N. 82 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 2012
Ordinanza del 17 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Alessandria nel procedimento penale a carico di Borasi Luciano. Reati e pene - Reati contro il patrimonio mediante frode - Casi di non punibilita' per fatti commessi in danno di congiunti - Esclusione della operativita' della causa di non punibilita' per il delitto di usura di cui all'art. 644 cod. pen. - Mancata previsione - Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte della disparita' di trattamento rispetto a fattispecie analoghe. - Codice penale, art. 649, comma terzo. - Costituzione, art. 3.(GU n.20 del 16-5-2012 )
IL TRIBUNALE Nel procedimento relativo al riesame di misure cautelari reali promosso da Borasi Luciano, nato a Tortona il 23 maggio 1940, difeso di fiducia dagli avvocati S. Giugni del foro di Milano e E. Merli del foro di Tortona, indagato per il reato di cui all'art. 644 c.p. Premesso: che l'indagato ha impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321, comma 3-ter c.p.p. dal Pm presso il Tribunale di Tortona in data 14 dicembre 2011 e convalidato dal Gip con decreto del 20 dicembre 2011 e il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito dalla P.G. il 14 dicembre 2011 emesso in data 15 dicembre 2011; che il sequestro preventivo ha ad oggetto quattro assegni bancari tratti da Bottazzi Stefano presso l'Istituto Banca Generale agenzia di Alessandria in favore di Borasi Luciano, dell'importo complessivo di euro 613.300,00; che il sequestro probatorio ha ad oggetto altre tre assegni tratti da Bottazzi Stefano in favore di Borasi Luciano presso la Cariparma agenzia di Sale, dell'importo rispettivamente di euro 100.000,00; euro 2.500,00 ed euro 30.000,00; che tutti i titoli in sequestro scadono nel periodo 14 dicembre 2011 - 30 dicembre 2011; che la difesa ha chiesto la revoca dei provvedimenti impugnati e la restituzione dei titoli invocando l'applicabilita', a suo favore, della causa di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p., deducendo che Borasi Luciano e' legato alla persona offesa da un rapporto di affinita' di primo grado; che il Collegio dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 649 c.p. perche' contrastante con l'art. 3 Cost. per i motivi che verranno detti. Ai fini della rilevanza della questione, ritiene il Collegio che il reato di usura, ipotizzato dal Pubblico ministero a carico di Borasi Luciano, sia astrattamente configurabile e che sussistono tutti gli altri presupposti di legittimita' richiesti ai fini del mantenimento del vincolo. Dagli atti trasmessi dal Pubblico ministero ed in particolar modo dalla denuncia presentata da Bottazzi Stefano in data 24 novembre 2011 e successivamente integrata nel verbale di s.i.t. rese in data 5 dicembre 2011, emerge, infatti, che la persona offesa ha ricevuto in prestito da Borasi Luciano nel periodo 28 marzo 2008 - 24 novembre 2011, la somma di euro 660.000,00, corrispostagli in sei tranche, pattuendo e versando interessi mensili e trimestrali per importi che andavano dai 2.500,00 euro ai 13.300,00 euro, per complessivi euro 393.000,00. Le dichiarazioni della persona offesa trovano un primo riscontro nei titoli allegati alla denuncia da cui si evince una elevata movimentazione di denaro e la chiara finalita' di garanzia dei titoli a sue mani (si tratta, infatti, di assegni tratti dal Bottazzi a favore del Borasi e che la persona offesa non avrebbe motivo di detenere se non perche' restituitigli dallo stesso beneficiario). Le circostanze riferite da Bottazzi Stefano trovano poi un ulteriore riscontro nelle dichiarazioni di Daglio Giuseppina e Pernigotti Pinuccia, impiegate che si occupavano di formare la provvista per il pagamento degli interessi, che avveniva sempre in contanti, nonche' nelle dichiarazioni rese dagli impiegati di banca (Roncoli Elisa, Gualco Daniela, Bagnasco Elisabetta) che provvedevano ad annullare gli assegni emessi a garanzia che venivano via via restituiti dal Borasi al Bottazzi man mano