N. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 aprile 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 aprile  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
Sanita' pubblica - Norme della  Regione  Calabria  -  Disciplina  del
  Centro regionale sangue (CRS) -  Sospensione  dell'efficacia  della
  legge regionale istitutiva, in attesa dell'attuazione del piano  di
  rientro dai disavanzi nel settore sanitario - Ricorso del Governo -
  Denunciata stabilizzazione, per i  periodi  in  cui  non  opera  la
  sospensione, degli effetti di disposizioni regionali gia' impugnate
  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  -  Violazione  dei  parametri
  evocati  rispetto  ad  esse  -   Contrasto   con   principi   della
  legislazione statale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
  pubblica - Interferenza con le attribuzioni del Commissario ad acta
  volte all'attuazione del piano di rientro - Mancanza  di  copertura
  finanziaria  -  Violazione  del  principio  di   ragionevolezza   -
  Incoerenza della normativa "sospesa" rispetto al contesto  prodotto
  dall'attuazione  del  piano  ed  ai   provvedimenti   commissariali
  adottati nella medesima materia. 
- Legge della Regione Calabria 3 febbraio 2012, n. 6, art.  1,  comma
  1, modificativo dell'art. 14 della legge regionale 18 luglio  2011,
  n. 24. 
- Costituzione, artt. 81, 97, 117,  comma  terzo,  e  120;  legge  23
  dicembre 2009, n. 191, art. 2, commi 80 e 95. 
(GU n.20 del 16-5-2012 )
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  in  persona
del Presidente dei Consiglio dei Ministri pro tempore,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. n.  80224030587),
presso i cui uffici  e'  legalmente  domiciliato  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12, 
    Contro La Regione Calabria (C.F. n. 02205340793) in  persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, via Giuseppe  Sensales
20 - 88100 Catanzaro (CZ). 
    Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 1.  Legge  Regione  Calabria  n.  6  del  3  febbraio  2012,
pubblicata nel  B.U.R.  n.  2  del  10  febbraio  2012,  che  apporta
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18  luglio  2011,  n.
24, recante 'Istituzione del Centro Regionale Sangue», cosi' come  da
delibera della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministeri  in  data  3
aprile 2012 


				 
                              F a t t o 

 
    E' opportuno premettere che la regione Calabria, per la quale  e'
stata verificata una situazione di disavanzi nel  settore  sanitario,
tali da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha  stipulato,  il
17  dicembre  2009,  un  accordo  con  i  Ministri  della  salute   e
dell'economia e delle finanze, comprensivo del Piano di  rientro  dal
disavanzo sanitario, che individua gli interventi  necessari  per  il
perseguimento dell'equilibrio  economico  nel  rispetto  dei  livelli
essenziali di assistenza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  180,  della
legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005). 
    La  Regione  Calabria,  peraltro,  non  avendo   realizzato   gli
obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle  dimensioni
di cui all'articolo 1, comma 180,  della  legge  n.  311/04,  nonche'
dall'intesa  Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,  e  dai  successivi
interventi legislativi in materia, e' stata  commissariata  ai  sensi
dell'articolo 4 del  decreto  legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  in
attuazione dell'articolo 120 della  Costituzione,  nei  modi  e  nei 
termini di cui all'articolo 8, comma  1,  della  legge  n.  131/2003.
Nella seduta del 30 luglio 2010, infatti, il Consiglio  dei  Ministri
ha deliberato la nomina del Commissario ad acta per la  realizzazione
del vigente piano di rientro  dai  disavanzi  nel  settore  sanitario
della Regione Calabria, individuando  lo  stesso  nella  persona  del
Presidente della Regione pro tempore. 
