N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2012

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  maggio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Lavori
  e opere affidate in subappalto - Divieto all'impresa aggiudicataria
  di   accordare   all'impresa   subappaltatrice   condizioni    piu'
  sfavorevoli   di   quelle   da   essa   stessa    concordate    con
  l'amministrazione committente - Ricorso del  Governo  -  Denunciata
  violazione dei limiti  statutari  alla  competenza  primaria  delle
  Province autonome  in  materia  di  lavori  pubblici  di  interesse
  provinciale - Contrasto con disposizioni del codice  dei  contratti
  pubblici costituenti norme di riforma economico-sociale - Invasione
  della competenza legislativa esclusiva dello Stato  in  materia  di
  ordinamento  civile  -   Richiamo   alle   sentenze   della   Corte
  costituzionale n. 401 e n. 431 del 2007, n. 322 e n. 411 del 2008. 
- Legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012,  n.  5,
  art. 1, comma 5, sostitutivo del comma 3 dell'art. 54  della  legge
  provinciale 17 giugno 1998, n. 6. 
- Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972,
  n. 670), art. 8, punto 17; Costituzione, art. 117,  comma  secondo,
  lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma  4,  primo
  periodo. 
(GU n.23 del 6-6-2012 )
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
(c.f. 80188230587) - che  agisce  sulla  base  di  conforme  delibera
adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 aprile 2012
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato  (cod.
fisc.:           80224030587;            indirizzo            p.e.c.:
ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;    telefax:    n.    0696514000),
domiciliataria; 
    Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in  persona
del Presidente della Giunta provinciale in carica; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1
comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto  Adige
n. 5 del 27.02.2012, recante «Modifiche  alla  legge  provinciale  17
giugno 1998, n. 6 "Norme  per  l'appalto  e  l'esecuzione  di  lavori
pubblici"» pubblicata sul B.U.R. del  6  marzo  2012,  n.  10:  detta
norma, sostituendo il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17
giugno 1998, n. 6, esclude che le imprese  aggiudicatarie  di  lavori
pubblici di interesse  provinciale  possano  accordare  alle  imprese
subappaltatrici condizioni diverse rispetto a quelle  concordate  con
le amministrazioni committenti; siffatta disciplina supera  i  limiti
che l'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione  Trentino
Alto Adige pone alla competenza legislativa primaria  ivi  attribuita
alle Province in materia di lavori pubblici di interesse  provinciale
invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile,  considerata  espressamente  dall'art.
117, secondo comma, lett. l) Cost. 
    La indicata normativa della Provincia autonoma di Bolzano -  Alto
Adige viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio  dei
ministri adottata nella riunione del 30  aprile  2012:  delibera  che
verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 8, punto  17  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige (T.U.  n.  670  del  31  agosto  1972)  e
dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. 
    La legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto  Adige  n.  5
del 27 febbraio 2012, all'articolo 1, comma 5, dispone quanto segue: 
    «5. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno
1998, n. 6 e' cosi' sostituito: 
        "3.  L'impresa  aggiudicataria,  per  i  lavori  e  le  opere
affidate   in   subappalto,   non    puo'    accordare    all'impresa
subappaltatrice condizioni piu' sfavorevoli di quelle da essa  stessa
concordate con l'amministrazione committente."». 
    Tale disciplina supera i limiti che  l'art.  8,  punto  17  dello
Statuto  speciale  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  pone   alla
competenza legislativa primaria ivi attribuita alle sue  Province  in
materia  di  lavori  pubblici  di  interesse  provinciale  ed  invade
contestualmente la sfera di competenza  legislativa  esclusiva  dello
Stato in materia di ordinamento civile  -  considerata  espressamente
dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. 
    Va al  riguardo  evidenziato  che  la  su  trascritta  disciplina
provinciale si pone in contrasto  con  quanto  stabilito  dal  d.lgs.
163/2006 all'art. 118, comma 4,  primo  periodo,  in  base  al  quale
«l'affidatario  deve  praticare,  per  le  prestazioni  affidate   in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento». 
    Come e' agevole constatare, l'ambito di autonomia negoziale entro
il quale puo' operare l'affidatario dei lavori risulta fissato  dalla
nuova normativa provinciale in misura meno ampia  rispetto  a  quanto
previsto dalla normativa statale: in base a  quest'ultima,  i  prezzi
del  subappalto  possono  differire  rispetto  a  quelli  «risultanti
dall'aggiudicazione» senza alcun limite ove si tratti di aumento  del
prezzo ed entro il 20%  nel  caso  di  ribasso;  alla  stregua  della
disciplina provinciale, invece, vi deve essere identita' assoluta tra
prezzi del subappalto e prezzi «risultanti dall'aggiudicazione». 
    In pratica, la Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto  Adige  ha
legiferato  in  materia  di  «ordinamento   civile»,   dettando   una
disciplina difforme  rispetto  a  quella  stabilita  dal  legislatore
statale, nell'esercizio delle proprie competenze  esclusive,  con  le
norme contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, 12 aprile  2006,  n.  163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE),  le  quali
costituiscono norme di riforma economico-sociale  vincolanti  per  le
Province autonome, che hanno anche l'obbligo di conformarvisi. 