che gli interessi venivano pagati. Il prospetto contabile elaborato dalla persona offesa comprova la manifesta sproporzione fra capitale erogato ed interessi pattuiti. Sussistono inoltre, a parere del Collegio tutti gli altri requisiti di legittimita' dei sequestri oggetto di impugnazione ai fini della conferma dei provvedimenti sub iudice (relativamente al sequestro preventivo i titoli sono riferibili al rapporto usurario, scadenti poco dopo l'esecuzione dei sequestri e la cui libera disponibilita' in capo al Borasi avrebbe aggravato le conseguenze del reato, posto che l'indagato aveva gia' cominciato a metterli all'incasso. Relativamente al sequestro probatorio i titoli, che costituiscono il profitto del reato, sono stati rinvenuti indosso al Borasi nel corso della perquisizione eseguita in esecuzione del sequestro preventivo ed il vincolo e' necessario al fine della ulteriore prova dei rapporti economici fra le parti). La difesa ha, tuttavia, invocato l'applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 649, comma 1, n. 2) c.p. che esclude la punibilita' dei reati previsti nel titolo XIII del libro II del codice penale, fra cui vi e' reato di usura, commessi fra affini in linea retta. E' documentalmente provato, che Borasi Luciano e' padre di Borasi Simona, ex coniuge di Bottazzi Stefano, e quindi suocero della persona offesa. Il Gip nei provvedimenti di convalida dei sequestri ha escluso l'applicabilita' della causa di non punibilita' argomentando sul fatto che Borasi Simona e Bottazzi Stefano sono divorziati (cfr. sentenza di divorzio in atti), e ritenendo di conseguenza che lo scioglimento del matrimonio abbia fatto venire meno anche il vincolo di affinita' che di quello status era conseguenza. Il Collegio non ritiene di condividere la conclusione interpretativa cui e' pervenuto il Gip poiche' la stessa non tiene conto del dato normativo in forza del quale il vincolo di affinita' permane anche in caso di cessazione del matrimonio da cui era originato. Nell'ordinamento civile, infatti, l'art. 78 cpv. c.c. prevede che l'affinita' non cessa neanche con la morte del coniuge da cui deriva e individua, quale unica causa di cessazione del rapporto di affinita', la dichiarazione di nullita' del vincolo coniugale. Gli artt. 87 e 434 c.c. confermano poi, che il rapporto di affinita' di primo grado permane anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo espressamente che il divorzio non fa venire meno il divieto di' contrarre nozze fra affini e l'obbligazione alimentare. Nell'ordinamento penale l'art. 307 u.c. c.p., nel definire la categoria dei prossimi congiunti, vi ricomprende espressamente gli affini nello stesso grado, escludendo la rilevanza del vincolo nel solo caso di morte, senza prole, del coniuge. Alla luce del dato normativo sopra richiamato deve, pertanto, ritenersi che la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio non faccia venire meno il vincolo di affinita', con conseguente applicabilita', anche al caso di specie, della causa di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p. Ritiene, tuttavia, il Collegio, chiamato ad applicare l'esimente speciale, ed il cui riconoscimento determinerebbe la non punibilita' in concreto dell'indagato con conseguente necessita' di restituirgli i titoli in sequestro, che l'art. 649 c.p. sia costituzionalmente illegittimo, perche' contrastante con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non annovera fra le fattispecie escluse dalla operativita' della causa di non punibilita', il delitto di usura di cui all'art. 644 c.p. La ratio dell'istituto di cui all'art. 649 c.p., che esclude la punibilita' dei reati contro il patrimonio commessi nei confronti dei congiunti o ne prevede una procedibilita' a querela, risiede nella necessita' di evitare di turbare le relazioni familiari anche in considerazione del fatto che nell'ambito dello stesso nucleo familiare vi e' comunque una comunanza di interessi economici. L'ultimo comma dell'art. 649 c.p. esclude, tuttavia, dall'ambito di