N. 80 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 maggio 2012
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 maggio 2012 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge finanziaria 2012 - Disposizioni nel settore sociale e del lavoro - Previsione che l'assessore competente in materia di bilancio sia autorizzato ad integrare il Fondo per la non autosufficienza mediante prelevamento dal Fondo sanitario regionale - Ricorso del Governo - Denunciata sottrazione di risorse al Fondo sanitario regionale destinato esclusivamente all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie - Lamentata eccedenza dalla competenza legislativa concorrente statutaria in materia di assistenza pubblica - Incidenza sulla competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 2, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. m); Statuto della Regione Sardegna, art. 4, lett. h). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge finanziaria 2012 - Semplificazione e contenimento della spesa - Alienazione dei beni patrimoniali - Ammissione del ricorso alla trattativa privata nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati siano stati sdemanializzati e passati al patrimonio della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che abbiano gia' presentato istanza di sdemanializzazione - Ricorso del Governo - Denunciata poca chiarezza della norma impugnata che non consente di comprendere se oggetto della trattativa diretta sia il diritto di proprieta' ovvero il diritto reale d'uso del bene - Violazione del principio di uguaglianza per il favore concesso ai fini dell'acquisto ai cittadini detentori dei beni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art 3, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 117, comma secondo, lett. e). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge finanziaria 2012 - Semplificazione e contenimento della spesa - Spesa annuale per missioni - Previsione del limite massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio che stabilisce il limite massimo del 50 per cento delle spese sostenute nel 2009 - Esorbitanza dai limiti regionali nella materia di competenza legislativa concorrente del coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 6. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n 122, art. 6, comma 12. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Sardegna - Legge finanziaria 2012 - Semplificazione e contenimento della spesa - Svolgimento di missioni del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali - Previsione di casi in cui e' autorizzato l'uso del mezzo proprio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di principio secondo cui per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, nel quale e' compreso quello considerato dalla norma impugnata, non trova applicazione la disciplina del trattamento economico di missione di cui alle leggi n. 836 del 1973 e n. 417 del 1978 - Violazione del principio di uguaglianza - Esorbitanza dai limiti statutari in materia di ordinamento del personale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile - Contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 3, comma 7. - Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lett. a); decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 6, comma 12. Appalti pubblici - Norme della Regione Sardegna - Legge finanziaria 2012 - Autorizzazioni di spesa - Imprese sarde iscritte all'Albo regionale degli appaltatori - Proroga del termine previsto dall'art. 35 della legge regionale n. 14 del 2002 per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici regionali anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalita' fissate dalla medesima legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalla competenza legislativa primaria statutaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 2011, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della suddetta legge regionale n. 14 del 2002 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza. - Legge della Regione Sardegna 15 marzo 2012, n. 6, art. 4, comma 8. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); Statuto della Regione Sardegna, art. 3, lettera e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.(GU n.24 del 13-6-2012 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 096514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12, giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011, ricorrente; Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Cagliari, viale Trento n. 69, intimata; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna del 15 marzo 2012, n. 6, pubblicata nel B.U.R. Sardegna del 16 marzo 2012, n. 11, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (Legge finanziaria 2012)», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma Cast., nonche' degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni; F a t t o Con la legge 15 marzo 2012, n. 6, la Regione Sardegna ha approvato disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione (Legge finanziaria 2012). Tra le disposizioni introdotte, l'articolo 2, comma 3, autorizza l'assessore competente in materia di bilancio a prelevare, previa autorizzazione della commissione consiliare competente, risorse dal fondo sanitario regionale, sino all'importo di 10 milioni di euro, per integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest'ultimo risulti carente. L'art. 3, comma 4, che sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 35 (in materia di alienazione dei beni patrimoniali), dispone, al comma 8, lettera d), del novellato articolo 1, che «Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facolta' dell'amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto e' ammesso», tra l'altro, «nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno gia' presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva». L'art. 3, comma 6, stabilisce che «A decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per missioni, anche all'estero, con esclusione di quelle relative al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, nonche' di quelle connesse alle attivita' di presidio del territorio e servizio di piena (Geni civili) nonche' di quelle connesse alle attivita' di espletamento del servizio pubblico essenziale per la fornitura idrica svolte dall'ENAS, nonche' di quelle strettamente connesse all'attuazione di accordi nazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, non puo' essere superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo' essere superato in casi eccezionali con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore competente in materia di personale». L'art. 3, comma 7, consente, per lo svolgimento di missioni del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, l'utilizzo del mezzo proprio qualora tale utilizzo risulti economicamente piu' conveniente. L'art. 4, comma 48, prevede, a favore delle imprese sarde iscritte all'Albo regionale degli appaltatori, la proroga del termine per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici regionali, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalita' fissate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14. Le anzidette disposizioni eccedono le attribuzioni legislative statutarie previste dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni e si prestano ad ulteriori censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di; D i r i t t o 1. - Quanto all'art. 2, comma 3. La norma in esame, come si e' gia' detto, autorizza l'assessore competente in materia di bilancio a prelevare, previa autorizzazione della commissione consiliare competente, risorse dal fondo sanitario regionale, sino all'importo di 10 milioni di euro, per integrare il Fondo per la non autosufficienza, qualora quest'ultimo risulti carente. Tale disposizione, sottraendo risorse al fondo sanitario regionale destinato esclusivamente all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, oltre ad eccedere dalla competenza legislativa concorrente in materia di assistenza pubblica di cui all'art. 4, lettera h) dello Statuto speciale, viola l'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, incidendo sulla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fra i quali sono ricompresi i livelli essenziali di assistenza. 