N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2012
Ordinanza del 24 gennaio 2012 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Bessone Michele ed altri contro Marrulli Angela. Procedimento civile - Disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - Obbligatorieta' (anziche' facoltativita') del procedimento di mediazione per le controversie nelle materie elencate dall'art. 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, configurazione del preventivo esperimento di esso come condizione di procedibilita' della domanda giudiziaria, necessita' che l'improcedibilita' sia eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza - Contrasto con la prescrizione della legge delega che vieta di precludere l'accesso diretto alla giustizia - Imposizione di irragionevoli intralci al potere-dovere del giudice di conduzione e decisione della causa - Disparita' fra utenti della giustizia in base ad irragionevole scelta delle materie in cui la mediazione e' obbligatoria - Assoggettamento del cittadino ad un versamento pecuniario in favore degli organismi privati di media-conciliazione - Contrasto con la giurisprudenza costituzionale in materia di accesso alla giurisdizione - Omessa previsione della competenza territoriale per le pretese soggette a mediazione. - Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 5 [comma 1, primo, secondo e terzo periodo]. - Costituzione, artt. 3; 24; 76 e 77, in relazione all'art. 60, lett. a), della legge 18 giugno 2009, n. 69; 101 e 102.(GU n.22 del 30-5-2012 )
IL TRIBUNALE Nella causa civile n. r.g. 21.753/11, di questione incidentale di costituzionalita'. Il giudice, a scioglimento della riserva,che precede, osserva. In fatto Con citazione, 11.07.11, i sigg. Bessone Michele, Bessone Carla, Bessone Anna e Bessone Paolo agiscono contro Marrulli Angela per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 7.304,47, quale corrispettivo di spese di riscaldamento per gli anni 2005-2010 e di risarcimento danni conseguenti ad un contratto di locazione intrattenuto tra la dante causa degli attori, la defunta signora Maria Vittoria Bosco, con la convenuta Marrulli Angela e relativo all'immobile, sito in Torino in via Buenos Aires n. 27. La convenuta si costituiva ed eccepiva,alla prima udienza come da verbale d'udienza 21.12.11, l'improcedibilita', di cui all'art. 5 D.L.vo 4.3.2010 n. 28, della domanda attorea perche' vertente in materia di locazione,. Questo giudice, preso atto che la causa verte in materia di locazione, prima di emanare i provvedimenti previsti per far attivare alla parte il procedimento della media-conciliazione,come previsto dagli artt. 5 e 6 D.L.vo 4.3.2010 n. 28, ritiene di rimettere d'ufficio la questione di costituzionalita', che non gli appare manifestamente sulle seguenti questioni: Osservato in diritto Violazione degli artt. 76 e 77 Cost. Il legislatore delegante (art. 60 Legge delega 18.6.09 n. 69) in conformita' alla prescrizione impartita dalla Direttiva Europea, aveva stabilito che dovesse essere introdotto un meccanismo di conciliazione, ma non ne aveva affatto previsto la obbligatorieta', ne' aveva consentito che essa potesse essere considerata condizione di' procedibilita' della domanda giudiziaria. Va, in proposito, osservato che l'art. 60 della legge 69/09 (legge delega) al terzo comma lett. a) prescrive che nell'esercizio della delega il Governo si attenga, tra gli altri, al seguente principio e criterio direttivo, nonche' di " prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia". Orbene, in contrasto con la prescrizione della legge Delega, l'art. 5 del d.lgs. 28/10 configura il procedimento di mediazione quale obbligatorio e condizione di procedibilita' della domanda giudiziale davanti al giudice statuale, voluto dalla Costituzione. Il procedimento di media conciliazione e' paragonabile ad un arbitrato irrituale imposto per legge in una ampia serie di materie giuridiche, tra cui questa della locazione, che, secondo il giudice remittente, va ad influenzare sia nei tempi sia nella sostanza il processo che per detatto costituzionale dovrebbe essere tenuto dai giudici ordinari. Non puo' revocarsi in dubbio lo straripamento dei poteri del legislatore delegato, che ha imposto, con grave spesa per i cittadini, ai giudici, nel corso dei processi, almeno 3 intralci alla funzione giurisdizionale: 1) quello derivante dai succitati articoli del Decreto delegato che impongono di sospendere o comunque rinviare i processi in attesa dell'esito della media-conciliazione,che potrebbe pure non essere piu' attivata, denegando cosi giustizia ai cittadini; 2) quello derivante dall'art. 8 comma 5° che prescive al giudice di tener conto ex art. 116 cpc,come argomento di prova negativa, del contegno di chi non si presenta davanti al mediatore per partecipare alla conciliazione; 3) quello derivante dall'art. 13 del Decreto delegato che impone al giudice, di tener conto della proposta formulata dal mediatore, quando deve procedere alla liquidazione delle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 cpc. Violazione del combinato degli artt. 101,102 e 3 Cost. perche' il ricorso al procedimento obbligatorio di media-conciliazione,da un canto, grava, come si e' sopra osservato, con irragionevoli intralci, sul potere-dovere del giudice soggetto solo alla legge, di conduzione e di decisione della causa, ma pone gli stessi utenti della giustizia su un piano di diversita' perche' la scelta delle materie, in cui e' obbligatoria la media-conciliazione, appare del tutto irragionevole rispetto agli interessi meritevoli della tutela giurisidizionale. Violazione degli artt. 3 e. 24 Cost. La mediazione di cui al d.lgs. 28/10 ha un costo che ricade,come un peso,che nella maggior parte dei casi si rivelera' inutile, sul cittadino,che deve adire il giudice statuale . Il d.lgs. 28/10 ignora il disposto dell'art. 24 comma 3 Cost. che cosi' recita" Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione." Con questo sistema viene introdotto un esborso a favore dei privati uffici della media-conciliazione, in violazione dell'art. 24 Cost. e in violazione dei principi dettati dalla la Corte costituzionale che gia' dalla storica sentenza 29 novembre 1960 n. 67, affermo' che lo Stato non puo' imporre versamenti di somme per adempiere al suo primo e fondamentale dovere di rendere giustizia, a titolo diverso dai tributi giudiziari o da cauzioni volti a garantire l'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. Per le pretese azionabili con il procedimento obbligatorio di conciliazione non e' prevista una competenza territoriale che e' uno dei cardini del riparto della giurisdizione e cio' puo' porre il chiamato (che in linea generale ha diritto ad essere chiamato nel foro della sua residenza) nell'irragionevole svantaggiosa posizione di andare a difendersi anche in luoghi molto distanti dalla sua residenza, scelta dall'attore secondo la sua esclusiva convenienza. E la "contumacia" del chiamato davanti al mediatore, come sopra detto, ex art. 8 puo' essere valutata negativamente dal giudice ordinario.
P.Q.M. Ritiene quindi di rimettere, a quest'Ecc.ma Corte, per violazione dei parametri Costituzionali sopraenunciati, la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata dell'art. 5 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 nella parte in cui prevede: A) "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto", perche' dovrebbe essere sostituito dalla parole puo' esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto"; B) nonche' di rimettere la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata dell'art. 5 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 nella parte in cui prevede "L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". La questione prospettata e' rilevante nella presente causa, perche' questo giudice, in caso di accoglimento della questione,potrebbe passare direttamente alle ulteriori fasi del suo processo senza far attivare alla parte il procedimento del D.L.vo 4.3.2010 n. 28. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria,gli incombenti, di cui all'art. 23 L. n. 87/1953. Torino, addi' 16 gennaio 2012 Il Giudice: Toscano