operativita' della causa di non punibilita': i «delitti previsti dagli articoli 628, 629 e 630 c.p. ed ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone». La ratio della esclusione di questa tipologia di reati dall'ambito di applicazione dell'istituto e' da ravvisarsi nel fatto che si tratta di fattispecie plurioffensive che offendono cioe', oltre al patrimonio, altri beni costituzionalmente protetti, la cui lesione viene considerata prevalente sull'interesse tutelato dall'art. 649 c.p. In particolar modo la rapina tutela, infatti, oltre al patrimonio, la sicurezza e la liberta' della persona; l'estorsione, salvaguarda anche la liberta' di determinazione della vittima; il sequestro di persona tutela la liberta' personale. Anche il reato di usura, cosi' come modificato dalla legge n. 108/06, e' una fattispecie plurioffensiva perche' tutela oltre al patrimonio, la liberta' morale del soggetto passivo e l'interesse pubblico alla correttezza dei rapporti economici, beni questi ultimi che trovano riconoscimento negli artt. 2 e 41 Cost. In particolar modo la liberta' morale che viene in considerazione nel reato di usura e' anche quella che si esplica nella autonoma determinazione al contenuto del contratto. Tale interesse trova un suo riconoscimento oltre che nell'art. 2 Cost. anche nell'art. 41, comma 2 Cost. che nel fissare i limiti all'esercizio dell'autonomia privata, che si esprime attraverso la conclusione di negozi giuridici, statuisce espressamente che la stessa non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, liberta' e dignita' umana. Nella stessa norma trova, poi, tutela l'interesse pubblicistico al regolare esercizio del credito in forza dell'utilita' sociale ad esso connesso. La mancata inclusione del delitto di cui all'art. 644 c.p. nel novero delle fattispecie escluse dalla applicazione della causa di non punibilita' si appalesa, pertanto, irragionevole, perche' l'art. 649 c.p. tratta in modo diverso reati che sottendono, invece, situazioni uguali ed in forza delle quali si giustifica l'eccezione. Non possono trarsi, del resto, elementi di contrario avviso dalla circostanza che la causa di non punibilita' appare essere applicabile prima facie alle fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p., e cioe' a reati che sono volti alla salvaguardia di interessi a rilevanza pubblica quali quelli dell'ordine pubblico, dell'ordine economico oltre che del patrimonio individuale. La stessa Corte oggi adita, con la sentenza n. 302 del 2000, nell'escludere l'illegittimita' dell'art. 649 c.p. nella parte in cui non comprende fra i reati non punibili, ove commessi in danno dei congiunti, quelli previsti dall'art. 12, decreto-legge n. 143/1991 (convertito in legge n. 197/1991: indebito utilizzo di carta di credito) ha gia' implicitamente ritenuto la non applicabilita' della causa di non punibilita' ai reati di riciclaggio e reimpiego, argomentando proprio sulla plurioffensivita' degli stessi e sulla tutela meta - individuale che offrono. Non si puo' del resto pervenire ad escludere l'applicabilita' della causa di non punibilita' di cui all'art. 649 c.p. all'usura, in via meramente interpretativa. La formulazione letterale della norma con particolare riferimento all'incipit: «non e' punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti da questo titolo, in danno ...» non lascia alcun margine di dubbio circa l'estensione della stessa a tutte le fattispecie comprese nel titolo XIII del libro secondo (delitti contro il patrimonio), ad eccezione di quelle espressamente escluse.
P.Q.M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 649, comma 3, c.p. in riferimento all'art. 3 Cost. nei termini di cui in narrativa. Dispone la sospensione del procedimento nei confronti di Borasi Luciano e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione, a cura della cancelleria, della presente ordinanza al Presidente del Consiglio e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Alessandria il 4 gennaio 2012 Il Presidente: Mela L'Estensore: Catalano