2. - Quanto all'art. 3, comma 4. La norma, nella parte in cui consente all'Amministrazione di negoziare la vendita «direttamente con un unico soggetto» nel caso di immobili sdemanializzati ad istanza di privati e passati al patrimonio alla regione «che siano detenuti da privati cittadini che hanno gia' presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva», cosi' come formulata non consente di comprendere se oggetto della consentita trattativa «diretta» sia il diritto di proprieta' ovvero il diritto reale d'uso del bene. In ogni caso, laddove privilegia irragionevolmente ai fini dell'acquisto i cittadini «detentori» dei beni in questione rispetto agli altri possibili interessati, la disposizione viola il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza. 3. - Quanto all'art. 3, comma 6. La disposizione in esame, nella parte in cui consente la spesa annuale per missioni nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, contrasta con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 12, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale, a decorrere dall'anno 2011, tali spese non possono essere superiori al 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. La disposizione de qua, pertanto, esorbita all'evidenza dagli inderogabili limiti della competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ed estesa, ex art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001, alla Regione Sardegna quale forma di autonomia piu' ampia. In proposito, e' ben noto il consolidato insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale secondo il quale il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle regioni a statuto speciale nell'esercizio della propria autonomia finanziaria. Ne consegue la palese violazione dei principi stabiliti dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non puo' derogare. 4. - Quanto all'art. 3, comma 7. La norma in esame, laddove prevede casi di autorizzabilita' dell'uso del mezzo proprio per lo svolgimento di missioni del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, contrasta con l'art. 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. Tale disposizione, nel quadro delle misure in materia di stabilizzazione finanziaria e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi recate dal citato decreto-legge, stabilisce che per il personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel quale e' compreso quello che qui viene in considerazione, non trovano applicazione le norme relative al trattamento economico di missione contenute nell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 (che autorizza l'uso del mezzo proprio per il personale che svolge funzioni ispettive) e nell'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (relativo alla determinazione dell'indennita' chilometrica). Pertanto, la norma regionale, nella parte in cui deroga ai principi generali del citato d.lgs. n. 165 del 2001, applicabile nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali, creando una disparita' di trattamento con il restante personale pubblico, esorbita dai limiti dalla competenza legislativa primaria in materia di ordinamento del personale di cui all'art. 3, lettera a), dello Statuto speciale per la Sardegna. Essa, inoltre, viola sia il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia l'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordinamento civile e, quindi, la disciplina dei rapporti di diritto privato assoggettati al codice civile. Inoltre, la norma regionale in argomento, nella parte in cui deroga ai principi di stabilizzazione della finanza pubblica, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, contrastando con i principi di coordinamento della finanza pubblica, applicabili alla Regione Sardegna per i motivi innanzi illustrati con riguardo all'art. 3, comma 6, della legge regionale oggetto del presente ricorso. 5. - Quanto all'art. 4, comma 48. La disposizione in esame prevede, a favore delle imprese sarde iscritte all'Albo regionale degli appaltatori, la proroga del termine per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici regionali, anche se non in possesso della qualificazione attestata secondo le modalita' fissate dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 14. Al riguardo, e' ben noto che codesta ecc.ma Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2011, n. 328, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della menzionata legge regionale n. 14 del 2002, in quanto tali norme «recano una disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese per la partecipazione alle gare per gli appalti di lavori pubblici di interesse regionale difforme da quella nazionale di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, alla quale avrebbero invece dovuto adeguarsi», con conseguente lesione del principio di tutela della concorrenza, «garantito dalla normativa statale e strumentale a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti (sentenza n. 114 del 2011)». L'art. 4, comma 48, in esame, nella parte in cui proroga i termini previsti dall'art. 35 della legge regionale n. 14 del 2002, consente alle imprese in questione di partecipare agli appalti di lavori pubblici di interesse regionale pur non essendo in possesso della prescritta qualificazione attestata in conformita' alla disciplina nazionale vigente in materia. Cosi' disponendo, la norma in esame, analogamente alle disposizioni di cui agli artt. l e 2 della legge regionale n. 14 del 2002 dichiarate illegittime da codesta ecc.ma Corte costituzionale, eccede dalla competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'art. 3, lettera e), dello Statuto speciale e viola l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 3, 3, commi 4, 6 e 7, e 4, comma 48, della legge della Regione Sardegna del 15 marzo 2012, n. 6, pubblicata nel B.U.R. Sardegna del 16 marzo 2012, n. 11, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), e terzo comma Cost., nonche' degli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Unitamente all'originale notificato del presente ricorso, si depositera' copia conforme della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'11 maggio 2012, recante la determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione illustrativa. Roma, addi' 14 maggio 2012 L'avvocato dello Stato: Di Martino