    E' necessario altresi' premettere che in data 8 settembre 2011 il
Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte
Costituzionale della legge della regione Calabria n. 24/2011, recante
«Istituzione del Centro Regionale Sangue», per i seguenti motivi: 
        «1) l'art. 1, comma 1, che  istituisce  il  Centro  regionale
sangue, e l'art. 2, che ne definisce  le  funzioni  (consistenti  nel
coordinamento, nella programmazione  e  nel  controllo  di  tutte  le
attivita'  trasfusionali  che  si   svolgono   nella   regione,   nel
coordinamento dei rapporti tra  le  regioni  circa  la  raccolta  del
sangue,  e  nella  gestione  dei  finanziamenti),  nonche'  le  altre
disposizioni ad essi inscindibilmente connesse creano e  disciplinano
un nuovo  ente  destinato  ad  operare  nell'ambito  sanitario.  Tali
disposizioni prevedono pertanto specifici interventi  in  materia  di
organizzazione sanitaria che  esulano  dal  novero  degli  interventi
ricompresi nel menzionato Piano di rientro dai disavanzi nel  settore
sanitario di cui all'accordo del 17 dicembre 2009  stipulato  tra  il
Presidente della  regione  Calabria  e  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze. Esse pertanto si pongono in  contrasto
con le previsioni di detto  Piano,  nonche'  con  l'attuazione  dello
stesso, realizzata attraverso il menzionato mandato commissariale del
30 luglio 2010. 
    Inoltre l'art. 1, comma 2, l'art. 4, comma 1, e l' art. 10, comma
2, demandano alla Giunta regionale compiti che  interferiscono  sulle
funzioni attribuite al Commissario ad acta con il menzionato  mandato
commissariale del 30 luglio 2010. 
    In particolare le disposizioni  sopra  menzionate,  istituendo  e
regolamentando nuove strutture sanitarie (art. 1, comma 1, e art.  2)
e attribuendo alla Giunta regionale il compito di determinare la sede
del Centro (art. 1, comma 2), le funzioni del  direttore  generale  e
del Comitato di gestione (art. 4, comma 1),  nonche'  l'adozione  dei
provvedimenti conseguenti al piano di programmazione predisposto  dal
Centro (art. 10, comma 2), menomano le attribuzioni commissariali  di
cui alla lett a), nn.  2,  6  e  9  del  mandato  commissariale,  che
assegnano al Commissario ad acta la  realizzazione  degli  interventi
riguardanti il riassetto della rete ospedaliera, gli interventi sulla
spesa  farmaceutica  ospedaliera,  e  l'attuazione  della   normativa
statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti  istituzionali.
Inoltre le disposizioni in  esame  si  pongono  in  contrasto  con  i
decreti n. 32 del 15 aprile e n. 85 del 4 agosto 2011, coni quali  il
Commissario ad acta, in attuazione del piano di rientro dal disavanzo
del settore sanitario, ha recepito per la regione Calabria  l'Accordo
Stato-Regioni del  16  dicembre  2010  recante  i  «requisiti  minimi
organizzativi, strutturali, e tecnologici delle  attivita'  sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta  e  sul  modello
per le visite  di  verifica»  (Obiettivo:G01.S01.).  Con  gli  stessi
decreti  il  Commissario  ha  inoltre  dato  mandato  alla  struttura
amministrativa della Regione, il Dipartimento Tutela della salute, di
porre in essere tutti gli adempimenti  connessi  al  recepimento  del
menzionato accordo. 
    Pertanto le disposizioni  regionali  in  esame  che  istituiscono
nuove strutture sanitarie e demandano alla Giunta regionale specifici
interventi in materia di  organizzazione  sanitaria  in  costanza  di
Piano di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  e  quindi  di  stretta
competenza del Commissario ad acta, sono  incostituzionali  sotto  un
duplice aspetto: 
         interferiscono con le funzioni commissariali, in  violazione
dell'art.  120,  secondo  comma,   Cost.   Al   riguardo   la   Corte
Costituzionale, nella sentenza n. 78 del 2011, richiamando i principi
gia' espressi nella sentenza n. 2 del 2010, ha  precisato  che  anche
qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto  con  i  poteri  del
commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle
funzioni commissariali, tale situazione e'  idonea  ad  integrare  la
violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo tale  sentenza
in  particolare  «l'operato  del  commissario  ad  acta,   incaricato
dell'attuazione  del  piano  di  rientro  dal   disavanzo   sanitario
previamente  concordato  tra  lo  Stato  e  la  Regione  interessata,
sopraggiunge  all'esito  di  una  persistente  inerzia  degli  organi
regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il  carattere
vincolante (art. 1, comma 796, lettera b), della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2007»)
dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad  un'attivita'
che pure e' imposta dalle esigenze della finanza pubblica. 
