N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2012

Ordinanza del 19 marzo 2012  emessa  dal  Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche nel ricorso proposto  da  Ulrich  Hinteregger  contro
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
 Acque e acquedotti - Norme della Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di  impianti
  elettrici - Previsione ai fini della  concessione  di  impianti  di
  derivazione di acqua a  scopo  idroelettrico  fino  a  3  MW  della
  necessita' di esibizione dei titoli comprovanti  la  disponibilita'
  delle aree interessate dagli eventuali impianti  ed  infrastrutture
  da  realizzare  -  Violazione  del  principio  di   uguaglianza   -
  Violazione  del  principio  di  liberta'  di  iniziativa  economica
  privata - Contrasto con i  principi  fondamentali  stabiliti  dalla
  legislazione statale in materia. 
- Legge della Provincia di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, artt. 10  e
  11; legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15,  art.
  24, comma 1. 
- Costituzione, artt.  3,  41,  e  117,  comma  terzo;  Trattato  sul
  Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 34,  49  e  56;  direttiva
  2003/54/CE  del  26  giugno  2003;  direttiva  2001/77/CE  del   27
  settembre 2001. 
(GU n.22 del 30-5-2012 )
				 
            IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE 

 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  collegiale  nella  causa
iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2011  al  n.  46,  vertita  tra
Ulrich Hinteregger, rappresentato e difeso, per procura a margine del
ricorso, dagli avv.ti Arthur Frei e Federica Scafarelli con domicilio
eletto presso lo studio di quest'ultima in  Roma,  alla  via  Giosue'
Borsi, 4; 
    Ricorrente contro Provincia autonoma di Bolzano, in  persona  del
suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore,  rappresentata  e
difesa  dagli  avv.ti  Renate  von  Guggenberg,  Stephan  Beikircher,
Cristina Bernardi e dall'avv. Michele  Costa,  con  domicilio  eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del  Grappa  n.
24, giusta delega a margine della comparsa di costituzione; 
    Resistente oggetto: annullamento del provvedimento dell'assessore
all'Urbanistica, ambiente ed  energia  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano del 24 novembre 2010, prot. 685446,  notificato  in  data  27
novembre 2010, ad oggetto: domanda di  derivazione  d'acqua  dal  rio
Lasanca o Luson nel comune di Luson (Bolzano) a  scopo  idroelettrico
(GD/8736) -  inammissiblita';  e  di  ogni  altro  atto  presupposto,
connesso o successivo. 


