio 2011, n. 24. - Costituzione, artt. 81, 97, 117, comma terzo, e 120; legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95.(GU n.20 del 16-5-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente dei Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n. 80224030587), presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro La Regione Calabria (C.F. n. 02205340793) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via Giuseppe Sensales 20 - 88100 Catanzaro (CZ). Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1. Legge Regione Calabria n. 6 del 3 febbraio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 10 febbraio 2012, che apporta «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante 'Istituzione del Centro Regionale Sangue», cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri in data 3 aprile 2012 F a t t o E' opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale e' stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario, tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato, il 17 dicembre 2009, un accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, che individua gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). La Regione Calabria, peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/04, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, e' stata commissariata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nei modi e nei termini di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 131/2003. Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente della Regione pro tempore. E' necessario altresi' premettere che in data 8 settembre 2011 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale della legge della regione Calabria n. 24/2011, recante «Istituzione del Centro Regionale Sangue», per i seguenti motivi: «1) l'art. 1, comma 1, che istituisce il Centro regionale sangue, e l'art. 2, che ne definisce le funzioni (consistenti nel coordinamento, nella programmazione e nel controllo di tutte le attivita' trasfusionali che si svolgono nella regione, nel coordinamento dei rapporti tra le regioni circa la raccolta del sangue, e nella gestione dei finanziamenti), nonche' le altre disposizioni ad essi inscindibilmente connesse creano e disciplinano un nuovo ente destinato ad operare nell'ambito sanitario. Tali disposizioni prevedono pertanto specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria che esulano dal novero degli interventi ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 stipulato tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Esse pertanto si pongono in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010. Inoltre l'art. 1, comma 2, l'art. 4, comma 1, e l' art. 10, comma 2, demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite al Commissario ad acta con il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010. In particolare le disposizioni sopra menzionate, istituendo e regolamentando nuove strutture sanitarie (art. 1, comma 1, e art. 2) e attribuendo alla Giunta regionale il compito di determinare la sede del Centro (art. 1, comma 2), le funzioni del direttore generale e del Comitato di gestione (art. 4, comma 1), nonche' l'adozione dei provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto dal Centro (art. 10, comma 2), menomano le attribuzioni commissariali di cui alla lett a), nn. 2, 6 e 9 del mandato commissariale, che assegnano al Commissario ad acta la realizzazione degli interventi riguardanti il riassetto della rete ospedaliera, gli interventi sulla spesa farmaceutica ospedaliera, e l'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali. Inoltre le disposizioni in esame si pongono in contrasto con i decreti n. 32 del 15 aprile e n. 85 del 4 agosto 2011, coni quali il Commissario ad acta, in attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, ha recepito per la regione Calabria l'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 recante i «requisiti minimi organizzativi, strutturali, e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica» (Obiettivo:G01.S01.). Con gli stessi decreti il Commissario ha inoltre dato mandato alla struttura amministrativa della Regione, il Dipartimento Tutela della salute, di porre in essere tutti gli adempimenti connessi al recepimento del menzionato accordo. Pertanto le disposizioni regionali in esame che istituiscono nuove strutture sanitarie e demandano alla Giunta regionale specifici interventi in materia di organizzazione sanitaria in costanza di Piano di rientro dal disavanzo sanitario, e quindi di stretta competenza del Commissario ad acta, sono incostituzionali sotto un duplice aspetto: interferiscono con le funzioni commissariali, in violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Al riguardo la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha precisato che anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione e' idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo tale sentenza in particolare «l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007») dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attivita' che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo e', nella specie, imposto dalla necessita' di assicurare la tutela dell'unita' economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual e' quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» le stesse disposizioni, inoltre, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro, si pongono in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'Accordo e nel relativo Piano «sono vincolanti per la regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». La disposizione regionale in esame pertanto viola l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del 2010 ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma 796, lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», possono essere qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. In particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha giudicato incostituzionale la l. r. Lazio n. 9 del 2009, che istituiva nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale un nuovo tipo di distretti sociosanitari, definiti «montani» (con rispettivi ospedali, servizio di eliambulanza, e possibilita' di derogare alla normativa in materia di organizzazione del servizio sanitario regionale e di contenimento della spesa pubblica) in quanto «l'autonomia legislativa concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario puo' incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa». 2) L'art. 5, che istituisce la Commissione regionale per le attivita' trasfusionali, non e' in linea con l'art. 29 del di n. 223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e con l'art. 68 del d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008), che ne conferma l'indirizzo e le finalita', secondo i quali le strutture di supporto devono essere limitate a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi istituzionali. Di conseguenza l'articolo in esame si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost., con riferimento al richiamato principio di coordinamento della finanza pubblica. Tale interpretazione della menzionata normativa statale, anche nei confronti delle regioni, trova riscontro nella sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2010. 