    E', dunque, proprio tale dato - in uno con la  constatazione  che
l'esercizio del potere sostitutivo e', nella  specie,  imposto  dalla
necessita'  di  assicurare  la  tutela  dell'unita'  economica  della
Repubblica,  oltre  che  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual  e'  quello
alla salute - a legittimare la conclusione secondo  cui  le  funzioni
amministrative del commissario, ovviamente fino  all'esaurimento  dei
suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere  poste
al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» 
        le stesse disposizioni,  inoltre,  prevedendo  interventi  in
materia di organizzazione sanitaria  non  contemplati  nel  piano  di
rientro, si pongono in contrasto con i principi fondamentali  diretti
al contenimento della spesa pubblica sanitaria  di  cui  all'art.  2,
commi 80 e 95, della legge n. 191  del  2009,  secondo  i  quali  gli
interventi  previsti  nell'Accordo  e  nel   relativo   Piano   «sono
vincolanti  per  la  regione,  che  e'  obbligata   a   rimuovere   i
provvedimenti, anche legislativi, e a  non  adottarne  di  nuovi  che
siano di ostacolo alla piena attuazione del  piano  di  rientro».  La
disposizione regionale in esame  pertanto  viola  l'art.  117,  terzo
comma Cost., in quanto contrasta con i  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    La Corte Costituzionale con le sentenze n. 100 e n. 141 del  2010
ha infatti ritenuto che le norme statali (quale l'art. 1, comma  796,
lett. b, della legge n. 296 del 2006) che hanno reso vincolanti,  per
le Regioni che li abbiano sottoscritti,  gli  interventi  individuati
negli  atti  di  programmazione  «necessari  per   il   perseguimento
dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui  all'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311»,  possono  essere
qualificate come espressione di un principio fondamentale diretto  al
contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di
un correlato principio di coordinamento della  finanza  pubblica.  In
particolare con la sentenza n. 141 del 2010 la Consulta ha  giudicato
incostituzionale la  l.  r.  Lazio  n.  9  del  2009,  che  istituiva
nell'ambito  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  un  nuovo  tipo  di
distretti sociosanitari, definiti «montani» (con rispettivi ospedali,
servizio di eliambulanza, e possibilita' di derogare  alla  normativa
in materia di organizzazione del servizio sanitario  regionale  e  di
contenimento della spesa pubblica) in quanto «l'autonomia legislativa
concorrente delle regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa». 
        2) L'art. 5, che istituisce la Commissione regionale  per  le
attivita' trasfusionali, non e' in linea con  l'art.  29  del  di  n.
223/2006 (convertito in legge n. 248/2006) e con l'art. 68  del  d.l.
n. 112/2008 (convertito  in  legge  n.  133/2008),  che  ne  conferma
l'indirizzo e le finalita', secondo i quali le strutture di  supporto
devono  essere  limitate  a  quelle  strettamente  indispensabili  al
funzionamento   degli   organismi   istituzionali.   Di   conseguenza
l'articolo in esame si pone in contrasto con l'art. 117, terzo  comma
Cost., con riferimento al richiamato principio di coordinamento della
finanza pubblica. Tale  interpretazione  della  menzionata  normativa
statale, anche nei confronti delle  regioni,  trova  riscontro  nella
sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2010. 