				 
                              F a t t o 

 
    Con ricorso  rubricato  al  R.G.  n.  46/2011  il  ricorrente  ha
chiesto, dinanzi  a  questo  Tribunale,  l'annullamento  del  decreto
dell'assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia  della  Provincia
autonoma di Bolzano prot. 685496 notificato il 27 novembre 10, che ha
dichiarato l'inammissibilita' della domanda di concessione d'acqua  a
scopo idroelettrico prot. 8736 perche' la L.P. 22 gennaio 2010, n. 2,
all'art. 11, ai fini del rilascio della concessione, ha previsto  che
sia provata la previa disponibilita'  delle  aree  interessate  dalla
concessione. 
    La  norma  ha,  infatti,  disposto  che:  «Per  le   domande   di
derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino
a 3 MW gia' presentate e non ancora istruite, il  titolo  comprovante
la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali  impianti  e
infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque
mesi successivi all'entrata in vigore della  presente  disposizione»;
la stessa L.P., inoltre, con l'art. 10, comma 1 ha  cosi'  modificato
l'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005,  n.  7:  «L'assessore
provinciale competente in  materia  di  acque  pubbliche  ed  energia
dichiara inammissibili e respinge le domande inattuabili o  contrarie
al buon regime delle acque o ad altri  interessi  generali;  dichiara
altresi'  inammissibili   le   domande   di   derivazione   a   scopo
idroelettrico con una  potenza  nominale  media  fino  a  3  MW,  non
corredate  dal  titolo  comprovante  la  disponibilita'  delle   aree
interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare». 
    Il  ricorrente  afferma  l'illegittimita'  del  provvedimento  di
declaratoria  di  inammissibilita'   della   domanda   dalla   stessa
presentata,  per  illegittimita'  costituzionale  della  legislazione
provinciale, sostenendo i seguenti motivi: 
        violazione delle Direttive 96/92/CE, 2001/77/CE,  2003/54/CE,
2009/28/CE,  2009/72/CE,  dell'art.  288  del  Trattato  per  erronea
interpretazione delle direttive, dell'art. 106 T.F.U.E., dell'art. 10
della L.P. n. 2/2010, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003,  dell'art.
14-bis della legge n. 11/2005 per violazione dei principi  di  libera
prestazione dei servizi, di libera circolazione dei capitali, di  non
discriminazione, di  proporzionalita',  con  conseguente  obbligo  di
disapplicazione delle disposizioni  nazionali  contrarie  al  diritto
comunitario, attesa la non equivocita' delle relative prescrizioni  e
la violazione delle norme nazionali di attuazione; 
        in subordine, illegittimita'  costituzionale  della  L.P.  n.
2/2010  e  conseguente  illegittimita'  degli  atti   impugnati   per
violazione  degli  artt.  3,  41  e  dell'art.  117,  comma  3  della
Costituzione, in materia di riserva allo Stato  della  determinazione
dei principi fondamentali, nonche' degli artt. 9, lett.  e),  4  e  5
dello Statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670/1972,  per  violazione
delle norme sulla concorrenza internazionale. 
    Si e' costituita in giudizio  la  Provincia  di  Bolzano  che  ha
sostenuto la nullita' del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza. 


