N. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 dicembre 2011
Ordinanza del 30 dicembre 2011 emessa dal G.I.P. del Tribunale di Oristano nel procedimento penale a carico di Carta Ginetta e Corongiu Gegi. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Sardegna - Modifiche alle norme sulla classificazione delle aziende ricettive - Aziende ricettive all'aria aperta - Previsione che gli allestimenti mobili di pernottamento, quali le case mobili, non costituiscano attivita' rilevante a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici - Questione di legittimita' costituzionale. - Legge della Regione Sardegna 8 (recte: 21) novembre 2011, n. 21, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, 117, comma secondo, lett. l) e s), e 118; Statuto della Regione Sardegna, art. 3, comma 1.(GU n.21 del 23-5-2012 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti nel procedimento suindicato nei confronti di: Carta Ginetta, nata a Serrenti il 6 giugno 1957, ivi res., via Samatzai n. 16, Corongiu Gegi, nato a Narcao il 22 maggio 1953 sottoposti a indagini preliminari in ordine: a) alla contravvenzione p. e p. dagli artt. 110 c. p. e 44, lett. c), in relazione all'art. 30, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 17 della legge n. 23 del 1985 della regione Sardegna, perche', in concorso tra loro, la prima nella sua qualita' di amministratore unico della Spinnaker Service S. r. l., e il secondo quale amministratore di fatto della stessa societa', titolare del campeggio Is Aruttas, eseguivano, all'interno di quest'ultimo, una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio su un terreno di circa ha 1.50.00, sito in zona F3 «Zona turistica Is Aruttas» del piano di fabbricazione, identificato nel catasto al foglio 3, mappale 95/parte, con conseguente trasformazione urbanistica ed edilizia del terreno stesso, collocandovi 11 unita' abitative prefabbricate, aventi m. 8 di lunghezza e m. 3 di larghezza, tutte collegate a opere di urbanizzazione primaria, consistenti nelle reti idrica, elettrica e fognaria, eseguite allo scopo; in Cabras, sino al mese di giugno 2011; b) della contravvenzione p. e p. dall'art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione all'art. 3 della legge della regione Sardegna n. 23 del 1985 e succ. mod., perche', in concorso tra loro, la prima nella sua qualita' di amministratore unico della Spinnaker Service S. r. l., e il secondo quale amministratore di fatto della stessa societa', titolare del campeggio Is Aruttas, in assenza della prescritta concessione edilizia e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico con decreto 6 aprile 1990 n. TPUC/27 dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, eseguivano le opere di urbanizzazione primaria e collocavano le unita' abitative prefabbricate indicate alla precedente lett. a); in Cabras, sino al mese di giugno 2011. Visto il proprio provvedimento di sequestro preventivo delle undici unita' abitative prefabbricate installate nel campeggio «Is Aruttas» Vista l'istanza dissequestro fondata dalla difesa sulla base dell'articolo 20 della legge della Regione Sardegna 8 novembre 2011 in vigore dal 29 novembre 2011. Letta la questione di costituzionalita' sollevata dal pubblico ministero nel corpo del provvedimento in data 13 dicembre 2011 con il quale esprime parere negativo all'istanza di dissequestro proposta dalla difesa, sulla base della sopravvenienza della norma della cui costituzionalita' si dubita, che imporrebbe il dissequestro delle case mobili; Ritenuto di condividere integralmente il contenuto delle osservazioni del pubblico ministero in punto di fondatezza e di rilevanza, tanto da poter qui esser inteso detto provvedimento come totalmente richiamato; Osserva chi scrive che di certo la introduzione della nuova norma, contrariamente agli assunti difensivi, non sfiora la questione della configurabilita' del reato, gia' consumata per il passato, ma condiziona invece la permanenza del vincolo sul bene, nei termini di cui al punto che segue. Infatti non ci si trova difronte ad una successione di leggi penali nel tempo tale da comportare una abolitio criminis, ma al mutamento di un elemento normativo della fattispecie contestata ovvero una norma extrapenale che integrava dall'esterno quel precetto penale contestato (lottizzazione abusiva) che pero' rimane immutato nella previsione immutata dell'art. 44 lett. c) della 380 del 2001. Peraltro il precetto extrapenale integrava negativamente la norma incriminatrice, nel senso che il tenore letterale previgente non valeva ad escludere il reato di lottizzazione abusiva. Il reato quindi permane. e su cio' conviene lo stesso p.m., indipendentemente dalla questione di costituzionalita'. Al contrario, la questione della costituzionalita' della nuova norma e' rilevantissima sotto il profilo cautelare che ora rileva valutare. Il sequestro del quale si chiede la revoca e' funzionale in primo luogo ad evitare l'aggravarsi conseguenze del reato: e' chiaro che, se la norma fosse costituzionalmente illegittima, dissequestrando le opere mobili si consentirebbe la consumazione di un ulteriore reato di lottizzazione abusiva, cio' che e' quantomeno un aggravarsi delle conseguenze del primo reato. Inoltre se la norma di recente introdotta fosse costituzionalmente legittima la permanenza in loco delle case mobili non potrebbe aggravare in alcun modo le conseguenze del reato, posto che per il futuro l'attivita' sarebbe pienamente lecita e non ulteriore commissione del delitto di lottizzazione abusiva. Valutando poi la rilevanza sotto il profilo del secondo comma dell'art. 321 c.p.p. il risultato e' il medesimo: come e' noto, il reato di lottizzazione abusiva ha conseguenze reali di una importanza del tutto speciale: la confisca. Ma se oggi la norma della cui costituzionalita' si dubita fosse legittima i beni dovrebbero anche sotto questo profilo essere immediatamente restituiti, posto che dei medesimi non sarebbe possibile la confisca per le esatte ragioni esposte dal p.m nell'atto gia' richiamato. In conclusione, se la norma fosse costituzionalmente legittima, sotto il profilo cautelare, verrebbero quindi a mancare i presupposti di cui all'art. 321 primo e secondo comma c.p.p., e quindi si imporrebbero a questo giudice le valutazioni di cui al terzo comma dell'art. 321, per decidere in relazione alle quali non si ravvisano strade alternative rispetto a quella che passa per il crinale della questione di costituzionalita'. Quindi ne consegue che il presente giudizio cautelare non possa esser in alcun altro modo definito indipendentemente dalla questione di costituzionalita' sollevata.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 20 della Legge Regione Sardegna 8 novembre 2011 n. 21 con riguardo agli articoli 3; 25 comma secondo, 117 comma secondo lettera l) e s) ; 118 della Costituzione e 3 comma uno legge Cost. 26 febbraio 1948 ( Statuto Speciale per la Sardegna); Sospende il procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e la comunicazione al P.m. sede, al Presidente della Giunta Regionale Sarda; e di comunicarla al Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Oristano, il 29 dicembre 2011 Il Giudice: Pusceddu