    Codesta Ecc.ma Corte ha  piu'  volte  ribadito  -  si  vedano  le
sentenze n. 411 e n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 - che  in
tema  di  lavori  e  di   appalti   pubblici   «le   norme   relative
all'esecuzione del rapporto contrattuale», e tra esse in  particolare
anche quelle che «regolano la consegna  dei  lavori,  l'inizio  delle
prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, la sospensione
dell'esecuzione, il subappalto, il collaudo e la regolare  esecuzione
delle commesse, nonche' il collaudo  dei  lavori  pubblici»,  formano
oggetto  di  «competenza  esclusiva  dello  Stato   in   materia   di
ordinamento civile»: e,  pertanto,  tali  aspetti  del  rapporto  non
possono  essere  regolati  dalla  legislazione  regionale  «in   modo
difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle  corrispondenti  norme
del d.lgs. n. 163 del 2006». 
    E' utile evidenziare che la richiamata sentenza  n.  411/2008  e'
stata resa con riguardo a Regione a Statuto  speciale,  la  Sardegna:
per la quale quello Statuto - all'art. 3, lettera  e)  -  attribuisce
alla medesima una  competenza  legislativa  primaria  in  materia  di
lavori pubblici di interesse regionale. L'adita Corte ha  evidenziato
che le norme relative all'esecuzione  del  rapporto  contrattuale  (e
quelle concernenti le procedure di gara) non rientrano in tale ambito
di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma
5 del d.lgs. n. 163/2006, nella  parte  in  cui  stabilisce  che  "le
Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
adeguano la propria legislazione secondo  le  disposizioni  contenute
negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone anche  ad
esse (in assenza di norme statutarie attributive di competenze  nelle
materie cui  afferiscono  le  norme  del  codice  dei  contratti)  di
conformare la propria legislazione in materia di appalti  pubblici  a
quanto stabilito dal Codice stesso». 
    Alla stregua  di  tali  considerazioni,  la  circostanza  che  la
Provincia di Bolzano - Alto Adige abbia, ai sensi dell'art. 8,  punto
17 dello Statuto speciale della  Regione  Trentino  Alto  Adige,  una
competenza legislativa primaria in  materia  di  lavori  pubblici  di
interesse  provinciale  non  legittima  l'adozione  della  disciplina
normativa qui impugnata: stante che le norme concernenti l'esecuzione
del  rapporto  contrattuale  e,  tra  esse  quelle   riguardanti   il
subappalto,  non  rientrano  nella  suddetta  competenza  legislativa
provinciale. 
    L'adita Corte con le ricordate sentenze 401 del 2007  e  411  del
2008 ha evidenziato  che  «la  fase  negoziale  dei  contratti  della
pubblica amministrazione,  che  ricomprende  l'intera  disciplina  di
esecuzione  del  rapporto  contrattuale,   incluso   l'istituto   del
collaudo, si connota per la normale mancanza di  poteri  autoritativi
in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di  autonomie
negoziali   e   deve    essere    ascritta    all'ambito    materiale
dell'ordinamento  civile  di  competenza  esclusiva  del  legislatore
statale, che  l'ha  esercitata  ...  adottando  le  disposizioni  del
predetto d.lgs. n. 163 del 2006». 
    E' utile ricordare che nella precedente sentenza n. 401 del  2077
l'adita Corte ha precisato altresi' che «Con particolare  riferimento
al subappalto, ...  deve  rilevarsi  che  lo  stesso  costituisce  un
istituto tipico del rapporto di appalto, come tale  disciplinato  dal
codice civile (art. 1656) e inquadrabile nell'ambito dei contratti di
derivazione. Sebbene caratterizzato da  elementi  di  sicura  matrice
pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura  privatistica  e
rientra nell'ambito materiale dell'ordinamento civile». 
    Nella stessa pronuncia l'adita Corte ha rilevato che a fondamento
della  competenza  statale  «Sussiste  ...  l'esigenza,  sottesa   al
principio costituzionale di eguaglianza, di  garantire  l'uniformita'
di trattamento, nell'intero territorio  nazionale,  della  disciplina
della fase di conclusione ed  esecuzione  dei  contratti  di  appalto
avente,   tra   l'altro -   per   l'attivita'   di   unificazione   e
semplificazione  normativa  svolta   dal   legislatore   -,   valenza
sistematica». 
    Si confida che le considerazioni e conclusioni sopra riferite cui
e' pervenuta l'adita Corte con le sentenze sopra  richiamate  vengano
ribadite anche con riguardo alle statuizioni della legge  provinciale
qui impugnate. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  1  comma  5  della  legge  della  Provincia
autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 5 del 27 febbraio  2012,  recante
«Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998,  n.  6  "Norme  per
l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"», pubblicata sul  B.U.R.
del 6 marzo 2012, n. 10: per violazione e superamento dei limiti  che
l'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto
Adige  pone  alla  competenza  legislativa  primaria  spettante  alla
Provincia di Bolzano - Alto Adige in materia di  lavori  pubblici  di
interesse  provinciale  con  correlata  invasione  della   sfera   di
competenza  legislativa  esclusiva  dello   Stato   in   materia   di
ordinamento civile, considerata espressamente dall'art. 117,  secondo
comma, lett. l) Cost. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei ministri del 30 aprile 2012. 
 
        Roma, addi' 3 maggio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Messineo