				 
                            D i r i t t o 

 
    Preliminarmente va osservato  che,  nel  caso  in  cui  le  parti
prospettino una questione di legittimita' costituzionale, il  giudice
deve  sommariamente  valutare  la  rilevanza  e  la   non   manifesta
infondatezza della questione. 
    Vanno esaminati i profili di contrasto delle norme  di  cui  agli
artt. 11 e 10 della L.P. n. 2/2010 con principi e  norme  comunitari,
ossia, con gli artt. 34, 49 e 56 del Trattato, con  la  Direttiva  n.
2003/54/CE e con la Direttiva n. 2001/77/CE. 
    Nella fattispecie, non viene dedotto un  puntuale  contrasto  tra
una norma interna ed un  altrettanto  puntuale  precetto  comunitario
incompatibile con essa, bensi' un contrasto della norma  interna  con
principi generali dell'ordinamento comunitario. 
    A fronte di tale asserita non conformita', il giudice  nazionale,
pur se ha il  dovere  di  operare  una  interpretazione  conforme  ai
principi comunitari, ove dubiti che la norma interna contrasti con il
diritto  comunitario,  deve  sollevare  questione   di   legittimita'
costituzionale perche', in tal caso, non si tratta di  non  applicare
la norma italiana per applicare al suo posto  una  norma  comunitaria
incompatibile ma di «disapplicare» la norma interna per  la  sua  non
conformita' con un principio  dell'ordinamento  comunitario,  la  cui
diretta efficacia va rimessa al giudizio della  Corte  costituzionale
perche', diversamente, si ammetterebbe, da parte del giudicante,  una
sorta di controllo «diffuso» di «compatibilita' comunitaria». 
    Cio' posto, va  rilevato  che,  a  giudizio  del  rimettente,  le
richiamate norme provinciali,  violano  i  principi  dell'ordinamento
comunitario,  con  riferimento  alle  disposizioni  del  Trattato  in
materia  di  liberta'  di  stabilimento  e  alle   citate   direttive
comunitarie di non  discriminazione  e  di  tutela  della  produzione
dell'energia elettrica da fonti energetiche  rinnovabili,  in  quanto
rendono eccessivamente oneroso il raggiungimento  di  tali  finalita'
attraverso prescrizioni che costituiscono grave ostacolo alla  libera
concorrenza. 
    Da cio', l'incostituzionalita' delle stesse. 
    Le leggi provinciali  si  pongono,  inoltre,  in  piu'  specifico
contrasto con la normativa comunitaria e nazionale,  anche  sotto  un
diverso profilo. 
    Il d.lgs. n.  387/2003  emanato  in  attuazione  della  Direttiva
2001/77/CE e che ha, fra l'altro,  la  finalita'  di  «promuovere  un
maggior  contributo  delle   fonti   energetiche   rinnovabili   alla
produzione  di  elettricita'  nel   relativo   mercato   italiano   e
comunitario»  (art.  1,  lett.   a),   da   attuare   attraverso   le
«disposizioni del presente decreto» (art. 3), all'art.  12,  comma  1
stabilisce  che  «Le  opere  per  la  realizzazione  degli   impianti
alimentati da fonti rinnovabili,  nonche'  le  opere  connesse  e  le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di  pubblica
utilita' ed  indifferibili  ed  urgenti»  e  le  stesse,  secondo  le
procedure di cui al successivo comma 3, costituiscono  variante  allo
strumento urbanistico. 
    Nessun'altra disposizione del cit. d.lgs., con  riferimento  alla
realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, pone differenziazioni
tra impianti superiori o inferiori a 3 MW, mentre il successivo comma
4-bis dispone che sia dimostrata la «disponibilita' del suolo su  cui
realizzare l'impianto» soltanto «Per  la  realizzazione  di  impianti
alimentati a biomassa o per impianti fotovoltaici», limitando  cosi',
in modo espresso, la previsione di tale  disponibilita'  soltanto  ai
due richiamati tipi di impianti energetici. 
    Pertanto, non appare sussistere, sotto il profilo  dell'interesse
pubblico, alcuna differenza tra centrali superiori o inferiori a 3 MW
tale da giustificare una  diversa  regolamentazione  in  ordine  alla
disponibilita' dei terreni e alla dichiarazione di pubblica utilita'. 
    La disciplina provinciale risulta,  pertanto,  caratterizzata  da
manifesta irragionevolezza, perche'  disincentiva  la  produzione  di
energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici
che non sono previsti  dalla  norme  di  attuazione  della  normativa
comunitaria, con conseguenti dubbi di costituzionalita' delle  citate
leggi anche con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. in  relazione  ai
principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela  del
libero commercio, della liberta'  di  iniziativa  economica  e  della
concorrenza e con l'art. 117, comma  3  della  Cost.  in  materia  di
riserva allo Stato delle determinazioni sui principi fondamentali. 
    In conclusione,  questo  Tribunale  superiore  ritiene  di  dover
sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,
questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11  e  10  della
L.P. n. 2/2010, per contrasto con le norme indicate in dispositivo. 
    Il presente giudizio va, pertanto sospeso. 
				 
                              P. Q. M. 

 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della  L.P.  22
gennaio 2010, n. 2 e dell'art. 10 della medesima L.P. n.  2/2010,  di
modifica dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, per
violazione degli artt. 39, 49  e  56  del  Trattato  e  dei  principi
contenuti  nelle  Direttive  2003/54/CE,  2001/77/CE,   nonche'   dei
principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117, comma 3  della
Costituzione con riferimento all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003,
n. 387; 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della  cancelleria,  gli  atti  del  giudizio
siano immediatamente trasmessi alla Corte  costituzionale  e  che  la
presente ordinanza sia notificata alle parti  in  causa,  nonche'  al
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e  sia  comunicata  al
Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. 
    Cosi' deciso, in Roma, nella sede del Tribunale  superiore  delle
acque pubbliche, il 15 giugno 2011. 
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012. 


				 
                       Il presidente: Elefante