        3) L'art. 13, recante le norme  finanziarie,  e'  censurabile
sotto un duplice profilo: il comma 1,  nel  quantificare  in  500.000
euro gli oneri finanziari derivanti della legge in esame  per  l'anno
2011, indica una somma incongrua, considerato che  il  Centro  dovra'
sostenere, oltre alle spese per i relativi organi, anche  quelle  del
personale da assegnare al Centro medesimo (al quale peraltro la legge
in esame non fa alcun riferimento) e quelle di funzionamento. Inoltre
il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni  successivi
al 2011, non ne quantifica  l'ammontare,  ne'  specifica  i  relativi
mezzi di copertura. Entrambi i  commi  risultano  pertanto  privi  di
copertura finanziaria, in contrasto con l'art. 81 Cost. -  L'articolo
13 inoltre introduce una maggiore spesa del  SSN,  non  prevista  nel
Piano di rientro di cui all'accordo  del  17  dicembre  2009  tra  il
Presidente della  regione  Calabria  e  i  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze. Esso pertanto si pone in contrasto con
le previsioni di detto Piano, nonche' con l'attuazione dello  stesso,
realizzata attraverso il  menzionato  mandato  commissariale  del  30
luglio 2010, ed e' pertanto incostituzionale per  gli  stessi  motivi
sposti sub 1) nei confronti dell'art. 1, dell'art.  2,  dell'art.  4,
comma 1, e dell' art. 10, comma 2. 
    Codesta  Corte  ha  esaminato  la   questione   di   legittimita'
costituzionale nella udienza dello scorso 3 mele 2012. 
    Illegittimita' dell'art. 1, comma 1 della L.R. n. 6-12 
    Cio' premesso, la legge  regionale  n.  6  del  2011,  in  esame,
presenta profili di  illegittimita'  costituzionale  con  riferimento
all'art. 1, comma 1, che, nel modificare l'art. 14,  comma  1,  della
sopra descritta legge  regionale  n.  24  del  2011  (riguardante  in
particolare l'entrata in vigore della legge stessa), ha disposto  che
l'efficacia di quest'ultima «e' sospesa in attesa dell'attuazione del
piano di rientro». 
    Infatti la previsione della mera sospensione  delle  disposizioni
impugnate, disposta dall'art. 1,  comma  1,  postula  logicamente  la
vigenza delle norme sospese le quali  non  cessano,  solo  in  grazia
della  sospensione  dell'efficacia,  di  essere  incostituzionali  in
quanto tali. 
    Tanto piu' se si pensa che  l'art.  1,  comma  1,  disponendo  la
sospensione per il solo periodo di attuazione del piano  di  rientro,
limita significativamente la sospensione delle disposizioni impugnate
sotto il profilo temporale. 
    Cosi' disponendo tale norma regionale sostanzialmente stabilizza,
per i periodi in cui non opera  la  sospensione,  gli  effetti  delle
disposizioni   impugnate,   confermando   in   tal   modo   la   loro
illegittimita' costituzionale e violando  i  principi  costituzionali
gia' invocati nella relazione del Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni allegata alla relativa delibera di impugnativa  dinanzi  alla
Corte Costituzionale del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8  settembre
2011, i cui motivi, ai quali ci si riporta, sono stati  integralmente
trascritti al punto II. 
    Inoltre la disposizione  regionale  in  esame,  nel  limitarsi  a
«sospendere l'efficacia» della predetta legge regionale  n.  24/2011,
contrasta anche sotto altro profilo con il citato art. 2, commi 80  e
95, della legge n.191/2009, che impone alle regioni di «rimuovere»  i
provvedimenti, anche legislativi, che siano di  ostacolo  alla  piena
attuazione del  piano  di  rientro  e,  conseguentemente,  viola  gli
articoli 117, comma 3, e 120 della Costituzione in quanto si pone  in
contrasto con i citati principi della legislazione statale in materia
di coordinamento  della  finanza  pubblica,  e  interferisce  con  le
funzioni del Commissario ad acta volte all'attuazione  del  Piano  di
rientro. 
