N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2012
Ordinanza del 19 marzo 2012 emessa dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel ricorso proposto da Ulrich Hinteregger contro Provincia autonoma di Bolzano. Acque e acquedotti - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici - Previsione ai fini della concessione di impianti di derivazione di acqua a scopo idroelettrico fino a 3 MW della necessita' di esibizione dei titoli comprovanti la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti ed infrastrutture da realizzare - Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di liberta' di iniziativa economica privata - Contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia. - Legge della Provincia di Bolzano 22 gennaio 2010, n. 2, artt. 10 e 11; legge della Provincia di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, art. 24, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 41, e 117, comma terzo; Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 34, 49 e 56; direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001.(GU n.22 del 30-5-2012 )
IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la presente ordinanza collegiale nella causa iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2011 al n. 46, vertita tra Ulrich Hinteregger, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Arthur Frei e Federica Scafarelli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Giosue' Borsi, 4; Ricorrente contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e dall'avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, giusta delega a margine della comparsa di costituzione; Resistente oggetto: annullamento del provvedimento dell'assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano del 24 novembre 2010, prot. 685446, notificato in data 27 novembre 2010, ad oggetto: domanda di derivazione d'acqua dal rio Lasanca o Luson nel comune di Luson (Bolzano) a scopo idroelettrico (GD/8736) - inammissiblita'; e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo. F a t t o Con ricorso rubricato al R.G. n. 46/2011 il ricorrente ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, l'annullamento del decreto dell'assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano prot. 685496 notificato il 27 novembre 10, che ha dichiarato l'inammissibilita' della domanda di concessione d'acqua a scopo idroelettrico prot. 8736 perche' la L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, all'art. 11, ai fini del rilascio della concessione, ha previsto che sia provata la previa disponibilita' delle aree interessate dalla concessione. La norma ha, infatti, disposto che: «Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW gia' presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione»; la stessa L.P., inoltre, con l'art. 10, comma 1 ha cosi' modificato l'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7: «L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia dichiara inammissibili e respinge le domande inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali; dichiara altresi' inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate dal titolo comprovante la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare». Il ricorrente afferma l'illegittimita' del provvedimento di declaratoria di inammissibilita' della domanda dalla stessa presentata, per illegittimita' costituzionale della legislazione provinciale, sostenendo i seguenti motivi: violazione delle Direttive 96/92/CE, 2001/77/CE, 2003/54/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE, dell'art. 288 del Trattato per erronea interpretazione delle direttive, dell'art. 106 T.F.U.E., dell'art. 10 della L.P. n. 2/2010, dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, dell'art. 14-bis della legge n. 11/2005 per violazione dei principi di libera prestazione dei servizi, di libera circolazione dei capitali, di non discriminazione, di proporzionalita', con conseguente obbligo di disapplicazione delle disposizioni nazionali contrarie al diritto comunitario, attesa la non equivocita' delle relative prescrizioni e la violazione delle norme nazionali di attuazione; in subordine, illegittimita' costituzionale della L.P. n. 2/2010 e conseguente illegittimita' degli atti impugnati per violazione degli artt. 3, 41 e dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, in materia di riserva allo Stato della determinazione dei principi fondamentali, nonche' degli artt. 9, lett. e), 4 e 5 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. n. 670/1972, per violazione delle norme sulla concorrenza internazionale. Si e' costituita in giudizio la Provincia di Bolzano che ha sostenuto la nullita' del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza. D i r i t t o Preliminarmente va osservato che, nel caso in cui le parti prospettino una questione di legittimita' costituzionale, il giudice deve sommariamente valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Vanno esaminati i profili di contrasto delle norme di cui agli artt. 11 e 10 della L.P. n. 2/2010 con principi e norme comunitari, ossia, con gli artt. 34, 49 e 56 del Trattato, con la Direttiva n. 2003/54/CE e con la Direttiva n. 2001/77/CE. Nella fattispecie, non viene dedotto un puntuale contrasto tra una norma interna ed un altrettanto puntuale precetto comunitario incompatibile con essa, bensi' un contrasto della norma interna con principi generali dell'ordinamento comunitario. A fronte di tale asserita non conformita', il giudice nazionale, pur se ha il dovere di operare una interpretazione conforme ai principi comunitari, ove dubiti che la norma interna contrasti con il diritto comunitario, deve sollevare questione di legittimita' costituzionale perche', in tal caso, non si tratta di non applicare la norma italiana per applicare al suo posto una norma comunitaria incompatibile ma di «disapplicare» la norma interna per la sua non conformita' con un principio dell'ordinamento comunitario, la cui diretta efficacia va rimessa al giudizio della Corte costituzionale perche', diversamente, si ammetterebbe, da parte del giudicante, una sorta di controllo «diffuso» di «compatibilita' comunitaria». Cio' posto, va rilevato che, a giudizio del rimettente, le richiamate norme provinciali, violano i principi dell'ordinamento comunitario, con riferimento alle disposizioni del Trattato in materia di liberta' di stabilimento e alle citate direttive comunitarie di non discriminazione e di tutela della produzione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, in quanto rendono eccessivamente oneroso il raggiungimento di tali finalita' attraverso prescrizioni che costituiscono grave ostacolo alla libera concorrenza. Da cio', l'incostituzionalita' delle stesse. Le leggi provinciali si pongono, inoltre, in piu' specifico contrasto con la normativa comunitaria e nazionale, anche sotto un diverso profilo. Il d.lgs. n. 387/2003 emanato in attuazione della Direttiva 2001/77/CE e che ha, fra l'altro, la finalita' di «promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario» (art. 1, lett. a), da attuare attraverso le «disposizioni del presente decreto» (art. 3), all'art. 12, comma 1 stabilisce che «Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti» e le stesse, secondo le procedure di cui al successivo comma 3, costituiscono variante allo strumento urbanistico. Nessun'altra disposizione del cit. d.lgs., con riferimento alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, pone differenziazioni tra impianti superiori o inferiori a 3 MW, mentre il successivo comma 4-bis dispone che sia dimostrata la «disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto» soltanto «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa o per impianti fotovoltaici», limitando cosi', in modo espresso, la previsione di tale disponibilita' soltanto ai due richiamati tipi di impianti energetici. Pertanto, non appare sussistere, sotto il profilo dell'interesse pubblico, alcuna differenza tra centrali superiori o inferiori a 3 MW tale da giustificare una diversa regolamentazione in ordine alla disponibilita' dei terreni e alla dichiarazione di pubblica utilita'. La disciplina provinciale risulta, pertanto, caratterizzata da manifesta irragionevolezza, perche' disincentiva la produzione di energia ponendo ostacoli alla realizzazione di impianti idroelettrici che non sono previsti dalla norme di attuazione della normativa comunitaria, con conseguenti dubbi di costituzionalita' delle citate leggi anche con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. in relazione ai principi generali dell'ordinamento comunitario in tema di tutela del libero commercio, della liberta' di iniziativa economica e della concorrenza e con l'art. 117, comma 3 della Cost. in materia di riserva allo Stato delle determinazioni sui principi fondamentali. In conclusione, questo Tribunale superiore ritiene di dover sollevare, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11 e 10 della L.P. n. 2/2010, per contrasto con le norme indicate in dispositivo. Il presente giudizio va, pertanto sospeso.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2 e dell'art. 10 della medesima L.P. n. 2/2010, di modifica dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, per violazione degli artt. 39, 49 e 56 del Trattato e dei principi contenuti nelle Direttive 2003/54/CE, 2001/77/CE, nonche' dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117, comma 3 della Costituzione con riferimento all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387; Sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti del giudizio siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano. Cosi' deciso, in Roma, nella sede del Tribunale superiore delle acque pubbliche, il 15 giugno 2011. Depositata in cancelleria il 19 marzo 2012. Il presidente: Elefante