N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2011
Ordinanza dell'8 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Modena nel procedimento civile promosso da Pinotti Maria Assunta contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed altri. Istruzione pubblica - Operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296/2006 da disporre, con decorrenza dal 1° settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 - Previsione del divieto di modificare la scelta gia' precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o piu' specifiche graduatorie - Lesione del diritto al lavoro - Incidenza sul diritto all'accesso all'impiego pubblico - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione di obblighi internazionali derivanti dalla CEDU. - Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2009, n. 167, art. 1, comma 4-quater. - Costituzione, artt. 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117, primo comma.(GU n.22 del 30-5-2012 )
IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede il Tribunale osserva in fatto e diritto quanto segue: con il ricorso introduttivo della lite la ricorrente si doleva del rifiuto degli organi deputati alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie de quibus di trasferire il proprio punteggio derivante dalla abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario e richiamava giurisprudenza amministrativa alla medesima favorevole. Sia il Ministero sia i suoi organi locali restavano contumaci. Disposta l'integrazione del contradditorio con i soggetti che avrebbero potuto trarre pregiudizio dall'accoglimento delle doglianze attoree, solo uno di essi era a costituirsi. Come gia' osservato in sede interinale, opinione condivisa anche dal Tribunale epigrafato in composizione collegiale, l'art. l , comma quarto, quater del d.l. n. 134/09 convertito dalla legge n. 167/09, preclude il predetto trasferimento. Per completezza espositiva si trascrive il punto A4 dell'allegato al d.l. n. 97/04: «A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.». Onde non appare dubbio che, nella specifica terminologia di settore,il punteggio di cui si discute sia annoverabile, stricto iure, tra i titoli di servizio. Cio' premesso in punto di rilevanza,quanto alla non manifesta infondatezza il Tribunale osserva quanto segue. Anche a tacere dell'intervento della norma qui censurata sub indice e, quindi, della violazione dell'art. 6 della CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, (diritto internazionale pattizio da non ritenersi allo stato «comunitarizzato» in forza del richiamo operato dal Trattato di Lisbona), e,quindi dell'art. 117 della Costituzione, non sembra, come gia' ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa nello scrutinio del diritto secondario o se si preferisce, all'esito della privatizzazione, di fonte negoziale, (sussiste allo stato contrasto tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione in punto di giurisdizione), razionale, contrastante con il diritto all'accesso al pubblico impiego e con il buon andamento della pubblica amministrazione, precludere che, in sede di aggiornamento, sia consentito al concorrente inserito in piu' graduatorie, ferma restando la unicita' di valutazione, di mutare , in base a personali valutazioni di convenienza, la scelta precedentemente operata. La conseguenza, infatti, e' che sia favorito il soggetto con meno titoli e, quindi, alla evidenza quello meno meritevole, con conseguente capovolgimento dei principi in tema di procedure concorsuali, (le graduatorie de quibus infatti, in quanto, all'esito della legge finanziaria del 2007, trasformate in moduli ad esaurimento, rappresentano un concorrente strumento per l'accesso ad un rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato). Ne discende, quindi', altresi', la possibile violazione degli artt. 4, primo comma, 51, primo comma e 97, primo comma della Costituzione. Da quanto sopra la necessita' di sollevare la predetta questione di costituzionalita' con sospensione del giudizio e trasmissione degli atti.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto, quater del d.l. n. 134/09 convertito nella legge n. 167/09 per contrasto con gli artt. 4, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma e 117, primo comma della Costituzione. Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modena, 4 marzo 2011 Il Gdl: Bisi