N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 aprile 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 aprile 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione da parte dell'intera disciplina della legge regionale della sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, intero testo. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina della conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio generale e dei contratti di acquisizione dei beni - Previsione che la Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce la disciplina esecutiva ed attuativa della legge censurata - Previsione che i beni di proprieta' della Regione, disciplinati dalla legge censurata, costituiscono il demanio ed il patrimonio della Regione ai sensi degli artt. 822 e ss. e delle altre leggi vigenti in materia - Previsione che il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio regionale si applica anche ai diritti demaniali su beni altrui ed ai diritti reali della Regione su beni appartenenti ad altri soggetti ai sensi dell'art. 825 c.c. - Disciplina della classificazione dei beni e delle variazioni della stessa - Prevista destinazione dei beni demaniali e patrimoniali - Disciplina dell'amministrazione e gestione dei beni demaniali e patrimoniali - Disciplina delle funzioni dominicali sul demanio marittimo - Disciplina delle funzioni in materia di demanio idrico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di demanio marittimo. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, artt. 1, 4, 5, 6, 8, 16 e 17. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Previsione che i beni appartenenti al demanio marittimo possano essere assegnati in consegna ai sensi dell'art. 34 del codice della navigazione e 36 del regolamento per la navigazione marittima a comuni, province ed enti del settore regionale allargato per usi di pubblico interesse - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza esclusiva statale in materia di modalita' di esercizio ed uso diretto del demanio marittimo. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 7, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Elencazione dei beni appartenenti al demanio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di demanio marittimo. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 11, lett. c). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina della tutela in via amministrativa dei beni del demanio regionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 14. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Previsione anche per i beni del demanio marittimo che la cessazione della demanialita' (sclassificazione) puo' avvenire oltreche' per effetto di provvedimento, anche per conseguenza di fenomeni naturali, di sviluppi tecnici o vicende storiche che facciano perdere ai beni i requisiti della demanialita' - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 15, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Demanio idrico - Previsione che la sdemanializzazione di beni appartenenti al demanio idrico avvenga mediante provvedimento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente provincia - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 15, comma 2. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina della custodia e della gestione temporanea delle acque minerali - Previsione che il dirigente in materia di demanio e patrimonio puo' affidare, in via temporanea e precaria la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze al richiedente, qualora sia presentata un'unica istanza di concessione ovvero, in caso di piu' istanze, ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche, sulla base di criteri di individuazione in apposito regolamento attuativo della legge - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale (d.P.R. n. 296/2005) che disciplina la durata della concessione e locazione - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 26. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) e s), e terzo. Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina dei casi in cui si procede a trattativa prevista per l'alienazione di beni immobili regionali - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale (legge n. 783/1908) che prevede i casi in cui la vendita puo' avvenire mediante trattativa privata - Denunciata violazione della sfera di competenza statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 38, comma 5. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e). Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Liguria - Disciplina dell'uso dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili - Previsione che le norme in materia di sub-concessione saranno determinate da apposito regolamento attuativo della legge - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il d.P.R. n. 296/2005 recante il "regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato", che vieta la sub-concessione totale o parziale e stabilisce la decadenza immediata dalla concessione in caso di violazione del divieto stesso - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. - Legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, art. 47. