N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 maggio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Appalti pubblici - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Lavori e opere affidate in subappalto - Divieto all'impresa aggiudicataria di accordare all'impresa subappaltatrice condizioni piu' sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei limiti statutari alla competenza primaria delle Province autonome in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - Contrasto con disposizioni del codice dei contratti pubblici costituenti norme di riforma economico-sociale - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 401 e n. 431 del 2007, n. 322 e n. 411 del 2008. - Legge della Provincia autonoma di Bolzano 27 febbraio 2012, n. 5, art. 1, comma 5, sostitutivo del comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6. - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), art. 8, punto 17; Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 118, comma 4, primo periodo.(GU n.23 del 6-6-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, (c.f. 80188230587) - che agisce sulla base di conforme delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 aprile 2012 - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo p.e.c.: ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), domiciliataria; Contro la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 5 del 27.02.2012, recante «Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"» pubblicata sul B.U.R. del 6 marzo 2012, n. 10: detta norma, sostituendo il comma 3 dell'art. 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, esclude che le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici di interesse provinciale possano accordare alle imprese subappaltatrici condizioni diverse rispetto a quelle concordate con le amministrazioni committenti; siffatta disciplina supera i limiti che l'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige pone alla competenza legislativa primaria ivi attribuita alle Province in materia di lavori pubblici di interesse provinciale invadendo la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, considerata espressamente dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. La indicata normativa della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige viene impugnata in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 aprile 2012: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso. L'impugnativa e' affidata ai seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della regione Trentino Alto Adige (T.U. n. 670 del 31 agosto 1972) e dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione. La legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 5 del 27 febbraio 2012, all'articolo 1, comma 5, dispone quanto segue: «5. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 e' cosi' sostituito: "3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non puo' accordare all'impresa subappaltatrice condizioni piu' sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente."». Tale disciplina supera i limiti che l'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige pone alla competenza legislativa primaria ivi attribuita alle sue Province in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed invade contestualmente la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - considerata espressamente dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Va al riguardo evidenziato che la su trascritta disciplina provinciale si pone in contrasto con quanto stabilito dal d.lgs. 163/2006 all'art. 118, comma 4, primo periodo, in base al quale «l'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento». Come e' agevole constatare, l'ambito di autonomia negoziale entro il quale puo' operare l'affidatario dei lavori risulta fissato dalla nuova normativa provinciale in misura meno ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa statale: in base a quest'ultima, i prezzi del subappalto possono differire rispetto a quelli «risultanti dall'aggiudicazione» senza alcun limite ove si tratti di aumento del prezzo ed entro il 20% nel caso di ribasso; alla stregua della disciplina provinciale, invece, vi deve essere identita' assoluta tra prezzi del subappalto e prezzi «risultanti dall'aggiudicazione». In pratica, la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige ha legiferato in materia di «ordinamento civile», dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale, nell'esercizio delle proprie competenze esclusive, con le norme contenute nel d.lgs. n. 163 del 2006, 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), le quali costituiscono norme di riforma economico-sociale vincolanti per le Province autonome, che hanno anche l'obbligo di conformarvisi. Codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte ribadito - si vedano le sentenze n. 411 e n. 322 del 2008, n. 431 e n. 401 del 2007 - che in tema di lavori e di appalti pubblici «le norme relative all'esecuzione del rapporto contrattuale», e tra esse in particolare anche quelle che «regolano la consegna dei lavori, l'inizio delle prestazioni del fornitore o del prestatore di servizi, la sospensione dell'esecuzione, il subappalto, il collaudo e la regolare esecuzione delle commesse, nonche' il collaudo dei lavori pubblici», formano oggetto di «competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile»: e, pertanto, tali aspetti del rapporto non possono essere regolati dalla legislazione regionale «in modo difforme da quanto stabilito dallo Stato nelle corrispondenti norme del d.lgs. n. 163 del 2006». E' utile evidenziare che la richiamata sentenza n. 411/2008 e' stata resa con riguardo a Regione a Statuto speciale, la Sardegna: per la quale quello Statuto - all'art. 3, lettera e) - attribuisce alla medesima una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale. L'adita Corte ha evidenziato che le norme relative all'esecuzione del rapporto contrattuale (e quelle concernenti le procedure di gara) non rientrano in tale ambito di competenza regionale, soggiungendo, altresi', che «l'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui stabilisce che "le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione", impone anche ad esse (in assenza di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso». Alla stregua di tali considerazioni, la circostanza che la Provincia di Bolzano - Alto Adige abbia, ai sensi dell'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige, una competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale non legittima l'adozione della disciplina normativa qui impugnata: stante che le norme concernenti l'esecuzione del rapporto contrattuale e, tra esse quelle riguardanti il subappalto, non rientrano nella suddetta competenza legislativa provinciale. L'adita Corte con le ricordate sentenze 401 del 2007 e 411 del 2008 ha evidenziato che «la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione, che ricomprende l'intera disciplina di esecuzione del rapporto contrattuale, incluso l'istituto del collaudo, si connota per la normale mancanza di poteri autoritativi in capo al soggetto pubblico, sostituiti dall'esercizio di autonomie negoziali e deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile di competenza esclusiva del legislatore statale, che l'ha esercitata ... adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006». E' utile ricordare che nella precedente sentenza n. 401 del 2077 l'adita Corte ha precisato altresi' che «Con particolare riferimento al subappalto, ... deve rilevarsi che lo stesso costituisce un istituto tipico del rapporto di appalto, come tale disciplinato dal codice civile (art. 1656) e inquadrabile nell'ambito dei contratti di derivazione. Sebbene caratterizzato da elementi di sicura matrice pubblicistica, detto istituto conserva la sua natura privatistica e rientra nell'ambito materiale dell'ordinamento civile». Nella stessa pronuncia l'adita Corte ha rilevato che a fondamento della competenza statale «Sussiste ... l'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' di trattamento, nell'intero territorio nazionale, della disciplina della fase di conclusione ed esecuzione dei contratti di appalto avente, tra l'altro - per l'attivita' di unificazione e semplificazione normativa svolta dal legislatore -, valenza sistematica». Si confida che le considerazioni e conclusioni sopra riferite cui e' pervenuta l'adita Corte con le sentenze sopra richiamate vengano ribadite anche con riguardo alle statuizioni della legge provinciale qui impugnate.
P.Q.M. Si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 5 del 27 febbraio 2012, recante «Modifiche alla legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici"», pubblicata sul B.U.R. del 6 marzo 2012, n. 10: per violazione e superamento dei limiti che l'art. 8, punto 17 dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige pone alla competenza legislativa primaria spettante alla Provincia di Bolzano - Alto Adige in materia di lavori pubblici di interesse provinciale con correlata invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, considerata espressamente dall'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost. Si deposita l'estratto in originale della delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile 2012. Roma, addi' 3 maggio 2012 L'Avvocato dello Stato: Messineo