    Essa contrasta altresi'  con  l'art.  81  Cost.  in  quanto,  nel
momento in cui dovesse essere attuato il Piano di rientro,  la  legge
regionale n. 24 del 2011 riacquisterebbe piena efficacia, ivi incluse
le disposizioni prive di copertura finanziaria. 
    La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1,  della  legge  in
esame, peraltro,  prevedendo  contestualmente  la  sospensione  delle
disposizioni impugnate e la cessazione  di  detta  sospensione,  lede
anche il principio di ragionevolezza, di cui all'art. 97 Cost. 
    Essa, infatti, implica che norme con  un  determinato  contenuto,
deciso   nell'ambito   di   un   dato   contesto   amministrativo   e
organizzativo, riprendano a produrre i propri effetti in un  contesto
del  tutto  diverso,  senza  verificare  la  coerenza  dei   relativi
contenuti con il mutato assetto  nel  frattempo  determinatosi.  Cio'
potrebbe provocare conseguenze negative sia sotto  il  profilo  della
tenuta dell'equilibrio finanziario  eventualmente  (e  faticosamente)
raggiunto   grazie   all'esercizio   del   potere    sostitutivo    e
all'attuazione del piano di rientro, sia sotto  quello  dell'aderenza
delle «vecchie» misure -  delle  quali  riprenderebbe  la  decorrenza
degli effetti una volta cessata la sospensione - alla  nuova  realta'
amministrativa e organizzativa nel frattempo prodottasi, senza alcuna
verifica di congruita' e coerenza. Si  configura,  pertanto,  la  non
improbabile possibilita' di determinare sovrapposizioni di strutture,
competenze e procedure in grado anche di inficiare la qualita'  delle
prestazioni erogate, arrecando un danno alla  salute  dei  cittadini.
Cio' appare particolarmente evidente nella fattispecie  in  esame  in
cui il Commissario ad acta, nell'esercizio delle competenze di cui al
relativo mandato commissariale, e' gia' intervenuto  nell'ambito  del
settore  relativo  ai  servizi  trasfusionali,  recependo  il  citato
accordo del 16 dicembre  2010  stipulato,  in  materia,  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni. 
    Il contrasto della disposizione in  esame  con  il  principio  di
ragionevolezza appare pertanto evidente considerando  le  conseguenze
che potrebbero determinarsi nel momento in cui la legge regionale  n.
24/2011, impugnata dai Governo e poi «sospesa» dalla Regione, dovesse
riprendere a produrre i propri effetti dopo l'attuazione del piano di
rientro e, quindi, dopo l'adozione, da  parte  del  Commissario,  dei
provvedimenti incidenti sulla medesima materia. 
    Per i motivi esposti si ritiene che  l'art.  1,  comma  1,  della
legge  in  esame  debba   essere   impugnato   dinanzi   alla   Corte
Costituzionale. 
    Per i suddetti  motivi,  si  ritiene  di  proporre  questione  di
legittimita'   costituzionale    ai    sensi    dell'art.127    della
Costituzione.  
				 
                               P.Q.M. 

 
     Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimo,   e   conseguentemente
annullare, per i motivi sopra specificati l'art. 1,  comma  1.  Legge
Regione Calabria n. 6 del 3 febbraio 2012, pubblicata nel B.U.R. n. 2
del 10 febbraio 2012, che apporta, «Modifiche  ed  integrazioni  alla
legge regionale 18 luglio 2011, n. 24, recante Istituzione del Centro
Regionale Sangue»,  cosi'  come  da  delibera  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministeri in data 3 aprile 2012. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
    1. estratto della delibera del Consiglio dei  Ministri  3  aprile
2012; 
    2. copia della legge regionale impugnata; 
    3.  rapporto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento degli Affari Regionali. 
    Con ogni salvezza. 
        Roma, addi' 6 aprile 2012 


				 
                                Rago