3) L'art. 13, recante le norme finanziarie, e' censurabile sotto un duplice profilo: il comma 1, nel quantificare in 500.000 euro gli oneri finanziari derivanti della legge in esame per l'anno 2011, indica una somma incongrua, considerato che il Centro dovra' sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche quelle del personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento. Inoltre il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantifica l'ammontare, ne' specifica i relativi mezzi di copertura. Entrambi i commi risultano pertanto privi di copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81 Cost. - L'articolo 13 inoltre introduce una maggiore spesa del SSN, non prevista nel Piano di rientro di cui all'accordo del 17 dicembre 2009 tra il Presidente della regione Calabria e i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze. Esso pertanto si pone in contrasto con le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del 30 luglio 2010, ed e' pertanto incostituzionale per gli stessi motivi sposti sub 1) nei confronti dell'art. 1, dell'art. 2, dell'art. 4, comma 1, e dell' art. 10, comma 2. Codesta Corte ha esaminato la questione di legittimita' costituzionale nella udienza dello scorso 3 mele 2012. Illegittimita' dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 6-12 Cio' premesso, la legge regionale n. 6 del 2011, in esame, presenta profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, comma 1, che, nel modificare l'art. 14, comma 1, della sopra descritta legge regionale n. 24 del 2011 (riguardante in particolare l'entrata in vigore della legge stessa), ha disposto che l'efficacia di quest'ultima «e' sospesa in attesa dell'attuazione del piano di rientro». Infatti la previsione della mera sospensione delle disposizioni impugnate, disposta dall'art. 1, comma 1, postula logicamente la vigenza delle norme sospese le quali non cessano, solo in grazia della sospensione dell'efficacia, di essere incostituzionali in quanto tali. Tanto piu' se si pensa che l'art. 1, comma 1, disponendo la sospensione per il solo periodo di attuazione del piano di rientro, limita significativamente la sospensione delle disposizioni impugnate sotto il profilo temporale. Cosi' disponendo tale norma regionale sostanzialmente stabilizza, per i periodi in cui non opera la sospensione, gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando in tal modo la loro illegittimita' costituzionale e violando i principi costituzionali gia' invocati nella relazione del Ministro per i rapporti con le regioni allegata alla relativa delibera di impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2011, i cui motivi, ai quali ci si riporta, sono stati integralmente trascritti al punto II. Inoltre la disposizione regionale in esame, nel limitarsi a «sospendere l'efficacia» della predetta legge regionale n. 24/2011, contrasta anche sotto altro profilo con il citato art. 2, commi 80 e 95, della legge n.191/2009, che impone alle regioni di «rimuovere» i provvedimenti, anche legislativi, che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro e, conseguentemente, viola gli articoli 117, comma 3, e 120 della Costituzione in quanto si pone in contrasto con i citati principi della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e interferisce con le funzioni del Commissario ad acta volte all'attuazione del Piano di rientro. Essa contrasta altresi' con l'art. 81 Cost. in quanto, nel momento in cui dovesse essere attuato il Piano di rientro, la legge regionale n. 24 del 2011 riacquisterebbe piena efficacia, ivi incluse le disposizioni prive di copertura finanziaria. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge in esame, peraltro, prevedendo contestualmente la sospensione delle disposizioni impugnate e la cessazione di detta sospensione, lede anche il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 97 Cost. Essa, infatti, implica che norme con un determinato contenuto, deciso nell'ambito di un dato contesto amministrativo e organizzativo, riprendano a produrre i propri effetti in un contesto del tutto diverso, senza verificare la coerenza dei relativi contenuti con il mutato assetto nel frattempo determinatosi. Cio' potrebbe provocare conseguenze negative sia sotto il profilo della tenuta dell'equilibrio finanziario eventualmente (e faticosamente) raggiunto grazie all'esercizio del potere sostitutivo e all'attuazione del piano di rientro, sia sotto quello dell'aderenza delle «vecchie» misure - delle quali riprenderebbe la decorrenza degli effetti una volta cessata la sospensione - alla nuova realta' amministrativa e organizzativa nel frattempo prodottasi, senza alcuna verifica di congruita' e coerenza. Si configura, pertanto, la non improbabile possibilita' di determinare sovrapposizioni di strutture, competenze e procedure in grado anche di inficiare la qualita' delle prestazioni erogate, arrecando un danno alla salute dei cittadini. Cio' appare particolarmente evidente nella fattispecie in esame in cui il Commissario ad acta, nell'esercizio delle competenze di cui al relativo mandato commissariale, e' gia' intervenuto nell'ambito del settore relativo ai servizi trasfusionali, recependo il citato accordo del 16 dicembre 2010 stipulato, in materia, in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il contrasto della disposizione in esame con il principio di ragionevolezza appare pertanto evidente considerando le conseguenze che potrebbero determinarsi nel momento in cui la legge regionale n. 24/2011, impugnata dai Governo e poi «sospesa» dalla Regione, dovesse riprendere a produrre i propri effetti dopo l'attuazione del piano di rientro e, quindi, dopo l'adozione, da parte del Commissario, dei provvedimenti incidenti sulla medesima materia. Per i motivi esposti si ritiene che l'art. 1, comma 1, della legge in esame debba essere impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale. Per i suddetti motivi, si ritiene di proporre questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati l'art. 1, comma 1. Legge Regione Calabria n. 6 del 3 febbraio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 10 febbraio 2012, che apporta, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante Istituzione del Centro Regionale Sangue», cosi' come da delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministeri in data 3 aprile 2012. Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2012; 2. copia della legge regionale impugnata; 3. rapporto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli Affari Regionali. Con ogni salvezza. Roma, addi' 6 aprile 2012 Rago