N. 78 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Enti locali - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia - Prevista applicazione di essa nella Regione autonoma "al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunita' locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale" - Conferma, sino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale dell'ente Provincia, delle vigenti modalita' di elezione, della formazione e della composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonche' delle funzioni comunali e provinciali e delle relative modalita' di esercizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, che configura le Province come enti di secondo livello organizzati in forma "duale" (Presidente e Consiglio provinciale), nonche' con la disciplina transitoria strettamente connessa a tale principio - Esorbitanza dalla competenza statutariamente attribuita alla Regione friulana in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 2012, n. 3, art. 1, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 23, commi da 16 a 20-bis.(GU n.24 del 13-6-2012 )
Ricorso del Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2 della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel BUR n. 11 del 14 marzo 2012 della Regione recante «Norme urgenti in materia di autonomie locali». La legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 9 marzo 2012 contiene norme urgenti in materia di autonomie locali. La predetta legge all'art. 1 detta disposizioni sulla competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale,organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, nei successivi articoli detta disposizioni in materia di trasferimenti a favore dei Comuni (art. 2), in materia di proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 3), in materia di centrali uniche di committenza (art. 4), altre norme di interesse degli enti locali (art. 5), di incremento dello stanziamento a favore delle Associazioni di enti locali di cui alla legge regionale n. 22/1976 (art. 6) e infine disciplina l'entrata in vigore (art. 7). Nell'art. 1, commi 1 e 2, in particolare il legislatore regionale disciplina la competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di «legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali». Piu' precisamente, al primo comma stabilisce che «Nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformita' all'articolo 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunita' locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia.» Al comma 2 dispone «Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalita' di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonche' le funzioni comunali e provinciali e le relative modalita' di esercizio». La disposizione dell'art. l, commi 1 e 2, della legge sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i profili che verranno ora evidenziati, per i seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. L'art. 1, comma 1 della legge in esame prevede che nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia al fine di contenere la spesa pubblica e nelle more dell'attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale si applica «la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane del Friuli-Venezia Giulia». L'art. 1 comma 2 prevede poi in particolare che «fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalita' di elezione,la formazione e la composizione degli organi di governo dei comuni e delle Province del Friuli-Venezia Giulia, nonche' le funzioni comunali e provinciali e le relative modalita' di esercizio». Le predette disposizioni non sono conformi all'art. 23, commi 16-20-bis, del decreto-legge n. 201/2001, convertito in legge n. 214/2011. L'art. 23 dispone la riduzione dei costi di finanziamento delle autorita' di Governo, del Cnel, delle Autorita' indipendenti e, per la parte che qui interessa, delle province. In particolare l'art. 23 cit nei commi 15 e segg disciplina gli organi della Provincia: il comma 16 prevede che siano organi di governo della provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia e che il Consiglio provinciale sia composto da non piu' di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei comuni ricadenti nel territorio della provincia. Le modalita' di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012. Il comma 17 dispone in particolare che il Presidente della provincia venga eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalita' stabilite dalla legge statale di cui al comma 16. Il comma 20 del predetto art. 23 dispone inoltre che per gli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012 si proceda alla nomina di un commissario straordinario in attesa della definizione delle nuove modalita' delle elezioni stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 267/2000,mentre viene disposta una proroga degli organi provinciali, qualora gli stessi debbano essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012. Il comma 20-bis infine prevede che le regioni a statuto speciale debbano adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni in esame entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legge. Da quanto esposto si rileva che l'art. 23 nel configurare la trasformazione delle amministrazioni provinciali in enti di secondo livello si pone come principio fondamentale della legislazione statale e come tale da valere sull'intero territorio nazionale nell'ottica di una diversa organizzazione degli enti locali connessa alla riduzione della spesa pubblica. Tale