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l), e terzo.(GU n.20 del 16-5-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188230587) in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) per il ricevimento degli atti, FAX 06.96514000 e PEC ags_m2@mailcertavvocaturastato.it, presso i cui Uffici ha legale domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta in carica, con sede in Genova; Per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2012, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - parte prima - n. 1 del giorno 15 febbraio 2012, recante la «Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio» e, in particolare, degli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17; dell'articolo 7, comma 3; dell'articolo 8; dell'articolo 11, lett. c); dell'articolo 14; dell'articolo 15, comma 3: tutti per violazione dell'articolo 117, della Costituzione. Inoltre, dell'articolo 15, comma 2), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) ed i), e terzo comma, Cost.; dell'articolo 38, comma 5, lett. a) e c), per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. 1), e terzo comma, a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del 6 aprile 2012. l. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte prima - del giorno 15 febbraio 2012, risulta pubblicata la legge 7 febbraio 2012, n. 2, recante la «Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio». Tale legge regionale e' composta da nove titoli. Il titolo I, riguarda la finalita' e l'ambito di applicazione della legge; il titolo II, le disposizioni generali; il titolo III, il demanio; il titolo IV, il patrimonio disponibile e indisponibile; il titolo V, le scritture patrimoniali; il titolo VI, l'acquisizione dei beni; il titolo VII, le alienazioni, le permute e le valorizzazioni; il titolo VIII, le concessioni e le locazioni; il titolo IX, le disposizioni finali e transitorie. 2. La lettura delle numerose norme impugnate, che sono disseminate in tutti i titoli della stessa, (ad eccezione di quello riguardante le disposizioni transitorie e finali), permette agevolmente di rilevare che la legge n. 2/2012 della Regione Liguria, gia' considerata nella sua impostazione sistematica viola l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, perche' interviene nella materia del demanio e del patrimonio, ossia in una materia riguardante l'ordinamento civile, riservata in via esclusiva allo Stato. La dedotta illegittimita' costituzionale della legge regionale trova conforto nella circostanza che, come codesta Corte Costituzionale ha piu' volte avuto modo di precisare, la titolarita' di funzioni legislative e amministrative della Regione relativa all'utilizzazione di determinati beni non puo' incidere sulle facolta' che spettano allo Stato in quanto proprietario; inoltre, la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell'ordinamento civile e, pertanto, e' materia di competenza esclusiva dello Stato (sentenze n. 370, n. 102 e n. 94 del 2008; n. 286 del 2004; n. 343 del 1995). Con particolare riferimento al demanio marittimo, gia' codesta Corte ha posto in evidenza che le prerogative dello Stato precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacita' giuridica dell'ente, secondo i principi dell'ordinamento civile (sentenza n. 427 del 2004): pertanto, la competenza regionale in materia deve arrestarsi di fronte a quella dello Stato. 3. Fermo restando quanto sopra evidenziato con riferimento all'intera legge regionale, occorre altresi' rilevare che sussiste la violazione dell'articolo 117 della Costituzione da parte delle numerose sue specifiche disposizioni indicate in epigrafe. A tal fine, giova fare innanzitutto presente che l'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, recante norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione, delegava al governo l'emanazione di uno o piu' decreti diretti a: «a) a completare il trasferimento delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione ...; b) a trasferire le funzioni inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione ...; c) a delegare, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative necessarie per rendere possibile ...; d) ... (Omissis) ...; e) ad attribuire alle province, ai comuni e alle comunita' montane ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione ...». Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, disponeva il trasferimento e conferiva le deleghe delle funzioni amministrative dello Stato alle regioni. L'articolo 59 dello stesso D.P.R. in materia di demanio marittimo stabiliva, inoltre, che «sono delegate alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale...». Dall'esame delle citate disposizioni emerge chiaramente la separazione tra le funzioni che sono state delegate alle Regioni, le quali hanno natura amministrativa e le competenze spettanti allo Stato, le quali riguardano la proprieta' dei beni, indipendentemente dalla loro utilizzazione. L'indicata separazione risulta tuttora vigente anche in presenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, (recante attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio), il quale prevede il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio marittimo. Il trasferimento di tali beni, infatti, e' subordinato all'emanazione di uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri: ma questi non sono stati ancora emanati. Le disposizioni contenute nella legge n. 382/1975 e nel D.P.R. n. 616/1977, permettono quindi di comprendere che le impugnate disposizioni della legge della Regione Liguria, disciplinando - in attesa del perfezionamento del descritto iter normativo di attribuzione alle Regioni di un proprio patrimonio demaniale - la proprieta' di beni non ancora trasferiti alla Regione, si pongono in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale. Sussiste,pertanto la violazione dell' articolo 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione, da pare dei numerosi articoli della legge regionale in esame. Precisamente, risultano illegittimi, per violazione dell'appena indicata disposizione costituzionale, gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17, nelle parti in cui la Regione Liguria disciplina aspetti dominicali del demanio, cosi' esorbitando dalle sue competenze, che sono limitate alla gestione amministrativa dei beni, alla stregua di quanto stabilito dalla legge n. 382/1975, dal D.P.R. n. 616/1977 e del decreto legislativo n. 85/2010. Per le medesime gia' evidenziate ragioni, violano l'articolo 117, secondo comma, lett. l), anche: l'articolo 7, comma, 3 riguardante l'istituto della consegna il quale, ai sensi degli articoli 34 del Codice della navigazione e 36 del relativo regolamento, attiene ad aspetti afferenti alla dominicalita' del demanio marittimo, essendo relativo a modalita' di esercizio dell'uso diretto da parte dello Stato, nella qualita' di proprietario. Rientra dunque nell'esclusiva competenza dello Stato, ed in particolare dell'Amministrazione marittima centrale, la possibilita' di emanare tale atto; l'articolo 11, con riferimento ai beni demaniali marittimi. Infatti l'elencazione di tali beni contemplati nell'impugnato articolo non tiene conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 85 del 2010, sono esclusi dal trasferimento in proprieta' agli enti territoriali le seguenti categorie di beni, che rimangono in proprieta' dello Stato: a) immobili demaniali marittimi in uso, per comprovate ed effettive finalita' istituzionali, a tutte le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici destinatari di beni immobili dello Stato in uso governativo ed alle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni; b) porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale; c) demanio marittimo rientrante all'interno dei parchi nazionali e riserve naturali statali; d) demanio marittimo ove insistono strade ferrate in uso i proprieta' dello Stato; e) demanio marittimo ove insistono reti stradali di interesse statale e demanio marittimo appartenente al patrimonio culturale; demanio marittimo c.d. energetico di interesse nazionale, secondo quanto gia' chiarito con pregresse istruzioni; g) demanio marittimo costituente la dotazione della Presidenza della Repubblica, nonche' il demanio marittimo in uso, a qualsiasi titolo al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, alla Corte Costituzionale, nonche' agli organi di rilevanza costituzionale; l'articolo 14, in relazione al cosiddetto potere di autotutela amministrativa di cui la Regione si dichiara titolare in virtu' del principio di dominicalita': questo, infatti, costituirebbe oggetto di contestazione, in quanto costituzionalmente illegittimo per le ragioni indicate in precedenza; l'articolo 15, comma 3, che attiene all'istituto della sclassifica, prevista dall'articolo 35 del codice della navigazione. Al riguardo, si rileva che lo stesso introduce altresi' il cosiddetto istituto della sclassifica tacita e implicita. Si consente, infatti, a differenza di quanto stabilito nell'ordinamento vigente, alla stregua anche dei principi costituzionali vigenti in materia di proprieta' pubblica, che il transito dei beni demaniali marittimi in altro patrimonio possa avvenire con procedure diverse da quelle previste dall'articolo 35 del codice della navigazione. 4. Ulteriori profili di illegittimita' costituzionale, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) ed s), e 117, terzo comma, della Costituzione riguardano le seguenti norme: l'art. 15, comma 2, dispone che la sdemanializzazione dei beni del demanio idrico avvenga mediante provvedimento adottato dalla Giunta regionale, previo parere della competente provincia, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. n), della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (recante l'adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni e integrazioni. Tale disposizione, nel prevedere la sdemanializzazione dei beni asserviti al servizio idrico integrato, si pone in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale) che al comma 1 dell'articolo 143, concernente le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, prevede che «1. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Pertanto, la norma in esame, nel permettere la sdemanializzazione di beni non consentita dalla normativa statale, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che riserva in via esclusiva allo Stato la materia della tutela dell'ambiente; l'articolo 26 disciplina la custodia e la gestione temporanea delle acque minerali, stabilendo che il dirigente in materia di demanio e patrimonio «puo' affidare, in via temporanea e precaria, la custodia e la gestione dei beni e delle relative pertinenze» al richiedente, qualora sia presentata un'unica istanza di concessione ovvero, in caso di piu' istanze, a uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche, sulla base dei criteri che saranno individuati in un apposito regolamento attuativo della legge. La disposizione in esame non specifica le modalita' di affidamento della gestione delle acque minerali e non prevede una durata massima dell'affidamento: essa, pertanto, contrasta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005 recante il «Regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato». Questo, infatti al comma 3 dell'articolo 4, concernente le condizioni delle concessioni e delle locazioni, dispone che «la durata della concessione e della locazione e' stabilita in anni sei. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove...». Pertanto, la norma in esame, nella parte in cui prevede un generico affidamento temporaneo, senza specificazioni in merito alle modalita' di affidamento ed alla relativa durata, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. e) e s) della Costituzione, che riservano allo Stato la materia della tutela della concorrenza e dell'ambiente, nonche' l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il quale riserva allo Stato i principi di governo del territorio; l'articolo 38, comma 5, disciplina i casi in cui si procede all'alienazione dei beni immobili regionali mediante trattativa privata con un unico interlocutore. In particolare le fattispecie individuate dalle lett. a) e c) del suddetto comma 5, le quali prevedono la vendita a un soggetto privato che opera senza fini di lucro o a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione, contrastano con l'articolo 3, comma 1, della legge n. 783/1908 recante «unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato». Tale legge, infatti, dispone che «la vendita dei beni si fa mediante pubblici incanti sulla base del valore di stima, previe le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni da ordinarsi dall'Amministrazione demaniale in conformita' del regolamento per la esecuzione della presente legge». La disposizione in esame, inoltre, contrasta con le disposizioni contenute nel regolamento attuativo della suddetta legge n. 783/1908, approvato con regio decreto n. 454/1909, il quale disciplina i casi in cui la vendita puo' avvenire mediante trattativa privata. Pertanto la norma in esame, nel derogare alle disposizioni statali in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato, viola l'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, il quale riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza; l'articolo 47 concernente l'uso particolare dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili, stabilisce, al comma 9, che le norme in materia di sub concessione saranno determinate dall'apposito regolamento attuativo della legge. Tale disposizione contrasta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 296/2005, recante il «regolamento concernente i criteri e le modalita' di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato», Infatti, il comma 3 dell'articolo 5, riguardante la decadenza e la revoca della concessione, dispone che «la sub-concessione del bene, totale o parziale, e' vietata e la violazione di detto divieto comporta la decadenza immediata dalla concessione». Pertanto la norma in esame, nella parte in cui prevede l'istituto della sub-concessione viola sia l'articolo 117, secondo comma, lett. 1), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, sia l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In definitiva, l'intera legge regionale e le specifiche norme impugnate, intervenendo su materie di competenza dello Stato e non rispettando la normativa statale, che fissa uniformi criteri di tutela validi per l'intero territorio nazionale, violano la Costituzione, e precisamente l'articolo 117, secondo comma, lett. e), l) ed s) nonche' il terzo comma. Esse meritano, dunque, di essere annullate.
P.Q.M. Chiede che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare l'incostituzionalita' e quindi annullare la legge della Regione Liguria n. 2 del giorno 7 febbraio 2012, e in particolare gli articoli 1, 4, 5, 6, 16 e 17; l'articolo 7, comma 3; 1' articolo 8; l'articolo 11, lett. c); l'articolo 14; l'articolo 15, comma 3. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1. estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri adottata in data 6 aprile 2012 e della relazione allegata al verbale; 2. copia della impugnata legge regionale della Regione Liguria n. 2/2012. Roma, addi' 11 aprile 2012 L'Avvocato dello Stato: Arena