disposizione costituisce quindi una precisa esplicazione della competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117, 3 comma Cost. In tale contesto, le disposizioni della legge regionale in esame prevedono per le province modalita' di elezione e di composizione dell'organo difformi da quelle indicate dall'art. 23 della citata legge statale n. 214/2011, che costituisce norma interposta di coordinamento finanziario; le disposizioni impugnate si pongono quindi in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 117 comma 3 Cost per il quale la Regione ha competenza concorrente ai sensi dell'art. 10, l. cost. n. 3/2001. L'art. 23 cit infatti si pone come principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. Pur avendo quindi la Regione, in base al proprio statuto, approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, potesta' legislativa in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, le disposizioni dell'art. 1 della legge regionale in esame eccedono dalla competenza statutaria in quanto si pongono in contrasto con il ricordato principio di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.» Tale principio si deve ritenere applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale in quanto sussiste l'obbligo generale di tutte le Regioni di contribuire all'azione di risanamento della finanza pubblica (sentenze 289/2008, 190/2008;169 e 82 del 2007). E' invero evidente che l'applicazione dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge regionale impugnata comporterebbe l'avocazione integrale alla legislazione regionale della materia della riorganizzazione delle Province, ben oltre i limiti segnati dallo Statuto, che si limitano all'ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, cioe' alla determinazione degli ambiti di competenza materiale e territoriale degli enti locali; e soprattutto, nella misura in cui comporta la conservazione a tempo indeterminato dell'attuale disciplina organizzativa delle Province, vanificherebbe del tutto l'applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia del ricordato principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, in forza del quale le Province costituiscono enti di secondo livello organizzate in forma «duale» (Presidente e Consiglio), e della disciplina transitoria strettamente connessa al nuovo principio. Tale disciplina, per accelerare l'attuazione del principio in considerazione dell'urgente necessita' per la finanza pubblica di ridurre i costi di funzionamento delle Province, prevede infatti il commissariamento delle Province fino al 31 dicembre 2012 (data entro la quale sara' approvata la nuova legge elettorale). La proroga dell'attuale organizzazione e' consentita dalla disciplina transitoria solo per i consigli provinciali da rinnovare oltre la data del 31 dicembre 2012. Ne' si potrebbe obiettare che la disciplina statale, che non si applica direttamente alle regioni a statuto speciale perche' prevede che siano queste ad adeguare ai suddetti principi la propria attuale legislazione, priva tali regioni di qualsiasi spazio discrezionale. La competenza in materia di ordinamento degli enti locali non puo' infatti impedire l'esplicazione di una competenza tipicamente trasversale come il coordinamento della finanza pubblica statale e locale, considerato che l'ordinamento degli enti locali ha un indubbio impatto sugli equilibri di tale finanza. Anche interventi puntuali non sono infatti da escludere, qualora siano coerenti con le finalita' di coordinamento finanziario che intendono perseguire. Nella fattispecie, il legislatore statale ha individuato, con valutazione che non puo' essere censurata in questa sede e che, comunque, rientra nella sua discrezionalita', nel numero eccessivamente elevato dei consiglieri provinciali e nella presenza delle giunte provinciali le ragioni per cui il costo di funzionamento degli enti provincia e' divenuto insostenibile per le finanze pubbliche. E' quindi coerente e non invasivo della sfera riservata alla legislazione regionale il principio per cui le Province nella propria organizzazione non debbono prevedere le giunte, e il Presidente e' considerato organo esecutivo sufficiente; e per cui il numero di consiglieri non deve essere superiore a dieci. La sentenza n. 237/2009 di codesta Corte costituzionale ha chiarito che sono legittimi gli interventi del legislatore statale volti ad imporre alle Regioni vincoli per ragioni di coordinamento finanziario idonee a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari. Tali misura non escludono interventi puntuali,necessari a realizzare in concreto, sul piano operativo, tali finalita' (Corte cost. n. 284/2009). Nel caso in esame, peraltro, la legge statale, una volta prescritto che le Province divengano enti di secondo grado (in cio' ravvisando la sola alternativa alla soppressione immediata di tale categoria di enti), ha individuato solo il numero massimo dei consiglieri provinciali, con cio' salvaguardando un autonomo spazio del legislatore regionale nel regolare, attraverso l'indicazione concreta del numero dei consiglieri provinciali (entro il massimo fissato dalla legge statale), la funzionalita' e la rappresentativita' dei consigli provinciali.
P.Q.M. Chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel BUR n. 11 del 14 marzo 2012 della Regione recante «Norme urgenti in materia di autonomie locali». Si producono la norma impugnata e per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2012 (con allegata relazione). Roma, addi' 13 maggio 2012 L'Avvocato dello Stato: Aiello